Sentenza 21 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 21/03/2025, n. 2410 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2410 |
| Data del deposito : | 21 marzo 2025 |
Testo completo
Repubblica italiana In nome del popolo italiano
Tribunale di Milano
- Sezione XIII civile –
in composizione monocratica nella persona del dr. Ilario Pontani, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero di ruolo generale 15728/2023, promossa con atto di citazione notificato
DA
(P. IV ), elettivamente domiciliata presso l'indirizzo pec Parte_1 P.IV_1
con l'Avv. ANTONIO MELUCCI Email_1
PARTE ATTRICE OPPONENTE
CONTRO
P. IV , elettivamente domiciliata in Milano, Controparte_1 P.IV_2
Piazza Fontana n. 6, con l'Avv. MATTEO MAJOCCHI
PARTE CONVENUTA OPPOSTA
OGGETTO: Locazione di beni mobili
CONCLUSIONI: all'udienza di precisazione delle conclusioni in data 3/12/2024 i procuratori delle parti precisavano come da fogli depositati telematicamente.
Parte attrice opponente: “Accogliere la presente opposizione e per l'effetto revocare il D. I. n.
2365/2023 (R.G. n. 48821/2022). In via riconvenzionale: accertare e dichiarare la risoluzione per impossibilità sopravenuta del contratto di locazione del 15/7/2020 e rideterminare l'importo del canone dovuto per i soli beni superstiti. Condannare parte opposta al pagamento di spese e compensi professionali, oltre accessori, ex D. M. 55/2014”
Parte convenuta opposta: “Rigettare, per tutte le ragioni esposte in atti, le eccezioni e le domande di controparte, ivi compresa la domanda proposta in via riconvenzionale, perché infondate in fatto ed in diritto e, per l'effetto, confermare il decreto ingiuntivo n. 2365/2023 R. G. n. 48821/2022, emesso dal Tribunale di Milano in data 21/1/2023 e pubblicato in data 30/1/2023.
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Sentenza
In via riconvenzionale: Condannare all'ulteriore pagamento dell'importo di € 1.250 Pt_1 oltre IV e, quindi, complessivi € 1.525, a titolo di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del materiale oggetto di furto, ovvero nella minore o maggiore somma ritenuta di giustizia. Condannare alla restituzione del materiale non oggetto di furto (come meglio Pt_1 dettagliato al punto 4.1 della comparsa di risposta, a propria cura e spese, nel luogo indicato dal locatore, inviando una e-mail a . Condannare all'ulteriore Email_2 Pt_1 pagamento dell'importo complessivo di € 5.184, 90 a titolo di maggior danno. In subordine, condannare al pagamento delle somme che dovessero risultare dovute a seguito Pt_1 dell'istruttoria della causa, oltre interessi di mora, o alla minore/maggior somma che sarà ritenuta equa o di giustizia. In ogni caso: Con il favore delle spese di lite e dei compensi professionali del presente giudizio”
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO E MOTIVI DELLA DECISIONE
a proposto opposizione avverso il D.I. n. 2365/2023 (RG n. 48821/2022), col Parte_2 quale questo Tribunale le ha ingiunto il pagamento, in favore di Controparte_2 della somma di € 6.045, 81, oltre interessi e spese, a titolo di canoni di noleggio di beni strumentali alla propria attività imprenditoriale (n. 1 piastra vibrante ER US;
n. 1 vibrocostipatore ER US;
n. 1 vibrocostipatore Breaker;
n. 1 taglia asfalto ER
US, n. 1 catotartore Heger modello Weka;
n. 1 gruppo elettrogeno Pramac), oltre alla restituzione del materiale.
Parte opponente ha basato le proprie difese, in linea principale, sulla denuncia di furto di parte dei beni oggetto del contratto di locazione operativa n. 1830918 del 15/7/2020.
Ha concluso per la revoca del decreto ingiuntivo opposto ed ha proposto domanda riconvenzionale di risoluzione per impossibilità sopravenuta del contratto di locazione del 15/7/2020 con rideterminare dell'importo del canone dovuto per i soli beni superstiti.
La parte opposta si è costituita in giudizio, ha chiesto la conferma del decreto ingiuntivo opposto ed ha avanzato domanda riconvenzionale di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del materiale oggetto di furto (€ 1.525) e di maggior danno (€ 5.184, 90).
Il 26/1/2024 il giudice ha concesso la provvisoria esecuzione del decreto ingiuntivo opposto.
Esaurita la trattazione, le parti venivano invitate a precisare le conclusioni e la causa veniva trattenuta in decisione, previa assegnazione dei termini per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
L'opposizione non è fondata.
Conformemente al consolidato orientamento giurisprudenziale in materia, il ceditore che agisca in giudizio per l'inesatto adempimento del debitore deve solo fornire la prova della fonte negoziale o legale del suo diritto, posto che incombe sul debitore convenuto l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento dell'obbligazione.
Nel caso in esame, la società opposta ha fornito la prova dei fatti costitutivi del suo diritto ex art. 2697 c. c., producendo il contratto di locazione operativa n. 18309187 (doc.4), il verbale di
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consegna del materiale il 15/7/2020 (doc. 6) e la lettera di risoluzione del contratto del 19/7/2021
(trasmessa il 27/7/2021) (doc.8), mentre la società opponente non ha dato prova di fatti modificativi, impeditivi o estintivi dell'avversa pretesa ai sensi del secondo comma della stessa disposizione citata in quanto non ha provato né la mancata consegna del materiale, né alcun inadempimento da parte di né l'esistenza di vizi del materiale e, a seguito della denuncia CP_1
di due furti avvenuti presso la propria sede in data 2/9/2020 ed in data 8/9/2020, sebbene richiesta da non ha provveduto al pagamento della franchigia contrattuale (prevista dalla lett. A, CP_1
comma 4, delle condizioni generali dell'assicurazione dei beni di proprietà , cessando CP_1
completamente il pagamento del canone.
