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Sentenza 19 dicembre 2024
Sentenza 19 dicembre 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. III, sentenza 19/12/2024, n. 46741 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 46741 |
| Data del deposito : | 19 dicembre 2024 |
Testo completo
1. Si osserva che la prima doglianza, con la quale il ricorrente lamenta la mancata applicazione della causa di non punibilità di cui all'art. 131 bis cod. pen., non è stata dedotta in appello. Con l'atto di gravame alla sentenza di primo grado, il ricorrente ha infatti impugnato l'affermazione della penale responsabilità (motivo primo), lamentato l'omessa concessione dell'attenuante di cui all'art.114 cod. pen. (motivo secondo), la mancata concessione delle Penale Sent. Sez. 3 Num. 46741 Anno 2024 Presidente: GA LA Relatore: RO AR EA Data Udienza: 09/07/2024 ort,/ - Presidente - - Relatore - SENTENZA Sent. n. sez. 1358/2024 UP - 09/07/2024 R.G.N. 7435/2024 REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE TERZA SEZIONE PENALE Composta da: LA GA NI ER RE TI EMANUELA GA AR EA RO ha pronunciato la seguente sul ricorso proposto da: IT LO nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 22/01/2024 della CORTE APPELLO di MESSINA visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere AR EA RO;
udito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore GIANLUIGI PRATOLA che ha concluso chiedendo l'annullamento con rinvio limitatamente alla omessa concessione della sospensione condizionale della pena. Inammissibile nel resto. circostanze attenuanti generiche (motivo terzo), l'eccessiva severità della sanzione inflitta (motivo quarto) e la concessione della sospensione condizionale della pena (motivo quinto), senza fare alcun cenno alla richiesta di applicazione dell'art 131 bis cod. pen. Il motivo di ricorso è pertanto inammissibile, a norma dell'art. 606 comma, 3 cod. proc. pen. 2. In ordine alla seconda doglianza, si osserva che il mancato riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche può essere legittimamente motivato dal giudice con l'assenza di elementi o circostanze di segno positivo, a maggior ragione dopo la riforma dell'art. 62-bis, disposta con il d.l. 23 maggio 2008, n. 92, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 luglio 2008, n. 125, per effetto della quale, ai fini della concessione della diminuente, non è più sufficiente il solo stato di incensuratezza dell'imputato (Sez. 4, n. 32872 del 08/06/2022, Rv. 283489). Né è necessario che il giudice prenda in considerazione tutti gli elementi favorevoli o sfavorevoli dedotti dalle parti o rilevabili dagli atti, essendo sufficiente il riferimento a quelli ritenuti decisivi o comunque rilevanti, purché la valutazione di tale rilevanza tenga conto, a pena di illegittimità della motivazione, delle specifiche considerazioni mosse sul punto dall'interessato (Sez.3, n. 2233 del 17/06/2021, Rv. 28269). Si è peraltro affermato che il mancato esercizio del potere-dovere del giudice.di appello di applicare d'ufficio una o più circostanze attenuanti, non accompagnato da alcuna motivazione, non può costituire motivo di ricorso in cassazione per violazione di legge o difetto di motivazione, qualora l'imputato, nell'atto di appello o almeno in sede di conclusioni del giudizio di appello, non abbia formulato una richiesta specifica, con preciso riferimento a dati di fatto astrattamente idonei all'accoglimento della stessa, rispetto alla quale il giudice debba confrontarsi con la redazione di una puntuale motivazione (Sez. 3, n. 10085 del 21/11/2019, Rv. 279063). Nel caso in disamina, il giudice di merito ha negato il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche facendo riferimento all'assenza di elementi positivi inerenti alla persona del reo, alla natura di rifiuti pericolosi di alcuni rifiuti prelevati dalla casa da sgomberare da cui erano stati asportati e trasportati e alla gravità della condotta, anche alla luce del comportamento processuale dell'imputato che ha tentato di sviare dalla propria persona di univoci e pregnanti rilievi dì colpevolezza, senza neppure fare alcun richiamo al precedente penale ormai estinto a seguito di esito positivo di messa alla prova. 3. La terza doglianza è invece fondata. Al riguardo, si ricorda che si è affermato in giurisprudenza che l'omessa pronuncia da parte della Corte di appello sulla richiesta di applicazione della sospensione condizionale della pena determina l'annullamento con rinvio della sentenza, ove in essa manchi il giudizio prognostico di ricaduta nel reato e non vi siano elementi utili per una valutazione circa la concessione del beneficio in sede di legittimità (Sez. 2, n. 27886 del 23/06/2022, Rv. 283842). Nel caso in esame, la Corte di appello nulla ha affermato in ordine alla richiesta formulata con l'atto di appello, precisamente nel quinto motivo, con il quale l'imputato chiedeva la concessione della sospensione condizionale della pena ai sensi dell'art. 163 cod. pen., evidenziando l'assenza di precedenti penali e la possibilità di una prognosi favorevole. 2 Il Consigliere estensore Il Presidente 4. La sentenza impugnata deve, dunque, essere annullata con rinvio, limitatamente all'applicabilità della sospensione condizionale della pena. Il ricorso è inammissibile nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato
PQM
Annulla la sentenza impugnata limitatamente all'applicabilità della sospensione condizionale della pena e rinvia per nuovo giudizio sul punto ad altra sezione della Corte di appello di Messina. Dichiara inammissibile il ricorso nel resto. Visto l'art. 624 cod. proc. pen. dichiara la irrevocabilità della sentenza in ordine all'affermazione della penale responsabilità dell'imputato. Così deciso all'udienza del 09/07/2024