Versione
9 agosto 1997
9 agosto 1997
Art. 3. Norma transitoria 1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio.
Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.
Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.
Commentari • 3
- 1. Presentazione della richiesta del pubblico ministeroAnna Andreani · https://www.avvocatoandreani.it/ · 1
PARTE SECONDA Libro V INDAGINI PRELIMINARI E UDIENZA PRELIMINARE Titolo IX UDIENZA PRELIMINARE Art. 416 c.p.p. Presentazione della richiesta del pubblico ministero. 1.La richiesta di rinvio a giudizio è depositata dal pubblico ministero nella cancelleria del giudice. La richiesta di rinvio a giudizio è nulla se non è preceduta dall'avviso, previsto dall'articolo 415-bis, nonchè dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio ai sensi dell'articolo 375. comma 3, qualora la persona sottoposta alle indagini abbia chiesto di essere sottoposta ad interrogatorio entro il termine di cui all'articolo 415-bis, comma 3. [1] 2.Con la richiesta è trasmesso il fascicolo contenente la notizia …
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Giurisprudenza • 7
- 1. Cass. pen., sez. I, sentenza 27/01/1999, n. 720Provvedimento: […] Con l'ordinanza in epigrafe il Pretore di Bergamo ha dichiarato la nullità del decreto di citazione in giudizio di SA SA, chiamata a rispondere del reato di cui all'art. 2 l. 1423/1956, ai sensi dell'art. 555, 2^ co., c.p.p. che, a seguito della modifica introdotta dall'art. 2 l. 234/1997, commina la suddetta sanzione ove il decreto non sia preceduto dall'invito a presentarsi per rendere l'interrogatorio di cui all'art. 375, co. 3, c.p.p. Ricorre il P.M. puntualizzando che il decreto di citazione fu emesso in data 22.3.1997 e, dunque, anteriormente all'entrata in vigore della legge 234/1997, il cui articolo 3 limita l'applicazione della summenzionata modifica ai procedimenti nei quali il decreto, in parola non sia già stato emesso alla data d'inizio della vigenza della nuova normativa;Leggi di più...
- emissione prima dell'innovazione normativa che ha introdotto l'obbligo di detto invito·
- declaratoria di nullità da parte del pretore, con restituzione degli atti al pubblico ministero·
- abnormità·
- emissione del decreto prima che tale mancanza venisse normativamente prevista come causa di nullità·
- mancanza del previo invito all'imputato a comparire per rendere interrogatorio·
- procedimento pretorile (cod. proc. pen. 1988)·
- nullità·
- provvedimenti impugnabili·
- provvedimenti abnormi·
- decreto di citazione·
- impugnazioni (cod. proc. pen. 1988)