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Sentenza 23 dicembre 2025
Sentenza 23 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 23/12/2025, n. 9986 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 9986 |
| Data del deposito : | 23 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 23616/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23616/2025 promossa da:
(C.F. PT515874620), con sede in Rua dos Murcas, n. Parte_1
15, 9000-058 Funchal, Portogallo, con il patrocinio dell'avv. Taiano Alcides de Almeida;
- parte attrice contro
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mancuso Controparte_1 P.IVA_1
con studio in Salerno, via A.M. De Luca n. 6;
- parte convenuta
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento Europeo n. 861/2007
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1. La società ha promosso il presente procedimento Parte_1
europeo per le controversie di modesta entità, disciplinato dal Regolamento Europeo n. 861/2007,
con atto iscritto a ruolo in data 23 giungo 2025, chiedendo la condanna della convenuta
[...]
al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico Controparte_1
dell'opera fotografica da essa realizzata, allegando che:
- in data 30/6/2020, il fotografo NI KH ha stipulato un accordo di licenza con la società
attrice concedendo alla stessa i diritti esclusivi a livello mondiale delle sue opere Parte_2
fotografiche; nella stessa data la società ha stipulato un ulteriore contratto di licenza Parte_2
esclusiva con l'attore e con la società nella quale NI KH Parte_1
ricopre il ruolo di direttore, concedendo alla società il diritto esclusivo di commercializzare e sub-
licenziare, copiare, riprodurre ed esporre le opere e fare valere tutti i diritti di proprietà relativi alle
Opere fotografiche (Allegato C1-B);
- la società attrice promuove e vende le opere del fotografo tramite il sito www.sumfinity.com come
Stampe d'Arte in edizione limitata e concede le medesime in licenza a società a condizioni esclusive
(allegato C4);
- la convenuta gestisce il social media Facebook Controparte_1
https://www.facebook.com/sanfirenzesuites/ per finalità commerciali, ed ha esposto senza autorizzazione la fotografia “The Ponte Vecchio/Florence Italy”, creazione di NI KH,
pubblicata in data 8 settembre 2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/florence/ponte-
vecchio/, dove è riportato in modo chiaro e visibile il nome dell'autore, insieme all'anno esatto di pubblicazione;
- in data 14/08/2020, l'autore della fotografia contestava alla convenuta la violazione del copyright e le intimava la cessazione della violazione, chiedendo informazioni sull'estensione e durata della violazione;
pagina 2 di 8 - la società convenuta rispondeva scusandosi e dichiarando di aver rimosso l'immagine, senza tuttavia riconoscere alcunché a titolo di risarcimento per l'utilizzo non autorizzato dell'immagine dal 13 aprile 2020 sino alla sua rimozione in data 3 agosto 2020.
- secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagine” tramite Google avrebbe potuto indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
Alla luce di quanto allegato, la società attrice ha chiesto il ristoro dei danni da quantificarsi in €
2.930,00, importo pari al corrispettivo che la convenuta avrebbe dovuto pagare se avesse chiesto l'autorizzazione all'uso dell'immagine, producendo come allegato C-4 copia delle fatture attestanti le tariffe applicate dall'attore.
1.1. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il
Giudice ha ordinato alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta
(allegato C), ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007. La notifica si è perfezionata in data 30/06/2025 presso la sede della società Controparte_2
[...
. La società convenuta si è costituita tempestivamente in data 29 luglio 2025 eccependo, da un lato,
la mancanza dei requisiti per la tutela dell'immagine per cui è causa come opera fotografica e,
dall'altro, l'assenza dei presupposti per la tutela riconosciuta dalla legge sul diritto d'autore alle fotografie semplici, atteso che la foto non riportava le indicazioni di cui all'art. 90 l.a. A tal proposito la parte ha allegato di aver reperito la fotografia del “Ponte Vecchio” tramite “una semplice ricerca su
Google.com” e di averla pubblicata sul canale social Facebook “senza alcun fine commerciale ma come generico richiamo alla città di Firenze”. Peraltro, l'immagine aveva avuto visibilità per un brevissimo lasso di tempo, dal 13/4/2020 al 03/08/2020, quando veniva rimossa a seguito della diffida inviata dal fotografo.
pagina 3 di 8 2. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo Regolamento
Europeo, è emessa sentenza.
