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Sentenza 5 gennaio 2026
Sentenza 5 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Lazio, sez. XVII, sentenza 05/01/2026, n. 63 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio |
| Numero : | 63 |
| Data del deposito : | 5 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 63/2026
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2275/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Viale Giacomo Matteotti, 16 50134 Firenze FI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Viale Giacomo Matteotti, 16 50134 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10764/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720229001621438000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180003799336000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190011611319000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3753/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
"chiede che, in accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata della sentenza n 10764/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. XX emessa in data 9 maggio 2023 e depositata in data 29 agosto 2023, nell'ambito del procedimento R.G. 9566/2022 e conseguentemente che le cartelle di pagamento originariamente impugnate vengano dichiarate nulle, o annullate per i motivi dedotti nel ricorso di primo grado che si intendoni interamente riproposti in questa sede. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".
Resistente/Appellato:
"chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di respingere l'appello, in quanto inammissibile ovvero infondato, confermando la sentenza di prime cure;
condannare controparte alla refusione delle spese del presente grado, come da nota prodotta;
condannare controparte al pagamento di una somma aggiuntiva, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 15 comma II bis dlgs
546/1992 in favore dell'ente pubblico resistente, in ragione della manifesta temerarietà del gravame"
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(La vicenda da cui trae origine il presente appello è stata così riassunta nella sentenza impugnata:
"Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli in data 20/5/2022, per l'importo complessivi di € 5.588,95, relativa al bollo auto dovuto per gli anni 2015 e 2017, di cui alle due cartelle, notificate l'8/3/2018 ed il 31/8/2019. A sostegno del ricorso lamentava la notifica diretta da parte del concessionario delle cartelle, a mezzo del servizio postale, la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento, la mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi, la mancata o irregolare notifica delle cartelle, il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese+
Resisteva al ricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che contestava tutti i motivi di ricorso. Deduceva che la notifica era avvenuta regolarmente a mezzo PEC e non a mezzo del servizio postale;
allegava le notifiche degli atti impugnati. Deduceva che il ricorrente aveva avanzato in data 21/2/2019 ed in data
30/12/2019, due istanze di rateizzazione dei suddetti importi, con evidente riconoscimento del debito, e con nuova interruzione dei termini di prescrizione;
che quindi nessuna prescrizione era maturata nel caso di specie. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed inaccoglibile. Il ricorrente ha già in precedenza, nell'anno 2019, avanzato istanze di rateizzazione per il bollo auto in questione, così riconoscendo il relativo debito tributario e comunque da tale istanze alla notifica dell'intimazione oggetto della presente impugnazione non è certamente decorso il termine di prescrizione triennale espressamente previsto per la tassa automobilistica.
Fuori tema appare la doglianza relativa alla notifica diretta dell'intimazione da parte del concessionario alla riscossione, notifica diretta che era comunque espressamente prevista dall'art. 26 DPR 602/73, norma che comunque non è stata applicata nel caso di specie, posto che la notifica è stata telematica e telematica era anche la sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Quanto agli interessi gli stessi sono predeterminati per legge e calcolati al tasso legale. Del tutto generico il motivo di ricorso legato ad una non meglio specificata carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi € 1.736,00".
Avverso detta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- -Riscossione che ha resistito al gravame.
All'odierna udienza, assenti le part,i la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con tre motivi di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata là dove i primi Giudici hanno ritenuto valida: 1) la notifica delle due cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato per l'importo di € 5588,95 tramite il servizio privato postale Società_1,; 2) legittimo l'avviso pur in assenza del calcolo analitico degli interessi passivi, 3) non prescritti i crediti indicati per omesso versamento tassa automobilistica
2015-2017 ( v. cartella notifcata il 08/03/2018 per l'importo di € 618,59) e omesso versamento IVA anno
2017 ( v. cartella notificata il 31.08.2019 per l'importo di € 4970,16).
