Sentenza 2 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte dei Conti, sez. Giurisdizionale Lazio, sentenza 02/02/2026, n. 51 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte dei Conti Sezione Giurisdizionale Lazio |
| Numero : | 51 |
| Data del deposito : | 2 febbraio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
51/2026 Sent. n.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DEI CONTI
SEZIONE GIURISDIZIONALE REGIONALE
PER IL LAZIO
In persona del Giudice monocratico Consigliere dott.ssa Alessandra Sanguigni ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel giudizio instaurato con il ricorso n. 80661 dalla Sig.ra XX nata a [...] (omissis) il omissis e ivi residente a omissis (omissis), in Via omissis, omissis (c.f. omissis), rappresentata e difesa congiuntamente e disgiuntamente all’Avv. marco ER e dall’Avv. SS NI - antistataried elettivamente domiciliata in Tivoli, Via Tiburtina n. 341 e vai pec presso lo studio dell’Avv. Marco ER;
Contro
-INPS, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in Roma Via Ciro il Grande 21, rappresentato e difeso nel presente giudizio dall’Avv. Filippo Mangiapane, con il quale è elettivamente domiciliato in Roma alla via Cesare Beccaria n.29;
per il riconoscimento dell’invalidità civile superiore al 74% e del diritto ai benefici previsti dall’art. 80, co. 3 della legge n. 388 del 2000;
Visti gli atti e i documenti di causa;
Udite le parti presenti all’odierna udienza, avv.
SS NI per la ricorrente ed avv. Filippo Mangiapane per l’INPS;
Ritenuto in
FATTO
1. La ricorrente riferisce di essere stata riconosciuta invalida civile, in sede di ATP ex art.
445 bis c.p.c. innanzi al Tribunale civile di Roma sez. Lavoro, omologata in data 6-5-2025, con la percentuale dell’85% [in detta sede con il riconoscimento delle prestazioni di cui all’art. 3 comma 3 L. 104/1992 (handicap in condizioni di gravità) e art. 6, lett. d D.M. 1/02/1992 (esenzione totale ticket)].
2. Con il presente ricorso – in riassunzione a seguito della dichiarazione di difetto di giurisdizione del Giudice ordinario- chiede di dichiarare il proprio diritto alla contribuzione figurativa di cui all’art. 80, co.3 della legge 388/2000, chiedendo in via istruttoria espletamento di perizia medico legale a mezzo CTU. In fatto ha esposto che in data 29/4/2024 aveva presentato domanda all’INPS per il riconoscimento dell’invalidità civile. La Commissione medica per l'accertamento dell'invalidità civile, delle condizioni visive e della sordità aveva concluso, riconoscendo una percentuale di invalidità del 55% ai sensi della legge 118/1971 non revisionabile (verbale del 13-6-2024).
3. Ritiene invece che le proprie patologie di seguito indicate comportino un’invalidità superiore al 74%: “CARDIOPATIA IPERTENSIVA, INSUFFICIENZA MITRALICA MODERATA, IPERTENSIONE POLMONARE (CLASSE NYHA 2), POLIARTROSI DIFFUSA, SPONDILODISCOARTROSI DIFFUSA CON SINTOMATOLOGIA DOLOROSA PERSISTENTE, SOFFERENZA NEUROGENA, ARTROSI SPALLA DX, CONDROPATIA GINOCCHIO DX, ESITI DI DISCECTOMIA L4-L5, DIFFICOLTA’
A MANTENERE LA STAZIONE ERETTA, NI RICORRENTI AD ALTA FREQUENZA, DEPRESSIONE MAGGIORE RICORRENTE …
etc". Allega documentazione medica dal 2021 al 2025.
4. L’INPS si è costituito, dapprima ritenendo la domanda inammissibile per carenza di interesse attuale e concreto, in quanto l’interessata risulta ancora in servizio, non deduce e non dimostra di avere presentato domanda di trattamento di pensione né tantomeno di averne i requisiti anagrafici e contributivi (questi ultimi anche computando in ipotesi la maggiorazione richiesta). Ad avviso dell’Istituto la domanda è comunque infondata, in quanto il beneficio non si configura come un accreditamento di contributi sulla posizione assicurativa, valido per tutte le prestazioni, ma si traduce, invece, in una maggiorazione di anzianità contributiva che assume rilievo solo per il riconoscimento e la liquidazione della pensione.
5. Tuttavia, ha riferito che la Sede amministrativa ha dichiarato che, in ragione dell’ATP omologato dal Giudice ordinario e del riconoscimento della percentuale di invalidità dell’85%, le maggiorazioni sono state inserite nella posizione assicurativa da maggio 2024 alla data dell’ultima trasmissione da parte del Ministero (luglio 2025), con la precisazione che le maggiorazioni ex art. 80 vengono inserite in via definita in sede di pensione e non progressivamente durante la vita lavorativa. Tutto ciò comporta la carenza di interesse nella domanda o quanto meno per il venir meno dell’oggetto del contendere. E quindi in conclusione ha chiesto la cessazione della materia del contendere.
6. All’udienza del 22-10-2025 il Giudice, su richiesta specifica del legale del ricorrente, non opposta dall’avvocato dell’INPS, ha disposto il rinvio della causa al 28 gennaio 2026, per consentire all’amministrazione convenuta di formulare una dichiarazione formale di riconoscimento dei benefici richiesti. Assegna alle parti un termine per il deposito del documento e per note fino a dieci giorni prima dell’udienza.
