CA
Sentenza 10 dicembre 2025
Sentenza 10 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 10/12/2025, n. 7449 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 7449 |
| Data del deposito : | 10 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Pasquale Cabato Giudice ausiliario-consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 7095/2019 R.G. posto in decisione all'udienza del 29.5.2025
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Selmi (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura alla lite in atti appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
EN LO (c.f. e dall'avv. Rachele Polidori C.F._2
(c.f. ed elettivamente presso lo studio dei difensori come C.F._3
da procura alla lite in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8364/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15.4.2019 in materia di somministrazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — Con atto di citazione regolarmente notificato a Parte_1
socio unico si oppone al decreto ingiuntivo n 5717/2017 (RGN 15192/2017) emesso dal Tribunale di Roma in data 9.3.2017 e notificato in data 5.5.2017 e rilasciato in favore della parte opposta, per un credito pari ad Controparte_1
€ 53.853,41 nascente da somministrazione di gas naturale, al fine di vederne dichiarata la nullità e/o la revoca essendo, preliminarmente, competente il
Tribunale di Modena e, nel merito, non sussistendo il credito e dovendo condannarsi, in via riconvenzionale, la opposta alla restituzione della somma di €
12.493,77 e al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma, c.p.c..
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Il Tribunale di Roma rigetta le domande e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida € 9.500,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge ed oltre al 15% a titolo di spese generali.
In particolare, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza in forza dell'art. 1182, co. 3, c.c., il Giudice di prime cure rileva che l'importo azionato in via monitoria trova riscontro nella Certificazione del distributore del 31.12.2007 allegata da , da cui è risultato che l'opponente aveva a proprio carico CP_1
consumi per mc 245.597 per il periodo antecedente alla scadenza del rapporto intercorso tra le parti. Infine, il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale per assenza di prova del preteso credito vantato a carico dell'opposta, nonché la domanda di condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c.
§ 2 — Avverso detta sentenza propone appello a socio Parte_1
unico chiedendone la totale riforma.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Presidente del Collegio, per esigenze di carico di ruolo, sostituisce come estensore il G.A. relatore.
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, si duole della mancata Parte_1
pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito ingiunto tempestivamente proposta.
Segnatamente, l'appellante evidenzia che ha prodotto la fattura CP_1
azionata in sede monitoria solo ed esclusivamente e per la prima volta, in sede di comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado, di modo che l'opponente ha potuto eccepire la prescrizione del credito solo nella propria successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., di cui il Giudice di primo grado non ha però tenuto conto.
Pertanto, l'appellante eccepisce anche in questa sede che, se, come ricostruito anche dalla sentenza di primo grado, si trattasse di fornitura gas conclusasi il
31/12/2007, il preteso credito si sarebbe prescritto in data 31/12/2012, già ampiamente prescritto alla data di deposito del d.i. ingiuntivo oggetto di causa
(27/02/2017).
§ 3.2 — Col secondo motivo, lamenta un'errata Parte_1
interpretazione dei fatti e delle prove apportate dalla nel Parte_1
giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante sostiene che sia documentalmente provato che, sulla base della incontestata data di stipula del contratto (26/4/2007) e del termine della fornitura (31/12/2007) oltre che dalla lettura del contatore a tale data, il consumo fatturabile da non può di certo essere superiore alla differenza CP_1
risultante fra i due valori (switch-out mc 245.597 – switch in mc 232.474 = consumo fatturabile mc 13.123). Sul punto si evidenzia il grave errore dell'appellata, che ha posto alla base dell'emissione della propria “fattura commerciale 2333562609 del 29/10/2012
Periodo settembre 2012”, prodotta solo in sede di costituzione di primo grado e non nei termini di legge, la esorbitante quantità di mc 144.476, senza indicare alcuna lettura di inizio e di fine fornitura e nemmeno le date di riferimento delle stesse;
infatti, dalla lettura della fattura non emerge alcuna lettura iniziale e finale sulla quale poter calcolare il preteso “conguaglio” né una data di inizio e di fine fornitura, solo un laconico “Periodo Settembre 2012” indicato accanto al numero della fattura stessa.
