Sentenza breve 14 aprile 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Bari, sez. III, sentenza breve 14/04/2026, n. 463 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Bari |
| Numero : | 463 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 00463/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00413/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia
(Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 413 del 2026, proposto da
Eurosets S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , in relazione alla procedura CIG B6909DB796, rappresentata e difesa dall'avvocato Beatrice Belli, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Azienda Sanitaria Locale Bari, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Edvige Trotta e Giuseppe Campanile, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
nei confronti
Getinge Italia S.r.l., in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentata e difesa dagli avvocati Antonio Pavan ed Enrico Sisti, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
Per quanto riguarda il ricorso introduttivo:
della Determinazione D.G. n. 592 del 22.1.2026, con la quale l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari ha disposto l’aggiudicazione della procedura aperta telematica, ai sensi degli artt. 25 e 71 del d. lgs. n. 36/2023, per l’affidamento della fornitura, comprensiva di installazione a perfetta regola d’arte, messa in esercizio, collaudo e servizio di manutenzione e assistenza tecnica full risk per il periodo di garanzia di n. 24 mesi, di n. 4 sistemi di circolazione extracorporea ECMO per trattamenti respiratori a lungo termine con range di applicazione da bassi flussi per la rimozione di Co2 ad alti flussi per il supporto respiratorio e cardiaco (CIG B6909DB796); nonché di tutti i verbali di gara ed in particolare:
i. di quelli relativi alle sedute riservate dei 7.7.2025, 10.9.2025, 16.9.2025, 7.10.2025, 29.10.2025 e 1.12.2025, nel corso delle quali la Commissione giudicatrice ha, dapprima, ritenuto l’offerta presentata dalla controinteressata conforme alle caratteristiche di minima prescritte dal Capitolato Speciale, dipoi, espresso il giudizio tecnico-qualitativo delle offerte presentate in gara;
ii. di quello relativo alla seduta del 9.12.2025, nel corso della quale sono state aperte le offerte economiche e si è determinata la graduatoria finale della procedura di gara e - di ogni altro atto e provvedimento ad esso presupposto, conseguente o connesso, anche non cognito; nonché per la condanna dell’Azienda intimata al risarcimento del danno patito dal ricorrente.
Per quanto riguarda il ricorso incidentale presentato dalla controinteressata il 16.03.2026:
per l’annullamento
della Determinazione D.G. n. 592 del 22.1.2026, nella parte in cui l’Azienda Sanitaria Locale della Provincia di Bari, disponendo di recepire e approvare gli esiti della procedura di gara, espletata ai sensi degli artt. 25 e 71 del D. Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., per la fornitura ed installazione di n. 4 sistemi di circolazione extracorporea “ECMO”, di cui ai verbali delle sedute pubbliche del 10.06.2025 (All. 1), del 14.07.2025 (All. 2) e del 09.12.2025 (All. 3), non ha disposto l’esclusione della ricorrente (doc. 4);
d) del verbale di seduta pubblica del 10.06.2025 (doc. 3), nella parte in cui, in esito allo svolgimento delle operazioni di verifica della regolarità e completezza della documentazione amministrativa prodotta delle ditte partecipanti, il Seggio di Gara ha ammesso la ricorrente alla gara;
e) del Verbale del 14.07.2025 della seduta pubblica di insediamento della Commissione Giudicatrice e apertura delle buste contenenti la documenta-zione tecnica (doc. 3), nella parte in la Commissione Giudicatrice ha accertato la presenza/completezza e regolarità della documentazione prodotta dalla ricorrente;
f) di tutti i verbali concernenti la valutazione tecnica dell’offerta della ricorrente, sulla base dei criteri previsti nel Capitolato Tecnico, nelle sedute riservate dei giorni 07.07.2025, 10.09.2025, 16.09.2025, 07.10.2025, 29.10.2025, e 01.12.2025 (doc. 3);
g) del Verbale di seduta pubblica del 09.12.2025 (doc. 3) nella parte in cui il Seggio di Gara ha ammesso la ricorrente alla fase successiva di apertura delle buste economiche e ha dato lettura dei prezzi offerti ed inseriti nello spazio telematico “Valore Offerto” dalla predetta ditta, nonché nella parte in cui dà atto della graduatoria di merito attribuendo alla ricorrente un punteggio tecnico di 57,50 (riparametrato in 67,76), un punteggio economico di 30,00 e un punteggio complessivo di 97,76;
h) di ogni altro atto preordinato, connesso o consequenziale a quelli impugna-ti, ivi compresi pareri, proposte o valutazioni.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio della controinteressata e dell’Azienda Sanitaria Locale Bari;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 il dott. EN EN e uditi per le parti i difensori, avv.ti Beatrice Belli per la parte ricorrente, Giuseppe Campanile per l'ASL resistente, Antonio Pavan per la controinteressata;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.
