TRIB
Sentenza 21 agosto 2025
Sentenza 21 agosto 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Civitavecchia, sentenza 21/08/2025, n. 973 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Civitavecchia |
| Numero : | 973 |
| Data del deposito : | 21 agosto 2025 |
Testo completo
IL TRIBUNALE ORDINARIO
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 956 R.G. dell'anno 2024
TRA società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Parte_1 legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge 130”), con sede legale in
Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale n. e per essa, P.IVA_1 quale mandataria, in persona del proprio procuratore, Dott.ssa Parte_2 Parte_3
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe
[...]
Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Viale Giulio Cesare 2 ricorrente
E
nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
C.F._1
Nato il 01/11/1982 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale Controparte_2
Contumaci C.F._2
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto:
Accertare e dichiarare che i signori nata il [...] a [...]_3
(RM) Codice fiscale , nato il [...] a [...]F._3 Controparte_1
Civitavecchia (RM) Codice fiscale e Nato il C.F._1 Controparte_2
01/11/1982 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale ed eventualmente C.F._2 questi ultimi anche per rappresentazione di , hanno accettato tacitamente Controparte_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'eredità del sig. nato il [...] a [...] fiscale Parte_4
; 2) accertare e dichiarare che i signori , nato il C.F._4 Controparte_1
02/04/1979 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale AVV. Giuseppe GRILLO 00192 ROMA –
Viale Giulio Cesare n.
2- e-mail: e Email_1 C.F._1
Nato il 01/11/1982 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale Controparte_2
hanno accettato tacitamente l'eredità della signora C.F._2 CP_3
nata il [...] a [...] fiscale . Con
[...] C.F._3 conseguente vittoria delle spese di lite.
La società ricorrente ha premesso che:
- in virtù di atto ai rogiti del Notaio di Bergamo del 5.7.2012, rep. 38961 e racc. Per_1
1741, la con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8 (C.F.: Controparte_4
e REA 326457), è stata fusa per incorporazione in con sede P.IVA_2 Controparte_5 in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8 (REA 345283 e codice fiscale ), con P.IVA_3 effetto giuridico dalle 00.00.01 del 23.7.2012:
- per l'effetto di tale fusione, la incorporante è subentrata nei rapporti giuridici, attivi e CP_5 passivi, già di titolarità della incorporata;
CP_5
- in virtù di atto ai rogiti del Notaio del 10.10.2015, rep. 100704 e Persona_2 racc. 34386, ha variato la propria forma giuridica in Società per azioni e CP_5 conseguentemente la denominazione in Controparte_6
- la nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, Parte_1 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2019, ha acquistato pro-soluto da Controparte_7
con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 8, Bergamo tutti i crediti (per capitale,
[...] interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi Controparte_7 debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018;
- la ha incaricato con sede in Roma, di svolgere, in Parte_1 Controparte_8 qualità di in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto Controparte_9 incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130;
- ha delegato a in qualità di lo Controparte_8 Parte_2 Parte_5 svolgimento di talune delle attività relative alla gestione;
- a far data dal 21/02/2022 ha mutato la propria denominazione in Controparte_8
C.F.: ); CP_10 P.IVA_4
- la ha conferito a con atto in data 11 dicembre 2019 procura Parte_1 Parte_2 per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa mandante;
- per effetto della cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale la Parte_1
è succeduta, a titolo particolare nelle ragioni creditorie già di titolarità della banca
[...] cedente;
- tra i crediti ceduti vi è compreso anche quello relativo al contratto di mutuo stipulato con atto per Notaio del 18.04.2008, Rep. n. 844 e racc. 740, registrato in data Persona_3
24.04.2008 al n. 2401 e spedito in forma esecutiva in data 01.03.2017, con la sig.ra CP_3
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]
Leonardo n. 2, quale parte mutuataria e datrice d'ipoteca;
- nel relativo atto è intervenuto il sig. (C.F. ) nato Parte_4 C.F._4 ad Avellino il 2.5.1953 e residente a [...] quale parte datore d'ipoteca, il quale ha altresì prestato propria garanzia fideiussoria fino alla concorrenza della somma di € 221.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di mutuo
- l'anzidetto credito è garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma
