Articolo 5 bis della Legge 18 aprile 1975, n. 110
Articolo 4 bisArticolo 4 quater
Versione
1 febbraio 2022
Art. 5-bis. (( (Disposizioni particolari per gli strumenti da segnalazione acustica, gli strumenti lanciarazzi e gli strumenti di autodifesa). ))

(( 1. Il Banco nazionale di prova verifica, a spese dell'interessato, che gli strumenti da segnalazione acustica e quelli di cui all'articolo 2, quinto comma, della presente legge, nonche' gli strumenti di autodifesa, qualora provvisti di camera di cartuccia, disciplinati dal regolamento emanato ai sensi dell' articolo 3, comma 32, della legge 15 luglio 2009, n. 94 , prodotti o importati a decorrere dalla data di entrata in vigore della presente disposizione, siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69. Il Banco nazionale di prova fornisce i risultati delle predette verifiche agli omologhi punti di contatto degli Stati membri che ne facciano richiesta.)) ((82)) (( 2. Chiunque produce o pone in commercio gli strumenti di cui al comma 1 senza l'osservanza delle disposizioni previste dal medesimo comma e' punito con la reclusione da uno a tre anni e con la multa da 1.500 euro a 15.000 euro. )) ((3. Nel caso in cui l'uso o il porto di armi sia previsto quale elemento costitutivo o circostanza aggravante del reato, il reato stesso sussiste o e' aggravato anche qualora si tratti di strumenti da segnalazione acustica che non siano conformi alle specifiche tecniche di cui all'allegato annesso alla direttiva di esecuzione (UE) n. 2019/69)) -------------- AGGIORNAMENTO (82)
La L. 23 dicembre 2021, n. 238 ha disposto (con l'art. 18, comma 2) che "Agli strumenti di cui all' articolo 5-bis, comma 1, della legge 18 aprile 1975, n. 110 , introdotto dal comma 1, lettera c), del presente articolo, legittimamente prodotti, importati o detenuti alla data di entrata in vigore della presente legge, continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti anteriormente alla medesima data".
Entrata in vigore il 1 febbraio 2022