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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 24/03/2025, n. 666 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 666 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 6338/2024 avente ad oggetto: impugnazione licenziamento con domanda di reintegrazione ha pronunciato, ex artt. 429 e 441 bis c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] l'[...], Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dagli avv.ti Domenico Di Pierro e Vincenzo Liso, presso il cui studio in Andria, alla via Foggia n. 2, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, in persona del Controparte_1
pro tempore, E CP_2 Controparte_3
, in persona del generale pro tempore,
[...] CP_4 rappresentati e difesi ope legis dall'Avvocatura Distrettuale dello
Stato di Bari, presso i cui uffici in Bari, alla via Melo n. 97, domiciliano
RESISTENTI
CONCLUSIONI
All'udienza del 24 marzo 2025 le parti hanno concluso a seguito di discussione orale da verbale d'udienza al quale si rinvia.
1 All'esito del deposito del dispositivo, si deposita in data odierna la sentenza completa di motivazione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.08.2024, ha agito in Parte_2 giudizio per ottenere la declaratoria di illegittimità e di nullità del licenziamento disciplinare intimato le dall'
[...]
Controparte_5 in data 9.04.2024.
[...]
Più specificamente, a TEo del ricorso, ha dedotto: che nell'anno scolastico 2006/2007 conseguiva presso l'Istituto
Professionale per l'Agricoltura e l'Ambiente "L. Einaudi" di Canosa di Puglia (BT) il diploma di scuola secondaria di secondo grado in
“Tecnico dei Servizi Turistici”; che al fine di acquisire tutti i requisiti propedeutici all'attività di docenza, in data 30.08.2022, conseguiva presso l'NI Telematica eAM anche 24
C.F.U. nelle materie antropo -psico-pedagogiche e nelle metodologie e tecnologie didattiche, abilitandosi in questo modo all'espletamento dell'attività di docenza presso le scuole secondarie di II grado per la classe di concorso B019 – Laboratori di servizi di ricettività albeghiera, così come previsto dal d.P.R. n.
19/2016; che nel corso dell'anno 2021 era contattata dall'Istituto
AR “G. BA” di VA OR (CE)(Istutituo secondario di II grado a cui il aveva ufficialmente CP_6 riconosciuto lo status di Scuola Paritaria con Decreto n. 67 del
30.01.2002), che le proponeva di instaurare tra la stessa e l'I.P. un rapporto di lavoro subordinato a tempo determinato con la qualifica di Insegnante di Sostegno;
che a seguito di ciò, era assunta come docente di TEo dal 01.09.2021 al 31.08.2022 presso il suddetto istituto scolastico;
che il Direttore scolastico dell' , le proponeva di Controparte_7 CP_8 Per_1 prendere parte al Corso di Specializzazione per le attività di
2 TEo didattico per la s.s. di II grado, organizzato dall'NI degli studi “NK AM UN” di Roma
(RM); che il Dott. certificava alla docente che tale Controparte_9 percorso formativo professionalizzante veniva espletato dal suddetto Ente universitario in collaborazione con l'
[...]
. BA” sulla scorta di un atto di convenzione CP_10 siglato in data 05.02.2020 tra i rispettivi rappresentanti legali dei due soggetti giuridici, ed in forza del quale l'I.P. de quo era stata espressamente deputato ad espletare il Corso di specializzazione di TEo ed il relativo tirocinio formativo attivo;
che il dott.
le indicava la presenza di un link attivo, appositamente Per_1 creato sulla piattaforma digitale dell'NI “NK AM
UN”, da cui avrebbero potuto in seguito scaricare direttamente il titolo attestante il superamento del suddetto corso, nonché controllarne la validità; che la ricorrente siglava con il predetto Istituto scolastico un contratto di assistenza avente ad oggetto l'espletamento di un corso di preparazione agli esami relativi al Corso di Specializzazione, prove d'esame che sarebbero poi state materialmente sostenute presso l'Istituto AR quale sede accreditata dall'NI degli studi “NK AM
UN” di Roma;
che all'esito dell'attività didattica e del tirocinio formativo attivo sostenuto, tramite il link attivo indicato dall' in sede di espletamento del suddetto Controparte_7 corso, la ricorrente scaricava l'attestazione a firma del l.r.p.t. dell'NI degli studi “NK AM UN”, dott.
