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Sentenza 17 dicembre 2025
Sentenza 17 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sondrio, sentenza 17/12/2025, n. 264 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sondrio |
| Numero : | 264 |
| Data del deposito : | 17 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
ZI AT Presidente
AR Licitra Giudice
RA CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1053/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
LE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGO Controparte_1 C.F._2
CARLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso, i signori ed , ut supra rappresentati, difesi e assistiti Parte_1 Controparte_1
R I C O R R O N O
pagina 1 di 6 al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Sondrio affinché letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e potranno munirsi di documenti validi ai fini dell'espatrio con l'iscrizione anche del figlio.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non collocatario con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà del figlio stesso e dei genitori. In particolare, disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con i figli 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo.
3) La casa coniugale, sita in Chiuro (So), Via Bartolomeo, 27, catastalmente distinta al fg. 21, part. 254, sub 1,
2 e 3 è di proprietà esclusiva del signor e viene assegnata alla signora fino CP_1 Pt_1 all'indipendenza economica del figlio . Per_1
4) Relativamente all'abitazione coniugale, avendo entrambi i coniugi contribuito in ragione di un mezzo ciascuno al pagamento dei costi di costruzioni e delle rate del mutuo acceso a tal fine, il signor CP_1 dichiara di voler cedere la quota di proprietà di ½ alla signora dell'immobile sito in Chiuro Parte_1
(So), Via Bartolomeo, 27, catastalmente distinta al fg. 21, part. 254, sub 1, 2 e 3. Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento in atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione e dichiarano concordemente che il costo del Notaio verrà sostenuto dalla signor Pt_1
5) A fronte della cointestazione della casa coniugale, la signora si impegna, mediante versamento Pt_1 semestrale a mezzo bonifico bancario già noto alle parti, a continuare a corrispondere il 50% della rata del mutuo ipotecario rep n. 1092694, con scadenza il 31.12.2032, il cui importo residuo da rimborsare è di €
64.197,76 alla data del 10.6.2025,
6) Il signor , a sua volta, si impegna a cedere alla signora il credito di Controparte_1 Parte_1 imposta afferente alle opere di ristrutturazione dell'abitazione coniugale nella seguente misura:
- ½ per le opere di ristrutturazione del garage,
- 2/3 per le opere di installazione del sistema fotovoltaico, pagina 2 di 6 - ½ per gli interessi passivi del mutuo.
7) Per quanto riguarda il figlio , il signor , verserà entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 CP_1 contributo per il mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a mezzo bonifico bancario già condiviso e noto alle parti. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla signora Pt_1
Il signor si impegna a continuare ad investire, con la modalità ritenuta più opportuna, la somma CP_1 mensile di euro 100,00 nell'interesse del figlio.
8) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese di carattere straordinario
(scolastiche, extrascolastiche, ludiche, mediche non mutuabili, sportive, abbigliamento necessario di natura straordinaria come giacche, scarpe e così di seguito) che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio che dichiarano di avere a proprie mani.
9) I coniugi essendo economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
10) I coniugi dichiarano, infine, che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non aver altro da pretendere in ordine alla divisione di beni in comunione.
10) Spese di lite compensate.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI PER IL DIVORZIO
· dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 8 maggio 2004 a
Ponte in Valtellina (So) e annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte II Serie A dell'anno 2004, dichiarare compensate le spese legali;
· omologare le seguenti
C O N D I Z I O N I
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non collocatario con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà del figlio stesso e dei genitori. In particolare, disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da pagina 3 di 6 concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con il figlio 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo.
2) La casa coniugale, sita in Chiuro (So), Via Bartolomeo, 27, catastalmente distinta al fg. 21, part. 254, sub 1,
2 e 3 viene assegnata alla signora fino all'indipendenza economica del ragazzo. Parte_1
3) Per quanto riguarda il mantenimento del figlio , il signor , verserà entro il giorno 5 di Per_1 CP_1 ogni mese, un contributo pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a mezzo bonifico bancario già condiviso e noto alle parti. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
Il signor si impegna a continuare ad investire, con la modalità ritenuta più opportuna, la somma CP_1 mensile di euro 100,00 nell'interesse del figlio.
4) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese di carattere straordinario non rimborsate o rimborsabili dalla Cassa di Assistenza di Banca Popolare di Sondrio (scolastiche, extrascolastiche, ludiche, mediche non mutuabili, sportive, abbigliamento necessario di natura straordinaria come giacche, scarpe e così di seguito) che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio che dichiarano di avere a proprie mani.
5) I coniugi essendo economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) I signori e si prestano ampio e reciproco consenso al rilascio di Parte_1 Controparte_1 passaporto e/o documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
7) Spese di lite compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.07.2025 e , Parte_1 Controparte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Ponte in Valtellina in data 08.05.2004, trascritto presso i registri del predetto Comune, dalla cui unione era nato il figlio Persona_2
in data 13.2.2011, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e
[...] chiedevano la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano note scritte, rinunciando alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermando le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiarando di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 6 ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte in Valtellina (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n.4 parte II Serie A dell'anno 2004;
pagina 5 di 6 - omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
RA CA ZI AT
pagina 6 di 6
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SONDRIO
SEZIONE UNICA CIVILE
Il Tribunale in composizione collegiale, riunito in camera di consiglio nella persona dei seguenti magistrati:
ZI AT Presidente
AR Licitra Giudice
RA CA Giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. 1053/2025 R.G. promossa congiuntamente da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MARTINELLI Parte_1 C.F._1
LE
e
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. MANGO Controparte_1 C.F._2
CARLA
RICORRENTI
E CON L'INTERVENTO DEL PUBBLICO MINISTERO
Oggetto: separazione consensuale e divorzio congiunto
CONCLUSIONI
Le parti hanno rassegnato le seguenti conclusioni congiunte:
Tutto ciò premesso, i signori ed , ut supra rappresentati, difesi e assistiti Parte_1 Controparte_1
R I C O R R O N O
pagina 1 di 6 al Presidente dell'Ill.mo Tribunale di Sondrio affinché letto il retroesteso ricorso ed esaminati i documenti ad esso allegati, previa fissazione dell'udienza di comparizione delle parti dinnanzi al Giudice Relatore, ovvero autorizzato il deposito di note sintetiche di trattazione scritta in luogo della comparizione personale delle parti, preso atto della volontà dei ricorrenti di non volersi riconciliare e disposta la trasmissione degli atti al P.M. per acquisirne il parere, al fine di rimettere gli atti al Collegio per
OMOLOGARE CON SENTENZA la separazione consensuale alle seguenti
CONDIZIONI
1) I coniugi vivranno separati con mutuo rispetto e potranno munirsi di documenti validi ai fini dell'espatrio con l'iscrizione anche del figlio.
2) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non collocatario con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà del figlio stesso e dei genitori. In particolare, disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con i figli 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo.
3) La casa coniugale, sita in Chiuro (So), Via Bartolomeo, 27, catastalmente distinta al fg. 21, part. 254, sub 1,
2 e 3 è di proprietà esclusiva del signor e viene assegnata alla signora fino CP_1 Pt_1 all'indipendenza economica del figlio . Per_1
4) Relativamente all'abitazione coniugale, avendo entrambi i coniugi contribuito in ragione di un mezzo ciascuno al pagamento dei costi di costruzioni e delle rate del mutuo acceso a tal fine, il signor CP_1 dichiara di voler cedere la quota di proprietà di ½ alla signora dell'immobile sito in Chiuro Parte_1
(So), Via Bartolomeo, 27, catastalmente distinta al fg. 21, part. 254, sub 1, 2 e 3. Le parti si impegnano a formalizzare il trasferimento in atto notarile entro due mesi dalla pubblicazione della sentenza di separazione e dichiarano concordemente che il costo del Notaio verrà sostenuto dalla signor Pt_1
5) A fronte della cointestazione della casa coniugale, la signora si impegna, mediante versamento Pt_1 semestrale a mezzo bonifico bancario già noto alle parti, a continuare a corrispondere il 50% della rata del mutuo ipotecario rep n. 1092694, con scadenza il 31.12.2032, il cui importo residuo da rimborsare è di €
64.197,76 alla data del 10.6.2025,
6) Il signor , a sua volta, si impegna a cedere alla signora il credito di Controparte_1 Parte_1 imposta afferente alle opere di ristrutturazione dell'abitazione coniugale nella seguente misura:
- ½ per le opere di ristrutturazione del garage,
- 2/3 per le opere di installazione del sistema fotovoltaico, pagina 2 di 6 - ½ per gli interessi passivi del mutuo.
