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Sentenza 27 gennaio 2026
Sentenza 27 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Trapani, sez. II, sentenza 27/01/2026, n. 50 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Trapani |
| Numero : | 50 |
| Data del deposito : | 27 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 50/2026
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
MA AN, RE
VITA AN CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 29920239000159211000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/03/2024 a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 299 2023 9000159211/000 notificatogli in data 22/11/2023 (a suo dire) dall'Agenzia delle
Entrate/Riscossione redatta sulla base delle seguenti cartelle di pagamento sottese:
1) Cartella di pagamento n. 29920110016678358/000 asseritamente notificata il 23/02/2012, in relazione all'IRPEF – Add. Com. anno 2008 per complessive € 2.468,16, ivi incluse sanzioni e interessi;
2) Cartella di pagamento n. 29920160024376544/000 asseritamente notificata il 01/02/2017, per contravvenzione al codice della strada, anno 2015 – Comune di RM Polizia Urbana - per complessive
€ 771,32, ivi incluse magg. e recupero spese.
Il ricorso veniva proposto (solo) contro l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, eccependo l'infondatezza della pretesa somma intimata non avendo il ricorrente mai ricevuto in notifica le cartelle di pagamento/Avv.
Accertamento o atti interruttivi delle stesse;
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, stante il tempo trascorso dall'asserita notifica delle cartelle/Avv. Accertamento rispetto alla ricezione dell'atto impugnato;
contesta, infine l'intervenuta decadenza dell'A.F. ai sensi dell'art. 20 del D. lgs 472/97. Conclude chiedendo l'illegittimità/inefficacia dell'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 299 2011
0016678358/000 riguardante crediti di natura tributaria di competenza di questa Corte di Giustizia tributaria con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Dichiara, infine, di allegare delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato (prenotazione a debito del Contributo Unificato) ma non produce documentazione a sostegno.
In data 29/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate/Riscossione la quale in linea pregiudiziale eccepisce la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 21 c. 1, D. Lgs. 546/92 atteso che il ricorso risulta proposto in data 11/12/2023 mentre l'intimazione di pagamento impugnata risulta legalmente notificata in data 12/09/2023; ritiene legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione in relazione alla notificazione degli atti di propria competenza, mentre per le altre doglianze di Parte ricorrente, che attengono alla pretesa impositiva, ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per i quali unico legittimato a contraddire è
l'Ente impositore. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In data 07/01/2026, la difesa replica sui motivi di ricorso, lamentando la corretta procedura di notifica dell'atto impugnato.
All'udienza del 19/01/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio, in assenza delle Parti, a seguito del quale, sentito il relatore, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità.
Per ragioni di ordine logico, prima di passare all'esame del merito del ricorso, è necessario prendere in considerazione l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, già tempestivamente proposta dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione resistente, poiché lo stesso era tardivo perché notificato oltre i termini previsti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 546/92. Non può revocarsi in dubbio, ritiene la Corte, che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente , sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse, quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
Si osserva, preliminarmente che, dagli atti emerge che il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione ignorando l'Ente che ha emesso il ruolo relativo all'atto impugnato
(Agenzia delle Entrate), essendo il ricorso depositato in data successiva al 05/01/2024.
Inoltre ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 546/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e tale inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo - è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Come correttamente evidenziato dall'Ader, essendo stato notificato l'avviso impugnato in data 12/09/2023
(la difesa riferisce ma non documenta 22/11/2023), il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alle controparti entro sessanta giorni da tale data, termine che, scadeva inesorabilmente il 11/11/2023 (In atti). Poiché è incontestato che il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla controparte il 11/12/2023 alle ore 18:48:28, non possono esservi dubbi sulla tardività dello stesso.
Pertanto, non avendo il ricorrente fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data di notifica dell'atto impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92;
2. Condanna Parte ricorrente alle spese di giudizio per complessive € 800,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il RE Il Presidente
NO AR IO RM
Depositata il 27/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di TRAPANI Sezione 2, riunita in udienza il 19/01/2026 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
PALERMO GIOVANNI, Presidente
MA AN, RE
VITA AN CALOGERO, Giudice
in data 19/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 434/2024 depositato il 19/03/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Trapani - Via Giuseppe Grezar N.14 00142 Roma RM
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- INTIM.PAGAMENTO n. 29920239000159211000 IRPEF-REDDITI LAVORO AUTONOMO 2008
a seguito di discussione in camera di consiglio
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con ricorso depositato il 19/03/2024 a questa Corte di Giustizia Tributaria di Primo Grado di Trapani
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, proponeva opposizione avverso l'Intimazione di pagamento n. 299 2023 9000159211/000 notificatogli in data 22/11/2023 (a suo dire) dall'Agenzia delle
Entrate/Riscossione redatta sulla base delle seguenti cartelle di pagamento sottese:
1) Cartella di pagamento n. 29920110016678358/000 asseritamente notificata il 23/02/2012, in relazione all'IRPEF – Add. Com. anno 2008 per complessive € 2.468,16, ivi incluse sanzioni e interessi;
2) Cartella di pagamento n. 29920160024376544/000 asseritamente notificata il 01/02/2017, per contravvenzione al codice della strada, anno 2015 – Comune di RM Polizia Urbana - per complessive
€ 771,32, ivi incluse magg. e recupero spese.
