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Sentenza 18 novembre 2025
Sentenza 18 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Brescia, sentenza 18/11/2025, n. 4923 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Brescia |
| Numero : | 4923 |
| Data del deposito : | 18 novembre 2025 |
Testo completo
R e p u b b l i c a I t a l i a n a
TRIBUNALE ORDINARIO DI BRESCIA
Terza Sezione Civile
I N N O M E D E L P O P O L O I T A L I A N O
Il Tribunale in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati: dott. Gustavo Nanni Presidente dott. Francesco Rinaldi Giudice rel. dott. Andrea Marchesi Giudice all'esito della camera di consiglio del 24/10/2025, nella causa iscritta al n.r.g. 406/2025, promossa da:
, nata in [...] il [...], Parte_1 con il patrocinio dell'Avv. NERVI MARIA ANGELA RICORRENTE contro
, nato a [...] il [...], CP_1 con il patrocinio dell'Avv. CAPITANIO ELENA RESISTENTE
PUBBLICO MINISTERO in sede INTERVENUTO ha pronunciato la seguente:
S E N T E N Z A d i D I V O R Z I O
1. e contraevano matrimonio civile a Gussago-BS il 15.9.13. Parte_1 CP_1
Dalla loro unione nascevano:
il 5.8.15; Per_1 il 17.11.16. Per_2
Con sentenza di questo Tribunale del 15.12.22 veniva pronunciata su conclusioni congiunte la separazione personale tra i coniugi, alle seguenti principali condizioni (doc. 4 ric.): affidamento condiviso dei figli, con residenza dalla madre;
visite al padre un pomeriggio a settimana da stabilire a inizio mese e weekend alternati dalle 13 del sabato alle 21 della domenica;
vacanze divise;
assegno di mantenimento per i figli a carico del padre di € 600 complessivi incluse le spese straordinarie non mediche (da dividere al 50%); assegno unico alla madre;
nessun assegno tra le parti;
cessione dal marito alla moglie del 50% della casa coniugale, con accollo del mutuo residuo alla moglie.
2. Con ricorso depositato il 16.1.25, la ricorrente ha chiesto il divorzio dal resistente.
Il resistente si è costituito in giudizio il 30.5.25.
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È seguito lo scambio delle ulteriori difese di cui all'art. 473-bis.17 c.p.c.
Le parti sono quindi comparse in data 1.7.25 per la prima udienza. Il giudice ha rimesso la causa direttamente al Collegio, con l'accordo delle parti.
3. Le conclusioni della parte ricorrente (come da atto introduttivo) sono state:
«Dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto tra i signori e in Gussago (BS) il Parte_1 CP_1
15/06/2013 trascritto al n° 4 parte I, Anno 2013 alle seguenti CONDIZIONI Nel merito, in via principale disporsi l'assegnazione della casa coniugale sita in Brescia in Via Cremona n° 157, di proprietà esclusiva della signora Per_ affinché continui ad abitarvi unitamente ai figli e disporsi l'affido condiviso dei figli Parte_1 Per_1 Per_ minori e ad entrambi i genitori con collocazione presso la madre e frequentazione dei figli con il padre quando Per_1 lo stesso lo desideri e comunque: durante la settimana: - il mercoledì, ovvero altro giorno della settimana prescelto dal padre in accordo con la moglie, quando il padre personalmente e/o con persone dallo stesso delegate, si preoccuperà di prelevare i figli all'uscita dalla scuola ovvero a casa della madre alle ore 10, preoccupandosi di riaccompagnarli a scuola il giorno successivo ovvero a casa della madre entro le ore 12; - durante il fine settimana: - come avviene attualmente, in modo che i bambini trascorrano due fine settimana quando il papà è a riposo la domenica ed uno in cui il genitore lavora dal venerdì all'uscita dalla scuola sino al lunedì mattina quando il padre si preoccuperà di riaccompagnare i figli a scuola;
qualora Per_ e fossero a casa da scuola verranno prelevati dal padre presso la casa materna il venerdì alle 10 e Per_1 riaccompagnati a casa della madre il lunedì entro le 12; - una settimana durante il periodo natalizio (alternando di anno in anno i periodi dal 24 al 30 Dicembre e dal 31 Dicembre al 6 Gennaio); - tre giorni durante le vacanze pasquali (alternando di anno in anno il giorno di Pasqua ed il Lunedì dell'Angelo); - almeno tre settimane, anche non continuative, durante le vacanze estive secondo modalità e tempi da concordarsi fra i coniugi in rapporto alla turnazione feriale di entrambi e con ampio preavviso (entro il 31 maggio di ogni anno) per ragioni organizzative;