***
Valutazione del Tribunale
3. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n.
861/2007, modificato dal Reg. (UE) n. 2421/2015, è disciplinato dalle disposizioni processuali dello
Stato membro in cui esso si svolge. Esso può trovare applicazione in quanto il petitum attoreo è
inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attore ha, invero, la propria residenza in Portogallo mentre la convenuta ha la sede legale in Italia,
nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del
Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
3.1. Nel merito, ritiene il Collegio che, per le ragioni che immediatamente si espongono, la foto per cui è causa debba essere tutelata come fotografia semplice ai sensi dell'art. 90 l.a., con applicazione della relativa disciplina.
Giova premettere in breve che l'attuale assetto normativo prevede una diversa tutela delle produzioni fotografiche a seconda della loro qualificazione come opere dell'ingegno, connotate da creatività ed originalità, fotografie semplici o fotografie di “mera documentazione”. Le prime, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 1 e 2, n. 7, l.a., godono della tutela del diritto d'autore ai sensi degli artt. 12 e ss. 20 e ss. e 171 ss.; mentre le fotografie semplici godono della tutela dei diritti connessi a mente degli artt. 87 ss. l.a.
Come osservato da entrambe le parti, la tutela del diritto d'autore presuppone il carattere creativo ed originale dell'opera fotografica nella quale deve potersi riconoscere l'espressione di un'attività pagina 4 di 8 intellettuale creativa, in grado di comunicare il personale punto di vista dell'autore e di suscitare nell'osservatore suggestioni ulteriori rispetto alla rappresentazione della realtà oggettiva cristallizzata nello scatto (tra le tante Cass. 33599/2024; Cass. 8425/2000; Cass. 4606/1998; Cass. 8186/1992;
Cass. 7077/1990; nella giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/06/2024 es. Giani;
Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa,
04/12/2019 est. Zama;
Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25/05/2016
est. ). Per_1
A differenza delle opere fotografiche, le fotografie semplici, anche se di elevato livello qualitativo, si limitano a riprodurre la realtà esterna senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione da parte del fotografo sicché la realtà ritratta nella fotografia non si distingue per originalità da altre analoghe riproduzioni dello stesso soggetto.
Sempre con riguardo alla distinzione tra opera protetta ex art. 2 n. 7 l.a. e semplice fotografia, si è
osservato che il carattere creativo dell'opera non dipende tanto dalle capacità professionali dell'autore ovvero dalle qualità tecniche della riproduzione fotografica, bensì dalla presenza di elementi idonei a rivelare la “personalità” dell'autore e a comunicare messaggi e sensazioni che trascendono le caratteristiche oggettive della realtà materiale ritratta. In particolare, la capacità creativa dell'autore può
manifestarsi “nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto” (Corte d'Appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/05/2022; Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Impresa, 04/02/2024).
Infine, la possibilità di escludere una mera finalità “riproduttivo documentale”, “senza apprezzabile impegno delle capacità tecnico -professionali del fotografo e della sua inventiva”, consente di distinguere le fotografie semplici dalle mere riproduzioni fotografiche previste dall'art. 87, comma 2,
l.a., non ammesse a godere neanche della tutela dei diritti connessi (Cass. 8425/2000). Infatti, come osservato in giurisprudenza, oltre che in dottrina, non tutte le fotografie non creative ricevono la pagina 5 di 8 tutela come diritti connessi ex art. 87 ss l.a. essendo necessario che la fotografia rispecchi pur sempre
“una capacità o abilità tecnica decisionale dell'autore dello scatto e non siano il risultato di una semplice meccanicità della riproduzione” (Cass. 8425/2000).
