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Sentenza 3 dicembre 2025
Sentenza 3 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torino, sentenza 03/12/2025, n. 5262 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torino |
| Numero : | 5262 |
| Data del deposito : | 3 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4979/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. RT TE Presidente
Dott. LU UT Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c., iscritto al n. r.g. 4979/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SATERIALE ENZO, presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
e entrambe rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2 FERRARIS MARIA GRAZIA, presso il quale hanno eletto domicilio come da procura in atti;
Parti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare la sopravvenuta cessazione della convivenza tra la signora e la figlia a far data dal 10/10/2022; Accertare la sopravvenuta CP_1 CP_2 indipendenza economica di e, per l'effetto, revocare l'obbligo di corresponsione CP_2 dell'assegno posto a carico di per il mantenimento della figlia e tutti gli altri oneri Parte_1 previsti a suo carico nella sentenza di divorzio del Tribunale di Torino n. 2702/2018 a far data dall'anno 2019 o da quella diversa data che risulterà in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA, accertare la sopravvenuta indipendenza economica di e, per CP_2
l'effetto, revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno posto a carico di per il Parte_1 mantenimento della figlia e tutti gli altri oneri previsti a suo carico nella sentenza di divorzio del Tribunale di Torino n. 2702/2018 con decorrenza dalla data di presentazione della presente domanda”.
Per parte resistente:
“In via istruttoria, riservato il diritto idi ulteriori deduzioni e produzioni entro prefiggendi termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.; In via principale e nel merito, respingere le domande tutte formulate, mandando le conchiudenti assolte da ogni avversa pretesa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia e degli oneri stabiliti con CP_2 decorrenza dalla data di presentazione della domanda.”
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2702/2018 del 04/06/2018, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. La figlia (allora minorenne) veniva affidata congiuntamente CP_2 ad entrambi genitori, veniva disciplinato il diritto di visita del padre, prevedendo altresì un contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. , pari ad euro 250 mensili, oltre rivalutazione. CP_2
Con ricorso del 06/03/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale, accertata Parte_1
l'indipendenza economica della figlia , di disporsi revoca dell'assegno di CP_2 mantenimento, a far data dal 10.10.2022, momento in cui aveva raggiunto l'indipendenza CP_2 economica. Con comparsa di costituzione e risposta del 15/10/2025 si costituivano in giudizio la sig.ra e la sig.ra domandando il rigetto delle domande ex Controparte_1 CP_2 adverso dedotte. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedevano che l'assegno fosse comunque revocato con decorrenza dalla data del ricorso. All'udienza del 17/11/2025 ex art.473bis. 21 c.p.c. il Giudice, sentite personalmente le parti ed esperito il rituale di rito di conciliazione con esito negativo, rigettava con ordinanza le istanze istruttorie formulate, e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c.. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento, Come noto, l'obbligo genitoriale di mantenere i figli, costituzionalmente tutelato dall'art. 30 e disciplinato dall' art. 315-bis c.c. e dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. L'art. 315 bis c.c., invero, non introduce alcuna distinzione tra il figlio minore e il figlio maggiorenne (se non al comma terzo, per il diritto di ascolto). In questo contesto, l'art. 337-septies c.c. specifica che il giudice può prevedere in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. L'accertamento del raggiungimento della indipendenza economica si sostanzia in una valutazione complessiva, che tiene conto di diversi indici, tra cui l'età anagrafica, il completamento del percorso di studi, la tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dal maggiorenne ed il compenso percepito, operando altresì un bilanciamento con il dovere di autoresponsabilità che incombe pur sempre sui figli. Dal punto di vista della ripartizione dell'onere probatorio, in ossequio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, ad agire in giudizio sia il genitore che, già gravato di un assegno di mantenimento, richiede che si accerti il venire meno dell'obbligo già posto a suo carico, incombe sul debitore l'onere di allegare il fatto estintivo del diritto al mantenimento, ossia il conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio (o il mancato conseguimento per negligenza