Il ricorso veniva proposto (solo) contro l'Agenzia delle Entrate/Riscossione, eccependo l'infondatezza della pretesa somma intimata non avendo il ricorrente mai ricevuto in notifica le cartelle di pagamento/Avv.
Accertamento o atti interruttivi delle stesse;
l'intervenuta prescrizione quinquennale della pretesa creditoria, stante il tempo trascorso dall'asserita notifica delle cartelle/Avv. Accertamento rispetto alla ricezione dell'atto impugnato;
contesta, infine l'intervenuta decadenza dell'A.F. ai sensi dell'art. 20 del D. lgs 472/97. Conclude chiedendo l'illegittimità/inefficacia dell'atto impugnato limitatamente alla cartella di pagamento n. 299 2011
0016678358/000 riguardante crediti di natura tributaria di competenza di questa Corte di Giustizia tributaria con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa. Dichiara, infine, di allegare delibera di ammissione al patrocinio a spese dello stato (prenotazione a debito del Contributo Unificato) ma non produce documentazione a sostegno.
In data 29/04/2024 si costituisce l'Agenzia delle Entrate/Riscossione la quale in linea pregiudiziale eccepisce la inammissibilità del ricorso per intervenuta decadenza ex art. 21 c. 1, D. Lgs. 546/92 atteso che il ricorso risulta proposto in data 11/12/2023 mentre l'intimazione di pagamento impugnata risulta legalmente notificata in data 12/09/2023; ritiene legittimo l'operato dell'Agente della Riscossione in relazione alla notificazione degli atti di propria competenza, mentre per le altre doglianze di Parte ricorrente, che attengono alla pretesa impositiva, ribadisce il proprio difetto di legittimazione passiva, per i quali unico legittimato a contraddire è
l'Ente impositore. Conclude chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria di spese, competenze ed onorari di causa.
In data 07/01/2026, la difesa replica sui motivi di ricorso, lamentando la corretta procedura di notifica dell'atto impugnato.
All'udienza del 19/01/2026 la causa veniva trattata in camera di consiglio, in assenza delle Parti, a seguito del quale, sentito il relatore, la causa veniva posta in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Osserva la Corte che il ricorso presenta diversi profili di inammissibilità.
Per ragioni di ordine logico, prima di passare all'esame del merito del ricorso, è necessario prendere in considerazione l'eccezione preliminare di inammissibilità del ricorso, già tempestivamente proposta dall'Agenzia delle Entrate/Riscossione resistente, poiché lo stesso era tardivo perché notificato oltre i termini previsti dall'art. 21, comma 1, del D. Lgs. 546/92. Non può revocarsi in dubbio, ritiene la Corte, che l'onere della prova del dies a quo della decorrenza dei sessanta giorni per l'utile proposizione del ricorso grava sul ricorrente , sia perché trattasi di circostanza di fatto rientrante nella sua sfera di conoscenza , sia perché il termine non è stabilito dalla legge nel suo esclusivo interesse, quanto piuttosto nell'interesse pubblico alla certezza e stabilità dei rapporti giuridici che con l'opposizione si procrastina nel tempo fino alla definizione del giudizio.
Si osserva, preliminarmente che, dagli atti emerge che il ricorso è stato proposto solo nei confronti dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione ignorando l'Ente che ha emesso il ruolo relativo all'atto impugnato
(Agenzia delle Entrate), essendo il ricorso depositato in data successiva al 05/01/2024.
Inoltre ai sensi dell'art. 21 D.L vo n. 546/92 il ricorso va proposto, a pena di inammissibilità, entro sessanta giorni dalla notifica dell'atto impugnato e tale inammissibilità – ex art.22 del citato decreto legislativo - è rilevabile d'ufficio in ogni stato e grado del giudizio.
Come correttamente evidenziato dall'Ader, essendo stato notificato l'avviso impugnato in data 12/09/2023
(la difesa riferisce ma non documenta 22/11/2023), il ricorso avrebbe dovuto essere notificato alle controparti entro sessanta giorni da tale data, termine che, scadeva inesorabilmente il 11/11/2023 (In atti). Poiché è incontestato che il ricorso è stato notificato a mezzo pec alla controparte il 11/12/2023 alle ore 18:48:28, non possono esservi dubbi sulla tardività dello stesso.
Pertanto, non avendo il ricorrente fornito la prova della tempestività del ricorso ossia della data di notifica dell'atto impugnato, il ricorso va dichiarato inammissibile.
Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate in dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di primo Grado di Trapani, Sezione II:
1. Dichiara l'inammissibilità del ricorso ai sensi dell'art. 21 del D. Lgs. 546/92;
2. Condanna Parte ricorrente alle spese di giudizio per complessive € 800,00, oltre oneri accessori se dovuti, in favore dell'Agenzia delle Entrate/Riscossione.
Così deciso nella Camera di consiglio del 19/01/2026.
Il RE Il Presidente
NO AR IO RM