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Sentenza 10 novembre 2025
Sentenza 10 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 10/11/2025, n. 1614 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1614 |
| Data del deposito : | 10 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Corte D'Appello di Bari
Terza sezione civile
La Corte, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati:
dott.ssa Paola BARRACCHIA Presidente dott. Antonello VITALE Consigliere avv. Michele TROISI Consigliere Ausiliario Relatore
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di II grado iscritta al R.G. 1639/2024 promossa da:
(P.I. ), in persona del Sindaco p.t., rappresentato e Parte_1 P.IVA_1 difeso dall'avv. Antonella CARLOMAGNO e dall'avv. Renata FIORE, unitamente alle quali
è elettivamente domiciliato presso i rispettivi domicili telematici. appellante contro
), rappresentata e difesa dall'avv. France- Controparte_1 CodiceFiscale_1 sco PADALINO, unitamente al quale è elettivamente domiciliato in alla via Meni- Pt_1 chella, n°11 appellata avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n°2641/2024 emessa dal Tribunale di Foggia il 14.11.2024
(lesioni personali), sulle conclusioni rassegnate dalle parti all'udienza del 17.9.2025.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
È controversa l'azione di risarcimento danni promossa dalla sig.ra Parte_2
contro il per le lesioni personali subite a seguito del sinistro
[...] Parte_1 stradale verificatosi il giorno 14.6.2018.
Nella circostanza l'attuale appellante, che all'epoca dei fatti aveva 76 anni, men- tre percorreva a piedi il corso Garibaldi, giunta all'altezza del civico 52, inciampava in
Pag. 1 a 9 un dislivello formatosi tra due basole, che formano il cordolo esterno che delimita il marciapiede, rovinando al suolo.
Sul posto intervenivano i Vigili Urbani, i quali accertavano che detto dislivello era di circa due centimetri e mezzo e riprendevano anche delle istantanee fotografiche dello stato dei luoghi.
Il respingeva ogni richiesta di addebito di talché, con citazione Parte_1 in data 19.10.2020, la sig.ra conveniva la P.A. in giudizio, chiedendo il risarci- CP_1 mento dei danni subiti, invocando la responsabilità del custode.
Deduceva l'attuale appellante che “(…) tale profondo dislivello che determinava di fatto una buca, non era segnalato non era visibile ed era difficile da prevedere, e pertanto, costituiva pericolosa insidia per chiunque avesse percorso quel tratto di strada” (cfr. citazione, punto 3., pag. 1).
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio il che con- Parte_1 testava ogni addebito e sosteneva che la responsabilità dell'occorso fosse da attribuirsi alla condotta colposa della sig.ra la quale avrebbe potuto e dovuto avvedersi CP_1 dell'insidia e, dunque, evitarla.
Il processo di primo grado veniva istruito mediante espletamento di prova orale ed interrogatorio formale dell'attrice.
Veniva, altresì, disposta una C.T.U. medico-legale sulla persona della danneg- giata, la quale stabiliva che la predetta sig.ra aveva subito postumi permanenti CP_1 nella misura del 20%, con I.T.T. di 46 giorni, di I.T.P. al 75% di 20 giorni ed I.T.P. al
50% di ulteriori 20 giorni, in ragione di € 115,00 giornalieri.
Il Tribunale di Foggia accoglieva la domanda, rigettando tutte le eccezioni solle- vate dal , che condannava a risarcire all'attrice la Parte_1 Controparte_1 somma di € 55.787,00.
Avverso la decisione di primo grado propone appello il , che si Parte_1 affida a più motivi di gravame con i quali contesta la ricostruzione dei fatti e la declara- toria della propria responsabilità, invocando il concorso di colpa della danneggiata.
Si è costituito in giudizio la sig.ra , che resiste all'appello e Controparte_1 chiede la conferma della sentenza impugnata.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello, ad avviso della Corte, non è fondato e va respinto.
Con il primo motivo di appello il si duole che il Tribunale non Parte_1 abbia valutato il comportamento concorrente dell'attuale appellata nella determinazione dell'occorso.