Al livello comunitario, la direttiva 93/98, “concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi”, osserva al suo considerando 17 che, al fine di consentire una sufficiente armonizzazione della protezione delle opere fotografiche, un'opera fotografica “deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo”,
ossia se l'autore dell'opere “ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell'opera effettuando libere scelte creative” (Corte di Giustizia nel procedimento C- 145/10).
3.2. Venendo al caso di specie, la fotografia oggetto di causa ritrae frontalmente il Ponte Vecchio di
Firenze e si caratterizza per l'uso di colori vibranti. Ciò posto, per le ragioni già esposte, una buona esecuzione tecnica e scelte formali minime, non sono da sole idonee a conferire alla fotografia il carattere creativo di cui all'art. 2 l.a., potendo, al più, consentire la tutela dei diritti connessi ex art. 87
ss l.a. (cfr. Tribunale di Milano, 04 dicembre 2019, che ha escluso la tutela del diritto d'autore in relazione ad una fotografia che raffigurava la Porta di Brandeburgo al tramonto). Osserva, infatti, il
Tribunale che la fotografia oggetto di causa raffigura un celebre scorcio della città di Firenze, senza una personale rielaborazione da parte del fotografo;
ciò che non consente di riconoscere allo scatto la tutela del diritto d'autore; tuttavia, la buona esecuzione, dovuta alle capacità tecniche del fotografo, e l'adozione di “scelte formali minime”, quali la modifica, attraverso accorgimenti tecnici, del colore,
consentono di qualificare l'immagine come fotografia semplice.
3.3. Ricondotta la fotografia oggetto del giudizio alla tutela dei diritti connessi, si osserva che l'attore,
sul quale grava l'onere della prova, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata sul sito della licenziataria, odierna attrice, (https://sumfinity.com) munita dei requisiti di cui all'art. 90 pagina 6 di 8 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore, del regime giuridico di circolazione da applicare, dell'anno di produzione della fotografia e del nominativo del fotografo
(allegato C2).
La convenuta, pur deducendo di aver trovato la foto su Google priva di indicazione del nome dell'autore e della data dello scatto, non ha fornito prova alcuna dell'assunto.
È dunque integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine pubblicandola sul suo sito.
3.4. Accertata l'illiceità della condotta e venendo alla quantificazione dei danni si osserva quanto segue.
Secondo le concordi allegazioni delle parti, l'immagine è stata rimossa dalla pagina Facebook della società convenuta il 3 agosto 2020 subito dopo l'invio della diffida da parte dal fotografo (cfr. pag. 12
dei dettagli della controversia e pag. 4 della memoria depositata dalla convenuta). Pertanto, l'immagine
è apparsa sul profilo della convenuta per un periodo di tempo limitato, dal 13 aprile 2020 al 03 agosto
2020.
Ciò posto, poiché le fatture prodotte dall'attrice non riguardano l'utilizzo dell'immagine per il limitato periodo di tempo che viene in considerazione nel presente giudizio, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet del
Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.
Tenuto conto dei valori in esso indicati e della durata delle violazioni (circa 4 mesi), nonché della condotta tenuta dalla convenuta (che ha proceduto poco dopo la ricezione della diffida all'eliminazione dell'immagine dal proprio sito web) e della condotta tenuta dall'attrice (che ha instaurato il procedimento dopo anni dalla rimozione della foto dal sito della convenuta), ritenuto alla luce delle peculiarità emerse di non applicare alcun aumento su detti importi liquidati sulla base dei pagina 7 di 8 parametri indicati nel menzionato Compendio, il danno è quantificato in € 1.500,00 (di cui € 500 per il primo mese, € 375 per il secondo mese, € 375 per il terzo mese e € 250,00 per il quarto mese),
liquidato all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma devalutata all'epoca dell'illecito (13/04/2020) e via via rivalutata sino ad oggi. Sull'importo di € 1.500,00 sono, inoltre,
dovuti gli interessi legali ex art. 1283, comma 1, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo.