– Sezione Staccata di Civitavecchia in data 29.04.2008 ai numeri 4731/998 (doc.5) sul seguente bene immobile, di proprietà piena ed esclusiva del mutuatario e del garante in ragione di ½ ciascuno e precisamente: “in Comune di Civitavecchia, via Leonardo n. 2, porzione immobiliare distinta con l'interno 6, della scala “B” posta al secondo piano, composto da tre vani ed accessori, alle coerenze con via Leonardo, via Regina Margherita,
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
appartamento int. 5 e 7, salvo altri;
detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto fabbricati del Comune di Civitavecchia al foglio 22, particella 123, sub 27, via Leonardo n. 2,
p.2, cat. A/4, vani 4,5;
- in data 3/7/2011 è deceduto ab intestato in Civitavecchia il sig. nato il Parte_4
02/05/1953 a Avellino (Av) Codice fiscale , che ha lasciato quali eredi C.F._4 legittimi, come da denuncia di successione presentata il 11/12/2013, la sig.ra CP_3
nata il [...] a [...] fiscale ,
[...] C.F._3
nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
e nato l'[...] a [...] C.F._1 Controparte_2
Fiscale Codice Fiscale;
C.F._2 C.F._2
- in data 14/5/2014 è deceduta in Civitavecchia nata il [...] a Controparte_3
Civitavecchia (Rm) Codice fiscale che ha lasciato quali eredi legittimi C.F._3
nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
e nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_2
Codice fiscale;
C.F._2
- alle predette successioni sono seguite le volture catastali dei beni oggetto ipoteca per ½ in capo a nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
e nato il [...] a [...].) C.F._1 Controparte_2
Codice fiscale . C.F._2
A fondamento della domanda la società ricorrente ha dedotto, quindi, che l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei convenuti era evincibile dal compimento di atti fiscali e civili e che in particolare che gli stessi avevano effettuato la voltura catastale degli immobili, come dalla documentazione allegata al ricorso, e la dichiarazione di successione.
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La domanda di voltura catastale rientra in tale categoria.
In particolare deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità pur riaffermando il principio consolidato che la dichiarazione di successione ha natura meramente fiscale ha altresì statuito che invece la voltura catastale rileva non solo da un punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: “Costituisce orientamento consolidato che
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n.
178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)”.
Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “l'accettazione può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius” (Cass. n. 11478/2021 Cass. n. 8980/2017).
Nel caso in esame delle volture catastali dei beni oggetto ipoteca per ½ in capo a CP_1
nato il [...] a [...] fiscale e
[...] C.F._1 nato il [...] a [...].) Codice fiscale Controparte_2
ed a ciò si aggiunge la mancata risposta all'interrogatorio formale dei C.F._2 convenuti fissato per l'udienza del 21.04.2021, nonostante la regolare notifica ai convenuti dell'avviso.
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Per il disposto dell'art. 485 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”;
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Nulla a provvedere sulle spese in quanto non può addebitarsi lo svolgimento del giudizio ai convenuti che si sono limitati a non trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
956 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
a) dichiara l'apertura della successione del sig. nato il [...] a Parte_4
Avellino (Av) Codice fiscale e deceduto in Civitavecchia in data C.F._4
3/7/2011 e della sig.ra nata il [...] a [...] Controparte_3 fiscale deceduta in Civitavecchia in data 14 maggio 2025 C.F._3
b) dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. nato il Controparte_1
02/04/1979 a Civitavecchia (RM) ) Codice fiscale e del sig. C.F._1 nato il [...] a [...] fiscale Controparte_2
; C.F._2
c) nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 1 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6
DI CIVITAVECCHIA
SEZIONE CIVILE nella persona del giudice dott. Francesco Vigorito ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa civile di primo grado iscritta al n. 956 R.G. dell'anno 2024
TRA società a responsabilità limitata con socio unico costituita ai sensi della Parte_1 legge 30 aprile 1999, n. 130, come modificata (la “Legge 130”), con sede legale in
Conegliano (TV) alla Via Vittorio Alfieri n. 1, codice fiscale n. e per essa, P.IVA_1 quale mandataria, in persona del proprio procuratore, Dott.ssa Parte_2 Parte_3
, rappresentata e difesa giusta procura in calce al presente atto dall'Avv. Giuseppe
[...]
