Articolo 25 della Legge 29 luglio 1957, n. 642
Articolo 24Articolo 26
Versione
18 agosto 1957
Art. 25.
Il Ministro per il tesoro di concerto con i Ministri interessati, e' autorizzato a provvedere:
a) alla ripartizione del fondo di lire 26.270.000 inscritto al capitolo n. 677 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per l'esercizio finanziario 1957-58 in applicazione dell' art. 56 della legge 27 dicembre 1953, n. 968 , sulla concessione di indennizzi e contributi per danni di guerra, modificato dalla legge 31 luglio 1954, n. 607 , fra le diverse categorie di interventi, distintamente per indennizzi e contributi, in relazione anche alle forme di pagamenti stabilite dall'art. 31 della legge medesima;
b) alla determinazione dell'importo eventualmente da trasferire al altri Dicasteri, per l'applicazione dell'ultimo comma dell'art. 73 della legge citata.
In corrispondenza dei provvedimenti di cui al comma precedente e' data facolta' al Ministro per il tesoro di introdurre in bilancio, con propri decreti, le occorrenti variazioni.
Entrata in vigore il 18 agosto 1957