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014
tenuto conto dell'attività processuale svolta e dal valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
di così provvede: Controparte_1
1) condanna la convenuta al versamento, in favore dell'attrice, Controparte_1
della somma di € 1.500,00, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali liquidate in
€ 850,00 per compensi, oltre spese non imponibili per € 223,00, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio dell'11/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo dott.ssa Silvia Giani
pagina 8 di 8
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
Sezione XIV Civile – Specializzata in materia di impresa “A”
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott.ssa Silvia Giani Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo Giudice Relatore
dott. Edmondo Tota Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 23616/2025 promossa da:
(C.F. PT515874620), con sede in Rua dos Murcas, n. Parte_1
15, 9000-058 Funchal, Portogallo, con il patrocinio dell'avv. Taiano Alcides de Almeida;
- parte attrice contro
P.I. ), rappresentata e difesa dall'avv. Carlo Mancuso Controparte_1 P.IVA_1
con studio in Salerno, via A.M. De Luca n. 6;
- parte convenuta
OGGETTO: diritto d'autore. Regolamento Europeo n. 861/2007
MOTIVAZIONE
pagina 1 di 8 1. La società ha promosso il presente procedimento Parte_1
europeo per le controversie di modesta entità, disciplinato dal Regolamento Europeo n. 861/2007,
con atto iscritto a ruolo in data 23 giungo 2025, chiedendo la condanna della convenuta
[...]
al risarcimento dei danni subiti a seguito dell'indebito sfruttamento economico Controparte_1
dell'opera fotografica da essa realizzata, allegando che:
- in data 30/6/2020, il fotografo NI KH ha stipulato un accordo di licenza con la società
attrice concedendo alla stessa i diritti esclusivi a livello mondiale delle sue opere Parte_2
fotografiche; nella stessa data la società ha stipulato un ulteriore contratto di licenza Parte_2
esclusiva con l'attore e con la società nella quale NI KH Parte_1
ricopre il ruolo di direttore, concedendo alla società il diritto esclusivo di commercializzare e sub-
licenziare, copiare, riprodurre ed esporre le opere e fare valere tutti i diritti di proprietà relativi alle
Opere fotografiche (Allegato C1-B);
- la società attrice promuove e vende le opere del fotografo tramite il sito www.sumfinity.com come
Stampe d'Arte in edizione limitata e concede le medesime in licenza a società a condizioni esclusive
(allegato C4);
- la convenuta gestisce il social media Facebook Controparte_1
https://www.facebook.com/sanfirenzesuites/ per finalità commerciali, ed ha esposto senza autorizzazione la fotografia “The Ponte Vecchio/Florence Italy”, creazione di NI KH,
pubblicata in data 8 settembre 2018 sul sito https://sumfinity.com/photos/italy/florence/ponte-
vecchio/, dove è riportato in modo chiaro e visibile il nome dell'autore, insieme all'anno esatto di pubblicazione;
- in data 14/08/2020, l'autore della fotografia contestava alla convenuta la violazione del copyright e le intimava la cessazione della violazione, chiedendo informazioni sull'estensione e durata della violazione;
pagina 2 di 8 - la società convenuta rispondeva scusandosi e dichiarando di aver rimosso l'immagine, senza tuttavia riconoscere alcunché a titolo di risarcimento per l'utilizzo non autorizzato dell'immagine dal 13 aprile 2020 sino alla sua rimozione in data 3 agosto 2020.
- secondo la parte attrice, una semplice “ricerca con immagine” tramite Google avrebbe potuto indirizzare gli utenti al sito web dell'attore dove è possibile acquistare una licenza e viene indicato che la fotografia è protetta da copyright.
Alla luce di quanto allegato, la società attrice ha chiesto il ristoro dei danni da quantificarsi in €
2.930,00, importo pari al corrispettivo che la convenuta avrebbe dovuto pagare se avesse chiesto l'autorizzazione all'uso dell'immagine, producendo come allegato C-4 copia delle fatture attestanti le tariffe applicate dall'attore.
