TRIB
Sentenza 30 settembre 2025
Sentenza 30 settembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 30/09/2025, n. 1491 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 1491 |
| Data del deposito : | 30 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI
PRIMA SEZIONE CIVILE
composto dai Magistrati:
Dott. Giorgio Latti Presidente
Dott. Mario Farina Giudice
Dott. Francesca Lucchesi Giudice rel.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nel procedimento iscritto al n.7726 del ruolo generale degli affari civili contenziosi per l'anno 2024,
promosso da:
, nata a [...] , il [...], elettivamente domiciliata in Parte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. CONCU TAMARA che la rappresenta e difende per procura speciale,
Ricorrente
contro
nato a [...], il [...], elettivamente domiciliato in Controparte_1
Cagliari, presso lo studio dell'Avv. D'ANGELO ELENA che lo rappresenta e difende per procura speciale,
Resistente
e con la partecipazione del
PUBBLICO MINISTERO
Pagina 1 Intervenuto per legge
La causa è stata rimessa al Collegio per la decisione sulle seguenti conclusioni:
Nell'interesse delle parti: “Voglia il Tribunale adito:
- Pronunciare lo scioglimento del matrimonio celebrato in Quartu Sant'Elena (CA) in data
19.10.2013 tra i Signori e trascritto nel registro degli atti Controparte_1 Parte_1
di matrimonio del Comune di Quartu Sant'Elena (CA), anno 2013, Atto n. 77 parte I;
- Ordinare all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Quartu Sant'Elena di trascrivere la emananda sentenza a margine del citato atto di matrimonio e di procedere a tutte le incombenze di legge;
- Dare atto che i coniugi dichiarano di non avere nulla da pretendere l'uno dall'altro per il rispettivo mantenimento, attesa l'autonomia economica di entrambi;
- Disporre la compensazione delle spese di lite.”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO
Instaurato il giudizio per lo scioglimento del matrimonio tra i coniugi e Parte_1
con ricorso depositato dalla in data 4/12/2024, e Controparte_1 Pt_1
costituzione del in data 9/06/2025, con note depositate in data 7/07/2025, i coniugi CP_1
hanno dichiarato di non volersi riconciliare e di avere raggiunto un accordo in ordine alla definizione del giudizio. La causa è stata quindi rimessa al Collegio per la decisione sulle conclusioni trascritte in epigrafe.
La domanda di divorzio deve essere accolta, in quanto fondata.
I coniugi hanno provato, infatti, con la produzione degli atti della separazione, che al momento della domanda erano legalmente separati e che, dalla comparizione personale davanti al Presidente in quella procedura, alla data del deposito del ricorso introduttivo di questo giudizio, erano trascorsi i termini di legge.
In mancanza di contestazioni, la separazione deve presumersi ininterrotta.
Ricorrono, quindi, i presupposti di cui all'art.3 della L.
1.12.1970 n. 898, così come modificata dalla
L.
6.05.2015 n.55, per pronunciare lo scioglimento del matrimonio contratto tra Parte_1
Pagina 2 e Pt_1 Controparte_1
Tenuto conto dell'accordo raggiunto, le spese del giudizio devono essere interamente compensate tra le parti.
P.Q.M.
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente decidendo:
1. pronuncia lo scioglimento del matrimonio civile celebrato a Quartu Sant'Elena il 19/10/2013 tra
, nata a [...], il [...] e nato Parte_1 Controparte_1
a CAGLIARI, il 16/05/1966, mandando al competente Ufficio dello Stato Civile per l'annotazione della presente sentenza (atto n. 77, parte I, anno 2013 - Comune di Quartu Sant'Elena).
2. dà atto che i coniugi hanno dichiarato di non avere nulla da pretendere reciprocamente in ordine al mantenimento, essendo entrambi economicamente autonomi;
3. compensa le spese del giudizio tra le parti.
Così deciso in Cagliari, il 29/09/2025.
Il Giudice estensore Il Presidente
Francesca Lucchesi Giorgio Latti
.
Pagina 3