Roberto Russo, che certificava l'avvenuto superamento del percorso di formazione de quo ed il conseguimento del titolo di
Specializzazione per le attività di TEo didattico della s.s. di
II grado al 13.07.2022; che, quindi, in data 27.04.2023 presentava domanda di inserimento nelle Graduatorie Provinciali per le Supplenze su posto di Sostegno della s.s. di II grado della
Provincia di Bari – elenchi di I Fascia, per l'a.s. 2023/2024,
3 indicando quale titolo di accesso alla predetta graduatoria il
“Titolo di specializzazione sul TEo sullo specifico grado” rilasciatole il 13.07.2022 dall'NI “NK AM
UN”, nonché domanda per poter essere inserita nella II fascia della GPS per la scuola secondaria di II grado - classe di concorso B019; che all'esito delle operazioni assunzionali poste in essere dal veniva individuata quale destinataria di un CP_11 incarico di supplenza, con la qualifica di Insegnante di Sostegno psicofisico, presso il Liceo Scientifico “Enrico Fermi” di Canosa di
Puglia (BT) dal 0l.09.2023 al 30.06.2024; che prima di confermarne l'immissione in servizio, la Scuola di assegnazione provvedeva a verificare e convalidare il punteggio relativo alla graduatoria in cui era inserita l'aspirante docente;
che in data
13.12.2023, riceveva da parte dell' contestazione Parte_3 disciplinare prot. n. AOOUSPBA 40952 del 12.12.2023, concernente, in particolare, la falsità delle dichiarazioni rese, tali da integrarare la fattispecie delle dichiarazioni mendaci ex artt.
75 e 76 del D.P.R. n. 445/2000 e quella delle 'falsità documentali
o dichiarative connesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro" di cui all'art. 55 -quater, comma 1, lett. d), del D.lgs. n. 165/2001, potendosi configurare illeciti di rilevanza penale;
che con provvedimento prot. n. 41222 del 14.12.2023
l'Amministrazione scolastica espelleva la ricorrente dagli elenchi delle GPS per il Sostegno – I fascia, in cui risultava inserita sulla scorta della seguente motivazione «ESCLUSIONE per mancanza dei titolo di accesso…», nonché disponeva la revoca del contratto di lavoro siglato con il “Enrico Fermi”; che al fine Controparte_12 di conoscere il reale motivo per cui le era stato mosso siffatto addebito, accedeva agli atti del procedimento disciplinare in essere e veniva a conoscenza di una missiva con cui l'NI
“NK AM UN” aveva negato che la suddetta docente fosse mai stata iscritta ed avesse frequentato il corso di
4 specializzazione sul TEo in relazione al quale aveva presentato il relativo titolo abilitante;
che nel corso dell'audizione tenutasi il 10.01.2024, produceva tutta la documentazione afferente al Corso di Specializzazione su TEo conseguito contenente il logo e la firma del l.r.p.t. dell'NI degli studi
“NK AM UN”, sottolineando che la stessa era reperibile online su di una piattaforma AT associata al predetto Ente universitario capitolino;
che in tale sede il Direttore scolastico dell' ribadiva la sussistenza di un Controparte_7 atto di convenzione siglato con la “NK AM UN” affinché l'Istituto AR da lui condotto espletasse, in par- tenariato, il suddetto corso di specializzazione, nonché rilasciava all'Amministrazione una dichiarazione in ordine ai fatti oggetto del procedimento disciplinare, presentando querela nei confronti del l.r.p.t. dell'NI degli studi “NK AM UN”, per aver quest'ultimo «…disconosciuto alcuni titoli, benché gli stessi siano stati rilasciati nel rispetto delle regole che disciplinano il rapporto tra lo scrivente e la citata università; che all'esito dell'esame degli atti del procedimento disciplinare avviato a carico della ricorrente, con provvedimento prot. n.