Da qui l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale basando la propria decisione su documenti unilateralmente redatti da ed una mail CP_1
inviata dal Distributore locale dal quale non si evince alcuna lettura di inizio fornitura ha condannato l'odierna appellante al pagamento di forniture di gas mai ricevute per importi esorbitanti.
§ 3.3 — Col terzo motivo, l'appellante deduce l'ingiustificato rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla posto che si Parte_1
tratterebbe di prova documentale costituita da note di credito emesse da
[...]
e mai rimborsate. CP_1
In particolare, la Società appellante rappresenta che, a seguito di errori di fatturazione per la fornitura relativa al capannone di Vignola, ha CP_1
provveduto a rimborsare una somma pari ad € 8.757,01. Parte_1
Tuttavia, la Società ha sollecitato a provvedere alla restituzione di CP_1
tutte le somme dovute come da fatture di storno inviate alla utente, ma ad oggi non ancora rimborsate, per un importo complessivo pari ad € 12.493,77.
§ 3.4 — Col quarto motivo, si impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., non essendo stata riproposta nella prima memoria ex art. 183, co. 6, censurando altresì la statuizione sulle spese, ritenuta punitiva e ingiustificata.
§ 4 — L'appello è fondato nei termini che seguono. § 4.1 — In disparte ogni questione relativa alla prescrizione del credito, il Collegio ritiene di doversi soffermare sul secondo motivo di merito dell'appello relativo all'interpretazione dei fatti e delle prove a fondamento del credito.
§ 4.1.1 — Preliminarmente è quindi opportuno ricostruire brevemente la vicenda.
In data 26.4.2007, stipula con un contratto di Parte_1 CP_1
fornitura gas relativo al contatore n. 59020313 sito in Spilamberto (MO), via
Paolo Borsellino n. 2, in cui è riportata una lettura dei consumi (c.d. swtich in) pari a mc 232.474 (v. pag. 3 doc. n. 2 allegato dall'appellante).
In data 21.6.2007, comunica alla CP_1 Parte_1
l'accettazione della richiesta di fornitura sottoscritta il 26.4.2007, confermando la fornitura di gas a partire dal 1.9.2007 (v. doc. n. 18 allegato dall'appellante).
In data 15.6.2007, comunica (v. doc. n. 3 allegato Parte_1
dall'appellante) ad la disdetta della fornitura con effetto a partire dal CP_1
1.1.2008, avendo nel frattempo stipulato nuovo contratto di fornitura con ER
Comm s.r.l.
Al 31.12.2007 la lettura di chiusura (c.d. swtich out) fornito da e non CP_1
contestato da è pari a mc 245.597 (v. doc. n. 2 allegato da Parte_1
). CP_1
Dalla differenza tra la lettura di switch in al momento della stipula del contratto
(mc 232.474) e quella di switch out al momento della cessazione della fornitura
(mc 245.597) si ricava il valore dei consumi (mc 13.123) da fatturare tra il
1.9.2007 e il 31.12.2007 relativi al contratto di fornitura stipulato tra CP_1
e . Parte_1
In data 5.5.2017 notifica un decreto ingiuntivo per un importo pari CP_1
ad € 53.853,41 relativi ad una fattura del 29.10.2012, di cui oggi si discute dopo che il Tribunale ne ha respinto l'opposizione.
§ 4.1.2 — Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il Collegio ritiene non sia provato il credito azionato in via monitoria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.». (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/07/2014, n. 16767; Cass. civ., Sez. III, 12/01/2006, n.
419; Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15037; Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n.
17371).
La Corte è ben consapevole che, in ossequio alla normativa di settore, le fatture relative a contratti di somministrazione di energia, indicando in maniera analitica il periodo di riferimento, la data di emissione e la scadenza, il consumo di energia
(rilevato, stimato, o reale), i dati della fornitura e del cliente (POD, partita IVA, codice fiscale e tipologia di contratto) possono essere considerate fonti di prova del credito azionato, a meno che l'utente non contesti il malfunzionamento del contatore.
Tuttavia, nel caso di specie, ciò non è sufficiente per poter ritenere assolto l'onere probatorio richiesto al fornitore.