Pag. 2 a 9 Più specificamente, l'appellante sostiene che dal compendio probatorio acquisito agli atti di primo grado (la prova orale e le relazioni dei Vigili Urbani, con allegati reperti fotografici) sarebbe emersa “(…) sia l'assenza della prova rigorosa della dinamica dell'evento, sia la responsabilità della danneggiata medesima, che in condizioni di in- contestata luminosità naturale,- come dalla stessa confessato all'udienza del
04/07/2022 ed ulteriormente confermato dalla teste escussa-, e di sufficiente spazio per percorrere il marciapiede, libero da ingombri di qualsivoglia genere, piuttosto che percorrere il piano di calpestio riservato ai pedoni, ha preferito percorrerlo a ridosso del cordolo del marciapiede rettilineo, ove era presente un dislivello, tra il piano di calpestio ed il cordolo del marciapiedi, che si estendeva per l'intera lunghezza di due cordoli, così accettando il rischio di rovinarci sopra” (cfr. appello, pagg. 4 e 5).
Il , inoltre, rileva l'insufficiente contenuto della deposizione te- Parte_1 stimoniale dell'unico teste escusso in giudizio il quale “(…) oltre alla ulteriore, inammis- sibile e, comunque non ammessa, valutazione personale circa la visibilità del dissesto – nulla ha precisato in ordine alla effettiva e concreta modalità della caduta” (cfr. pag. 5).
A conclusione della sua disamina, la P.A. contesta la statuizione del Tribunale che ha ritenuto mancante di prova l'eccepito concorso causale della sig.ra soste- CP_1 nendo che “(…) solo allorché l'attore abbia assolto rigorosamente all'onere di provare il fatto storico e il nesso di causalità, incomberà su parte convenuta l'onere di dimostrare il caso fortuito, ai fini della liberazione dall'obbligazione risarcitoria” (cfr. pag. 8).
Secondo la P.A., nessun onere della prova cedeva a suo carico “(…) non avendo essa parte attrice prioritariamente offerto la prova, incombente a suo carico, dell'evento dannoso nella sua fenomenologia e del nesso causale tra l'evento lesivo lamentato e la cosa posta nella custodia del soggetto convenuto” (cfr. ibidem).
L'assunto dell'appellante non è condivisibile.
Agli atti di causa il ha versato le istantanee dei luoghi di causa, Parte_1 allegati alla relazione dei Vigili Urbani intervenuti sui luoghi di causa, nonché ulteriori reperti fotografici estratti dal sito informatico “google map” i quali, nel loro insieme, forniscono contezza delle dimensioni del marciapiede e delle caratteristiche del punto in cui si è verificata la caduta.
Orbene, il marciapiede di via Garibaldi appare in perfette condizioni di manuten- zione per tutta la sua lunghezza, eccezion fatta per il punto in cui la sig.ra ha CP_1 assunto di essere rovinata al suolo, consistente in un dislivello formatosi lungo le basole del cordolo di delimitazione del marciapiede dal lato della strada.
Una delle istantanee fotografiche (denominato “54 Corso Giuseppe Garibaldi –
Pag. 3 a 9 Google Maps anno 2018”) riprende il marciapiede con un pedone che lo percorre, il che consente di apprezzare la larghezza ridotta del marciapiede stesso.
Ciò confuta l'assunto della P.A. secondo la quale la sig.ra pur “in condi- CP_1 zioni di incontestata luminosità naturale (…) e di sufficiente spazio per percorrere il marciapiede (…) ha preferito percorrerlo a ridosso del cordolo del marciapiede rettilineo, ove era presente un dislivello (…) così accettando il rischio di rovinarci sopra” (cfr. ap- pello, pag. 4 e 5).
Il cordolo fa parte del marciapiede, delimitandone l'esterno, e rappresenta parte del piano di calpestio al pari del resto della superficie, ragione per la quale non si com- prende in base a quale logica l'appellante sostenga che la sig.ra non dovesse CP_1 utilizzarlo e, invece, “percorrere il piano di calpestio riservato ai pedoni”.
Anche il cordolo costituisce “piano di calpestio riservato ai pedoni” ed il marcia- piede, proprio per le sue ridotte dimensioni in larghezza, poteva e doveva essere utiliz- zato nella sua interezza, non limitatamente al piano piastrellato, con esclusione del cor- dolo.
Ne consegue che il fatto che la sig.ra abbia, nella circostanza, proceduto CP_1 lungo il marciapiede utilizzando anche il cordolo, non rappresenta affatto un comporta- mento negligente o di utilizzo della res in modo anomalo.
Infondato è l'assunto secondo il quale il Tribunale di Foggia avrebbe omesso di valutare l'incidenza del comportamento della danneggiata nel determinismo causale della caduta, al fine di accertare la sussistenza di un fattore che interrompesse, in tutto o in parte, il nesso di causalità tra la res custodita e l'evento.