1.1. Depositata la domanda introduttiva del procedimento per le controversie di modesto valore, il
Giudice ha ordinato alla cancelleria la comunicazione della domanda e del relativo modulo di risposta
(allegato C), ai sensi dell'art. 4, paragrafo 1, del Regolamento n. 861/2007. La notifica si è perfezionata in data 30/06/2025 presso la sede della società Controparte_2
[...
. La società convenuta si è costituita tempestivamente in data 29 luglio 2025 eccependo, da un lato,
la mancanza dei requisiti per la tutela dell'immagine per cui è causa come opera fotografica e,
dall'altro, l'assenza dei presupposti per la tutela riconosciuta dalla legge sul diritto d'autore alle fotografie semplici, atteso che la foto non riportava le indicazioni di cui all'art. 90 l.a. A tal proposito la parte ha allegato di aver reperito la fotografia del “Ponte Vecchio” tramite “una semplice ricerca su
Google.com” e di averla pubblicata sul canale social Facebook “senza alcun fine commerciale ma come generico richiamo alla città di Firenze”. Peraltro, l'immagine aveva avuto visibilità per un brevissimo lasso di tempo, dal 13/4/2020 al 03/08/2020, quando veniva rimossa a seguito della diffida inviata dal fotografo.
pagina 3 di 8 2. Ritenuta la causa matura per la decisione, ai sensi dell'art. 7, paragrafo 3 del medesimo Regolamento
Europeo, è emessa sentenza.
***
Valutazione del Tribunale
3. Il procedimento europeo per le controversie di modesta entità, di cui al Regolamento Europeo n.
861/2007, modificato dal Reg. (UE) n. 2421/2015, è disciplinato dalle disposizioni processuali dello
Stato membro in cui esso si svolge. Esso può trovare applicazione in quanto il petitum attoreo è
inferiore al valore massimo indicato dall'art. 2, paragrafo 1 del regolamento de quo e la causa ha natura transfrontaliera, ai sensi dell'art. 3 del medesimo regolamento.
L'attore ha, invero, la propria residenza in Portogallo mentre la convenuta ha la sede legale in Italia,
nel distretto della Corte d'Appello di Milano e ciò radica la competenza per territorio e per materia del
Tribunale adito, Specializzato in materia d'Impresa, considerata l'allegata violazione delle disposizioni in materia di diritto d'autore sulla fotografia.
3.1. Nel merito, ritiene il Collegio che, per le ragioni che immediatamente si espongono, la foto per cui è causa debba essere tutelata come fotografia semplice ai sensi dell'art. 90 l.a., con applicazione della relativa disciplina.
Giova premettere in breve che l'attuale assetto normativo prevede una diversa tutela delle produzioni fotografiche a seconda della loro qualificazione come opere dell'ingegno, connotate da creatività ed originalità, fotografie semplici o fotografie di “mera documentazione”. Le prime, rientranti nell'ambito di applicazione degli artt. 1 e 2, n. 7, l.a., godono della tutela del diritto d'autore ai sensi degli artt. 12 e ss. 20 e ss. e 171 ss.; mentre le fotografie semplici godono della tutela dei diritti connessi a mente degli artt. 87 ss. l.a.
Come osservato da entrambe le parti, la tutela del diritto d'autore presuppone il carattere creativo ed originale dell'opera fotografica nella quale deve potersi riconoscere l'espressione di un'attività pagina 4 di 8 intellettuale creativa, in grado di comunicare il personale punto di vista dell'autore e di suscitare nell'osservatore suggestioni ulteriori rispetto alla rappresentazione della realtà oggettiva cristallizzata nello scatto (tra le tante Cass. 33599/2024; Cass. 8425/2000; Cass. 4606/1998; Cass. 8186/1992;
Cass. 7077/1990; nella giurisprudenza di merito: Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/06/2024 es. Giani;
Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa,
04/12/2019 est. Zama;
Tribunale di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 25/05/2016
est. ). Per_1
A differenza delle opere fotografiche, le fotografie semplici, anche se di elevato livello qualitativo, si limitano a riprodurre la realtà esterna senza alcuna personale e sostanziale rielaborazione da parte del fotografo sicché la realtà ritratta nella fotografia non si distingue per originalità da altre analoghe riproduzioni dello stesso soggetto.