Infatti, dalla fattura n. 2333562609 del 29.10.2012, allegata da , non CP_1
è possibile ritenere provato il credito per diverse ragioni: in primo luogo, si fa riferimento al periodo “settembre 2012”, quando la fornitura risulta cessata in data
31.12.2007; in secondo luogo, è del tutto omessa la parte relativa ai “dati consumi” e al “dettaglio letture”, limitandosi a fare un generico riferimento a
“conguaglio importo gas”. Parimenti la prova non è desumibile neppure dai documenti nn. 2 e 3 allegati dalla
Società fornitrice.
In particolare, il Collegio osserva che il documento n. 2 prodotto da è una CP_1
Part lettera inviata il 30.10.2012 allo Sportello il Consumatore, inidonea a provare il credito azionato, trattandosi di un documento formato dalla stessa società per le problematiche relative alla doppia fatturazione emesse successivamente alla data di cessazione della fornitura.
Per quanto riguarda il documento n. 3, il Collegio rileva che esso documenta semplicemente che ha emesso una fattura per consumi antecedenti CP_1
al 1.1.2008, ma non contiene alcuna prova della lettura dei consumi che dovrebbe riferirsi ad un valore a mc 13.123.
Si è già visto, infatti, che per il calcolo dei consumi non può farsi unicamente riferimento alla lettura effettuata al momento della cessazione della fornitura (c.d. swtich out), ma occorre calcolare la differenza tra la lettura di switch in al momento della stipula del contratto e quella di switch out. Dalla documentazione prodotta da non è possibile desumere in alcun modo questo dato che CP_1
dovrebbe fondare la pretesa creditoria.
In conclusione, deve ritenersi che l'importo azionato in sede monitoria non abbia trovato alcun riscontro nella documentazione prodotta da . CP_1
Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere il secondo motivo di appello e riformare la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo.
§ 4.2 — Quanto al terzo motivo di appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla , si ritiene che sia infondato. Parte_1
In particolare, l'appellante non fornisce alcuna prova idonea di un controcredito che vanterebbe nei confronti di , peraltro per una diversa fornitura di CP_1
gas non oggetto del presente giudizio.
§ 5 — Quanto alle spese di lite, comprese quelle del giudizio di primo grado, esse vanno poste a carico di quale parte soccombente e sono Controparte_1 liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n.
147/2022, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
8364/2019 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5717/2017 concesso ad
[...]
in data 9.3.2017; CP_1
2. condanna a restituire a le somme Controparte_1 Parte_1
eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
9.990,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
TERZA SEZIONE CIVILE
Così composta: dott. Silvia Di Matteo Presidente rel. dott. Paolo Andrea Taviano Consigliere dott. Pasquale Cabato Giudice ausiliario-consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile in grado di appello iscritto al n. 7095/2019 R.G. posto in decisione all'udienza del 29.5.2025
TRA
(c.f. ), Parte_1 P.IVA_1
rappresentata e difesa dall'avv. Daniela Selmi (c.f. ) ed C.F._1
elettivamente domiciliata presso il suo studio come da procura alla lite in atti appellante
E
(c.f. ), rappresentata e difesa dall'avv. Controparte_1 P.IVA_2
EN LO (c.f. e dall'avv. Rachele Polidori C.F._2
(c.f. ed elettivamente presso lo studio dei difensori come C.F._3
da procura alla lite in atti appellata
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8364/2019 del Tribunale di Roma, pubblicata in data 15.4.2019 in materia di somministrazione SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
§ 1 — Con atto di citazione regolarmente notificato a Parte_1
socio unico si oppone al decreto ingiuntivo n 5717/2017 (RGN 15192/2017) emesso dal Tribunale di Roma in data 9.3.2017 e notificato in data 5.5.2017 e rilasciato in favore della parte opposta, per un credito pari ad Controparte_1
€ 53.853,41 nascente da somministrazione di gas naturale, al fine di vederne dichiarata la nullità e/o la revoca essendo, preliminarmente, competente il
Tribunale di Modena e, nel merito, non sussistendo il credito e dovendo condannarsi, in via riconvenzionale, la opposta alla restituzione della somma di €
12.493,77 e al risarcimento dei danni ex art. 96, primo comma, c.p.c..
