Articolo 3 della Legge 16 luglio 1997, n. 234
Articolo 2
Versione
9 agosto 1997
Art. 3. Norma transitoria 1. Il comma 1 dell'articolo 416 del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 2, della presente legge, ed il comma 2 dell'articolo 555del codice di procedura penale , come modificato dall'articolo 2, comma 3, della presente legge, non si applicano ai procedimenti penali nei quali, alla data di entrata in vigore della presente legge, e' gia' stata depositata richiesta di rinvio a giudizio o e' gia' stato emesso decreto di citazione a giudizio.
Nota all'art. 3:
- Per il testo degli articoli 416 e 555 del codice di procedura penale si veda in nota all'art. 2.
Entrata in vigore il 9 agosto 1997
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