12096 del 09.04.2024, l' si pronuncia-va reputando Parte_3 quest'ultima responsabile di aver prodotto documenti falsi nel corso della procedura indetta con O.M. 112/2022 e, per l'effetto di ciò, irrogava a suo danno la sanzione disciplinare massima prevista, ossia il licenziamento per giusta causa, senza preavviso, con efficacia dal giorno successivo a quello di notifica del provvedimento.
Ciò posto, ha dedotto: l'illegittimità del licenziamento per incongruenza tra la contestazione dell'addebito e la condotta materialmente a essa addebitabile, nonché per difetto di istruttoria e assenza dell'elemento soggettivo della condotta
5 sanzionata; l'illegittimità del licenziamento per sproporzione tra la condotta addebitabile e la sanzione disciplinare irrogata.
In conseguenza di ciò ha chiesto, in via principale, che il
Tribunale dichiari la nullità del licenziamento disciplinare comminato dall' Controparte_5 con provvedimento
[...] prot. n. 12096 del 09.04.2024; in via subordinata l'illegittimità del licenziamento disciplinare irrogata dall'
[...]
Controparte_5 con provvedimento prot. n. 12096 del
[...]
09.04.2024 ed in via ulteriormente gradata la rideterminazione della sanzione, in applicazione delle disposizioni normative e contrattuali vigenti, tenendo conto della reale e concreta entità della condotta imputabile alla ricorrente;
con condanna alle amministrazioni resistenti, in solido tra loro, alla refusione delle spese di giudizio, da distrarsi in favore dei procuratori dichiaratisi antistatari.
Costituitososi in giudizio, il Controparte_1
e l' , hanno eccepito che la Controparte_5 ricorrente non avrebbe mai conseguito ed esibito il titolo di specializzazione presso il “NK AM UN”.
Più specificatamente, hanno eccepito: che, a seguito delle verifiche effettuate in merito al possesso dei titoli e alle dichiarazioni degli aspiranti inseriti nelle predette graduatorie, con note prot. n. 40290 del 5.12.2023, prot. n. C.F._1
AOOUSPBA 40534 del 7.12.2023 e prot. n. 40537 del C.F._1
7.12.2023, l' Controparte_5 provvedeva a richiedere informazioni
[...] all'NI degli Studi NK AM UN circa l'effettivo conseguimento del suddetto titolo di specializzazione da parte della ricorrente, nonché al competente Dirigente Scolastico circa la documentazione prodotta dalla stessa in sede di
6 contrattualizzazione; che, in riscontro alle richieste, la suddetta
NI negava di aver mai rilasciato titolo in favore della ricorrente;
che, in conseguenza delle verifiche effettuate, venivano adottati dall' Controparte_5 il provvedimento prot. n. AOOUSPBA 41222 del
[...]
14.12.2023 di esclusione per mancanza del titolo di accesso e il provvedimento prot. n. AOOUSPBA 41224 del 14.12.2023 di revoca della nomina, nonché dal competente Dirigente Scolastico decreto prot. n. 8457 del 14.12.2023 di risoluzione del rapporto di lavoro, poiché le falsità documentali riguardavano un requisito decisivo al fine dell'assunzione; che, successivamente, all'esito dell'istruttoria, l'U.P.D., con provvedimento prot. n. AOOUSPBA
12096 del 9.4.2024 irrogava alla ricorrente la sanzione disciplinare del “licenziamento per giusta causa senza preavviso”, in quanto la condotta posta in essere integrava la fattispecie delle
“dichiarazioni mendaci ex artt. art. 75 e 76 del DPR 445/2000” e quella delle “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” di cui all'art. 55-quater, comma 1, lett. d) del D. Lgs. n. 165/2001.
Ciò posto, ha eccepito la legittimità e correttezza del licenziamento intimato, sia sul piano procedurale che sul piano sostanziale, tenuto conto della gravità della condotta posta in essere dalla ricorrente.
In conseguenza di ciò ha chiesto, in via principale, il rigetto del ricorso e, in subordine, la rideterminazione della sanzione in base
a quanto ritenuto di giustizia.
