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Sentenza 12 dicembre 2025
Sentenza 12 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Locri, sentenza 12/12/2025, n. 1361 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Locri |
| Numero : | 1361 |
| Data del deposito : | 12 dicembre 2025 |
Testo completo
RGL 1204/2021
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1204 del R.G. per l'anno 2021,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale, promossa
Da
, con gli avv.ti G. Cautela e A. Cautela Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. Fuochi CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 26/04/2021, ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della compensazione operata sull'indennità di malattia per gli anni 2018-2019 con le somme già percepite a titolo di indennità di malattia per gli anni 2011 – 2013 – 2016 divenute indebite a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo con l
[...]
(rapporto di lavoro 2015 – indennità percepita nel Controparte_2 2016), con conseguente declaratoria di illegittimità della trattenuta in compensazione e condanna alla restituzione delle somme già trattenute in compensazione.
2. L , seppur tardivamente, costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della CP_1 domanda poiché infondata in fatto e diritto. Eccepiva l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83, essendo onere di parte ricorrente dimostrare il mancato compimento della decadenza in oggetto, considerato che le giornate lavorative negli anni 2010 e 2012 erano state cancellate a seguito di verbale ispettivo n. 509405 del
30.11.2015 emesso nei confronti dell . Parte_2
Inoltre, il resistente dava atto della sentenza n. 46/22 del Tribunale di Locri, emessa nel giudizio R.G. 1659/18, con la quale si era riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2015 e conseguentemente la legittimità dell'indennità di malattia erogata nel 2016.
3. Ciò posto si osserva che, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al
Giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ne consegue che questi deve dare la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che rivendica o che assume di aver debitamente riscosso (in tal senso, cfr. Corte di Appello di
Catanzaro n. 190/2019 del 6/3/2019).
Occorre osservare, infatti, che l'Ente previdenziale, come risulta dalla documentazione allegata all'esito della attività ispettiva svolta con riferimento alla Azienda CP_2
, cristallizzati nel verbale ispettivo 509405 del 30.11.2015, ha proceduto
[...] alla cancellazione delle giornate lavorative relative agli anni 2010 e 2012 e che detta cancellazione è confluita negli elenchi trimestrali di variazione del Comune di residenza come sopra riportati, notificati mediante pubblicazione telematica.
Nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 10/03/2016. Orbene avverso la mancata iscrizione non risulta che il ricorrente abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e comunque ha proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 26/04/2021.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo. (cfr Cass 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso).
Non avendo fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contestazione, l'odierno ricorrente non ha conseguentemente assolto all'onere, esistente a suo carico, di comprovare la effettiva spettanza delle somme a titolo di indennità di malattia per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Come è noto, infatti, in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (così Cass. S.U. n. 18046 del 2010, richiamata nelle successive conformi sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 198/2011 e Cass. n. 19082/2011).
4.Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda.
5. Ritenuta la parziale soccombenza della parte ricorrente, avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa si reputa opportuno compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di malattia per l'anno 2016 (rapporto di lavoro anno 2015);
- condanna l alla restituzione delle relative somme già eventualmente trattenute CP_1 in compensazione per tale anno;
- rigetta il ricorso nel resto;
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 12/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo
REPUBBLICA ITALIANA
In Nome Del Popolo Italiano
IL TRIBUNALE DI LOCRI
SEZIONE CIVILE
Controversie di Lavoro e Previdenza Sociale
Il dott. Davide De Leo in funzione di giudice del lavoro
Visto l'art. 127 –ter c.p.c.
Visto il decreto con il quale è stata disposta la sostituzione dell'udienza del
09/12/2025 con il deposito di note scritte;
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1204 del R.G. per l'anno 2021,
- avente ad oggetto: Indebito previdenziale, promossa
Da
, con gli avv.ti G. Cautela e A. Cautela Parte_1
Ricorrente
Contro
l' , in persona del legale rappresentante pro tempore, con l'avv. A. Fuochi CP_1
Resistente
Conclusioni come rassegnate dalle parti, e nelle note scritte depositate ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c.
RAGIONI DELLA DECISIONE
1. Parte ricorrente, con ricorso depositato in data 26/04/2021, ha agito in giudizio al fine di sentire dichiarare l'illegittimità della compensazione operata sull'indennità di malattia per gli anni 2018-2019 con le somme già percepite a titolo di indennità di malattia per gli anni 2011 – 2013 – 2016 divenute indebite a seguito del disconoscimento dei rapporti di lavoro agricolo con l
[...]
(rapporto di lavoro 2015 – indennità percepita nel Controparte_2 2016), con conseguente declaratoria di illegittimità della trattenuta in compensazione e condanna alla restituzione delle somme già trattenute in compensazione.
