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Sentenza 19 giugno 2025
Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 19/06/2025, n. 681 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 681 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI CAGLIARI
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/05/1981, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/05/1981 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Iglesias, anno 1981, numero 26, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
e , contratto in Iglesias il 02.05.1981, trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 26 - parte 2 - serie A - anno 1981, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
Pag. 2 di 3 2) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, si obbligano a cedere la proprietà dei tre immobili in comunione sopra descritti ai figli e , che si riservano di accettare al momento del rogito, CP_1 CP_2 con riserva in favore dell' del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Pt_1
Iglesias via Garibaldi n. 93, piano sesto, censito al C.F. al F. 3 mapp. 270 sub. 14, e riserva in favore del del diritto di usufrutto sull'immobile sito Pt_2 in Iglesias Vicolo Primo Barega n. 2, distinto al NCT al F. 5 mapp. 192 (ex
71/C) e foglio 5 mapp. 231 (ex 122/C).
3) Le parti precisano che l'accordo che precede costituisce elemento essenziale ed indispensabile per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, convengono di sciogliere la comunione legale tra loro esistente e chiedono che venga a loro favore applicata l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/87 e di quanto previsto dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n. 154/99.
4) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autonomi.
5) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Cagliari, Sezione prima civile, riunito in camera di consiglio e composto dai signori:
Dott. Vincenzo Amato Presidente relatore
Dott. Mario Farina Giudice
Dott.ssa Francesca Lucchesi Giudice
ha pronunziato la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 1087 del ruolo generale degli affari di volontaria giurisdizione per l'anno 2025, promossa da
- , C.F. , nata ad [...] il [...], Parte_1 C.F._1
elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che la rappresenta e difende per procura speciale,
e
- C.F. , nato ad [...] il [...], Parte_2 C.F._2
elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. Annarella Gioi, che lo rappresenta e difende per procura speciale,
ricorrenti
e con l'intervento del
- Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore della Repubblica dott.
Gilberto Ganassi,
intervenuto per legge
Pag. 1 di 3 MOTIVI DELLA DECISIONE
1. I coniugi ricorrenti hanno domandato congiuntamente che il Tribunale pronunciasse la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra loro contratto in data 02/05/1981, trascritto presso il registro dello stato civile del Comune di
Iglesias.
Gli stessi hanno inoltre chiesto che il Tribunale prendesse atto degli accordi tra loro raggiunti.
Il Pubblico Ministero, intervenuto ritualmente, ha concluso per l'accoglimento della domanda.
2. La domanda proposta dai ricorrenti è fondata e deve, pertanto, essere accolta.
I coniugi, infatti, al momento del deposito del ricorso introduttivo, erano legalmente separati e, dalla data di comparizione davanti al Presidente del
Tribunale nella procedura di separazione personale, era decorso il termine previsto per legge.
Il Tribunale deve prendere atto degli accordi intervenuti tra le parti in quanto gli stessi non sono contrari alla legge o contrastanti con gli interessi di figli minori.
3. Tenuto conto della natura della decisione, le spese del giudizio devono essere interamente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente decidendo,
- pronuncia la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in data
02/05/1981 tra e , trascritto presso il registro dello Parte_1 Parte_2
stato civile del Comune di Iglesias, anno 1981, numero 26, parte 2, serie A, ordinando l'annotazione della presente sentenza a cura dell'Ufficiale dello stato civile dello stesso Comune;
- prende atto degli accordi intervenuti tra le parti, di seguito riportati:
1) pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio tra i coniugi
e , contratto in Iglesias il 02.05.1981, trascritto Parte_1 Parte_2 nel registro degli atti di matrimonio di detto Comune all'atto n. 26 - parte 2 - serie A - anno 1981, ordinando al competente Ufficiale dello Stato Civile di compiere le necessarie annotazioni dell'emananda sentenza.
Pag. 2 di 3 2) I coniugi, a definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali, si obbligano a cedere la proprietà dei tre immobili in comunione sopra descritti ai figli e , che si riservano di accettare al momento del rogito, CP_1 CP_2 con riserva in favore dell' del diritto di usufrutto sull'immobile sito in Pt_1
Iglesias via Garibaldi n. 93, piano sesto, censito al C.F. al F. 3 mapp. 270 sub. 14, e riserva in favore del del diritto di usufrutto sull'immobile sito Pt_2 in Iglesias Vicolo Primo Barega n. 2, distinto al NCT al F. 5 mapp. 192 (ex
71/C) e foglio 5 mapp. 231 (ex 122/C).
3) Le parti precisano che l'accordo che precede costituisce elemento essenziale ed indispensabile per la definizione dei reciproci rapporti economici e patrimoniali fra loro esistenti, convengono di sciogliere la comunione legale tra loro esistente e chiedono che venga a loro favore applicata l'esenzione di ogni imposta o tassa ai sensi dell'art. 19 legge 74/87 e di quanto previsto dalla sentenza emessa dalla Corte Costituzionale n. 154/99.
4) I coniugi rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile, essendo entrambi economicamente autonomi.
5) I coniugi si prestano reciproco consenso al rilascio del passaporto e/o altro documento equipollente.
- dichiara le spese del giudizio interamente compensate tra le parti.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio della Sezione prima civile del
Tribunale, il 19/06/2025.
Il Presidente estensore
(dott. Vincenzo Amato)
Pag. 3 di 3