CGT1
Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Napoli, sez. X, sentenza 28/01/2026, n. 1353 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Napoli |
| Numero : | 1353 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 1353/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3587/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240030323071000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734352329671 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734351412619 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1128/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 4/2/2025 e depositato il 25/2/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate –NE la cartella di pagamento n. N°02820240030323071000 Notificata il 11/12/2024 ammontante ad Euro 451,06 relativa a TASSE Automobilistiche Anno/2017, assumendo che essa era fondata su:
«A) L'Avviso di Accertamento N°734352329671 relativo a TASSE AUTO Anno/2017 dell'Autovettura TG targa NON è stato Ritualmente Notificato anche se a Pag.5 della opposta Cartella di Pagamento viene indicata prima la data del 14/04/2023 quale data della presunta notifica del suindicato Avviso di Accertamento;
B) L'Avviso di Accertamento N°734351412619 relativo a TASSE AUTO Anno/2017 dell'Autovettura TG.
TG NON è stato Ritualmente Notificato anche se a Pag.5 della opposta Cartella di Pagamento viene indicata prima la data del 14/04/2023 quale data della presunta notifica del suindicato Avviso di Accertamento
».
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
Nullità, Illegittimità dell'opposta Cartella di Pagamento, in quanto gli Avvisi di Accertamento N°734352329671
e N°734351412619, da cui la stessa Cartella di Pagamento deriva, non sono stati Ritualmente notificati;
Violazione e Falsa Applicazione dell'Art.2697 comma 1 c.c. omessa prova del fatto costitutivo del diritto;
TRATTANDOSI di TASSE AUTO Violazione e Falsa Applicazione dell'Art. 3 del D.L. N°2 del 06/01/1986, e dell'Art. 25 comma 1 del D.Lgs. N°504/92 (all'art.5 comma 39,40 del D.L. 30/12/1982), per Omessa notifica dei suindicati Avvisi di Accertamento, Omessa esibizione della relata (o avviso di ricevimento) e della copia- conforme degli stessi Avvisi di Accertamento, per omessa notifica dei suindicati Avvisi di Accertamento quali atti presupposti;
Intervenuta Prescrizione e Decadenza del Diritto alla NE trattandosi di Tasse Auto la Prescrizione è Triennale in applicazione dell'Art.3 del D.L. N°2 del 06/01/1986, e dell'Art. 25 comma 1 del
D.Lgs. N°504/92.
Nullità ed Illegittimità dell'opposta Cartella di Pagamento per Violazione e Falsa Applicazione dell'Art. 7, c.1
e dell'Art.17 della Legge N°212/2000, nonché dell'Art.3 Legge N°241/90; per Omessa Allegazione degli opposti Avvisi di Accertamento, da cui la impugnata Cartella di Pagamento deriva.
Nullità, Illegittimità della opposta Cartella di Pagamento Per omessa Indicazione della Modalità di Calcolo dell'Aggio e degli Interessi, (Omessa Indicazione del Tasso Annuo degli Interessi) nonché delle sanzioni, nonché della Normativa di Riferimento per Violazione della Legge N°212 del 2000, della Art.3 della Legge
N°241/90 e dell'Art.24 della Costituzione, Violazione del Diritto di Difesa del Contribuente.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - NE, resistendo al ricorso.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della regione, quest'ultima si è costiotuita, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Nel costituirsi la regione ha provato le notificazioni, effettuate due volte e a distanza di tempo, degli avvisi di accertamento posti a fondamento della cartella.
La seconda notificazione risulta effettuata nell'aprile 2023, dunque nessuna prescrizione è maturata.
Gli avvisi non dovevano, in quanto già notificati, essere allegati alla cartella.
Né l'atto difetta sotto il profilo del calcolo degli interessi.
E' noto che la Suprema Corte ha, con la sentenza resa a Sezioni unite n. 22281 del 2022, affermato che "la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum
" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo".
Versandosi nel presente caso nella prima evenienza, e ciò in quanto l'intimazione di pagamento impugnata segue la cartella in precedenza notificata e non impugnata già recante il computo degli interessi dovuti, la doglianza del ricorrente non è fondata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali alla Regione Campania
e all'Agenzia Entrate NE , liquidandole per ciascuna in euro 400,00 per compensi e euro 60,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico dott. Michelangelo Petruzziello
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di NAPOLI Sezione 10, riunita in udienza il 26/01/2026 alle ore 09:00 in composizione monocratica:
PETRUZZIELLO MICHELANGELO, Giudice monocratico in data 26/01/2026 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 3587/2025 depositato il 25/02/2025
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Regione Campania
Difeso da
Difensore_2 - CF_Difensore_2
ed elettivamente domiciliato presso Email_2
Ag.entrate - NE - Caserta - Via V. Lamberti Fabbr. A4 81100 Caserta CE
elettivamente domiciliato presso Email_3
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 02820240030323071000 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734352329671 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. 734351412619 TASSE AUTOMOBILISTICHE 2017 a seguito di discussione in camera di consiglio e visto il dispositivo n. 1128/2026 depositato il
26/01/2026
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso notificato il 4/2/2025 e depositato il 25/2/2025, Ricorrente_1 ha impugnato contro l'Agenzia delle Entrate –NE la cartella di pagamento n. N°02820240030323071000 Notificata il 11/12/2024 ammontante ad Euro 451,06 relativa a TASSE Automobilistiche Anno/2017, assumendo che essa era fondata su:
«A) L'Avviso di Accertamento N°734352329671 relativo a TASSE AUTO Anno/2017 dell'Autovettura TG targa NON è stato Ritualmente Notificato anche se a Pag.5 della opposta Cartella di Pagamento viene indicata prima la data del 14/04/2023 quale data della presunta notifica del suindicato Avviso di Accertamento;
B) L'Avviso di Accertamento N°734351412619 relativo a TASSE AUTO Anno/2017 dell'Autovettura TG.