disporsi che il signor continui a corrispondere alla signora , a titolo di contributo nel mantenimento dei figli e CP_1 Parte_1 Per_1 Per_
la somma mensile di Euro 600,00 mensili seicento/00), Euro 300,00 per ciascun figlio, ovvero la maggiore o minore somma che verrà ritenuta di giustizia all'esito dell'istruttoria, da rivalutarsi annualmente secondo gli indici ISTAT, entro il giorno 1 di ogni mese, mediante bonifico bancario sul conto corrente della moglie le cui coordinate sono Per_ note al marito;
ciò sino a quando e non avranno raggiunto l'indipendenza economico-lavorativa; si precisa che Per_1 il contributo nel mantenimento è già comprensivo delle spese straordinarie di cui al Protocollo del Tribunale di Brescia ad eccezione di quelle mediche. Disporsi che l'assegno unico INPS per i figli continui ad essere percepito integralmente dalla madre, in quanto genitore collocatario, la quale si assume in via principale gli obblighi di cura e assistenza dei figli e che i coniugi dividano equamente i permessi famigliari di lavoro;
disporsi che il signor provveda all'integrazione del CP_1 contributo nel mantenimento versato solo parzialmente per i mesi di malattia della madre».
Le conclusioni della parte resistente (come da comparsa di costituzione) sono state:
«
1. pronunciarsi la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Gussago (BS) il 15.06.2013 tra la sig.ra
[...] ed il Sig. con ordine al competente Ufficiale di Stato Civile di procedere alla annotazione e Parte_1 CP_1 trascrizione dell'emananda sentenza, con esonero da propria responsabilità e con le pronunce di Legge necessarie e conseguenti alla dichiarazione di cessazione degli effetti civili del matrimonio.
2. Confermare le condizioni sopra esposte nel presente atto e per tutto quanto sopra non regolamentato, si chiede confermarsi le disposizioni di cui alle conclusioni congiunte della sentenza di separazione personale dei coniugi del 15.12.2022. 3. Rigettarsi ogni altra domanda avversaria, ivi compresa l'infondata domanda di integrazione al contributo del mantenimento ordinario dei figli per i mesi di malattia della ricorrente e la domanda relativa alla divisione dei permessi di lavoro tra i genitori. c) In via istruttoria:
[omissis] d) In ogni caso, con vittoria di compensi professionali, spese processuali e tecniche, rimborso forfettario e accessori di legge da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario».
Il Pubblico Ministero, cui il ricorso è stato comunicato il 17.1.25, non ha formulato osservazioni.
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4.
4.1. La domanda di divorzio merita accoglimento: gli scritti di parte e il fallimento del tentativo di conciliazione dimostrano l'impossibilità di ricostruire l'unità materiale e spirituale tra i coniugi. Ricorre, in particolare, l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) della Legge n. 898/70, per essere decorsi più di sei mesi dalla separazione.
4.2. I genitori concordano sull'affidamento condiviso dei figli, che può essere disposto siccome risponde al principio della c.d. bigenitorialità.
4.3. Le divergenze sui tempi di permanenza dei figli con i genitori sono minime. Il Collegio, tenendo conto della necessità di conciliare i turni lavorativi delle parti, dispone che i ragazzi, sempre salvo diverso accordo: – abbiano la residenza anagrafica dalla madre;
– restino con ciascun genitore per un pari numero di weekend, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina (vista la poca distanza delle abitazioni e per compensare la minor presenza del padre nei giorni infrasettimanali); – restino con il padre un pomeriggio a settimana, da stabilire appena possibile, tendenzialmente il giovedì, quando il weekend è con lui, aggiungendo il pernottamento, quando il weekend è con la madre;
– trascorrano le vacanze come da accordi di separazione.
4.3.1. La prevalenza del tempo trascorso dai figli con la madre consente l'assegnazione a lei dell'ex casa coniugale, peraltro ormai di sua esclusiva proprietà.
