Sentenza 4 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 04/02/2025, n. 35 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 35 |
| Data del deposito : | 4 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei signori Magistrati:
Massimo De Luca Presidente Relatore
Giorgio Bertola Giudice
Valeria Monti Giudice
ha pronunziato la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 6097/2024 promossa con ricorso congiunto depositato in data 06/12/2024
DA
) Parte_1 C.F._1
E
) Parte_2 C.F._2
Entrambi rappresentati e difesi, per mandato allegato al ricorso introduttivo del giudizio, dall'Avv. GHIZZI ELISA
CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: Scioglimento del matrimonio
CONCLUSIONI CONGIUNTE DELLE PARTI PRIVATE
“… (omissis) … 1) I coniugi vivranno separati, con l'obbligo reciproco di comunicarsi gli eventuali cambiamenti di residenza.
2) La figlia resterà affidata in via condivisa ad entrambi i genitori, con Per_1 collocamento prevalente presso l'abitazione materna. Salvo diverso accordo, il padre potrà vedere e tenere con sé la figlia a fine settimane alternati, dal sabato sera sino alla domenica sera. Egli potrà comunicare quotidianamente con la figlia e ciascun genitore avrà cura di agevolare i contatti con l'altro genitore;
Il padre trascorrerà con la figlia due settimane anche non continuative durante le vacanze estive, da concordarsi con l'altro genitore entro il 31 maggio di ogni anno, ed una settimana durante le vacanze invernali, dal 23 al 30 dicembre o dal 31 dicembre
per le vacanze pasquali e per gli altri giorni extrascolastici, i genitori si accorderanno affinché entrambi possono passare un egual periodo con la figlia;
i genitori hanno obbligo di comunicare sempre il proprio recapito anche telefonicamente e comunque, gli stessi devono sempre essere a conoscenza dell'ubicazione delle strutture ricettive che ospitano la minore in occasione della villeggiatura.
3) Il Sig. si obbliga a versare entro il giorno 23 di ogni mese, con Parte_2 decorrenza dal mese di novembre 2024, un assegno mensile di euro 800,00 (400,00 per ciascuna figlia) da corrispondersi a mezzo bonifico, rivalutati annualmente ed automaticamente secondo gli indici Istat;
Pagherà inoltre il 70% delle spese straordinarie (rimanendo il restante 30% a carico della Sig.ra Pt_1 che si rendessero necessarie per le figlie, secondo il seguente schema: le spese straordinarie necessarie per la prole verranno assunte secondo il seguente schema: - senza necessità di previo accordo e con obbligo di rimborso entro 20 giorni a fronte della semplice esibizione del documento attestante la spesa da parte del genitore che l'ha anticipata per intero, le seguenti spese straordinarie: A) spese mediche: • tutte quelle per visite mediche, esami, trattamenti e cure, anche odontoiatriche ed oculistiche (su prescrizione medica specialistica: occhiali da vista e lenti a contatto per uso non estetico/cosmetico), debitamente prescritte da un medico ed erogate in ambito pubblico con pagamento di ticket (e quindi non interamente coperte dal SSN); • quelle (sempre su prescrizione medica) per accertamenti, trattamenti e cure non erogabili dal Servizio Sanitario
Nazionale, ma solo in ambito privato;
• quelle (sempre su prescrizione medica) per esami, accertamenti e cure in ambito privato urgenti ed indifferibili, non erogabili in ambito pubblico entro i tempi indicati dal medico nella ricetta;
B) spese scolastiche: • tasse di iscrizione (ivi compresi eventuali assicurazioni obbligatorie e/o contributi richiesti dall'istituto), alla scuola elementare, media e superiore pubblica e, dopo la maturità, ad università pubblica (qualora il figlio voglia proseguire negli studi); • acquisto dei libri di testo scolastici e universitari;
• corredo scolastico di inizio anno;
• spese per la partecipazione alla gita scolastica senza pernottamento organizzata dalla scuola;
• spese per il trasporto da e per la sede di studi (anche universitaria) con mezzo pubblico;
• spese per tempo prolungato, pre-scuola, post-scuola (se richiesto dall' istituto oppure, se entrambi i genitori lavorano, se necessitato dalle esigenze lavorative dei genitori e nessuno dei due offre alternative anche per tramite della rete familiare di riferimento, nonni, etc.) • spese per il centro ricreativo estivo e gruppo estivo (solo se entrambi i genitori lavorano); • spese per babysitter se rese necessarie dagli impegni lavorativi di entrambi i genitori, in caso di malattia della prole e/o del genitore in quel momento collocatario, in mancanza di alternative gratuite
(genitore non collocatario, familiari di riferimento o altri parenti disponibili); o spese per l'acquisto di strumenti informatici (PC portatile o tablet) se necessari per lo svolgimento delle attività didattiche ovvero connessi al programma di studio differenziato e/o personalizzato predisposto dalla scuola, nel limite massimo di spesa di € 500,00 (cinquecento,00); C) spese per le lezioni di scuola guida (pratica e teoria, e tasse di iscrizione ai relativi esami). - Saranno parimenti suddivise tra i genitori nella misura del 70% a carico del padre e 30% a carico della madre ciascuno (o nella diversa misura concordata, o disposta dal giudice) secondo le modalità e tempistiche sopra precisate, ma solamente se previamente concordate tra i medesimi, tutte le seguenti altre spese di natura straordinaria;