Ed invero, il primo giudice ha precisato che “Non appaiono, per contro, sussistere, diversamente da quanto sostenuto dal convenuto, circostanze tali da integrare Pt_1 il caso fortuito di cui all'art. 2051 c.c.: non è emerso che la parte danneggiata abbia utilizzato il bene pubblico in modo che non fosse conforme alla sua funzione (o, almeno, non è stato dimostrato), né che il dislivello del marciapiede, in considerazione delle sue piccole dimensioni, fosse percepibile dal pedone o facilmente evitabile con l'ordinaria diligenza” (cfr. sentenza, pag. 5).
Orbene, la motivazione addotta dal Tribunale, su riprodotta, può essere condivi- sibile o meno, può essere corretta o violare i principi di diritto in tema di responsabilità da cose in custodia;
ma assolutamente non può dirsi omessa, come asserisce l'appel- lante.
Né può sostenersi, come fa il che l'attuale appellata non abbia fornito Pt_1 la prova del nesso di causalità.
Pag. 4 a 9 La teste , escussa all'udienza del 7.4.2022, ha riferito quanto segue “Ho Tes_1 assistito alla caduta perché mi trovavo dietro la signora quando questa è caduta. C'era un dislivello del marciapiede ma questo non era visibile. ADR ricordo che il marciapiede era libero. 2) Si è vero, ho cercato di aiutarla, ma ricordo che piangeva e non riusciva
a muoversi;
3) Si è vero;
4) Si è vero. Non era visibile. ADR ho visto il dislivello al momento della caduta della signora. 5) Non vi era alcun segnale di pericolo;
7) ricono- sco il dislivello che mi viene mostrato in foto” (cfr. deposizione in atti).
Se anche la teste non ha visto la madre materialmente inciampare nell'interstizio formatosi tra le due basole, ciò non vuol dire affatto che la sua deposizione sia inutiliz- zabile in quanto può dirsi raggiunta la prova, anche sulla base del principio probabili- stico, che la sig.ra sia caduta nel punto indicato in atto di citazione ed a causa CP_1 dell'insidia provocata dal dislivello.
Stante la prova della relazione tra la res in custodia e l'evento dannoso, incom- beva al fornire la prova del caso fortuito, quale elemento idoneo ad interrom- Pt_1 pere, in tutto o in parte, il nesso di causalità.
Erroneamente, pertanto, l'appellante afferma che nessun onere della prova ce- deva a suo carico.
Il primo motivo di appello va, dunque, respinto.
Con il secondo motivo di appello il contesta la regolarità della Parte_1 prova testimoniale evidenziando che il Tribunale di Foggia, con l'ordinanza istruttoria in data 10.9.2021, aveva escluso, perché contenente valutazioni, il sesto capitolo di prova articolato dall'attrice, a mente del quale “il disdivello in questione era visibile o avvista- bile” ed aveva, di poi, consentito alla teste di riferire in udienza che l'insidia Tes_1 non era visibile, ponendo tale valutazione a base della sua decisione.
Nel merito, in ogni caso, la P.A. appellante sostiene che, contrariamente a quanto statuito dal primo giudice, il dislivello era perfettamente percepibile e, quindi, evitabile utilizzando l'ordinaria diligenza.
Anche su tale aspetto, la prospettazione dell'appellante non è condivisibile.
Ed invero, in disparte le dichiarazioni della teste, il Tribunale di Foggia ha ritenuto che il dislivello venutosi a creare (due centimetri e mezzo, come accertato dai VV.UU.) rappresentasse un'insidia statuendo che “(…) l'attrice è stata coinvolta in un incidente conseguente non già ad un suo comportamento inconsulto, non essendo emerso nulla in merito (la relativa prova gravava sulla parte convenuta), ma ad un oggettivo pericolo presente in un tratto di marciapiede destinato alla pubblica percorrenza e connotato da un non adeguato stato di manutenzione (il dislivello). In particolare, le piccole
Pag. 5 a 9 dimensioni del predetto dislivello sul marciapiede (come risulta ictu oculi dalla docu- mentazione fotografica agli atti e come risulta accertato dalla Polizia Locale “di cm 2,50 circa, creatosi dallo sprofondamento, di n.02 componenti del cordolo (lato di adiacenza)
e del piano di calpestio piastrellato, del marciapiede di Corso Garibaldi difronte al civ.
52”) è elemento che induce a ritenere con ragionevole certezza che questi (che ha causato la caduta) non fosse percepibile dal pedone o agevolmente evitabile con l'ordi- naria diligenza, nonostante le sussistenti condizioni di luminosità (come rappresentato dalla teste escussa e dalla parte attrice in sede di interrogatorio formale)” (cfr. pag. 5).