4.4. Venendo alle questioni economiche, è emerso che:
(a) la ricorrente sia autista presso Brescia Trasporti, con uno stipendio di € 1400 circa;
le sue certificazioni uniche riportano netti € 22.711 nel 2021 ed € 21.540 nel 2022; stando a quanto dichiarato in udienza, paga € 500 mensili per il mutuo;
(b) il resistente sia pure autista presso Brescia Trasporti, con uno stipendio di € 1400 circa;
le sue certificazioni uniche riportano netti € 24.048 nel 2022, € 21.618 nel 2023, € 23.595 nel 2024; stando a quanto dichiarato in udienza, paga € 500 di canone di locazione;
(c) l'assegno unico di € 460 complessivi è percepito interamente dalla ricorrente per accordo di separazione.
L'assegno di mantenimento per i figli va determinato ai sensi dell'art. 337-ter c.c. in base a: le risorse economiche dei genitori (come sopra sommariamente ricostruite); il tenore di vita goduto dai figli in costanza di convivenza e le loro attuali esigenze (trattasi di due bambini di 10 e 9 anni); i tempi di permanenza dei figli con i genitori e la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti (in questo caso, prevalentemente dalla madre).
Tra le parti vi è accordo per la conferma degli € 600 complessivi concordemente previsti nella recente separazione (da intendersi senza soluzione di continuità e quindi con rivalutazione Istat da allora), nonché per la percezione dell'assegno unico in capo alla madre. La modesta revisione dei tempi di permanenza non pare giustificare modifiche all'assegno. Si prende atto peraltro dell'accordo sull'inclusione delle spese straordinarie non mediche in questo emolumento.
Il rimborso di quanto non sarebbe stato versato dal padre quando i figli sono rimasti con lui nell'estate 2024 in occasione dell'infortunio della madre esula dal giudizio di divorzio.
5. Le spese di lite meritano di essere compensate, visto il sostanziale accordo su tutte le domande.
PER QUESTI MOTIVI
Il Tribunale, provvedendo in via definitiva, disattesa o assorbita ogni ulteriore istanza nei sensi della motivazione:
− pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile tra i coniugi:
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, nata in [...] il [...] e Parte_1
, nato a [...] il [...], CP_1 unitisi con matrimonio civile a Gussago-BS il 15.6.13; atto trascritto nei registri dello stato civile del Comune di Gussago-BS al numero 4 parte I dell'anno 2013;
− ricorda alle parti che i figli hanno il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori;
il diritto di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e il diritto di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e i parenti di ciascun ramo genitoriale (art. 337-bis c.c.);
− dispone l'affidamento condiviso dei figli, con residenza presso la madre;
stabilisce che i genitori adottino congiuntamente le decisioni di più rilevante interesse per i figli (ad es. sull'istruzione, l'educazione, la salute, lo sport, la residenza, il rilascio di documenti validi per l'espatrio) tenendo conto delle loro capacità, inclinazioni e aspirazioni;
le decisioni di ordinaria amministrazione saranno adottate separatamente dal genitore presso cui i figli si trovano;
− assegna alla madre la casa familiare di sua esclusiva proprietà;
− dispone che i figli:
− restino con ciascun genitore per un pari numero di weekend, dall'uscita di scuola del venerdì al lunedì mattina;
− restino con il padre un pomeriggio a settimana, da stabilire appena possibile, tendenzialmente il giovedì, quando il weekend è con lui, aggiungendo il pernottamento, quando il weekend è con la madre;
− trascorrano le vacanze come da accordi di separazione;
− conferma a carico del padre l'obbligo di corrispondere alla madre un assegno mensile di
€ 600,00 (annualmente rivalutato secondo gli indici ISTAT a partire dall'anno successivo alla separazione) a titolo di contributo al mantenimento dei figli (€ 300,00 ciascuno), da versarsi entro il giorno 15 di ciascun mese, fino alla loro indipendenza economica;
− include le spese straordinarie nell'assegno di cui sopra, salvo quelle mediche, da dividere al 50%; il rimborso avverrà dietro tempestiva richiesta del genitore che le ha anticipate, mediante presentazione delle relative ricevute (da intestare ai figli, ai fini della deducibilità fiscale) e andrà eseguito entro 15 giorni, salvo diversi accordi;
− conferma nel resto i provvedimenti assunti in sede di separazione;
− compensa per intero le spese di lite;
− manda alla Cancelleria per la trasmissione di copia autentica della presente sentenza all'ufficiale dello stato civile del suddetto Comune, ordinandogli di annotarla.
Brescia, 24/10/2025
Il Giudice est. Dott. Francesco Rinaldi
Il Presidente Dott. Gustavo Nanni
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