Ritiene la Corte del tutto assorbente l'esame del primo motivo del gravame relativo alla pretesa nullità delle predette cartelle tramite il servizio privato postale Società_1 di cui non v'è traccia alcuna in atti.
Invero il predetto motivo è totalmente pretestuoso, contraddetto dalla documentazione prodotta, in data
18.08.2022, fin dal primo grado di giudizio, dall'Agenzia appellata.
al riguardo le due cartelle sottese all'avviso di intimazione risultano notificate non tramite il servizio postale, ma a mezzo pec come da ricevuta di accettazione e consegna in data 8/3/2018 e 31/08/2019 all'indirizzo pec "Email_2 proveniente da "Email_3".
Ad ulteriore conferma dell'avvenuta conoscenza del contenuto delle cartelle, l'Agenzia ha prodott anche l'istanza di rateazione delle stesse, per mancanza di liquidità, in 72 rate per l'importo di € 5.045,10 sottoscritta dal contribuente in data 30/12/2019 il che comporta, sotto altro e diverso profilo che la notifiche delle predette cartelle hanno raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. essendo pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario
Sul punto, in tema di notificazione pec da parte dell'agente della riscossione- anche se nel caso di specie non si solleva alcun dubbui sulla estraneità dell'indirizzo pec, vale la pena comunque rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia " ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro."
( cfr. Cass. sent. 18684/2023). E' di tutta evidenza che l'appellante non ha neppure allegato documenti idonei a provare il pregiudizio subito dalla pretesa illegittimità delle notifche pec in atti.
IL primo motivo con il quale la difesa dell'appellante richiama l'applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73. n. non coglie pertanto nel segno non avendo provato la difesa di parte appellante neppure a censurare il percrrso logico argomentativo dei primi Giudici., limitandosi a reiterare l'eccezione sollevata in primo grado
,senza neppure dedurre uno specifico motivo di gravame, in violazione dell'art. 342 c.p.c..
L'accertata validità della notificazione degli atti prodromici all'emissione dell'avviso di intimazione rende del tutto ultroneo l'esame degli altri motivi di gravame, anch'essi genericamente dedotti, ormai non più impugnabili per avvenuta defiunitività delle stesse cartelle poste a base dell'atto impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Quanto alle spesse di lte non ricorrono i presupposti per la condanna del contribuente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in assenza della prova dell'elemento soggettivo del preteso illecito risarcitorio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l 'appello del contribuente e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025 Il
Presidente relatore Pannullo
Depositata il 05/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del LAZIO Sezione 17, riunita in udienza il 03/12/2025 alle ore 11:00 con la seguente composizione collegiale:
PANNULLO NICOLA, Presidente e Relatore
BASILE FAUSTO, Giudice
MAROTTA SERGIO, Giudice
in data 03/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 2275/2024 depositato il 09/05/2024
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag.entrate - Riscossione - Firenze - Viale Giacomo Matteotti, 16 50134 Firenze FI
Difeso da
Nominativo_1 - CF_1
ed elettivamente domiciliato presso Viale Giacomo Matteotti, 16 50134 Firenze FI
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 10764/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado ROMA sez.
22 e pubblicata il 29/08/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI INTIMAZIONE n. 08720229001621438000 IVA-ALTRO 2017
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720180003799336000 ALTRO
- CARTELLA DI PAGAMENTO n. 08720190011611319000 ALTRO a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 3753/2025 depositato il
04/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante:
"chiede che, in accoglimento del presente appello, venga totalmente riformata della sentenza n 10764/2023, emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria di I grado di Roma – Sez. XX emessa in data 9 maggio 2023 e depositata in data 29 agosto 2023, nell'ambito del procedimento R.G. 9566/2022 e conseguentemente che le cartelle di pagamento originariamente impugnate vengano dichiarate nulle, o annullate per i motivi dedotti nel ricorso di primo grado che si intendoni interamente riproposti in questa sede. Il tutto con vittoria di spese ed onorari del doppio grado di giudizio".