Grillo ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Roma Viale Giulio Cesare 2 ricorrente
E
nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
C.F._1
Nato il 01/11/1982 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale Controparte_2
Contumaci C.F._2
Resistenti
MOTIVI DELLA DECISIONE
La società ricorrente nell'atto introduttivo ha chiesto:
Accertare e dichiarare che i signori nata il [...] a [...]_3
(RM) Codice fiscale , nato il [...] a [...]F._3 Controparte_1
Civitavecchia (RM) Codice fiscale e Nato il C.F._1 Controparte_2
01/11/1982 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale ed eventualmente C.F._2 questi ultimi anche per rappresentazione di , hanno accettato tacitamente Controparte_3 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'eredità del sig. nato il [...] a [...] fiscale Parte_4
; 2) accertare e dichiarare che i signori , nato il C.F._4 Controparte_1
02/04/1979 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale AVV. Giuseppe GRILLO 00192 ROMA –
Viale Giulio Cesare n.
2- e-mail: e Email_1 C.F._1
Nato il 01/11/1982 a Civitavecchia (RM) Codice fiscale Controparte_2
hanno accettato tacitamente l'eredità della signora C.F._2 CP_3
nata il [...] a [...] fiscale . Con
[...] C.F._3 conseguente vittoria delle spese di lite.
La società ricorrente ha premesso che:
- in virtù di atto ai rogiti del Notaio di Bergamo del 5.7.2012, rep. 38961 e racc. Per_1
1741, la con sede legale in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8 (C.F.: Controparte_4
e REA 326457), è stata fusa per incorporazione in con sede P.IVA_2 Controparte_5 in Bergamo Piazza Vittorio Veneto n. 8 (REA 345283 e codice fiscale ), con P.IVA_3 effetto giuridico dalle 00.00.01 del 23.7.2012:
- per l'effetto di tale fusione, la incorporante è subentrata nei rapporti giuridici, attivi e CP_5 passivi, già di titolarità della incorporata;
CP_5
- in virtù di atto ai rogiti del Notaio del 10.10.2015, rep. 100704 e Persona_2 racc. 34386, ha variato la propria forma giuridica in Società per azioni e CP_5 conseguentemente la denominazione in Controparte_6
- la nell'ambito di un'operazione di cartolarizzazione ai sensi della Legge 130, Parte_1 in forza di un contratto di cessione di crediti ai sensi degli articoli 4 e 7.1 della Legge 130 concluso in data 4 dicembre 2019, ha acquistato pro-soluto da Controparte_7
con sede legale in Piazza Vittorio Veneto, 8, Bergamo tutti i crediti (per capitale,
[...] interessi, anche di mora, accessori, spese, ulteriori danni, indennizzi e quant'altro) di
[...] derivanti da contratti di finanziamento, ipotecari o chirografari, saldi Controparte_7 debitori di conti corrente, insoluti di portafoglio e conto anticipi, sorti nel periodo compreso tra il 1960 e il 2018;
- la ha incaricato con sede in Roma, di svolgere, in Parte_1 Controparte_8 qualità di in relazione ai crediti oggetto della cessione, il ruolo di soggetto Controparte_9 incaricato della gestione, amministrazione, recupero e riscossione dei crediti e dei servizi di cassa e pagamento e responsabile della verifica della conformità delle operazioni alla legge e
2 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
al prospetto informativo ai sensi dell'articolo 2, comma 3, lettera (c), comma 6 e comma 6-bis della Legge 130;
- ha delegato a in qualità di lo Controparte_8 Parte_2 Parte_5 svolgimento di talune delle attività relative alla gestione;
- a far data dal 21/02/2022 ha mutato la propria denominazione in Controparte_8
C.F.: ); CP_10 P.IVA_4
- la ha conferito a con atto in data 11 dicembre 2019 procura Parte_1 Parte_2 per l'amministrazione, gestione, incasso ed eventuale recupero, anche attraverso le vie giudiziarie, dei crediti nonché all'eventuale escussione delle garanzie accessorie, di qualunque tipologia o natura, che assistano tali crediti, compreso, fra l'altro, del potere di consentire cancellazioni, rinunce, estinzioni parziali o totali ed eleggere domicilio ai predetti fini per conto di essa mandante;
- per effetto della cessione, con riferimento al contenuto ed oggetto contrattuale la Parte_1
è succeduta, a titolo particolare nelle ragioni creditorie già di titolarità della banca
[...] cedente;
- tra i crediti ceduti vi è compreso anche quello relativo al contratto di mutuo stipulato con atto per Notaio del 18.04.2008, Rep. n. 844 e racc. 740, registrato in data Persona_3
24.04.2008 al n. 2401 e spedito in forma esecutiva in data 01.03.2017, con la sig.ra CP_3
(C.F. ) nata a [...] il [...], residente in [...]