La causa, con ordinanza del 19.11.2024, era ritenuta matura per la decisione senza necessità di attività istruttoria e rinviata per la decisione.
LA DECISIONE
1. Il ricorso è infondato e va rigettato.
7 In primo luogo, deve osservarsi che è pacifico e documentalmente provato che il titolo , che ha consentito alla ricorrente di essere inserita nelle G.P.S. per posto di TEo
s.s. di II grado della Provincia di Bari, I fascia, a.s. 2023/24, è costituito dal “Titolo di specializzazione sul TEo sullo specifico grado”, che le sarebbe stato rilasciato il 13.07.2022 dall'NI NK AM UN, ma che esso non è stato mai realmente rilasciato da tale istituto, che lo ha espressamente disconosciuto.
Tale disconoscimento è stato ribadito con pec del 12.01.2024, a firma del Direttore Generale Russo Roberto, nella quale si afferma “Dando seguito a quanto già riferito con pec del 5 dicembre 2023, si conferma che l'NI degli Studi NK
AM disconosce i titoli riferiti ai nominativi evidenziati. Si riferisce altresì che l' non ha alcun rapporto con tal Prof CP_13
né è a conoscenza delle convenizioni in cui si fa Controparte_9 rifrimento né tanto meno dei corsi presso la propria sede decentrata di Napoli, via Cesare Battisti 15. Si conferma quindi la falsità dei fatti rappresentati dal sedicente Prof. . Lo Per_1 stesso è a dirsi per quanto concerne il sito www.verificaunilink che non è dominio di titolarità dell'NI che ha provveduto a sporgere querela e denuncia di falsità che, all'esito della presente comunicazione, verrà integrata presso la Procura della Repubblica competente, allegando tutta la documentazione di riferimento”
(cfr. all. 17 della produzione del ). CP_1
Con tale comunicazione, della cui autenticità non vi è motivo di dubitare, trattandosi di copia cartacea di una pec proveniente dall'indirizzo pec dell'NI degli Studi NK AM, quest'ultima ha quindi ribadito la totale estraneità rispetto al rilascio del titolo asseritamente conseguito dalla ricorrente, nonché l'assenza di rapporti con il pof. che Controparte_9
8 nella vicenda avrebbe rivestito il ruolo di intermediario tra la ricorrente e il suddetto istituto ai fini del rilascio del titolo.
Tale circostanza risultava già precedentemente anche nelle note pervenute e assunte al prot. n. AOOUSPBA 40351 del 6.12.2023
e prot n. AOOUSPBA 40573 del 7.12.2023 dall'NI degli
Studi NK AM UN (cfr. all.ti 6 e 7 della produzione del ), dalle quali si evinceva che la dipendente CP_1 Pt_1 insieme agli altri indicati e attinti da procedimento disciplinare per le medesime ragioni “non ha(nno) mai presentato domanda di partecipazione al concorso, né tanto meno ha(nno) conseguito il titolo di specializzazione presso l'Ateneo; altresì, espressamente
“disconosce quei documenti che non sono mai stati prodotti dal medesimo Ateneo. […] disconosce la firma in calce ai documenti.
[…] rappresenta, inoltre, come il sito menzionato nei falsi documenti sia altrettanto falso e disconosciuto dall'Ateneo. […] ribadisce, infine, che il nominativo comunicato non è mai stato … corsista e non ha conseguito alcun titolo.”
2. Inoltre, deve osservarsi che è proprio l'attività di intermediazione alla quale ha fatto ricorso la ricorrente a comprovare la gravità della condotta posta in essere da quest'ultima e la sussistenza dell'elemento soggettivo dell'illecito disciplinare.
In primo luogo, infatti, non è dato comprendere perché negli anni 2020 sarebbe stato necessario ricorrerre all'ausilio di un intermediario per svolgere un corso di specializzazione presso un'università AT riconosciuta, quando è possibile procedere all'iscrizione online direttamente e personalmente, appunto con la modalità AT.