Resistente/Appellato:
"chiede all'Ecc.ma Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado del Lazio di respingere l'appello, in quanto inammissibile ovvero infondato, confermando la sentenza di prime cure;
condannare controparte alla refusione delle spese del presente grado, come da nota prodotta;
condannare controparte al pagamento di una somma aggiuntiva, equitativamente determinata ai sensi dell'art. 15 comma II bis dlgs
546/1992 in favore dell'ente pubblico resistente, in ragione della manifesta temerarietà del gravame"
"
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
(La vicenda da cui trae origine il presente appello è stata così riassunta nella sentenza impugnata:
"Con ricorso ritualmente notificato Ricorrente_1 conveniva in giudizio l'Agenzia delle Entrate Riscossione ed impugnava l'intimazione di pagamento di cui in epigrafe, notificatagli in data 20/5/2022, per l'importo complessivi di € 5.588,95, relativa al bollo auto dovuto per gli anni 2015 e 2017, di cui alle due cartelle, notificate l'8/3/2018 ed il 31/8/2019. A sostegno del ricorso lamentava la notifica diretta da parte del concessionario delle cartelle, a mezzo del servizio postale, la mancata sottoscrizione dell'atto da parte del responsabile del procedimento, la mancata indicazione dei criteri per il calcolo degli interessi, la mancata o irregolare notifica delle cartelle, il difetto di motivazione dell'intimazione di pagamento. Chiedeva
l'annullamento dell'atto impugnato, con vittoria di spese+
Resisteva al ricorso l'Agenzia delle Entrate - Riscossione che contestava tutti i motivi di ricorso. Deduceva che la notifica era avvenuta regolarmente a mezzo PEC e non a mezzo del servizio postale;
allegava le notifiche degli atti impugnati. Deduceva che il ricorrente aveva avanzato in data 21/2/2019 ed in data
30/12/2019, due istanze di rateizzazione dei suddetti importi, con evidente riconoscimento del debito, e con nuova interruzione dei termini di prescrizione;
che quindi nessuna prescrizione era maturata nel caso di specie. Chiedeva il rigetto del ricorso, con vittoria di spese.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato ed inaccoglibile. Il ricorrente ha già in precedenza, nell'anno 2019, avanzato istanze di rateizzazione per il bollo auto in questione, così riconoscendo il relativo debito tributario e comunque da tale istanze alla notifica dell'intimazione oggetto della presente impugnazione non è certamente decorso il termine di prescrizione triennale espressamente previsto per la tassa automobilistica.
Fuori tema appare la doglianza relativa alla notifica diretta dell'intimazione da parte del concessionario alla riscossione, notifica diretta che era comunque espressamente prevista dall'art. 26 DPR 602/73, norma che comunque non è stata applicata nel caso di specie, posto che la notifica è stata telematica e telematica era anche la sottoscrizione del responsabile del procedimento.
Quanto agli interessi gli stessi sono predeterminati per legge e calcolati al tasso legale. Del tutto generico il motivo di ricorso legato ad una non meglio specificata carenza di motivazione dell'intimazione di pagamento.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese, che liquida in complessivi € 1.736,00".
Avverso detta sentenza ha proposto appello Ricorrente_1 Ricorrente_1 che, censurata la sentenza sotto vari profili, ne ha chiesto la riforma, rassegnando le conclusioni in epigrafe trascritte.
Si è costituita l'Agenzia delle Entrate- -Riscossione che ha resistito al gravame.
All'odierna udienza, assenti le part,i la Corte ha trattenuto la causa in decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Con tre motivi di gravame l'appellante lamenta l'erroneità della sentenza impugnata là dove i primi Giudici hanno ritenuto valida: 1) la notifica delle due cartelle sottese all'avviso di intimazione impugnato per l'importo di € 5588,95 tramite il servizio privato postale Società_1,; 2) legittimo l'avviso pur in assenza del calcolo analitico degli interessi passivi, 3) non prescritti i crediti indicati per omesso versamento tassa automobilistica
2015-2017 ( v. cartella notifcata il 08/03/2018 per l'importo di € 618,59) e omesso versamento IVA anno
2017 ( v. cartella notificata il 31.08.2019 per l'importo di € 4970,16).