Sempre con riguardo alla distinzione tra opera protetta ex art. 2 n. 7 l.a. e semplice fotografia, si è
osservato che il carattere creativo dell'opera non dipende tanto dalle capacità professionali dell'autore ovvero dalle qualità tecniche della riproduzione fotografica, bensì dalla presenza di elementi idonei a rivelare la “personalità” dell'autore e a comunicare messaggi e sensazioni che trascendono le caratteristiche oggettive della realtà materiale ritratta. In particolare, la capacità creativa dell'autore può
manifestarsi “nella scelta e studio del soggetto da rappresentare, così come nel momento esecutivo di realizzazione e rielaborazione dello scatto” (Corte d'Appello di Milano, Sezione specializzata in materia di impresa, 03/05/2022; Tribunale di Venezia, Sezione Specializzata Impresa, 04/02/2024).
Infine, la possibilità di escludere una mera finalità “riproduttivo documentale”, “senza apprezzabile impegno delle capacità tecnico -professionali del fotografo e della sua inventiva”, consente di distinguere le fotografie semplici dalle mere riproduzioni fotografiche previste dall'art. 87, comma 2,
l.a., non ammesse a godere neanche della tutela dei diritti connessi (Cass. 8425/2000). Infatti, come osservato in giurisprudenza, oltre che in dottrina, non tutte le fotografie non creative ricevono la pagina 5 di 8 tutela come diritti connessi ex art. 87 ss l.a. essendo necessario che la fotografia rispecchi pur sempre
“una capacità o abilità tecnica decisionale dell'autore dello scatto e non siano il risultato di una semplice meccanicità della riproduzione” (Cass. 8425/2000).
Al livello comunitario, la direttiva 93/98, “concernente l'armonizzazione della durata di protezione del diritto d'autore e di alcuni diritti connessi”, osserva al suo considerando 17 che, al fine di consentire una sufficiente armonizzazione della protezione delle opere fotografiche, un'opera fotografica “deve essere considerata originale se è il risultato della creazione intellettuale dell'autore e rispecchia la personalità di quest'ultimo, indipendentemente da qualsiasi altro criterio quale il pregio o lo scopo”,
ossia se l'autore dell'opere “ha potuto esprimere le sue capacità creative nella realizzazione dell'opera effettuando libere scelte creative” (Corte di Giustizia nel procedimento C- 145/10).
3.2. Venendo al caso di specie, la fotografia oggetto di causa ritrae frontalmente il Ponte Vecchio di
Firenze e si caratterizza per l'uso di colori vibranti. Ciò posto, per le ragioni già esposte, una buona esecuzione tecnica e scelte formali minime, non sono da sole idonee a conferire alla fotografia il carattere creativo di cui all'art. 2 l.a., potendo, al più, consentire la tutela dei diritti connessi ex art. 87
ss l.a. (cfr. Tribunale di Milano, 04 dicembre 2019, che ha escluso la tutela del diritto d'autore in relazione ad una fotografia che raffigurava la Porta di Brandeburgo al tramonto). Osserva, infatti, il
Tribunale che la fotografia oggetto di causa raffigura un celebre scorcio della città di Firenze, senza una personale rielaborazione da parte del fotografo;
ciò che non consente di riconoscere allo scatto la tutela del diritto d'autore; tuttavia, la buona esecuzione, dovuta alle capacità tecniche del fotografo, e l'adozione di “scelte formali minime”, quali la modifica, attraverso accorgimenti tecnici, del colore,
consentono di qualificare l'immagine come fotografia semplice.