Come si evince dal passo su riprodotto, il Tribunale è pervenuto a ritenere non visibile il dislivello per le sue dimensioni oggettive, basando ogni valutazione sugli ac- certamenti della Polizia Municipale e sulle fotografie dei luoghi di causa.
Non è vero, pertanto, che la decisione di accoglimento della domanda sia stata incentrata sugli esiti della deposizione del teste e, in maniera particolare, sulla Tes_1 valutazione da quest'ultima espressa circa la non visibilità dell'insidia.
Anzi, come si evince dal tratto finale del passo motivazionale riprodotto, gli esiti della prova orale sono stati richiamati unicamente per evidenziare che l'occorso si è verificato “nonostante le sussistenti condizioni di luminosità (come rappresentato dalla teste escussa e dalla parte attrice in sede di interrogatorio formale)”.
In ultima analisi, non vi è stata alcuna illegittima acquisizione di prove in viola- zione del principio dispositivo o in contrasto con l'ordinanza istruttoria del 10.9.2021.
Deve, dunque, essere condivisa e ritenersi corretta la valutazione discrezionale del primo giudice, il quale ha ritenuto che “Appare quindi evidente che, nel caso di specie, si è trattato della cd. insidia/trabocchetto, stante la presenza di un ostacolo non prevedibile ed inevitabile alla stregua dell'ordinaria diligenza (profilo soggettivo, c.d. impercettibilità soggettiva della conformazione dei luoghi), oltre che invisibile (profilo oggettivo c.d. pericolosità obiettiva come potenziale idoneità ad arrecare un danno alle cose od alle persone)” (cfr. sentenza, pag. 6), valutazione cui va aggiunta l'ulteriore considerazione che la sig.ra alla data dell'occorso, aveva 76 anni e, dunque, CP_1 era una persona anziana che non aveva più i riflessi che le avrebbero consentito di non rovinare al suolo, pur inciampando nell'insidia, o di subire danni meno gravi di quelli riportati a seguito della caduta.
Né appare convincente l'assunto dell'appellante secondo il quale la sig.ra CP_1 avrebbe dovuto essere consapevole dell'insidia in quanto abita nelle vicinanze del luogo dell'occorso da oltre 50 anni.
Sullo specifico punto, il ha apoditticamente affermato che il “cordolo del Pt_1
Pag. 6 a 9 marciapiedi, visibilmente staccato dal piano di calpestio, da oltre due anni” (cfr. appello, pag. 15), ma non ha fornito la relativa prova.
È fin troppo facile rilevare, al riguardo, che l'insidia avrebbe potuto essersi creata anche poco tempo prima i fatti di causa.
La P.A., in definitiva, pur essendone onerata, avendo sollevato un'eccezione che introduce un elemento estintivo della pretesa risarcitoria, non ha fornito la prova del fatto che l'insidia fosse effettivamente presente da oltre due anni.
E vale la pena osservare che, in tale lunghissimo lasso di tempo, avrebbe potuto e dovuto essere eliminata.
Va, a tale ultimo riguardo, evidenziato che, dalla disamina dei reperti fotografici in atti, il marciapiede si presenta in perfette condizioni di manutenzione, tranne che nel punto incriminato.
Anche il secondo motivo di appello va, dunque, rigettato.
Con il terzo motivo di gravame, l'appellante contesta le risultanze della C.T.U., cui imputa di avere erroneamente quantificato il danno biologico subito dalla sig.ra
[...]
. Pt_2
Più specificamente, sostiene l'appellante che “L'incertezza ed indeterminatezza dell'elaborato peritale, emerge, gravemente, in ordine al terzo quesito, ove il Giudice imponeva, nell'ordinanza ammissiva, puntuale riferimento al baréme edito da , CP_2 immotivatamente disatteso dal Consulente d'ufficio. Il CTU in primo grado non ha, in- fatti, indicato a quale barème abbia fatto riferimento per determinare il grado di invali- dità permanente, né ha specificato in che modo le menomazioni preesistenti abbiano inciso sulla complessiva invalidità permanente” (cfr. appello, pag. 18).
Il motivo è inammissibile.
