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Sentenza 15 gennaio 2026
Sentenza 15 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Roma, sez. VII, sentenza 15/01/2026, n. 553 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Roma |
| Numero : | 553 |
| Data del deposito : | 15 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 553/2026
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15674/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002120 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13394/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - ha proceduto al controllo della posizione fiscale della Sig.ra Ricorrente_1 per l'anno 2018 e, constatata l'omessa dichiarazione dei redditi da fabbricati, accertato il reddito imponibile e le relative imposte, ha notificato, in data 21/6/2024, l'accertamento n. 250TJQM002120.
Avverso l'accertamento la Contribuente ha presentato istanza di annullamento in autotutela, asserendo, di aver proceduto:
1. In data 28/2/2023 a presentare dichiarazione dei redditi “tardiva” per l'anno di imposta
2018; 2. In data 13/3/2023 e 13/4/2023 di aver proceduto al pagamento complessivo di € 1.680,00 a titolo di IRPEF 2018 nonché di addizionali regionali e comunali per il medesimo anno di imposta, a titolo di
“ravvedimento operoso”.
Con comunicazione del 10/9/2024 l'Ufficio ha rigettato la richiesta di autotutela. Dall'inadempimento dell'obbligo dichiarativo è scaturito l'accertamento n. 250TJQM002120, di cui in questa sede si ribadisce la legittimità facendo proprie le argomentazioni già addotte dall'Ufficio in sede di autotutela, ed insistendo sulle stesse : << [...] spiace doverle rigettare l'istanza, ma la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine rituale viene considerata omessa, pertanto nulla>>.
L'ADE si è costituita in giudizio ed ha contrastato le tesi avverse chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 è ammessa solo finché il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività di accertamento. Una volta iniziata la verifica – e nota al contribuente – l'istituto perde natura di “ravvedimento” e diventa un espediente per sottrarsi alle sanzioni (cfr, tra le altre e più recenti).
La Cassazione, in altre occasioni, ha altresì confermato il proprio orientamento relativo alla possibilità di modificare la dichiarazione dei redditi anche in giudizio. Quindi oltre il termine dell'art. 43 DPR n. 600/1973 ed anche quando vi è in atto già un accertamento dell'Agenzia delle Entrate (Cass. n. 13902/2023). Questo perché la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza.
La dichiarazione integrativa può essere formalizzata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (altrimenti è solo tardiva), ma entro il termine dell'art. 43 DPR n. 600/1973. Inoltre, la dichiarazione integrativa va inviata entro, in ogni caso, ad un accesso, ispezione, verifica o dall'invio di un accertamento amministrativo o di una cartella di pagamento.
Nella specie, così come documentato in giudizio, sono da ritenersi valide sia la dichiarazione integrativa e sia il pagamento di cui al modello F24 allegati al ricorso.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto e le spese sono compensate in considerazione del richiamo di recente giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.
Depositata il 15/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di ROMA Sezione 7, riunita in udienza il 19/12/2025 alle ore 11:00 in composizione monocratica:
DI RUBERTO RAFFAELE, Giudice monocratico in data 19/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 15674/2024 depositato il 16/10/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Roma 1 - Via Ippolito Nievo 48 00153 Roma RM
elettivamente domiciliato presso dp.1roma@pce.agenziaentrate.it
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 250TJQM002120 IRPEF-REDDITI FONDIARI 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 13394/2025 depositato il
24/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
L'Agenzia delle Entrate – Centro operativo di Pescara - ha proceduto al controllo della posizione fiscale della Sig.ra Ricorrente_1 per l'anno 2018 e, constatata l'omessa dichiarazione dei redditi da fabbricati, accertato il reddito imponibile e le relative imposte, ha notificato, in data 21/6/2024, l'accertamento n. 250TJQM002120.
Avverso l'accertamento la Contribuente ha presentato istanza di annullamento in autotutela, asserendo, di aver proceduto:
1. In data 28/2/2023 a presentare dichiarazione dei redditi “tardiva” per l'anno di imposta
2018; 2. In data 13/3/2023 e 13/4/2023 di aver proceduto al pagamento complessivo di € 1.680,00 a titolo di IRPEF 2018 nonché di addizionali regionali e comunali per il medesimo anno di imposta, a titolo di
“ravvedimento operoso”.
Con comunicazione del 10/9/2024 l'Ufficio ha rigettato la richiesta di autotutela. Dall'inadempimento dell'obbligo dichiarativo è scaturito l'accertamento n. 250TJQM002120, di cui in questa sede si ribadisce la legittimità facendo proprie le argomentazioni già addotte dall'Ufficio in sede di autotutela, ed insistendo sulle stesse : << [...] spiace doverle rigettare l'istanza, ma la dichiarazione presentata oltre i 90 giorni dal termine rituale viene considerata omessa, pertanto nulla>>.
L'ADE si è costituita in giudizio ed ha contrastato le tesi avverse chiedendo il rigetto del ricorso.
Il Giudice esprime i
MOTIVI DELLA DECISIONE
l ricorso è fondato ed è accolto.
In applicazione del principio della “ragione più liquida”, desumibile dagli artt. 24 e 111 Cost., deve ritenersi consentito al giudice esaminare un motivo di merito, suscettibile di assicurare la definizione del giudizio, anche in presenza di una questione pregiudiziale. Il principio della “ragione più liquida”, imponendo un approccio interpretativo con la verifica delle soluzioni sul piano dell'impatto operativo, piuttosto che su quello della coerenza logico sistematica, consente di sostituire il profilo di evidenza a quello dell'ordine delle questioni da trattare, di cui all'art. 276 cod. proc. civ., in una prospettiva aderente alle esigenze di economia processuale e di celerità del giudizio, costituzionalizzata dall'art. 111 Cost., con la conseguenza che la causa può essere decisa sulla base della questione ritenuta di più agevole soluzione – anche se logicamente subordinata – senza che sia necessario esaminare previamente le altre.
La dichiarazione integrativa di cui all'art. 2, comma 8, D.P.R. 322/1998 è ammessa solo finché il contribuente non abbia avuto formale conoscenza di verifiche, accessi, ispezioni o altre attività di accertamento. Una volta iniziata la verifica – e nota al contribuente – l'istituto perde natura di “ravvedimento” e diventa un espediente per sottrarsi alle sanzioni (cfr, tra le altre e più recenti).
La Cassazione, in altre occasioni, ha altresì confermato il proprio orientamento relativo alla possibilità di modificare la dichiarazione dei redditi anche in giudizio. Quindi oltre il termine dell'art. 43 DPR n. 600/1973 ed anche quando vi è in atto già un accertamento dell'Agenzia delle Entrate (Cass. n. 13902/2023). Questo perché la dichiarazione dei redditi è una dichiarazione di scienza.
La dichiarazione integrativa può essere formalizzata oltre i 90 giorni dalla scadenza ordinaria (altrimenti è solo tardiva), ma entro il termine dell'art. 43 DPR n. 600/1973. Inoltre, la dichiarazione integrativa va inviata entro, in ogni caso, ad un accesso, ispezione, verifica o dall'invio di un accertamento amministrativo o di una cartella di pagamento.
Nella specie, così come documentato in giudizio, sono da ritenersi valide sia la dichiarazione integrativa e sia il pagamento di cui al modello F24 allegati al ricorso.
Di talché, assorbiti altri motivi di causa, il ricorso è accolto e le spese sono compensate in considerazione del richiamo di recente giurisprudenza di legittimità.
P.Q.M.
Accoglie il ricorso. Spese compensate.