TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 884
TAR
Ordinanza cautelare 10 maggio 2023
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TAR
Sentenza 5 maggio 2026

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  • Accolto
    Violazione artt. 7 e ss. L. 241/1990, art. 192 D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà.

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le doglianze relative alla violazione delle garanzie partecipative, evidenziando la compressione temporale del contraddittorio e la sua riduzione a un adempimento formale. Ha inoltre rilevato la carenza di motivazione riguardo l'accertamento del profilo soggettivo di responsabilità (dolo o colpa) richiesto dall'art. 192 D.lgs. 152/2006, non essendo sufficiente la mera titolarità della proprietà.

  • Accolto
    Violazione art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando che l'art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006 subordina l'obbligo al proprietario all'accertamento del dolo o della colpa, escludendo responsabilità meramente oggettiva o di posizione. Ha riscontrato una carenza istruttoria e motivazionale in entrambe le ordinanze riguardo tale profilo.

  • Accolto
    Violazione art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione.

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza, evidenziando che l'art. 192, comma 3, D.lgs. 152/2006 subordina l'obbligo al proprietario all'accertamento del dolo o della colpa, escludendo responsabilità meramente oggettiva o di posizione. Ha riscontrato una carenza istruttoria e motivazionale in entrambe le ordinanze riguardo tale profilo.

  • Accolto
    Violazione artt. 7 e ss. L. 241/1990, art. 192 D.lgs. 152/2006; eccesso di potere per difetto di istruttoria, carenza di motivazione, travisamento dei presupposti, contraddittorietà.

    Il Tribunale ha ritenuto fondate le doglianze relative alla violazione delle garanzie partecipative, evidenziando la compressione temporale del contraddittorio e la sua riduzione a un adempimento formale. Ha inoltre rilevato la carenza di motivazione riguardo l'accertamento del profilo soggettivo di responsabilità (dolo o colpa) richiesto dall'art. 192 D.lgs. 152/2006, non essendo sufficiente la mera titolarità della proprietà.

  • Accolto
    Violazione L. 257/1992, D.M. 6 settembre 1994, art. 3 L. 241/1990; eccesso di potere per carenza di istruttoria, difetto dei presupposti, carenza di motivazione, contraddittorietà, sproporzionalità.

    Il Tribunale ha ritenuto fondata la doglianza limitatamente all'ordine di ripristino della copertura. Ha evidenziato che la disciplina speciale sull'amianto richiede accertamenti tecnici specifici sulla pericolosità e sullo stato della copertura, che non sono stati adeguatamente svolti né motivati nell'ordinanza. Ha altresì rilevato che l'ordine di ripristino della copertura, a differenza della rimozione di frammenti, non rientra pienamente nella disciplina dei rifiuti.

  • Improcedibile
    Violazione L. 257/1992, D.M. 6 settembre 1994; eccesso di potere per difetto di istruttoria, travisamento dei presupposti, violazione normativa amianto.

    Il Tribunale ha dichiarato l'improcedibilità del motivo per sopravvenuta carenza di interesse, poiché l'ordinanza n. 10/2023 ha sostituito integralmente la precedente ordinanza n. 23/2022 nella parte relativa alla copertura in amianto, ridimensionando l'intervento richiesto.

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    Sul provvedimento

    Citazione :
    TAR Firenze, sez. II, sentenza 05/05/2026, n. 884
    Giurisdizione : Tribunale amministrativo regionale - Firenze
    Numero : 884
    Data del deposito : 5 maggio 2026
    Fonte ufficiale :

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