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Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Potenza, sentenza 26/11/2025, n. 1055 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Potenza |
| Numero : | 1055 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI POTENZA
Sezione Civile – Giudice del Lavoro
Il Tribunale di Potenza, in composizione monocratica, in persona del Giudice, dott.ssa
Giuseppina VA, all'udienza del 26 novembre 2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile iscritta al n. 2971/2022 R.G. vertente
fra
C.F. , nato a Casablanca in [...], Parte_1 C.F._1
residente in [...] al vico I Ortone n. 8, elettivamente domiciliato in Potenza alla via
Pienza n. 74, presso lo studio dell'avv. Luca Lorenzo;
RICORRENTE
e
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
Vito Dinoia;
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti. FATTO E DIRITTO
1 1. Con ricorso, depositato il 21.11.2022 e ritualmente notificato, la parte indicata in epigrafe adiva il giudice del lavoro ed esponeva che, in data 428.04.2022 inoltrava all' domanda CP_1
n. 2134924900076 avente ad oggetto l'erogazione dell'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno (doc. 1), essendo in possesso di tutti i requisiti oggettivi e soggettivi previsti dalla legge. Con provvedimento del 10.05.2022 L' comunicava la reiezione della domanda in CP_1 parola (doc. 2), poiché la stessa avrebbe dovuto essere corredata dalla copia integrale del passaporto, mentre la domanda era stata inviata, come da procedura, con modalità online tramite il portale telematico del patronato, Nella comunicazione l' invitava ad esibire CP_1 copia del passaporto o tramite consegna presso gli uffici o ad inviare copia autentica. Con ricorso amministrativo del 26.05.2022, inviato per il tramite del Patronato (doc. 3), il ricorrente inoltrava copia integrale del passaporto autenticata dal comune di Moliterno (doc.
4). In data 27 giugno l' rispondeva che, dall'esame dei documenti si evincerebbe, a detta CP_1 del funzionario incaricato, che il ricorrente si sarebbe allontanato dal territorio italiano nel
2011 fino al 2021, pertanto la domanda non poteva essere accolta (doc. 5). Tuttavia, il
Patronato replicava a mezzo mail evidenziando che come si evince dai due passaporti inviati sussiste la permanenza nel territorio italiano.
Tanto premesso, ritenendo illegittima la determinazione dell' previdenziale e CP_2 sussistenti tutti i presupposti di legge, il ricorrente adiva il Tribunale e domandava: voglia riconoscere il diritto del ricorrente a percepire l'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno come da domanda n. 2134924900076 inoltrata in data 428.04.2022 all' . CP_1
CP_ Condannare l' in persona del legale rappresentante p.t. al pagamento delle spese e competenze del giudizio da distrarsi a favore del sottoscritto procuratore anticipatario.
Si costituiva l' in persona del legale rappresentante pro tempore che nel merito, CP_1 domandava il rigetto della domanda, allegando la legittimità del proprio operato e la infondatezza delle argomentazioni avversarie.
La causa veniva istruita mediante l'acquisizione della produzione documentale e, all'odierna udienza, sulle conclusioni delle parti, questo giudice, all'esito della camera di consiglio, ritenuta la causa matura per la decisione, ha pronunciato la presente sentenza, dando lettura del dispositivo e della esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
2. La domanda non merita accoglimento.
2 Preliminarmente va evidenziato che la domanda oggetto del presente ricorso attiene al riconoscimento dell'assegno sociale per titolari di carta di soggiorno.
Orbene, posto che, oltre ai cittadini italiani, tra gli altri, anche i cittadini extracomunitari titolari di permesso di soggiorno di lungo periodo possono richiedere la prestazione in oggetto, a partire dal primo gennaio 2009 – come precisato pure dalla Circolare n. 131 CP_1 del 12 dicembre 2022 – è richiesto, in aggiunta a quelli già previsti, anche l'ulteriore requisito del soggiorno legale e continuativo nel territorio nazionale per almeno dieci anni. Si veda, a questo proposito, l'art. 20, comma 10, del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133, in base al quale: “A decorrere dal primo gennaio 2009, l'assegno sociale di cui all'articolo 3, comma 6, della legge 8 agosto 1995, n.
335, è corrisposto agli aventi diritto a condizione che abbiano soggiornato legalmente, in via continuativa, per almeno dieci anni nel territorio nazionale”.
Nel caso di specie, parte ricorrente, al di là delle mere affermazioni, non ha provato, neanche attraverso la documentazione prodotta, la sussistenza delle condizioni e/o presupposti legittimanti il riconoscimento dell'assegno sociale, ovvero del requisito del soggiorno continuativo per almeno 10 anni e tale carenza probatoria impone, pertanto, il rigetto del ricorso.
3. Le spese di lite vanno compensate in ragione delle connotazioni oggettive e soggettive del contenzioso
P.Q.M.
il Tribunale di Potenza, in funzione di giudice del lavoro, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da con ricorso depositato il 21.11.2022, ogni Parte_1 altra domanda eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1) rigetta il ricorso;
2) compensa le spese di lite.
Potenza, 26 novembre 2025.
Il Giudice del Lavoro
Giuseppina VA
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