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Sentenza 15 dicembre 2025
Sentenza 15 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Verbania, sentenza 15/12/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Verbania |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 15 dicembre 2025 |
Testo completo
N. 2013/2025 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2013 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in RA CE (VB), via Ripari n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo CIGALA
FULGOSI (C.F. , PEC , presso C.F._2 Email_1 cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
CR (Brasile) il 15.3.1980, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia FIORE (C.F. , PEC C.F._4
, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura Email_2 in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio conclusioni Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a RA CE (VB) il 16.03.2013 tra i Signori e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1 competente – a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria – di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
B) confermare le condizioni di cui al decreto di omologazione della separazione del
Tribunale di Verbania R.G. 408/2020 del 28.04.2020 con la sola eccezione (i) dell'affidamento esclusivo al padre in luogo dell'affidamento condiviso posto che successivamente alla data di separazione fino a quella odierna la figlia ha vissuto Per_1 esclusivamente con il padre e la madre ha raramente fatto visita o contattato telefonicamente la figlia e non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento e Per_1 alla crescita della stessa e (ii) delle future frequentazioni della figlia con la madre la quale fino al 31 dicembre 2025 potrà far visita a , indicativamente nella giornata di sabato, Per_1 ogni due settimane presso l'abitazione del padre e portarla fuori a pranzo e fermo restando che dovrà riaccompagnarla a casa entro le 18.30 e dal 1 gennaio 2026, a settimane alterne di cui la prima con analoghe modalità di visita il sabato e la seconda quando potrà tenerla con sé dal sabato alle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 19.00 – e pertanto ivi compreso il pernottamento presso l'abitazione della madre – quando dovrà riaccompagnare la figlia dal padre. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi in modo diverso alla luce degli impegni scolastici/extrascolastici della figlia.
C) dare atto che i coniugi nulla reciprocamente chiedono a titolo di mantenimento per se stessi, così come dagli stessi richiesto, con ulteriore ed espressa dichiarazione dei ricorrenti di rinuncia da parte dei medesimi a qualsiasi ulteriore reciproca richiesta patrimoniale;
D) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 25/09/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in RA CE (VB) il
16.03.2013.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 24.11.2025 veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti avanti al giudice relatore.
Assolto l'incombente, la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 16.3.2013 nel comune di RA
CE (VB) e si sono separati consensualmente in data 28.4.2020, con omologa in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La sostanziale assenza di rapporti tra la madre e la figlia , rende ragione della Per_1 previsione dell'affido esclusivo della stessa al padre il quale si è sempre occupato in via esclusiva della figlia.
Va dato atto, infine, che i coniugi nulla reciprocamente chiedono a titolo di mantenimento per se stessi, così come dagli stessi richiesto, con ulteriore ed espressa dichiarazione di rinuncia da parte dei medesimi a qualsiasi ulteriore reciproca richiesta patrimoniale, e chiedono, congiuntamente, dichiararsi la compensazione delle spese del procedimento.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in RA CE (VB) il 16.3.2013, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. 2 parte I anno 2013 affida la figlia minore in via esclusiva al padre;
dà facoltà alla madre di vedere la figlia minore e tenerla con sé secondo le indicazioni: fino al 31 dicembre 2025 potrà far visita a , indicativamente nella giornata di sabato, Per_1 ogni due settimane presso l'abitazione del padre e portarla fuori a pranzo e fermo restando che dovrà riaccompagnarla a casa entro le 18.30 e dal 1 gennaio 2026, a settimane alterne di cui la prima con analoghe modalità di visita il sabato e la seconda quando potrà tenerla con sé dal sabato alle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 19.00 – e pertanto ivi compreso il pernottamento presso l'abitazione della madre – quando dovrà riaccompagnare la figlia dal padre. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi in modo diverso alla luce degli impegni scolastici/extrascolastici della figlia.