Ritiene la Corte del tutto assorbente l'esame del primo motivo del gravame relativo alla pretesa nullità delle predette cartelle tramite il servizio privato postale Società_1 di cui non v'è traccia alcuna in atti.
Invero il predetto motivo è totalmente pretestuoso, contraddetto dalla documentazione prodotta, in data
18.08.2022, fin dal primo grado di giudizio, dall'Agenzia appellata.
al riguardo le due cartelle sottese all'avviso di intimazione risultano notificate non tramite il servizio postale, ma a mezzo pec come da ricevuta di accettazione e consegna in data 8/3/2018 e 31/08/2019 all'indirizzo pec "Email_2 proveniente da "Email_3".
Ad ulteriore conferma dell'avvenuta conoscenza del contenuto delle cartelle, l'Agenzia ha prodott anche l'istanza di rateazione delle stesse, per mancanza di liquidità, in 72 rate per l'importo di € 5.045,10 sottoscritta dal contribuente in data 30/12/2019 il che comporta, sotto altro e diverso profilo che la notifiche delle predette cartelle hanno raggiunto lo scopo ex art. 156 c.p.c. essendo pervenute nella sfera di conoscenza del destinatario
Sul punto, in tema di notificazione pec da parte dell'agente della riscossione- anche se nel caso di specie non si solleva alcun dubbui sulla estraneità dell'indirizzo pec, vale la pena comunque rimarcare il principio di diritto dei giudici di legittimità secondo cui "In tema di notificazione a mezzo PEC della cartella esattoriale, da parte dell'agente della riscossione, l'estraneità dell'indirizzo del mittente dal registro INI-Pec non inficia " ex se" la presunzione di riferibilità della notifica al soggetto da cui essa risulta provenire, testualmente ricavabile dall'indirizzo del mittente, occorrendo invece che la parte contribuente evidenzi quali pregiudizi sostanziali al diritto di difesa siano dipesi dalla ricezione della notifica della cartella di pagamento da un indirizzo diverso da quello telematico presente in tale registro."
( cfr. Cass. sent. 18684/2023). E' di tutta evidenza che l'appellante non ha neppure allegato documenti idonei a provare il pregiudizio subito dalla pretesa illegittimità delle notifche pec in atti.
IL primo motivo con il quale la difesa dell'appellante richiama l'applicazione dell'art. 26 d.P.R. n. 602/73. n. non coglie pertanto nel segno non avendo provato la difesa di parte appellante neppure a censurare il percrrso logico argomentativo dei primi Giudici., limitandosi a reiterare l'eccezione sollevata in primo grado
,senza neppure dedurre uno specifico motivo di gravame, in violazione dell'art. 342 c.p.c..
L'accertata validità della notificazione degli atti prodromici all'emissione dell'avviso di intimazione rende del tutto ultroneo l'esame degli altri motivi di gravame, anch'essi genericamente dedotti, ormai non più impugnabili per avvenuta defiunitività delle stesse cartelle poste a base dell'atto impugnato.
Sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, la Corte rigetta l'appello e conferma la sentenza impugnata.
Quanto alle spesse di lte non ricorrono i presupposti per la condanna del contribuente per lite temeraria ex art. 96 c.p.c. in assenza della prova dell'elemento soggettivo del preteso illecito risarcitorio.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte rigetta l 'appello del contribuente e condanna l'appellante al pagamento delle spese di lite del presente grado liquidate in € 1.500,00, oltre accessori di legge. Così deciso in Roma il 3 dicembre 2025 Il
Presidente relatore Pannullo