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Sentenza 23 ottobre 2025
Sentenza 23 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Roma, sentenza 23/10/2025, n. 10609 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Roma |
| Numero : | 10609 |
| Data del deposito : | 23 ottobre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI ROMA
I sezione lavoro
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il dr. Paola Giovene di Girasole presso il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del Lavoro, ha pronunciato la seguente sentenza all'esito dell'udienza di discussione del
22 ottobre 2025 nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, al n. 14948/2024
TRA
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Emanuele Parte_1
RA e SE RG, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliata presso il loro studio in Roma, alla via di Santa Costanza n. 27; ricorrente E
, rappresentata e difesa dagli avv.ti Francesco Bauro e Controparte_1
ZI IJ, per mandato in atti, ed elettivamente domiciliato presso il loro studio in
Roma, al viale Angelico n. 101; resistente FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato il 16.4.24 ritualmente notificato alla resistente, la ricorrente in epigrafe ha dedotto di aver lavorato alle dipendenze di dal Controparte_1
23.9.23 al 29.11.23, presso la sua abitazione, con mansioni di collaboratrice domestica e di assistente familiare a persone autosufficienti, corrispondenti al livello B Super CCNL rapporto di lavoro domestico;
di aver lavorato senza che il rapporto di lavoro fosse regolarizzato;
di aver osservato un orario di lavoro di 25 ore alla settimana, dalle 10,30 alle 15,30, dal lunedì al venerdì; di essere stata sottoposta al potere direttivo e di controllo esercitato dalla resistente;
di essersi dimessa avendo percepito solo € 40,00 per il mese di settembre;
di aver maturato un credito complessivo di € 2.426,97, di cui €
1.675,00 per mensilità non corrisposte, € 126,10 per 13^ mensilità, € 126,00 per indennità sostitutiva di ferie non godute, € 378,33 per indennità sostitutiva del preavviso, ed € 121,44 per TFR. Ha chiesto pertanto dichiarare che tra le parti era intercorso un rapporto di lavoro subordinato nel periodo, con l'inquadramento e l'orario indicato, e condannare la resistente al pagamento in suo favore della complessiva somma di € 2.426,97 per le causali innanzi indicate, come da conteggi allegati, o della diversa somma accertata in corso di causa, oltre interessi e rivalutazione, con vittoria delle spese del giudizio, da distrarsi.
Si è costituita la resistente contestando integralmente la domanda e chiedendone il rigetto, con vittoria delle spese di lite.
Quindi, ammessa la prova testimoniale articolata da parte ricorrente, che è poi decaduta dalla relativa prova per mancata rituale intimazione degli stessi, concesso termine per il deposito di note autorizzate, disposta la trattazione scritta della causa ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., all'esito dell'udienza del 22.10.25 la causa è stata decisa come da dispositivo e contestuale motivazione.
Non può dirsi raggiunta la prova che la ricorrente abbia lavorato per la resistente secondo le modalità dedotte in ricorso. Il mancato espletamento della prova testimoniale, per decadenza della ricorrente dalla stessa non ha infatti consentito di acquisire elementi sufficienti a confermare le circostanze su cui si fonda la domanda, ovvero che la abbia prestato attività lavorativa in regime di Parte_1 subordinazione nel periodo ed orario indicati nella domanda.
Ed infatti, a fronte di una specifica contestazione delle circostanze dedotte in ricorso, contenuta nella memoria difensiva di parte resistente, non è stata svolta alcuna attività istruttoria idonea a fornire elementi a sostegno dei fatti su cui si fonda la domanda.
Ne consegue che la domanda va integralmente rigettata, atteso il mancato assolvimento dell'onere della prova gravante sulla ricorrente ai sensi dell'art. 2697 c.c., che richiede l'acquisizione di elementi puntuali, precisi e significativi sulle modalità di svolgimento della prestazione, sulla persona che esercita il potere direttivo e di controllo, sull'obbligo di rispettare un orario imposto dal datore di lavoro.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Definitivamente pronunciando, rigetta la domanda e condanna la ricorrente al pagamento dei compensi di lite a favore della resistente, che liquida in complessivi €
1.030,00, oltre spese generali in misura del 15%, IVA e CPA come per legge.
Roma, 23 ottobre 2025.
Il giudice
Paola Giovene di Girasole