TG NON è stato Ritualmente Notificato anche se a Pag.5 della opposta Cartella di Pagamento viene indicata prima la data del 14/04/2023 quale data della presunta notifica del suindicato Avviso di Accertamento
».
La ricorrente ha svolto i seguenti motivi.
Nullità, Illegittimità dell'opposta Cartella di Pagamento, in quanto gli Avvisi di Accertamento N°734352329671
e N°734351412619, da cui la stessa Cartella di Pagamento deriva, non sono stati Ritualmente notificati;
Violazione e Falsa Applicazione dell'Art.2697 comma 1 c.c. omessa prova del fatto costitutivo del diritto;
TRATTANDOSI di TASSE AUTO Violazione e Falsa Applicazione dell'Art. 3 del D.L. N°2 del 06/01/1986, e dell'Art. 25 comma 1 del D.Lgs. N°504/92 (all'art.5 comma 39,40 del D.L. 30/12/1982), per Omessa notifica dei suindicati Avvisi di Accertamento, Omessa esibizione della relata (o avviso di ricevimento) e della copia- conforme degli stessi Avvisi di Accertamento, per omessa notifica dei suindicati Avvisi di Accertamento quali atti presupposti;
Intervenuta Prescrizione e Decadenza del Diritto alla NE trattandosi di Tasse Auto la Prescrizione è Triennale in applicazione dell'Art.3 del D.L. N°2 del 06/01/1986, e dell'Art. 25 comma 1 del
D.Lgs. N°504/92.
Nullità ed Illegittimità dell'opposta Cartella di Pagamento per Violazione e Falsa Applicazione dell'Art. 7, c.1
e dell'Art.17 della Legge N°212/2000, nonché dell'Art.3 Legge N°241/90; per Omessa Allegazione degli opposti Avvisi di Accertamento, da cui la impugnata Cartella di Pagamento deriva.
Nullità, Illegittimità della opposta Cartella di Pagamento Per omessa Indicazione della Modalità di Calcolo dell'Aggio e degli Interessi, (Omessa Indicazione del Tasso Annuo degli Interessi) nonché delle sanzioni, nonché della Normativa di Riferimento per Violazione della Legge N°212 del 2000, della Art.3 della Legge
N°241/90 e dell'Art.24 della Costituzione, Violazione del Diritto di Difesa del Contribuente.
Ha concluso per l'annullamento dell'atto.
2. Si è costituita l'Agenzia delle entrate - NE, resistendo al ricorso.
3. Disposta l'integrazione del contraddittorio nei confronti della regione, quest'ultima si è costiotuita, resistendo al ricorso.
MOTIVI DELLA DECISIONE
3. Il ricorso è manifestamente infondato.
4. Nel costituirsi la regione ha provato le notificazioni, effettuate due volte e a distanza di tempo, degli avvisi di accertamento posti a fondamento della cartella.
La seconda notificazione risulta effettuata nell'aprile 2023, dunque nessuna prescrizione è maturata.
Gli avvisi non dovevano, in quanto già notificati, essere allegati alla cartella.
Né l'atto difetta sotto il profilo del calcolo degli interessi.
E' noto che la Suprema Corte ha, con la sentenza resa a Sezioni unite n. 22281 del 2022, affermato che "la cartella di pagamento, allorché segua l'adozione di un atto fiscale che abbia già determinato il "quantum
" del debito di imposta e gli interessi relativi al tributo, è congruamente motivata - con riguardo al calcolo degli interessi nel frattempo maturati - attraverso il semplice richiamo dell'atto precedente e la quantificazione dell'importo per gli ulteriori accessori, indicazione che soddisfa l'obbligo di motivazione prescritto dall'art. 7 della l. n. 212 del 2000 e dall'art. 3 della l. n. 241 del 1990; se, invece, la cartella costituisce il primo atto riguardante la pretesa per interessi, al fine di soddisfare l'obbligo di motivazione essa deve indicare, oltre all'importo monetario richiesto, la base normativa relativa agli interessi reclamati - la quale può anche essere implicitamente desunta dall'individuazione specifica della tipologia e della natura degli interessi oggetto della pretesa ovvero del tipo di tributo a cui questi accedono - e la decorrenza dalla quale gli accessori sono dovuti, senza che sia necessaria la specificazione dei singoli saggi periodicamente applicati o delle modalità di calcolo".
Versandosi nel presente caso nella prima evenienza, e ciò in quanto l'intimazione di pagamento impugnata segue la cartella in precedenza notificata e non impugnata già recante il computo degli interessi dovuti, la doglianza del ricorrente non è fondata.
5. Le spese seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso;
condanna la ricorrente a rifondere le spese processuali alla Regione Campania
e all'Agenzia Entrate NE , liquidandole per ciascuna in euro 400,00 per compensi e euro 60,00 per spese forfettarie, oltre CP ed IVA se dovuti.
Così deciso in Napoli, il 26/1/2026.
Il giudice monocratico dott. Michelangelo Petruzziello