A ciò si aggiunga che la ricorrente ha depositato un “contratto di assistenza” stipulato con l'Istituto AR G. BA in data
15.07.2021, in virtù de quale quest'ultimo avrebbe consentito lo svolgimento dell'attività formativa di specializzazione e, quindi,
9 in particolare, il conseguimento del titolo presso l'NI
NK AM, contratto in cui, come oggetto della prestazione, è indicato “Assistenza nella predisposizione dei documenti necessari all'iscrizione presso la facoltà, il corso di studi scelto o il trasferimento di ateneo” (cfr. all. 5 della produzione di parte ricorrente); il contenuto di tale contratto, quindi, è in realtà estremamente scarno ed esso fa comunque riferimento a una attività di assistenza che è indicata esclusivamente come relativa alla “predisposizione dei documenti necessari all'iscrizione presso la facoltà”.
Appare, sul punto, davvero inverosimile che una persona in possesso di titolo di studio, che ambisca all'attività di insegnamento, possa fare affidamento su un contratto così scarno e che, in particolare, dalla sottoscrizione e dall'esecuzione dello stesso possa far derivare l'affidamento in ordine al fatto di essere iscritta a un corso di specializzazione, senza, peraltro, sottoscrivere alcun documento che sia riferibile all'NI presso il quale avrebbe dovuto seguire il corso di specializzazione e che avrebbe dovuto rilasciare il titolo e senza alcuna interlocuzione con quest'ultima.
Il che appare ancora più grave se si considera il contenuto ancora più scarno e incomprensibile, sul piano letterale prima ancora che giuridico, della “convenzione” che sarebbe stata stipulata tra l'Istituto AR G. BA e l'NI NK
AM UN, in cui si prevede testualmente quanto segue:
“Premesso che: - in data 05/02/2020 le parti hanno stipulato una convenzione avente ad oggetto le seguenti prestazioni: preselezioni, tirocinio formativo e completamento corso TFA, con esami in sede in modalità asincrona in piattaforma fornita dall'NI” (cfr. all. 15 b della produzione del CP_1
Si tratta di una “convenzione” il cui contenuto è composto da soli tre righi dattiloscritti, e che, in ogni caso, non individua
10 alcun obbligo specifico e puntuale a carico delle parti, né individua specificamente il relativo oggetto, che risulta, quindi, del tutto indeterminato e vago.
È evidente, allora, che tale documentazione, ictu oculi ambigua, vaga e priva di qualunque valore giuridico, nel senso di non essere idonea a produrre effetti giuridici vincolanti tra le parti, per il suo contenuto vago e carente degli elementi essenziali necessari alla valida formazione di un accordo contrattuale, non può aver ingenerato alcun tipo di affidamento incolpevole e/o di errore scusabile in capo alla ricorrente che, quindi, con la condotta contestata ha inteso avvalersi di titoli affetti da falsità, sia materiale, perché presentano riferimenti alla NI AT che ha negato di averli rilasciati (in particolare l'attestazione del corso di specializzazione seguito ma anche la convenzione citata), sia ideologica, perché attestano circostanze in realtà non verificatesi (come l'espletamento del corso e l'effettivo superamento degli esami).
Sul punto, appare pienamente convidisibile il passaggio motivazionale contenuto nella decisione del Tribunale di Foggia
n. 123/2025, emessa il 14.01.2025 in una fattispecie analoga alla presente, in cui si afferma che: “Il ricorrente - che pure aspira ad impartire l'educazione della gioventù - assume avere preso per buona tale inverosimile e grottesca convenzione e le altrettanto inverosimili del dirigente della scuola al di CP_7 là del sofferto dato testuale di quella convenzione, pure è assolutamente inverosimile - in quanto in contrasto con le regole imposte dal D.M. 249/2010, che tutto si potesse svolgere presso la sotto la supervisione dell'ineffabile . Controparte_14 Per_1
Ed allora non sorprendono gli esiti delle verifiche di autenticità del titolo speso dal ricorrente, come richiamate nella memoria difensiva redatta dall'Avvocatura di Stato.
11 Ed è, anzi, del tutto verosimile la posizione di NK AM
UN che reclama la propria totale estraneità al rilascio del titolo speso dal ricorrente per l'iscrizione in Graduatoria.