7. È stata depositata una attestazione formale.
8. All’odierna udienza le parti hanno chiesto la cessazione della materia del contendere. Al termine la causa è stata trattenuta in decisione.
DIRITTO
9. L’odierna fattispecie riguarda la richiesta di riconoscimento di una percentuale di invalidità superiore al 74%, al fine di ottenere benefici di legge previsti dall’articolo 80 co. 3 della legge 23/12/2000, n. 388. Giova ricordare che la citata disposizione ha previsto che “a decorrere dall'anno 2002, ai lavoratori sordomuti di cui all' articolo 1 della legge 26 maggio 1970, n. 381, nonché agli invalidi per qualsiasi causa, ai quali è stata riconosciuta un'invalidità superiore al 74 per cento
..., è riconosciuto, a loro richiesta, per ogni anno di servizio, presso pubbliche amministrazioni o aziende private ovvero cooperative, effettivamente svolto, il beneficio di due mesi di contribuzione figurativa utile ai soli fini del diritto alla pensione e dell'anzianità contributiva; il beneficio è riconosciuto fino al limite massimo di cinque anni di contribuzione figurativa.”
Orbene, nonostante la percentuale di invalidità riconosciuta dagli organi collegiali medico legali in sede amministrativa (Commissione di 1° Istanza dell’INPS) fosse inferiore (55%) alla percentuale necessaria ai fini che qui ci occupano, in sede di accertamento tecnico preventivo ex art. 445 bis c.p.c. innanzi al Tribunale civile di Roma sez.
Lavoro, cui è seguita l’omologazione del giudice in data 6-5-2025, all’interessata è stata riconosciuta una invalidità civile dell’85%, utile ai fini del riconoscimento del beneficio in parola, con indicazione della situazione clinica “già presente all’epoca della domanda amministrativa (29 Aprile 2024) con ulteriore aggravamento conseguente alla frattura del ginocchio destro nel novembre 2024”.
Occorre precisare che, la circostanza che in sede giudiziaria venga richiesto l’accertamento di una specifica percentuale di invalidità, ancorata a previsioni specifiche della L. n. 388/2000 e dei relativi benefici ivi accordati, prima mai indicati, costituisce un quid novi rispetto alla domanda formulata in sede amministrativa sulla quale l’amministrazione non ha avuto modo di esprimersi; la richiesta in realtà è stata avanzata innanzi al Giudice del lavoro, che sul punto ha denegato la propria giurisdizione. Ciò posto, l’accertamento tecnico preventivo è stato favorevole alla ricorrente e non vi è motivo di discostarsi dalle conclusioni ivi raggiunte. Va rilevato al riguardo che la circostanza che la ricorrente è ancora in attività di servizio appare superata dai principi espressi dalla recente sentenza delle Sezioni Riunite n. 12/2023/QM che, seppur con riferimento ad altra fattispecie, ha indicato incidentalmente come sia ammissibile un accertamento della situazione sanitaria “in funzione del futuro trattamento pensionistico”, in sostanza secondo un principio di unicità dell’accertamento sanitario. Va ricordato che proprio di recente la legge 30 dicembre 2024, n. 207 (legge di Bilancio 2025) ha apportato importanti novità in materia di accertamento della condizione di disabilità e di invalidità previdenziale, disponendo che “In caso di contestuale presentazione di istanze per gli accertamenti di invalidità civile, cecità civile, sordità, sordocecità e disabilità ai sensi della legge 5 febbraio 1992, n. 104, e della legge 12 marzo 1999, n. 68, nonché di invalidità e inabilità di cui agli articoli 1, 2, 5 e 6 della legge 12 giugno 1984, n. 222, e all'articolo 1, comma 8, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, a decorrere dal 1° gennaio 2025 fino al 31 dicembre 2025, l’INPS è tenuto a effettuare l’accertamento dei requisiti sanitari in un’unica visita. Pur non essendo precisato che la disposizione si applica anche per l’invalidità utile ai benefici contributivi, sembra potersi estendere anche a tale fattispecie il principio di unicità.
Nei fatti la questione è superata dal riconoscimento in sede amministrativa, come riferito dall’INPS.
10. Tutto ciò considerato, in base alle attestazioni della sede amministrativa anche da ultimo depositate ed a quanto riferito dal legale dell’INPS, il beneficio è stato riconosciuto dall’INPS e inserito nella posizione assicurativa.
11. Riconosciuta la spettanza delle maggiorazioni ai sensi dell’art. 80 L388/2000, perciò, va dichiarata la cessazione della materia del contendere, in ragione di quanto attestato dall’INPS, con concorde avviso di parte ricorrente.
12. Le spese legali sono compensate, tenuto del riconoscimento del beneficio in oggetto, a seguito dell’omologazione dell’ATP da parte del Giudice del lavoro. Nulla per le spese di giudizio stante la relativa gratuità.
P.Q.M.
La Corte dei conti – Sezione Giurisdizionale per la Regione Lazio, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza reietta,
Dichiara la cessazione della materia del contendere.
Spese compensate. Nulla per le spese di giudizio.
Manda alla segreteria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 28 gennaio 2026.
Il giudice Cons. Alessandra Sanguigni Pubblicata mediante deposito in Segreteria il 02.02.2026 per il Dirigente F.to digitalmente dott. Alessandro VINICOLA ND VINICOLA CORTE DEI CONTI 02.02.2026 12:26:30 GMT+01:00