Leonardo n. 2, quale parte mutuataria e datrice d'ipoteca;
- nel relativo atto è intervenuto il sig. (C.F. ) nato Parte_4 C.F._4 ad Avellino il 2.5.1953 e residente a [...] quale parte datore d'ipoteca, il quale ha altresì prestato propria garanzia fideiussoria fino alla concorrenza della somma di € 221.000,00 per l'adempimento di qualsiasi obbligazione derivante dal contratto di mutuo
- l'anzidetto credito è garantito da ipoteca iscritta presso la Conservatoria dei RR.II. di Roma
– Sezione Staccata di Civitavecchia in data 29.04.2008 ai numeri 4731/998 (doc.5) sul seguente bene immobile, di proprietà piena ed esclusiva del mutuatario e del garante in ragione di ½ ciascuno e precisamente: “in Comune di Civitavecchia, via Leonardo n. 2, porzione immobiliare distinta con l'interno 6, della scala “B” posta al secondo piano, composto da tre vani ed accessori, alle coerenze con via Leonardo, via Regina Margherita,
3 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
appartamento int. 5 e 7, salvo altri;
detta unità immobiliare risulta censita nel Catasto fabbricati del Comune di Civitavecchia al foglio 22, particella 123, sub 27, via Leonardo n. 2,
p.2, cat. A/4, vani 4,5;
- in data 3/7/2011 è deceduto ab intestato in Civitavecchia il sig. nato il Parte_4
02/05/1953 a Avellino (Av) Codice fiscale , che ha lasciato quali eredi C.F._4 legittimi, come da denuncia di successione presentata il 11/12/2013, la sig.ra CP_3
nata il [...] a [...] fiscale ,
[...] C.F._3
nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
e nato l'[...] a [...] C.F._1 Controparte_2
Fiscale Codice Fiscale;
C.F._2 C.F._2
- in data 14/5/2014 è deceduta in Civitavecchia nata il [...] a Controparte_3
Civitavecchia (Rm) Codice fiscale che ha lasciato quali eredi legittimi C.F._3
nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
e nato il [...] a [...] C.F._1 Controparte_2
Codice fiscale;
C.F._2
- alle predette successioni sono seguite le volture catastali dei beni oggetto ipoteca per ½ in capo a nato il [...] a [...] fiscale Controparte_1
e nato il [...] a [...].) C.F._1 Controparte_2
Codice fiscale . C.F._2
A fondamento della domanda la società ricorrente ha dedotto, quindi, che l'accettazione tacita dell'eredità da parte dei convenuti era evincibile dal compimento di atti fiscali e civili e che in particolare che gli stessi avevano effettuato la voltura catastale degli immobili, come dalla documentazione allegata al ricorso, e la dichiarazione di successione.
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
La domanda di voltura catastale rientra in tale categoria.