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto delle domande. Controparte_1
Il Tribunale di Roma rigetta le domande e condanna alla rifusione delle spese di lite che liquida € 9.500,00 per compensi, oltre oneri e accessori di legge ed oltre al 15% a titolo di spese generali.
In particolare, dopo aver rigettato l'eccezione di incompetenza in forza dell'art. 1182, co. 3, c.c., il Giudice di prime cure rileva che l'importo azionato in via monitoria trova riscontro nella Certificazione del distributore del 31.12.2007 allegata da , da cui è risultato che l'opponente aveva a proprio carico CP_1
consumi per mc 245.597 per il periodo antecedente alla scadenza del rapporto intercorso tra le parti. Infine, il Tribunale ha respinto la domanda riconvenzionale per assenza di prova del preteso credito vantato a carico dell'opposta, nonché la domanda di condanna ex art. 96, co. 1, c.p.c.
§ 2 — Avverso detta sentenza propone appello a socio Parte_1
unico chiedendone la totale riforma.
Si costituisce in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello. Controparte_1
La causa, all'esito di udienza di precisazione delle conclusioni, è stata trattenuta in decisione con assegnazione dei termini per il deposito di memorie conclusionali e repliche. MOTIVI DELLA DECISIONE
Il Presidente del Collegio, per esigenze di carico di ruolo, sostituisce come estensore il G.A. relatore.
§ 3 — L'appello è articolato in quattro motivi.
§ 3.1 — Col primo motivo, si duole della mancata Parte_1
pronuncia sull'eccezione di prescrizione del credito ingiunto tempestivamente proposta.
Segnatamente, l'appellante evidenzia che ha prodotto la fattura CP_1
azionata in sede monitoria solo ed esclusivamente e per la prima volta, in sede di comparsa di costituzione e risposta nel procedimento di primo grado, di modo che l'opponente ha potuto eccepire la prescrizione del credito solo nella propria successiva memoria ex art. 183, co. 6, n. 1 c.p.c., di cui il Giudice di primo grado non ha però tenuto conto.
Pertanto, l'appellante eccepisce anche in questa sede che, se, come ricostruito anche dalla sentenza di primo grado, si trattasse di fornitura gas conclusasi il
31/12/2007, il preteso credito si sarebbe prescritto in data 31/12/2012, già ampiamente prescritto alla data di deposito del d.i. ingiuntivo oggetto di causa
(27/02/2017).
§ 3.2 — Col secondo motivo, lamenta un'errata Parte_1
interpretazione dei fatti e delle prove apportate dalla nel Parte_1
giudizio di primo grado.
In particolare, l'appellante sostiene che sia documentalmente provato che, sulla base della incontestata data di stipula del contratto (26/4/2007) e del termine della fornitura (31/12/2007) oltre che dalla lettura del contatore a tale data, il consumo fatturabile da non può di certo essere superiore alla differenza CP_1
risultante fra i due valori (switch-out mc 245.597 – switch in mc 232.474 = consumo fatturabile mc 13.123). Sul punto si evidenzia il grave errore dell'appellata, che ha posto alla base dell'emissione della propria “fattura commerciale 2333562609 del 29/10/2012
Periodo settembre 2012”, prodotta solo in sede di costituzione di primo grado e non nei termini di legge, la esorbitante quantità di mc 144.476, senza indicare alcuna lettura di inizio e di fine fornitura e nemmeno le date di riferimento delle stesse;
infatti, dalla lettura della fattura non emerge alcuna lettura iniziale e finale sulla quale poter calcolare il preteso “conguaglio” né una data di inizio e di fine fornitura, solo un laconico “Periodo Settembre 2012” indicato accanto al numero della fattura stessa.
Da qui l'errore in cui sarebbe incorso il Tribunale, il quale basando la propria decisione su documenti unilateralmente redatti da ed una mail CP_1
inviata dal Distributore locale dal quale non si evince alcuna lettura di inizio fornitura ha condannato l'odierna appellante al pagamento di forniture di gas mai ricevute per importi esorbitanti.