FATTO
1. Con atto notificato il 23.02.2026 e depositato il 05.03.2026, la ricorrente ha chiesto l’annullamento dell’atto di aggiudicazione con cui l’Amministrazione resistente ha affidato, all’esito di procedura aperta, una fornitura di sistemi di circolazione extracorporea ECMO per trattamenti respiratori a lungo termine con range di applicazione da bassi flussi per la rimozione di Co2 ad alti flussi per il supporto respiratorio e cardiaco. La fornitura è comprensiva di installazione, messa in esercizio, collaudo e assistenza full-risk per ventiquattro mesi.
La ricorrente ha chiesto, in subordine, la condanna dell’Amministrazione al risarcimento del danno.
1.1. Ha allegato che alla gara, da aggiudicarsi con il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, hanno partecipato due operatori economici e che il divario finale tra le due offerte sarebbe stato minimo, pari a 0,08 punti.
1.2. Ha dedotto che l’offerta della controinteressata non sarebbe conforme ai requisiti minimi della legge di gara, in quanto priva dei componenti e degli accessori necessari a rendere il sistema idoneo e sicuro per il trasporto extraospedaliero via terra e via aereo: il sistema offerto dall’aggiudicataria descriverebbe come necessari, per determinati trasporti, specifici elementi di ancoraggio e fissaggio, che non sarebbero stati inclusi nell’offerta (motivo I). Ha dedotto, inoltre, che la Commissione avrebbe attribuito all’aggiudicataria un punteggio tecnico incongruo sul criterio premiale relativo alla dotazione di accessori per il trasporto, in assenza di adeguata dimostrazione nella relazione tecnica (motivo II).
2. Si è costituita l’Amministrazione, resistendo al ricorso. Ha eccepito che la legge di gara non richiedeva, a pena di esclusione, la fornitura di specifici accessori di ancoraggio, ma soltanto che i sistemi fossero idonei al trasporto in sicurezza e certificati per le diverse modalità, senza indicare una dotazione minima di accessori. Ha sostenuto, inoltre, che la censura sul punteggio tecnico non supererebbe la soglia del sindacato di manifesta illogicità, investendo valutazioni tecnico-discrezionali della Commissione.
3. Si è costituita la controinteressata che, con atto notificato il 16.03.2026, ha proposto un ricorso incidentale escludente.
Ha dedotto, con riguardo al giudizio principale, che il requisito di gara riguarderebbe l’idoneità e la certificazione al trasporto e che il sistema offerto sarebbe certificato per tutte le modalità; gli ulteriori componenti indicati dalla ricorrente sarebbero accessori opzionali, non necessari, in quanto il fissaggio alla barella per i trasporti extraospedalieri sarebbe assicurato da un diverso dispositivo di supporto già incluso nell’offerta.
Ha sostenuto che il motivo sul punteggio sarebbe inammissibile o comunque infondato, poiché la valutazione dell’offerta tecnica andrebbe considerata nel suo complesso e non limitata a un singolo elaborato; che l’offerta includerebbe comunque dotazioni coerenti con il criterio premiale.
3.1. Ha chiesto altresì, con il ricorso incidentale, l’esclusione della ricorrente dalla gara per mancato possesso cumulativo delle certificazioni minime richieste per il trasporto, con particolare riferimento alla certificazione per il trasporto aereo, la cui assenza costituirebbe carenza di un requisito tecnico minimo non sanabile tramite equivalenza.
4. All’udienza del giorno 08.04.2026, previo avviso della possibilità di definire la causa con sentenza in forma semplificata ex art. 60 c.p.a., la causa è passata in decisione.
DIRITTO
5. Il ricorso principale va respinto.
6. Il primo motivo è infondato.
Il sistema offerto dalla controinteressata risulta certificato per tutte le modalità di trasporto previste dalla legge di gara (terrestre, aereo ed elicottero).
In particolare, il dispositivo identificato con il codice 8860, incluso nell’offerta, consente di per sé il trasporto in ambulanza, in aereo e in elicottero, assicurando il fissaggio del sistema alla barella senza necessità di ulteriori componenti.