3.3. Ricondotta la fotografia oggetto del giudizio alla tutela dei diritti connessi, si osserva che l'attore,
sul quale grava l'onere della prova, ha documentato che la fotografia in questione è stata pubblicata sul sito della licenziataria, odierna attrice, (https://sumfinity.com) munita dei requisiti di cui all'art. 90 pagina 6 di 8 della legge 633/1941 e, in particolar modo, con l'indicazione dell'autore, del regime giuridico di circolazione da applicare, dell'anno di produzione della fotografia e del nominativo del fotografo
(allegato C2).
La convenuta, pur deducendo di aver trovato la foto su Google priva di indicazione del nome dell'autore e della data dello scatto, non ha fornito prova alcuna dell'assunto.
È dunque integrata la violazione del diritto connesso d'autore da parte della convenuta, che ha illecitamente utilizzato l'immagine pubblicandola sul suo sito.
3.4. Accertata l'illiceità della condotta e venendo alla quantificazione dei danni si osserva quanto segue.
Secondo le concordi allegazioni delle parti, l'immagine è stata rimossa dalla pagina Facebook della società convenuta il 3 agosto 2020 subito dopo l'invio della diffida da parte dal fotografo (cfr. pag. 12
dei dettagli della controversia e pag. 4 della memoria depositata dalla convenuta). Pertanto, l'immagine
è apparsa sul profilo della convenuta per un periodo di tempo limitato, dal 13 aprile 2020 al 03 agosto
2020.
Ciò posto, poiché le fatture prodotte dall'attrice non riguardano l'utilizzo dell'immagine per il limitato periodo di tempo che viene in considerazione nel presente giudizio, ritiene il Tribunale congruo assumere a parametro la tabella 5, relativa all'utilizzazione pubblicitaria di un'opera su internet del
Compendio delle norme e dei compensi per la produzione di opere dell'arte figurativa, plastica e fotografica edito dalla Società Italiana degli Autori ed Editori.
Tenuto conto dei valori in esso indicati e della durata delle violazioni (circa 4 mesi), nonché della condotta tenuta dalla convenuta (che ha proceduto poco dopo la ricezione della diffida all'eliminazione dell'immagine dal proprio sito web) e della condotta tenuta dall'attrice (che ha instaurato il procedimento dopo anni dalla rimozione della foto dal sito della convenuta), ritenuto alla luce delle peculiarità emerse di non applicare alcun aumento su detti importi liquidati sulla base dei pagina 7 di 8 parametri indicati nel menzionato Compendio, il danno è quantificato in € 1.500,00 (di cui € 500 per il primo mese, € 375 per il secondo mese, € 375 per il terzo mese e € 250,00 per il quarto mese),
liquidato all'attualità, oltre interessi legali ex art. 1284, comma 1, c.c. sulla somma devalutata all'epoca dell'illecito (13/04/2020) e via via rivalutata sino ad oggi. Sull'importo di € 1.500,00 sono, inoltre,
dovuti gli interessi legali ex art. 1283, comma 1, c.c. dalla data della presente pronuncia al saldo.
4. In applicazione del principio della soccombenza, le spese del presente giudizio sono poste a carico della convenuta e sono liquidate come da dispositivo sulla base dei parametri di cui al d.m. 55/2014
tenuto conto dell'attività processuale svolta e dal valore della controversia.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, Sezione Specializzata in materia d'impresa – A –, definitivamente pronunciando sulle domande proposte da nei confronti Parte_1
di così provvede: Controparte_1
1) condanna la convenuta al versamento, in favore dell'attrice, Controparte_1
della somma di € 1.500,00, oltre interessi legali come indicati in parte motiva;
2) condanna la convenuta alla rifusione, in favore dell'attrice, delle spese processuali liquidate in
€ 850,00 per compensi, oltre spese non imponibili per € 223,00, spese generali nella misura del
15%, IVA e CPA come per legge.
Così deliberato in Milano, nella camera di consiglio dell'11/12/2025
Il Giudice relatore Il Presidente
dott.ssa Idamaria Chieffo dott.ssa Silvia Giani
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