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Sentenza 30 giugno 2025
Sentenza 30 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Taranto, sentenza 30/06/2025, n. 585 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Taranto |
| Numero : | 585 |
| Data del deposito : | 30 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 153/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCARCIA Parte_1
ANNAMARIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. SCARCIA CP_1
ANNAMARIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 17/01/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in Turi (Ba) in CP_1 data 28/12/2009, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data
03/11/2023 con Sentenza n. 2596/2023 era stata omologata la loro TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
2596/2023 emessa il 03/11/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 17/01/2025 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/12/2009 in Turi (Ba) da , nato a [...] Parte_1 il 08/08/1963 e , nata a [...] il CP_1
16/08/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Turi (Ba)
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
dell'anno 2009, parte 2, serie A, numero 40;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Turi (Ba) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3
Il Tribunale di Taranto, prima sezione civile, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati:
Martino CASAVOLA - Presidente
Patrizia NIGRI - Giudice
Anna CARBONARA - Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA Nella causa civile iscritta al n. 153/2025 R.G.V.G. dell'anno 2025, avente ad oggetto: Divorzio congiunto - Cessazione effetti civili,
TRA
, rappresentato e difeso dall'avv. SCARCIA Parte_1
ANNAMARIA, come da mandato in atti,
E
, rappresentata e difesa dall'avv. SCARCIA CP_1
ANNAMARIA, come da mandato in atti,
NONCHE'
Il PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Taranto.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato congiuntamente il 17/01/2025, Parte_1
e , premesso di aver contratto matrimonio in Turi (Ba) in CP_1 data 28/12/2009, che dalla loro unione non erano nati figli e che in data
03/11/2023 con Sentenza n. 2596/2023 era stata omologata la loro TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
separazione personale, adivano questo Tribunale, chiedendo che fosse pronunciata la cessazione degli effetti civili del matrimonio alle condizioni di cui al ricorso.
La domanda è fondata e merita accoglimento.
Va rilevato che all'udienza del 14/05/2025, sostituita dal deposito telematico di note scritte, ex art. 127 ter c.p.c., le parti, con espressa rinuncia a comparire, hanno confermato la volontà di non volersi riconciliare e di voler divorziare alle condizioni indicate nel ricorso.
Ciò premesso, va evidenziato che risulta provato il titolo addotto a fondamento della domanda, ossia la separazione omologata con Sentenza n.
2596/2023 emessa il 03/11/2023.
È parimenti incontestato che la cessazione effettiva di ogni rapporto fra i coniugi si protragga ininterrottamente dal giorno di comparizione degli stessi nella procedura di separazione personale, non essendo stata da alcuno eccepita l'interruzione della separazione.
Ricorre, pertanto, nella fattispecie l'ipotesi prevista dall'art. 3 n. 2 lett. b) L.
n. 898/'70, così come modificato dall'art. 5 della Legge 6/3/1987 n.74, nonché dall'art. 1 della Legge 6/5/2015 n. 55 e, del resto, viste le risultanze processuali, deve ritenersi che la comunione spirituale e materiale tra i coniugi sia definitivamente venuta meno e non possa più ricostituirsi.
Va, inoltre, rilevato che i coniugi hanno regolato i loro rapporti economici e patrimoniali secondo le condizioni di cui all'atto di ricorso, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte.
La piena rispondenza di tali pattuizioni alle norme di legge impone, pertanto, al Collegio di recepirle anche in questa sede, come da dispositivo.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta con ricorso depositato congiuntamente il 17/01/2025 da e Parte_1
, così provvede: CP_1
1. DICHIARA la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto il
28/12/2009 in Turi (Ba) da , nato a [...] Parte_1 il 08/08/1963 e , nata a [...] il CP_1
16/08/1970, trascritto negli atti dello stato civile del Comune di Turi (Ba)
2 TRIBUNALE DI TARANTO PRIMA SEZIONE CIVILE
dell'anno 2009, parte 2, serie A, numero 40;
2. DISPONE che i rapporti economici tra le parti siano disciplinati secondo le condizioni da costoro concordate, da intendersi qui integralmente riportate e trascritte;
3. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa a cura della cancelleria in copia autentica all'Ufficiale dello Stato civile del Comune di Turi (Ba) per la trascrizione, le annotazioni e le ulteriori incombenze di legge.
Così deciso in Taranto, nella camera di consiglio del 23/05/2025.
Il Presidente
Martino Casavola
Il Giudice est.
Anna Carbonara
3