E per lo stesso ordine di ragioni non può assolutamente revocarsi in dubbio che il ricorrente fosse pienamente consapevole della falsità materiale ed ideologica della attestazione utilizzata per ottenere l'iscrizione nella Graduatoria Provinciale per le supplenze in I Fascia (art. 13, co. 5, D.M. 249/2010, cit.) e, di seguito, per legittimarsi alla stipula di una supplenza annuale.”
3. Sempre con riferimento a tale profilo, e in particolare ordine alla prospettata assenza dell'elemento soggetivo nella condotta posta in essere dalla ricorrente, assume rilievo decisivo la circostanza che la ricorrente ha dichiarato di possedere e ha prodotto al fine dell'inserimento nella G.P.S., che le ha consentito la stipula del contratto di docenza , un titolo falso, atteso che l'ente che lo avrebbe rilasciato lo ha fermamente, specificamente e reiteratamente disconosciuto, peraltro negando non solo di averlo mai rilasciato ma anche di aver avuto alcun rapporto con il soggetto firmatario del documento.
Ciò, come evidenziato, trova riscontro, in partiolare, nelle comunicazioni a mezzo pec provenienti dalla NK AM
Universitiy innanzi riportate.
Né appare condivisibile quanto prospettato in ricorso in ordine alla presunta arbitrarietà del la valutazione come falso del titolo dichiarato e prodotto dalla ricorrente, atteso che tale disconoscimento è stato effettuato, come osservato, in maniera puntuale, specifica e a mezzo di messaggi di posta elettronica certificata da soggetto, peraltro terzo estraneo rispetto al giudizio, che avrebbe dovuto rilasciare il titolo in contestazione.
Né parte ricorrente ha dato prova in giudizio dell'effettivo espletamento del corso di specializzazione e, quindi, del
12 conseguimento del titolo oggetto di formale disconoscimento da parte del soggetto deputato al relativo rilascio.
Peraltro, come in parte già evidenziato, il disconoscimento operato non appare pretestuoso, ma trova conforto nelle gravi carenze e contraddittorietà intrinseche ed estrinseche presenti nella documentazione esaminata che avrebbe dovuto provare, secondo la ricorrente, l'esistenza del rapporto tra lei e l'NI AT (contratto di assistenza e convenione esaminate innanzi).
In particolare, oltre a quanto già evidenziato, è opportuno evidenziare che il “Contratto di Assistenza” prodotto dalla ricorrente non presenta, e non prova, quindi, alcun collegamento tra la stessa quale studente, e la NK AM UN , né è stata fornita alcuna prova circa il fatto che i tirocini fossero gestiti da parte dell'Istituto AR “G. BA”, né in ordine all'effettiva partecipazione della ricorrente al corso di specializzazione per le attività di TE .
E ancora, nessuna prova è stata fornita in ordine alla veridicità del sito “www.verificaunilink.it” il cui dominio è stato disconosciuto dal Direttore Generale dell'NI.
L'insieme di questi elementi, complessivamente considerati, depone nel senso della assoluta falsità, materiale e ideologica, della documentazione prodotta, e della grave condotta posta in essere dalla ricorrente consistente nell'essersi avvalsa di un titolo falso, non potendosi ritenere che quest'ultima non fosse pienamente consapevole della falsità materiale ed ideologica della documentazione utilizzata per ottenere l'iscrizione nella
Graduatoria Provinciale per le supplenze in I Fascia (art. 13, co.
5, D.M. 249/2010, cit.) e, quindi, per legittimarsi alla stipula di una supplenza annuale.
4. Parimenti infondate sono le altre contestazioni alla legittimità del licenziamento formulate in ricorso.
13 Per quanto concerne la presunta l'illegittimità del procedimento disciplinare per incongruenza tra la contestazione dell'addebito e la condotta materialmente addebitabile alla stessa, deve osservarsi che non vi è alcuna discordanza perché si contesta la realizzazione della fattispecie di dichiarazioni mendaci ex artt.
75 e 76 d.P.R. n. 445/2000 e di “falsità documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro” ex art.55 quater, comma 1, d.lgs. n.