a titolo meramente esemplificativo: spese per tempo prolungato, prescuola, post-
2 scuola, centro ricreativo estivo e gruppo estivo, se uno dei genitori non lavora;
per cure - anche dentistiche, ortodontiche e oculistiche-erogate in ambito privato e non indifferibili ed urgenti;
per cure termali e fisioterapiche;
per cure e farmaci non convenzionali;
per tasse scolastiche ed universitarie imposte da istituti privati;
per corsi di specializzazione;
per gite scolastiche con pernottamento;
per corsi di recupero e lezioni private;
per alloggio presso la sede universitaria;
per la babysitter (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto di strumenti informatici (fuori dalle ipotesi di cui alla precedente lettera B); per l'acquisto del telefono cellulare, del motorino o della autovettura;
per viaggi e vacanze;
per corsi di istruzione, attività sportive, ricreative e ludiche e pertinenti attrezzature, etc.. Pertanto, il genitore che propone la spesa dovrà inviare all'altro genitore richiesta scritta di adesione in cui sia specificata la tipologia della spesa ed il suo esatto ammontare. L'altro genitore dovrà fornire motivato dissenso, sempre per iscritto, entro 20 giorni dalla ricezione della richiesta;
in mancanza di risposta, la spesa si intenderà autorizzata e dovrà quindi essere divisa tra i genitori nella misura e secondo le modalità sopra specificate. In caso di motivato e tempestivo dissenso alla spesa, invece, la stessa rimarrà totalmente a carico del genitore che l'abbia comunque sostenuta.
4) In considerazione del fatto che seppure le due unità abitative nelle quali sono residenti i coniugi, siano autonome, le utenze domestiche sono indivise, i coniugi continueranno a provvedere al pagamento delle utenze domestiche al 50%; Allo stesso modo potranno continuare a fruire congiuntamente del locale lavanderia, che costituisce l'unica porzione dell'immobile a disposizione di entrambe le unità abitative;
I coniugi continueranno a suddividere al 50% i ratei relativi al mutuo acceso per l'acquisto delle due unità abitative nelle quali risultano residenti.
5) Il Sig. continuerà a farsi carico in via esclusiva del Parte_2 finanziamento contratto per la ristrutturazione e gli infissi dell'immobile.
6) L'assegno unico universale verrà percepito per l'intero dalla Signora Pt_1 dal mese di novembre 2024 e, pertanto, il Signor si impegna a
[...] Pt_2 sottoscrivere eventuali autorizzazioni che si rendessero necessarie presso gli enti competenti.
7) I coniugi hanno già provveduto a dividere i beni comuni e dichiarano di essere economicamente autosufficienti e di nulla altro avere a pretendere a titolo di assegno divorzile né a qualunque altro titolo l'uno dall'altro.
8) I genitori di comune accordo dichiarano che i provvedimenti inerenti all'affidamento e al diritto di visita della figlia minore, sono rispondenti al suo interesse e solo per tale motivo non ne è stata disposta l'audizione ai sensi e per gli effetti dell'art. 337 octies c.c.
9) Spese legali del procedimento interamente compensate tra le parti. … (omissis)
… “.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con ricorso per scioglimento del matrimonio le parti hanno formulato le conclusioni concordate indicate in epigrafe in relazione alle quali la domanda congiuntamente formulata va accolta.
3 La separazione si è protratta, senza interruzione, oltre il termine previsto dall'articolo 3 dalla Legge 1° dicembre 1970 numero 898 così come dichiarato da entrambe le parti e rilevabile dalla diversa residenza anagrafica degli stessi.
Le conclusioni congiuntamente rassegnate dalle parti non sono contrarie alla legge e rispondono all'interesse della prole, minore d'età e maggiorenne ma non economicamente indipendente, della coppia.
Rilevata, pertanto, l'oggettiva impossibilità di ricostituire tra le parti la comunione materiale e spirituale che è essenziale alla conservazione del vincolo coniugale, va pronunciato lo scioglimento del matrimonio, con conseguente ordine all'Ufficiale di Stato Civile competente di provvedere alla conforme annotazione a margine del relativo atto.
Tenuto conto della volontà in tal senso manifestata dalle parti, può disporsi l'integrale compensazione delle spese processuali.
P.Q.M.
Il Tribunale di Mantova in composizione collegiale, su conformi conclusioni dei coniugi e con il parere favorevole del Pubblico Ministero, così provvede:
1) dichiara lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti in Timisoara
(ROMANIA) in data 06/05/2005 e trascritto in SORGA' (VR) al numero 3, Parte II, Serie C del registro dei relativi atti dell'anno 2005;
2) omologa gli accordi intervenuti tra le parti in merito ai rapporti economici nonché all'affidamento, alla collocazione, al diritto di visita ed al mantenimento della prole nei termini esposti nelle conclusioni indicate in epigrafe;
3) prende atto delle altre indicazioni contenute nel ricorso;
4) ordina all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di SORGA' di annotare la presente sentenza a margine dell'atto di matrimonio;
5) compensa integralmente tra le parti le spese processuali.
Così deciso nella Camera di Consiglio della Sezione Civile del Tribunale di
Mantova il 30/01/2025.
Il Presidente
Massimo De Luca
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