7) Per quanto riguarda il figlio , il signor , verserà entro il giorno 5 di ogni mese, un Per_1 CP_1 contributo per il mantenimento pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a mezzo bonifico bancario già condiviso e noto alle parti. L'assegno unico verrà percepito esclusivamente dalla signora Pt_1
Il signor si impegna a continuare ad investire, con la modalità ritenuta più opportuna, la somma CP_1 mensile di euro 100,00 nell'interesse del figlio.
8) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese di carattere straordinario
(scolastiche, extrascolastiche, ludiche, mediche non mutuabili, sportive, abbigliamento necessario di natura straordinaria come giacche, scarpe e così di seguito) che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio che dichiarano di avere a proprie mani.
9) I coniugi essendo economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente a qualsiasi assegno di mantenimento.
10) I coniugi dichiarano, infine, che con il presente accordo di separazione hanno provveduto a regolamentare ogni reciproca pendenza economica e dichiarano di non aver altro da pretendere in ordine alla divisione di beni in comunione.
10) Spese di lite compensate.
CHIEDONO INOLTRE che, pronunciata la sentenza di separazione, la causa sia rimessa al Giudice Relatore affinché:
- fissi alle parti il termine per il deposito delle note scritte ex art. 127 ter, 2°comma, c.p.c., con scadenza a data successiva a 6 mesi, decorrenti dal termine per la scadenza delle note scritte per la fase della separazione- con le quali le parti dichiareranno di non volersi riconciliare e, all'esito: rimetta nuovamente la causa in decisione affinché il Collegio con sentenza definitiva accolga le seguenti
CONCLUSIONI PER IL DIVORZIO
· dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, celebrato in data 8 maggio 2004 a
Ponte in Valtellina (So) e annotato nei Registri dello Stato Civile di detto Comune al n. 4 parte II Serie A dell'anno 2004, dichiarare compensate le spese legali;
· omologare le seguenti
C O N D I Z I O N I
1) Il figlio minore è affidato ad entrambi i genitori, con collocamento prevalente presso la madre, Per_1 confermando la più ampia disponibilità di visita del genitore non collocatario con congruo preavviso, fatto salvo ogni diverso accordo in relazione alle esigenze ed alla volontà del figlio stesso e dei genitori. In particolare, disponendo l'alternanza delle festività Pasquali, Natalizie e di tutti gli altri giorni festivi da pagina 3 di 6 concordare previamente tra le parti, la possibilità per i genitori di trascorrere con il figlio 15 giorni per le ferie estive, anche non consecutivi, da comunicare entro la fine del mese di maggio fatto salvo ogni diverso accordo.
2) La casa coniugale, sita in Chiuro (So), Via Bartolomeo, 27, catastalmente distinta al fg. 21, part. 254, sub 1,
2 e 3 viene assegnata alla signora fino all'indipendenza economica del ragazzo. Parte_1
3) Per quanto riguarda il mantenimento del figlio , il signor , verserà entro il giorno 5 di Per_1 CP_1 ogni mese, un contributo pari ad euro 300,00 mensili, oltre rivalutazione Istat, a mezzo bonifico bancario già condiviso e noto alle parti. L'assegno unico verrà percepito interamente dalla signora Pt_1
Il signor si impegna a continuare ad investire, con la modalità ritenuta più opportuna, la somma CP_1 mensile di euro 100,00 nell'interesse del figlio.
4) I genitori si faranno carico nella misura del 50% ciascuno di tutte le spese di carattere straordinario non rimborsate o rimborsabili dalla Cassa di Assistenza di Banca Popolare di Sondrio (scolastiche, extrascolastiche, ludiche, mediche non mutuabili, sportive, abbigliamento necessario di natura straordinaria come giacche, scarpe e così di seguito) che si rendessero necessarie nell'interesse del figlio, secondo il protocollo del Tribunale di Sondrio che dichiarano di avere a proprie mani.