Il si duole in maniera del tutto generica ed astratta dell'operato Parte_1 del perito d'ufficio, cui addossa l'errore invalidante di non avere espressamente indicato nel proprio elaborato peritale “a quale barème abbia fatto riferimento per determinare il grado di invalidità permanente” violando, in tale modo, il mandato conferitogli dal
Tribunale che, nell'ordinanza ammissiva della C.T.U., aveva disposto “Se tali lesioni ab- biano causato postumi permanenti che costituiscano un danno biologico, tali cioè da incidere sulla complessiva validità psicofisica della vittima: in caso affermativo, quanti- fichi in termini percentuali tali postumi, assumendo a riferimento il baréme edito dalla
” (cfr. ordinanza del 5.7.2021, punto 3., pag. 1). CP_2
Il assume apoditticamente che il consulente tecnico avrebbe Parte_1 disatteso “immotivatamente” le disposizioni del Tribunale, che imponeva l'utilizzo dei
Pag. 7 a 9 barèmes editi da , senza tuttavia chiarire i termini delle proprie censure. CP_2
Più correttamente, l'appellante avrebbe dovuto chiarire in cosa consistono i criteri indicati dal Tribunale (editi sa SIMLA), in cosa consistono quelli utilizzati dal C.T.U. e quali conseguenze sarebbero derivate, nella quantificazione dei postumi permanenti, dall'errore compiuto dal perito d'ufficio, specificando, altresì, quali avrebbero dovuto essere i postumi permanenti residuati alla sig.ra mercé l'utilizzo dei barèmes CP_1 corretti.
Ma vi è di più.
Il C.T.U. ha espressamente affermato che “In riferimento agli esiti permanenti, possiamo affermare pertanto che siamo nell'ambito di postumi” che postulano, in ac- cordo con i baremés attualmente in uso, l'attribuzione di un danno biologico permanente in misura del 20 % (venti per cento) complessivamente, con assenza di riflessi negativi in attività produttive di reddito compatibili con le attitudini del soggetto esaminato” (cfr. pag. 6).
Non è vero, quindi, che il perito d'ufficio “non ha, infatti, indicato a quale barème abbia fatto riferimento”, come erroneamente afferma l'appellante, avendo egli fatto specifico riferimento ai “baremés attualmente in uso” il che lascia presumibilmente de- durre che si sia avvalso di quelli espressamente richiesti dal Tribunale di Foggia.
Il avrebbe dovuto fornire la prova della propria eccezione che, al contra- Pt_1 rio, ha dato apoditticamente per assodata.
Per altro verso ancora, il contesta al C.T.U. di non avere “spe- Parte_1 cificato in che modo le menomazioni preesistenti abbiano inciso sulla complessiva inva- lidità permanente”.
Anche tale censura è inammissibile.
Ed invero, dalla lettura degli atti di causa e dell'elaborato peritale non si evince affatto che la sig.ra fosse affetta da pregresse menomazioni sulle quali avrebbe CP_1 inciso, sovrapponendosi ad esso, il danno derivato dall'occorso.
Né il , che ha sollevato la relativa eccezione, indica quali esse Parte_1 siano.
Il motivo, del tutto generico, è inammissibile perché viola i criteri di specificità dei motivi di appello, ex art. 342 c.p.c.-
Il gravame va, conclusivamente, rigettato e l'appellante va Parte_1 condannato al pagamento delle spese del presente grado di giudizio, che seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo, sulla base dei valori minimi della tariffa ex D.M. n°55/2014, con esclusione della fase istruttoria e di trattazione, nello
Pag. 8 a 9 scaglione di valore dichiarato dall'appellante nell'atto di gravame, tenendo conto dell'as- senza di specifiche e particolari questioni di fatto e di diritto e della semplicità delle medesime.
Sussistono, altresì, i presupposti affinché il versi all'Erario un Parte_1 importo pari al contributo unificato già versato per l'iscrizione al ruolo del presente gra- vame.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, definitivamente pronunciando sull'appello proposto dal
[...] di nei confronti di , ogni diversa istanza ed eccezione Pt_3 Pt_1 Controparte_1 disattesa o assorbita, così dispone:
1. rigetta l'appello;
2. condanna la parte appellante al pagamento, in favore della parte appellata, delle spese del presente grado del giudizio, che liquida in € 4.217,00 per compensi, il tutto oltre 15% per spese generali, C.P.A. ed I.V.A. (se dovuta) come per legge, con attri- buzione all'avv. Francesco Padalino, che ne ha dichiarato l'anticipo;
3. dà atto, ai sensi dell'art. 13, co.
1-quater d.P.R. n°115/2002, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dell'appellante , Parte_1 dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per l'iscri- zione al ruolo del presente gravame, se dovuto a norma dell'art.
1-bis dell'art. 13 cit.-
Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 29.10.2025.
Il Presidente dott. Paola BARRACCHIA
Il Consigliere Relatore avv. Michele TROISI
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