In particolare deve considerarsi che la giurisprudenza di legittimità pur riaffermando il principio consolidato che la dichiarazione di successione ha natura meramente fiscale ha altresì statuito che invece la voltura catastale rileva non solo da un punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per l'accertamento della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi: “Costituisce orientamento consolidato che
4 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
l'accettazione tacita dell'eredità può essere desunta dal comportamento complessivo del chiamato che ponga in essere non solo atti di natura meramente fiscale, come la denuncia di successione, inidonea di per sé a comprovare un'accettazione tacita dell'eredità (Cass. n.
178/1996; n. 5463/1988; n.5688/1988), ma anche atti che siano al contempo fiscali e civili, come la voltura catastale. Infatti, in tal caso l'atto (voltura catastale) rileva non solo dal punto di vista tributario, per il pagamento dell'imposta, ma anche dal punto di vista civile per
l'accertamento, legale o semplicemente materiale, della proprietà immobiliare e dei relativi passaggi. Soltanto chi intenda accettare l'eredità, in effetti, assume l'onere di effettuare la voltura catastale e di attuare il passaggio della proprietà dal de cuius a sé stesso (Cass. n.
7075/1999; n. 5226/2002; n. 10796/2009)”.
Tuttavia la stessa giurisprudenza di legittimità ha anche chiarito che “l'accettazione può tuttavia desumersi soltanto da un comportamento del successibile e non di altri, sicché non ricorre ove solo l'altro chiamato all'eredità, in assenza di elementi dai quali desumere il conferimento di una delega o la successiva ratifica del suo operato, abbia fatto richiesta di voltura catastale di un immobile del de cuius” (Cass. n. 11478/2021 Cass. n. 8980/2017).
Nel caso in esame delle volture catastali dei beni oggetto ipoteca per ½ in capo a CP_1
nato il [...] a [...] fiscale e
[...] C.F._1 nato il [...] a [...].) Codice fiscale Controparte_2
ed a ciò si aggiunge la mancata risposta all'interrogatorio formale dei C.F._2 convenuti fissato per l'udienza del 21.04.2021, nonostante la regolare notifica ai convenuti dell'avviso.
Per il disposto dell'art. 476 c.c.: “L'accettazione è tacita quando il chiamato all'eredità compie un atto che presuppone necessariamente la sua volontà di accettare e che non avrebbe il diritto di fare se non nella qualità di erede”.
Per il disposto dell'art. 485 c.c. “Il chiamato all'eredità, quando a qualsiasi titolo è nel possesso di beni ereditari, deve fare l'inventario entro tre mesi dal giorno dell'apertura della successione o della notizia della devoluta eredità. Se entro questo termine lo ha cominciato ma non è stato in grado di completarlo, può ottenere dal tribunale del luogo in cui si è aperta la successione una proroga che, salvo gravi circostanze, non deve eccedere i tre mesi.
Trascorso tale termine senza che l'inventario sia stato compiuto, il chiamato all'eredità è considerato erede puro e semplice”;
5 di 6 TRIBUNALE ORDINARIO DI CIVITAVECCHIA
Pertanto la domanda deve essere accolta.
Nulla a provvedere sulle spese in quanto non può addebitarsi lo svolgimento del giudizio ai convenuti che si sono limitati a non trascrivere l'accettazione tacita dell'eredità.
P.Q.M.
Il Tribunale di Civitavecchia definitivamente pronunciando nella causa iscritta al ruolo al n.
956 del 2024 R.G.A.C. ogni altra domanda respinta:
a) dichiara l'apertura della successione del sig. nato il [...] a Parte_4
Avellino (Av) Codice fiscale e deceduto in Civitavecchia in data C.F._4
3/7/2011 e della sig.ra nata il [...] a [...] Controparte_3 fiscale deceduta in Civitavecchia in data 14 maggio 2025 C.F._3
b) dichiara l'intervenuta accettazione tacita dell'eredità del sig. nato il Controparte_1
02/04/1979 a Civitavecchia (RM) ) Codice fiscale e del sig. C.F._1 nato il [...] a [...] fiscale Controparte_2
; C.F._2
c) nulla a provvedere sulle spese.
Civitavecchia 1 agosto 2025.
Il Giudice
Francesco Vigorito
6 di 6