2. L , seppur tardivamente, costituitosi in giudizio ha concluso per il rigetto della CP_1 domanda poiché infondata in fatto e diritto. Eccepiva l'avvenuta decadenza dall'azione ai sensi dell'art. 22 comma 1 del D.L. 3.2.1970, n.7 convertito con modificazioni nella legge 11.3.1970, n.83, essendo onere di parte ricorrente dimostrare il mancato compimento della decadenza in oggetto, considerato che le giornate lavorative negli anni 2010 e 2012 erano state cancellate a seguito di verbale ispettivo n. 509405 del
30.11.2015 emesso nei confronti dell . Parte_2
Inoltre, il resistente dava atto della sentenza n. 46/22 del Tribunale di Locri, emessa nel giudizio R.G. 1659/18, con la quale si era riconosciuto la sussistenza del rapporto di lavoro agricolo per l'anno 2015 e conseguentemente la legittimità dell'indennità di malattia erogata nel 2016.
3. Ciò posto si osserva che, il processo previdenziale non ha natura impugnatoria, ma
è sempre volto all'accertamento di un diritto sostanziale, ossia della situazione giuridica abilitante che origina da un presupposto fattuale spesso coincidente con l'esistenza del rapporto di lavoro a cui afferisce la tutela assicurativa. Si tratta, quindi, di un giudizio sul rapporto e non sull'atto. L'oggetto dell'accertamento rimesso al
Giudice, pertanto, non è l'operato dell'ente assicuratore, bensì il compendio degli elementi costitutivi del diritto dell'assicurato. Ne consegue che questi deve dare la prova degli elementi costitutivi del diritto alla prestazione previdenziale che rivendica o che assume di aver debitamente riscosso (in tal senso, cfr. Corte di Appello di
Catanzaro n. 190/2019 del 6/3/2019).
Occorre osservare, infatti, che l'Ente previdenziale, come risulta dalla documentazione allegata all'esito della attività ispettiva svolta con riferimento alla Azienda CP_2
, cristallizzati nel verbale ispettivo 509405 del 30.11.2015, ha proceduto
[...] alla cancellazione delle giornate lavorative relative agli anni 2010 e 2012 e che detta cancellazione è confluita negli elenchi trimestrali di variazione del Comune di residenza come sopra riportati, notificati mediante pubblicazione telematica.
Nel caso di specie il termine per proporre ricorso amministrativo avverso il disconoscimento delle giornate cominciava a decorrere dal 10/03/2016. Orbene avverso la mancata iscrizione non risulta che il ricorrente abbia proposto tempestivamente ricorso amministrativo nei termini e comunque ha proposto tardivamente ricorso giudiziario in data 26/04/2021.
Ne discende che la mancata iscrizione è divenuta ormai definitiva e non più contestabile essendo decorsi i termini decadenza (120 giorni) per la proposizione dell'azione giudiziaria decorrenti dalla scadenza del termine di 30 giorni per il ricorso amministrativo. (cfr Cass 03/04/2008 n. 8650 secondo cui: “il riferimento del D.L. n. 7 del 1970, art. 22, ai provvedimenti definitivi va inteso come comprensivo sia dei provvedimenti degli organi preposti alla gestione degli elenchi, che siano divenuti definitivi perchè non fatti oggetto di tempestivo gravame amministrativo, sia dei provvedimenti che abbiano acquisito la suddetta caratteristica di definitività in esito al procedimento amministrativo contenzioso).
Non avendo fornito alcuna prova in ordine al proprio diritto ad essere iscritto negli elenchi dei lavoratori agricoli per gli anni in contestazione, l'odierno ricorrente non ha conseguentemente assolto all'onere, esistente a suo carico, di comprovare la effettiva spettanza delle somme a titolo di indennità di malattia per l'annualità in oggetto, essendo l'iscrizione negli elenchi uno dei presupposti per il pagamento di detta prestazione. Come è noto, infatti, in tema di indebito, ove l'accipiens chieda l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, egli deduce necessariamente in giudizio il diritto alla prestazione già ricevuta, ossia un titolo che consenta di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dal convenuto, sicché egli ha l'onere di provare i fatti costitutivi di tale diritto (così Cass. S.U. n. 18046 del 2010, richiamata nelle successive conformi sentenze della Suprema Corte, tra cui Cass. n. 198/2011 e Cass. n. 19082/2011).
4.Ne consegue l'accoglimento parziale della domanda.
5. Ritenuta la parziale soccombenza della parte ricorrente, avuto riguardo alla natura del giudizio, alla assenza di questioni giuridiche e di fatto affrontate, al valore della causa si reputa opportuno compensare le spese di lite.
PQM
Il Tribunale di Locri, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa così provvede:
- accoglie parzialmente il ricorso e dichiara il diritto della parte ricorrente a percepire l'indennità di malattia per l'anno 2016 (rapporto di lavoro anno 2015);
- condanna l alla restituzione delle relative somme già eventualmente trattenute CP_1 in compensazione per tale anno;
- rigetta il ricorso nel resto;
- spese compensate.
Provvedimento redatto e depositato telematicamente, mediante l'applicativo “Consolle del Magistrato”, in data 12/12/2025.
IL GIUDICE dott. Davide De Leo