§ 3.3 — Col terzo motivo, l'appellante deduce l'ingiustificato rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla posto che si Parte_1
tratterebbe di prova documentale costituita da note di credito emesse da
[...]
e mai rimborsate. CP_1
In particolare, la Società appellante rappresenta che, a seguito di errori di fatturazione per la fornitura relativa al capannone di Vignola, ha CP_1
provveduto a rimborsare una somma pari ad € 8.757,01. Parte_1
Tuttavia, la Società ha sollecitato a provvedere alla restituzione di CP_1
tutte le somme dovute come da fatture di storno inviate alla utente, ma ad oggi non ancora rimborsate, per un importo complessivo pari ad € 12.493,77.
§ 3.4 — Col quarto motivo, si impugna la sentenza nella parte in cui ha respinto la domanda ex art. 96 c.p.c., non essendo stata riproposta nella prima memoria ex art. 183, co. 6, censurando altresì la statuizione sulle spese, ritenuta punitiva e ingiustificata.
§ 4 — L'appello è fondato nei termini che seguono. § 4.1 — In disparte ogni questione relativa alla prescrizione del credito, il Collegio ritiene di doversi soffermare sul secondo motivo di merito dell'appello relativo all'interpretazione dei fatti e delle prove a fondamento del credito.
§ 4.1.1 — Preliminarmente è quindi opportuno ricostruire brevemente la vicenda.
In data 26.4.2007, stipula con un contratto di Parte_1 CP_1
fornitura gas relativo al contatore n. 59020313 sito in Spilamberto (MO), via
Paolo Borsellino n. 2, in cui è riportata una lettura dei consumi (c.d. swtich in) pari a mc 232.474 (v. pag. 3 doc. n. 2 allegato dall'appellante).
In data 21.6.2007, comunica alla CP_1 Parte_1
l'accettazione della richiesta di fornitura sottoscritta il 26.4.2007, confermando la fornitura di gas a partire dal 1.9.2007 (v. doc. n. 18 allegato dall'appellante).
In data 15.6.2007, comunica (v. doc. n. 3 allegato Parte_1
dall'appellante) ad la disdetta della fornitura con effetto a partire dal CP_1
1.1.2008, avendo nel frattempo stipulato nuovo contratto di fornitura con ER
Comm s.r.l.
Al 31.12.2007 la lettura di chiusura (c.d. swtich out) fornito da e non CP_1
contestato da è pari a mc 245.597 (v. doc. n. 2 allegato da Parte_1
). CP_1
Dalla differenza tra la lettura di switch in al momento della stipula del contratto
(mc 232.474) e quella di switch out al momento della cessazione della fornitura
(mc 245.597) si ricava il valore dei consumi (mc 13.123) da fatturare tra il
1.9.2007 e il 31.12.2007 relativi al contratto di fornitura stipulato tra CP_1
e . Parte_1
In data 5.5.2017 notifica un decreto ingiuntivo per un importo pari CP_1
ad € 53.853,41 relativi ad una fattura del 29.10.2012, di cui oggi si discute dopo che il Tribunale ne ha respinto l'opposizione.
§ 4.1.2 — Contrariamente a quanto sostenuto dal Tribunale, il Collegio ritiene non sia provato il credito azionato in via monitoria. Secondo la giurisprudenza di legittimità, «nel caso di opposizione a decreto ingiuntivo avente ad oggetto il pagamento di forniture, spetta a chi fa valere tale diritto fornire la prova del fatto costitutivo, non potendo la fattura e l'estratto delle scritture contabili, già costituenti titolo idoneo per l'emissione del decreto, costituire fonte di prova in favore della parte che li ha emessi;
né è sufficiente la mancata contestazione dell'opponente, occorrendo, affinché un fatto possa considerarsi pacifico, che esso sia esplicitamente ammesso o che la difesa sia stata impostata su circostanze incompatibili con il disconoscimento e, con riferimento al comportamento extraprocessuale, non il mero silenzio, ma atti e fatti obiettivi di concludenza e serietà tali da assurgere a indizi non equivoci idonei, in concorso con altri, a fondare il convincimento del giudice.». (cfr. Cass. civ., Sez. III, Sentenza, 23/07/2014, n. 16767; Cass. civ., Sez. III, 12/01/2006, n.
419; Cass. civ., Sez. III, 15/07/2005, n. 15037; Cass. civ., Sez. III, 17/11/2003, n.
