Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 50
CGT1
Sentenza 27 gennaio 2026

Argomenti

L'intelligenza artificiale può commettere errori. Verifica sempre i contenuti generati.

Segnala un errore
  • Inammissibile
    Tardività del ricorso

    La Corte ha ritenuto che l'atto impugnato fosse stato notificato in data 12/09/2023, pertanto il termine per il ricorso scadeva l'11/11/2023. Il ricorso è stato notificato in data 11/12/2023, risultando quindi tardivo. Il ricorrente non ha fornito prova della tempestività.

  • Inammissibile
    Mancata notifica delle cartelle di pagamento

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito di questa eccezione.

  • Inammissibile
    Prescrizione quinquennale della pretesa creditoria

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito di questa eccezione.

  • Inammissibile
    Difetto di legittimazione passiva dell'Agente della Riscossione

    La Corte ha dichiarato il ricorso inammissibile per tardività, senza entrare nel merito di questa eccezione.

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 50
    Giurisdizione : Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani
    Numero : 50
    Data del deposito : 27 gennaio 2026

    Testo completo