Compensa le spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania l'11/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI VERBANIA
riunito in camera di consiglio nelle persone dei Sig.ri magistrati:
Dott. Monica Barco Presidente est
Dott. Claudio Michelucci Giudice
Dott. Maria Cristina Persico Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al N. 2013 R. G. dell'anno 2025 tra
(C.F. ), nato a [...] il [...], residente Parte_1 C.F._1 in RA CE (VB), via Ripari n. 21, rappresentato e difeso dall'Avv. Filippo CIGALA
FULGOSI (C.F. , PEC , presso C.F._2 Email_1 cui è elettivamente domiciliato come da procura in atti e
(C.F. ), nata a [...] Controparte_1 CodiceFiscale_3
CR (Brasile) il 15.3.1980, residente in [...], rappresentato e difeso dall'Avv. Silvia FIORE (C.F. , PEC C.F._4
, presso cui è elettivamente domiciliata come da procura Email_2 in atti
- ricorrenti -
e
P.M.,
- intervenuto - avente ad oggetto: scioglimento del matrimonio conclusioni Per le parti congiuntamente: “voglia il tribunale
A) dichiarare lo scioglimento del matrimonio celebrato a RA CE (VB) il 16.03.2013 tra i Signori e , ordinando all'Ufficiale di Stato Civile Parte_1 Controparte_1 competente – a mezzo di rituale comunicazione da parte della Cancelleria – di procedere alla trascrizione dell'emananda sentenza sui pubblici registri anagrafici, con ulteriore annotazione nei Comuni di rispettiva residenza;
B) confermare le condizioni di cui al decreto di omologazione della separazione del
Tribunale di Verbania R.G. 408/2020 del 28.04.2020 con la sola eccezione (i) dell'affidamento esclusivo al padre in luogo dell'affidamento condiviso posto che successivamente alla data di separazione fino a quella odierna la figlia ha vissuto Per_1 esclusivamente con il padre e la madre ha raramente fatto visita o contattato telefonicamente la figlia e non ha mai contribuito in alcun modo al mantenimento e Per_1 alla crescita della stessa e (ii) delle future frequentazioni della figlia con la madre la quale fino al 31 dicembre 2025 potrà far visita a , indicativamente nella giornata di sabato, Per_1 ogni due settimane presso l'abitazione del padre e portarla fuori a pranzo e fermo restando che dovrà riaccompagnarla a casa entro le 18.30 e dal 1 gennaio 2026, a settimane alterne di cui la prima con analoghe modalità di visita il sabato e la seconda quando potrà tenerla con sé dal sabato alle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 19.00 – e pertanto ivi compreso il pernottamento presso l'abitazione della madre – quando dovrà riaccompagnare la figlia dal padre. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi in modo diverso alla luce degli impegni scolastici/extrascolastici della figlia.
C) dare atto che i coniugi nulla reciprocamente chiedono a titolo di mantenimento per se stessi, così come dagli stessi richiesto, con ulteriore ed espressa dichiarazione dei ricorrenti di rinuncia da parte dei medesimi a qualsiasi ulteriore reciproca richiesta patrimoniale;
D) dichiarare compensate tra le parti le spese del presente procedimento.”
Motivi della decisione
Con ricorso in data 25/09/2025, e Parte_1 Controparte_1 chiedevano con domanda congiunta, ai sensi dell'art. 473 bis p. 51 cpc, emettersi declaratoria di scioglimento del matrimonio tra loro contratto in RA CE (VB) il
16.03.2013.
Le parti optavano nel ricorso congiunto per il deposito di note scritte, sicchè, consentendolo la completezza delle informazioni contenute nel ricorso e l'adeguatezza delle condizioni concordemente convenute, il Presidente Relatore, intervenuto il Pubblico Ministero, spediva al Collegio per la decisione.
Con ordinanza in data 24.11.2025 veniva fissata udienza per la comparizione personale delle parti avanti al giudice relatore.
Assolto l'incombente, la causa è rimessa al collegio per la decisione.
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett.
b) L.
1.12.1970 n. 898, e successive modifiche
I coniugi hanno infatti contratto matrimonio civile in data 16.3.2013 nel comune di RA
CE (VB) e si sono separati consensualmente in data 28.4.2020, con omologa in pari data e, da allora, non hanno più ripreso alcuna forma di comunione materiale o spirituale.
La domanda congiunta dei coniugi indica compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici, alla prole, a ogni altro aspetto.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni alle norme di legge e al superiore interesse della figlia minore, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
La sostanziale assenza di rapporti tra la madre e la figlia , rende ragione della Per_1 previsione dell'affido esclusivo della stessa al padre il quale si è sempre occupato in via esclusiva della figlia.
Va dato atto, infine, che i coniugi nulla reciprocamente chiedono a titolo di mantenimento per se stessi, così come dagli stessi richiesto, con ulteriore ed espressa dichiarazione di rinuncia da parte dei medesimi a qualsiasi ulteriore reciproca richiesta patrimoniale, e chiedono, congiuntamente, dichiararsi la compensazione delle spese del procedimento.
PQM
il Tribunale di Verbania, definitivamente pronunciando in camera di consiglio,
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto da e Parte_1 Controparte_1 in RA CE (VB) il 16.3.2013, trascritto nei registri dello stato civile del
[...] medesimo Comune al n. 2 parte I anno 2013 affida la figlia minore in via esclusiva al padre;
dà facoltà alla madre di vedere la figlia minore e tenerla con sé secondo le indicazioni: fino al 31 dicembre 2025 potrà far visita a , indicativamente nella giornata di sabato, Per_1 ogni due settimane presso l'abitazione del padre e portarla fuori a pranzo e fermo restando che dovrà riaccompagnarla a casa entro le 18.30 e dal 1 gennaio 2026, a settimane alterne di cui la prima con analoghe modalità di visita il sabato e la seconda quando potrà tenerla con sé dal sabato alle ore 12.00 fino alla domenica alle ore 19.00 – e pertanto ivi compreso il pernottamento presso l'abitazione della madre – quando dovrà riaccompagnare la figlia dal padre. Resta inteso che i genitori potranno accordarsi in modo diverso alla luce degli impegni scolastici/extrascolastici della figlia.
Compensa le spese.
MANDA alla Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune competente, perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di legge.
Così deciso in Verbania l'11/12/2025
Il Presidente - Est
Dott. Monica Barco