5) I coniugi essendo economicamente indipendenti rinunciano reciprocamente all'assegno divorzile.
6) I signori e si prestano ampio e reciproco consenso al rilascio di Parte_1 Controparte_1 passaporto e/o documento valido per l'espatrio per il figlio minore.
7) Spese di lite compensate.
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato in data 08.07.2025 e , Parte_1 Controparte_1 premesso di avere contratto matrimonio concordatario in Ponte in Valtellina in data 08.05.2004, trascritto presso i registri del predetto Comune, dalla cui unione era nato il figlio Persona_2
in data 13.2.2011, esponevano che la convivenza tra i coniugi era ormai divenuta intollerabile e
[...] chiedevano la pronuncia della separazione alle condizioni indicate in ricorso, nonché della cessazione degli effetti civili del matrimonio alle medesime condizioni.
Designato il Giudice relatore, veniva assegnato alle parti termine per il deposito di note scritte ex articolo 127 ter c.p.c.
Le parti depositavano note scritte, rinunciando alla comparizione in udienza e ai termini per conclusionali e repliche, confermando le pattuizioni di cui all'atto introduttivo e dichiarando di non volersi riconciliare, nonché di prestare piena acquiescenza all'emananda sentenza.
Tanto premesso, la causa era rimessa al Collegio per la decisione.
pagina 4 di 6 ***
La domanda diretta ad ottenere la separazione personale merita di essere accolta in quanto, come dichiarato dai coniugi, la prosecuzione della convivenza è divenuta ormai da tempo intollerabile ex art. 151, primo comma, c.c.
Il Tribunale, valutata la rispondenza delle condizioni all'interesse della prole e ravvisato che le clausole relative al figlio non sono in contrasto con gli interessi dello stesso, stima sussistenti i presupposti di legge per l'accoglimento delle concordi istanze.
L'ascolto della prole deve ritenersi non necessario (art. 473 bis, 4 c.p.c.), tenuto conto dei contenuti dell'accordo.
La domanda congiunta di separazione dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti alla prole e ai rapporti economici.
Con riferimento alle ulteriori statuizioni economiche, non appaiono contrarie a norme imperative o di ordine pubblico.
Quanto alla domanda di divorzio, la stessa non può trovare immediato accoglimento, non essendo ancora trascorso il termine indicato all'art. 3, n.2, lettera b, legge 898/1970 e successive modificazioni;
la causa deve quindi essere rimessa sul ruolo del Giudice relatore, affinché questi – trascorsi sei mesi dalla data di comparizione dei coniugi e quindi, ai sensi dell'articolo 127 ter, comma quinto, c.p.c., dalla data di scadenza del termine assegnato per il deposito di note scritte – provveda ad acquisire, sempre con la modalità dello scambio di note scritte, la dichiarazione delle parti di non volersi riconciliare secondo quanto prevede l'articolo 2 della l. 898/1970.
Con le medesime note scritte, le parti dovranno anche confermare le condizioni già formulate con riferimento allo scioglimento del matrimonio.
La decisione sulle spese di lite è differita alla definizione del giudizio di merito.
P.Q.M.
Il Tribunale di Sondrio in composizione collegiale, non definendo il giudizio, contrariis rejectis,
- dichiara la separazione personale di e;
Parte_1 Controparte_1
- ordina all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Ponte in Valtellina (SO) di procedere all'annotazione della presente sentenza nel registro degli atti di matrimonio, al n.4 parte II Serie A dell'anno 2004;
pagina 5 di 6 - omologa le condizioni di separazione inerenti alla prole e ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
- prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
- dà atto che le parti hanno rinunciato all'impugnazione dell'odierna sentenza;
- spese di lite al definitivo;
- provvede con separata ordinanza per la rimessione della causa sul ruolo del Giudice relatore.
Sondrio, camera di consiglio del 04.12.2025
Il Giudice rel. est. Il Presidente
RA CA ZI AT
pagina 6 di 6