Le piastre identificate con i codici 8850 e 8880, sulle quali la ricorrente ha fondato la propria censura, costituiscono accessori aggiuntivi che possono semplificare le operazioni di aggancio, ma non sono indispensabili ai fini della conformità del sistema ai requisiti minimi richiesti dal capitolato.
Questo aspetto tecnico si apprezza, tra le altre cose, esaminando il documento 1 depositato con la memoria del 03.04.2026 della controinteressata (pagg. 55, 56, 57).
In particolare, nella documentazione tecnica appena indicata si chiarisce che solo il dispositivo HKH8860 è necessario per il trasposto, infatti “ in caso di trasporto di pazienti in aeromobile, il supporto per trasporto [ossia il 8860, descritto appena due punti sopra] e il supporto per bombola di gas vengono agganciati alle guide a pavimento e fissati in modo sicuro ” (pag. 55, quart’ultimo periodo, prima alinea).
La piastra opzionale “ viene montata sulle guide a pavimento dell’aeromobile ” (pag. 55, quart’ultimo periodo, seconda alinea): questo inciso dimostra che la piastra rappresenta un’alternativa rispetto alla modalità principale, che già consente l’installazione del dispositivo 8860 alle guide a pavimento.
Lo stesso per i trasferimenti via terra, in cui si chiarisce che: “ in caso di trasporto su veicoli via terra, CARDIOHELP-i deve essere agganciato e saldamente fissato al supporto per trasporto Cardiohelp HKH 8860. Il supporto per trasporto Cardiohelp HKH 8860 deve essere agganciato e saldamente fissato al supporto a parete HKH 8820 [ossia al dispositivo opzionale] o alle guide a pavimento del
veicolo ” (pag. 57, terzo punto).
In definitiva, il dispositivo fornito (8860) già consente l’immediata fruibilità del prodotto in condizioni di sicurezza, garantendo tutti i tipi di trasporto; la legge di gara, del resto, richiedeva che i sistemi fossero idonei e certificati per il trasporto nelle diverse modalità, senza imporre la fornitura di una dotazione minima predeterminata di accessori di ancoraggio.
L’offerta dell’aggiudicataria soddisfa tale requisito.
7. Anche la seconda censura è infondata.
Dalla documentazione di offerta della controinteressata (doc. 14 della ricorrente) risulta che la fornitura comprende sia il carrello di trasporto (modello Sprinter ) sia il dispositivo di supporto per il trasporto ( holder 8860).
L’offerta è pertanto completa degli elementi minimi e coerenti con quanto esposto nella relazione tecnica.
Quest’ultima, in effetti, non contiene un riferimento espresso al dispositivo 8860; tuttavia, nella sezione dedicata alla ergonomia del sistema, la relazione fa riferimento al trasporto extraospedaliero aereo e terrestre e alle relative certificazioni.
L’assenza di una voce specifica si spiega con la natura e l’oggetto della relazione, che è dedicata alla postazione ECMO completa del dispositivo CardioHelp e si concentra pertanto, sulle caratteristiche del dispositivo medico in sé, non sulle modalità operative del trasporto in sicurezza.
La possibilità di trasporto conforme è comunque assicurata dalle certificazioni ivi richiamate e dalla lettura congiunta della brochure e della scheda di offerta, che integrano il quadro documentale complessivo.
Ne consegue che la valutazione della Commissione non presenta alcun profilo di illogicità, sviluppando coerentemente il proprio ragionamento tecnico-discrezionale condotto sull’intera documentazione di offerta e non sul singolo elaborato della relazione tecnica.
8. In conclusione, il ricorso principale va respinto.
9. Il ricorso incidentale, proposto dalla controinteressata ai fini dell’esclusione della ricorrente dalla gara, è improcedibile per sopravvenuta carenza di interesse, atteso che la reiezione del ricorso principale priva l’aggiudicataria di ogni utilità derivante da una eventuale pronuncia sulla domanda incidentale.
10. Le spese di lite seguono la soccombenza nei confronti della controinteressata e sono liquidate in dispositivo. Possono invece essere compensate nei confronti dell’Amministrazione, in relazione al tipo e contenuto delle rispettive difese.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso principale, come in epigrafe proposto, lo respinge.
Dichiara improcedibile il ricorso incidentale.
Condanna la parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore della controinteressata, liquidate in €3.000,00 (tremila/00) oltre accessori di legge.
Compensa le spese nei confronti dell’Amministrazione resistente.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Bari nella camera di consiglio del giorno 8 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
NC BL, Presidente
Desirèe Zonno, Consigliere
EN EN, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| EN EN | NC BL |
IL SEGRETARIO