165/2001 (cfr. contestazione disciplinare), non ravvisandosi alcuna discordanza tra gli addebiti contestati e la condotta complessivamente considerata ai fini dell'irrogazione del licenziamento, tenuto conto del fatto che, come evidenziato, la condotta della ricorrente si è sostanziata nella consegna di un titolo non valido perché affetto da falsità.
Ancora, il procedimento disciplinare risulta correttamente espletato.
In particolare, l'U.P.D., in conformità a quanto previsto dall'art. 55 bis comma 4 del D.Lgs. n. 165/2001, ha proceduto alla contestazione scritta dell'addebito in modo tempestivo, specifico e immutabile, convocando l'interessata nel rispetto dei termini previsti dalla legge, per l'audizione in contraddittorio a sua difesa;
la ricorrente, nel rispetto delle garanzie del contraddittorio e del diritto di difesa, ha avuto accesso agli atti istruttori del procedimento disciplinare e le è stata garantita l'attività difensiva, tant'è che le è stata consentita la produzione di ulteriore documentazione, così come riportato nel verbale di audizione del 10.01.2024.
Ne consegue, quindi, che la procedura disciplinare risulta regolarmente avviata ed esperita in tutte le sue fasi, avendo assicurato la piena estrinsecazione del diritto di difesa della ricorrente.
14 5. La sanzione irrogata risulta legittima anche sul piano della proporzionalità rispetto alla condotta contestata e tenuta dalla ricorrente.
Sul punto, infatti, assume rilievo decisivo quanto previsto dall'art. 55 quater n. 1, d.lgs. n. 165/01, secondo cui “
1. Ferma la disciplina in tema di licenziamento per giusta causa o per giustificato motivo e salve ulteriori ipotesi previste dal contratto collettivo, si applica comunque la sanzione disciplinare del licenziamento nei seguenti casi:……d) falsita' documentali o dichiarative commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera….. 3. Nei casi di cui al comma 1, lettere a), d), e) ed f), il licenziamento e' senza preavviso…..”.
Si tratta, quindi, di una fattispecie rispetto alla quale è tipizzata l'applicazione della sanzione espulsiva.
Inoltre, con riferimento al riparto dell'onere probatorio in materia, la Corte di Cassazione, con la sentenza n. 17304/2016 ha affermato che: “in tema di licenziamento disciplinare nel pubblico impiego privatizzato, nei casi in cui sia contestata, ex art. 55 quater, comma 1, lett. d), del d.lgs. n. 165 del 2001, la condotta di false dichiarazioni commesse ai fini o in occasione dell'instaurazione del rapporto di lavoro ovvero di progressioni di carriera (nella specie, relativa al possesso dei requisiti di ammissione ad un concorso), la prova della giusta causa o del giustificato motivo del licenziamento, a carico del datore di lavoro, ha ad oggetto solo la falsità delle attestazioni delle dichiarazioni nella loro oggettività, mentre grava sul lavoratore l'onere di provare gli elementi che possono giustificare la falsa attestazione,
e la sua dipendenza da causa a lui non imputabile, in quanto solo
l'autore è in grado di provare che la sua condotta è frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni. Deve ritenersi, infatti, che soltanto l'autore del
15 falso è in grado di provare, per giustificare la sua condotta, che le false dichiarazioni ovvero la produzione di documenti falsi, non sono a lui imputabili ma frutto di un incolpevole errore circa il contenuto e la veridicità delle sue dichiarazioni e/o dei documenti prodotti”.
Nel caso di specie deve ritenersi fornita la prova della sussistenza della falsità documentale, mentre non può ritenersi fornita la prova della sussistenza di una condizione di incolpevole errore in ordine al contenuto e alla veridicità dei documenti prodotti, dovendosi escludere, per le ragioni ampiamente illustrate innanzi, che la ricorrente sia stata indotta in errore incolevole;
al contrario, essa , in quanto soggetto dotata di titolo di studio presso scuola secondaria di secondo grado e aspirante a svolgere l'attività di docente, era certamente in grado di percepire l'assoluta anomalia del percorso di specializzazione intrapreso, l'assenza di legami diretti con l'NI AT che avrebbe dovuto rilasciare il titolo e la non idoneità del contratto sottoscritto a consentire che l'attività formativa di specializzazione avvenisse validamente senza, di fatto, alcun coinvolgimento della suddetta NI AT.