Il pagamento del canone costituisce la principale e fondamentale obbligazione del conduttore con cui viene remunerato l'obbligo di far godere la cosa locata posto in capo al locatore (art. 1587 n. 2 c. c.). Anche nel caso di furto di parte dei beni noleggiati, furto non opponibile al locatore, sospendere in tutto o in parte il pagamento del canone pur mantenendo la disponibilità di parte del materiale noleggiato, costituisce fatto arbitrario ed illegittimo del conduttore, che provoca il venir meno dell'equilibrio sinallagmatico del negozio. Il 27/7/2021, pertanto, a fronte del persistente inadempimento di che Parte_2
sebbene avesse subito il furto soltanto di quattro dei sei beni noleggiati, interrompeva arbitrariamente i pagamenti), comunicava di avvalersi della clausola risolutiva espressa CP_1 prevista dall'art. 12 delle condizioni generali di contratto, con conseguente risoluzione di diritto del contratto di noleggio ex art. 1456 c. c., contratto del quale non può pertanto essere oggi domandata la risoluzione per impossibilità sopravvenuta né per inadempimento di che CP_1
ha correttamente adempiuto le proprie obbligazioni, né per impossibilità sopravventa della prestazione perché le obbligazioni avventi ad oggetto somme di denaro sono sempre possibili, attesa la fungibilità o rappresentabilità del denaro (genus numquam perit).
La risoluzione del contratto per inadempimento della conduttrice ha fatto venir meno le obbligazioni scaturenti da esso, che sono state rimpiazzate da obblighi restitutori e risarcitori. In particolare, sul piano risarcitorio, l'art. 1382 c. c. consente alle parti di predeterminare la quantificazione del danno;
e in astratto nulla vieta che il danno sia quantificato in misura pari ai canoni ancora dovuti al momento della risoluzione. Sul piano più strettamente economico, poi, una simile pattuizione è perfettamente coerente con la natura del contratto di locazione operativa:
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in caso di puntuale adempimento da parte dell'utilizzatore, infatti, il concedente avrebbe realizzato un lucro pari al coacervo dei canoni concordati. Poiché, in caso di risoluzione del contratto per inadempimento, una delle poste del risarcimento dovuto al contraente fedele è il quantum lucrari potest, è coerente con tale principio che la penale sia parametrata al lucro che il concedente avrebbe realizzato, se il contratto avesse avuto regolare esecuzione. Alla luce di tali considerazioni, corretta deve considerarsi la clausola penale inserita nel contratto (art. 13 cpv.), che prevede l'obbligo per il Cliente - utilizzatore di pagare la maggior somma tra un terzo dell'importo dei canoni ancora dovuti e la somma di tre canoni periodici, salvo il maggior danno
(per maggior danno deve intendersi la differenza tra quanto avrebbe incassato se il CP_1
contratto fosse giunto a naturale scadenza e tutte le somme che ha già incassato o ha diritto CP_1
ad incassare ad altro titolo). Il maggior danno va quantificato in € 5.184, 90, somma risultante dalla sottrazione ad € 12.443, 76 (corrispettivo del contratto), di: € 2.073, 96 8 (canone corrisposto), € 2.073, 96 (canone insoluto) ed € 3.110, 94 (penale)
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo, eccetto che per la consegna dei beni oggetto di furto.
La società opponente deve inoltre essere condannata al pagamento della somma complessiva di
6.709, 90 a titolo di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del materiale oggetto di furto (€ 1.525) e di maggior danno (€ 5.184, 90).
La società opponente va infine condannata alla restituzione delle apparecchiature non rubate
(piastra vibrante ER US e vibrocostipatore ER US).
Alla luce delle superiori considerazioni, l'opposizione deve essere rigettata ed il decreto ingiuntivo va confermato e dichiarato definitivamente esecutivo.
Le spese di giudizio seguono la soccombenza e, tenuto conto del valore della causa e delle fasi svolte (di studio, introduttiva e decisionale) si liquidano in € 3.400, oltre al 15 % del compenso per spese generali, IV e CPA come per legge.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano, definitivamente pronunciando nella causa RG 15728/2023, ogni altra istanza disattesa o assorbita, così provvede:
1) rigetta l'opposizione e dichiara definitivamente esecutivo il decreto ingiuntivo n.
2365/2023 (RG n. 48821/2022), eccetto che per la consegna dei beni oggetto di furto;
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2) condanna a pagare a la somma Parte_2 Controparte_2 complessiva di € 6.709, 90 (euro seimilasettecentonove/90) a titolo di risarcimento per equivalente per la mancata restituzione del materiale oggetto di furto (€ 1.525) e di maggior danno (€ 5.184, 90);
3) condanna restituire a a propria cura e Parte_2 Controparte_2 spese, il materiale non oggetto di furto (piastra vibrante ER US e vibrocostipatore
ER US) come meglio dettagliato al punto 4.1 della comparsa di risposta
4) condanna alla refusione, in favore dell'opposta Parte_2 [...] delle spese di lite, che si liquidano in € 3.400 (euro Controparte_2 tremilaquattrocento/00) per compensi, oltre al 15% per rimborso forfettario spese generali,
IV e CPA come per legge.
Sentenza per legge esecutiva.
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Il Giudice dr. Ilario Pontani
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