17371).
La Corte è ben consapevole che, in ossequio alla normativa di settore, le fatture relative a contratti di somministrazione di energia, indicando in maniera analitica il periodo di riferimento, la data di emissione e la scadenza, il consumo di energia
(rilevato, stimato, o reale), i dati della fornitura e del cliente (POD, partita IVA, codice fiscale e tipologia di contratto) possono essere considerate fonti di prova del credito azionato, a meno che l'utente non contesti il malfunzionamento del contatore.
Tuttavia, nel caso di specie, ciò non è sufficiente per poter ritenere assolto l'onere probatorio richiesto al fornitore.
Infatti, dalla fattura n. 2333562609 del 29.10.2012, allegata da , non CP_1
è possibile ritenere provato il credito per diverse ragioni: in primo luogo, si fa riferimento al periodo “settembre 2012”, quando la fornitura risulta cessata in data
31.12.2007; in secondo luogo, è del tutto omessa la parte relativa ai “dati consumi” e al “dettaglio letture”, limitandosi a fare un generico riferimento a
“conguaglio importo gas”. Parimenti la prova non è desumibile neppure dai documenti nn. 2 e 3 allegati dalla
Società fornitrice.
In particolare, il Collegio osserva che il documento n. 2 prodotto da è una CP_1
Part lettera inviata il 30.10.2012 allo Sportello il Consumatore, inidonea a provare il credito azionato, trattandosi di un documento formato dalla stessa società per le problematiche relative alla doppia fatturazione emesse successivamente alla data di cessazione della fornitura.
Per quanto riguarda il documento n. 3, il Collegio rileva che esso documenta semplicemente che ha emesso una fattura per consumi antecedenti CP_1
al 1.1.2008, ma non contiene alcuna prova della lettura dei consumi che dovrebbe riferirsi ad un valore a mc 13.123.
Si è già visto, infatti, che per il calcolo dei consumi non può farsi unicamente riferimento alla lettura effettuata al momento della cessazione della fornitura (c.d. swtich out), ma occorre calcolare la differenza tra la lettura di switch in al momento della stipula del contratto e quella di switch out. Dalla documentazione prodotta da non è possibile desumere in alcun modo questo dato che CP_1
dovrebbe fondare la pretesa creditoria.
In conclusione, deve ritenersi che l'importo azionato in sede monitoria non abbia trovato alcun riscontro nella documentazione prodotta da . CP_1
Pertanto, il Collegio ritiene di dover accogliere il secondo motivo di appello e riformare la sentenza di primo grado, revocando il decreto ingiuntivo.
§ 4.2 — Quanto al terzo motivo di appello relativo al rigetto della domanda riconvenzionale proposta dalla , si ritiene che sia infondato. Parte_1
In particolare, l'appellante non fornisce alcuna prova idonea di un controcredito che vanterebbe nei confronti di , peraltro per una diversa fornitura di CP_1
gas non oggetto del presente giudizio.
§ 5 — Quanto alle spese di lite, comprese quelle del giudizio di primo grado, esse vanno poste a carico di quale parte soccombente e sono Controparte_1 liquidate mediante applicazione dei parametri medi previsti dal DM Giustizia n.
147/2022, esclusa la fase istruttoria.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando sull'appello proposto da
[...]
nei confronti di avverso la sentenza n. Parte_1 Controparte_1
8364/2019 del Tribunale di Roma, ogni diversa istanza, deduzione o eccezione disattesa, così provvede:
1. accoglie l'appello e, per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, revoca il decreto ingiuntivo del Tribunale di Roma n. 5717/2017 concesso ad
[...]
in data 9.3.2017; CP_1
2. condanna a restituire a le somme Controparte_1 Parte_1
eventualmente percepite in esecuzione della sentenza di primo grado, oltre agli interessi legali dal giorno del pagamento al saldo;
3. condanna al pagamento, in favore di CP_1 Parte_1
al pagamento delle spese del presente grado di giudizio che liquida in €
9.990,00 per compensi oltre iva, cpa e rimborso spese generali come per legge.
Così deciso in Roma 3 dicembre 2025
Il Presidente estensore