Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.
PARTE SECONDA Libro VIII PROCEDIMENTO DAVANTI AL TRIBUNALE IN Titolo II CITAZIONE DIRETTA A GIUDIZIO Art. 555 c.p.p. Udienza dibattimentale a seguito della citazione diretta. 1.Almeno sette giorni prima della data fissata per l'udienza dibattimentale, le parti devono, a pena di inammissibilità, depositare in cancelleria le liste dei testimoni, periti o consulenti tecnici nonchè delle persone indicate nell'articolo 210 di cui intendono chiedere l'esame. 2.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 3.COMMA ABROGATO DAL D.LGS. 10 OTTOBRE 2022, N. 150. 4.Le parti, dopo la dichiarazione di apertura del dibattimento, indicano i fatti che intendono provare e chiedono l'ammissione delle …
Leggi di più…PARTE SECONDA Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo IX UDIENZA PRELIMINARE Art. 416 c.p.p. Presentazione della richiesta del pubblico ministero. 1.La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415-bis, nonchè dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3. [1] 2.Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia …
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