Si è in presenza, quindi, di una condotta complessivamente così grave, oltre che corredata sul piano da un elemento oggettivo fattuale insuperabile, ossia la mancanza di un titolo valido ai fini dell'inserimento corretto nelle G.P.S. e, quindi, al conseguimento dell'incarico di docenza, da rendere proporzionata la sanzione espulsiva applicata.
Si tratta, infatti, di una condotta che, per gravità e natura, è ta da determinare il venir meno il rapporto fiduciario che costituisce presupposto indefettibile della collaborazione tra datore di lavoro e dipendente e che costituisce giusta causa per l'interruzione del rapporto di lavoro.
16 6. Infine, quanto alla pretesa disparità di trattamento a danno della ricorrente rispetto ad altre misure sanzionatorie adottate nei confronti dei docenti che avevano fatto ausilio della stessa tipologia di titolo utilizzato dalla per richiedere Pt_1
l'iscrizione nella prima fascia aggiuntiva delle G.P.S. – Sostegno,
e in particolare rispetto alla diversa sanzione conservativa adottata nei confronti di ( sospensione CP_15 dall'insegnamento con privazione della retribuzione per 6 mesi), deve osservarsi che non vi è totale identità e sovrapponibilità delle due condotte, in considerazione del fatto che, pur avendo anche il docente all'atto della domanda di ammissione CP_15 alle Graduatorie Provinciali per le Supplenze, dichiarato il medesimo titolo falso, egli aveva indicato anche che era in corso di conseguimento un ulteriore titolo, pienamente valido e poi conseguito.
Ne consegue, quindi, che vi è un elemento di differenza rilevante tra le due fattispecie, peraltro concretamente non indifferente , perché nel caso della ricorrente quest'ultima non ha documentato di aver conseguito alcun titolo idoneo alla partecipazione alla procedura, aldilà di quello falso, mentre nel caso del Grasso, quest'ultimo ha documentato di aver conseguito un titolo valido e idoneo alla partecipazione alla procedura. Il che, anche sul piano dell'elemento soggettivo rende le due condotte non del tutto sovrapponibil i se si considera che le dichiarazioni del a differenza di quelle della ricorrente, CP_15 non sono risultate del tutto inveritiere avendo fatto riferimento al possibile conseguimento di ulteriore titolo risultato poi validamente conseguito, il che giustifica il differente trattamento
(cfr. sul punto Corte di Cassazione n. 22115/2022, secondo cui
“In presenza di inadempienze simili commesse da diversi dipendenti “la eventuale disparità di trattamento denunciata da uno dei lavoratori coinvolti deve emergere nel corso del giudizio
17 attraverso elementi al riguardo significativi e tali da non richiedere, ai fini sanzionatori, una diversa valutazione da parte del datore”).
Alla luce di ciò, il licenziamento intimato alla ricorrente va confermato perché legittimo e la domanda rigettata.
In termini analoghi, peraltro, si è espresso, in fattispecie analoghe alla presente, anche il Tribunale di Foggia, Sez.
Lavoro, G.L. dott. Antonucci con la sentenza n. 123/2025, emessa il 14.01.2025 nel procedimento n. 7302/2024 R.G. e n.
639/2025, emessa il 7.03.2025 nel procedimento n. 7292/2024, prodotte dal Controparte_1
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate ai sensi del d.m. n. 55/14 e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento individuato in base alla domanda (indeterminabile -complessità media), tenuto conto del valore della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 6338/2024 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta il ricorso;
2. condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali in favore delle parti resistenti, che liquida in €
4.629,00 per compenso professionale, oltre IVA, CPA e rimborso spese generali del 15% come per legge;
3. fissa in giorni 60 il termine per il deposito della motivazione.
Trani, 24.03-29.04.2025.
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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