dell'interessato). “Ciò non significa che non operi una semplificazione probatoria in favore del genitore, il quale si può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera a favore oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n.12121). In particolare, continua la Suprema Corte, l'onere della prova “ben può essere assolto, in siffatti casi, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Più specificamente, questa Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)”. Tutto ciò premesso e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato che la figlia CP_2 terminati gli studi di scuola media superiore e divenuta maggiorenne nel 2018, ha iniziato a prestare attività lavorativa tra la fine del 2019 e l'inizio dell'anno 2020, presso il call center della società IS spa di Torino, società presso la quale ella tutt'ora lavora con contratto a tempo indeterminato. inoltre, svolgerebbe saltuariamente attività di stewarding presso la Juventus CP_2 con contratto a chiamata. Il ricorrente, pur non conoscendo lo stipendio percepito dalla figlia, è a conoscenza del fatto che la stessa dall'ottobre 2022 è andata a vivere con il suo compagno, tale
, in una autonoma abitazione, circostanza documentata attraverso il certificato storico Persona_1 di residenza. Tali circostanze non solo non sono state contestate da parte resistente nell'atto di costituzione e risposta, ma sono state espressamente confermate dalla parte nel corso dell'udienza di prima comparizione. , infatti, ha dichiarato: “confermo che da settembre 2022 non vivo più da CP_2 mia madre, mi sono trasferita a Settimo col mio nuovo compagno. Da giugno 2025 vivo a Torino col mio compagno. (…) Io lavoro presso IS (call-center) da gennaio 2021, inizialmente con un contratto di tirocinio per 6 mesi. A luglio 2022 ho ricevuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato sempre presso la stessa azienda. (…) Attualmente percepisco 800 euro mensili come stipendio base, oltre agli straordinari e, con questi;
nei mesi invernali, ad esempio sotto Natale quando si lavora per più ore, percepisco circa 1000 euro. Il mio contratto prevede 20 ore settimanali, quattro ore al giorno”. Oltre a ciò, ha confermato di lavorare dal 2019 come steward CP_2 per la Juventus, con contratto a chiamata, ricevendo “120 euro a partita, in media in un anno ci sono 2/3 partite al mese, ciò è molto variabile”. Emergono, pertanto, plurimi elementi che inducono a ritenere provata la raggiunta indipendenza economica di . Quest'ultima, infatti, ormai venticinquenne, risulta stabilmente inserita CP_2 nel mondo del lavoro, è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, non vive più con la madre, essendosi trasferita ad abitare con il compagno in autonoma abitazione – circostanza quest'ultima che determina, per inciso, il venir meno della legittimazione concorrente della madre essendo venuto meno il requisito della coabitazione (ex multis Cassazione civile, Controparte_1 sez. I , 05/10/2022 , n. 28906). Anche il compenso da lei percepito (tenuto conto sia dell'attività lavorativa principale presso il call center che della attività saltuaria di stewarding) raggiunge una soglia tale da renderla autonoma sotto il profilo economico, come peraltro dimostrato dal fatto che la stessa ormai convive stabilmente con il compagno, facendosi carico di parte delle spese abitative.
Sulla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento Come già ricordato, parte ricorrente ha chiesto che la revoca operi dal momento del raggiungimento della indipendenza economica della figlia, indicato nell'ottobre 2022. Parte resistente, nelle conclusioni formulate in via di subordine, ha invece chiesto che la revoca abbia decorrenza, in ossequio ai principi generali, dal momento della domanda. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte – dal quale questo Collegio non intende discostarsi - in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti da un provvedimento giudiziario, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (ex multis cfr. Cass. civ. 5170/2024, 10974/2023). Con specifico riferimento all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo ''status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione" (cfr. Cass. Civ. sez. I, Ord. 17/02/2021 n. 4224). Pertanto, la revoca del contributo al mantenimento avrà decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia dal marzo 2025.
Sulle spese di lite Le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/3 stante la soccombenza (parziale) del ricorrente rispetto alla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento. Per il residuo, invece, debbono essere poste a carico delle resistenti, in via solidale, stante la soccombenza rispetto alla domanda proposta in via principale. Le spese vengono liquidate nella somma meglio indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n.2 (scaglione di riferimento da E. 26.000 ad E. 52.000, stante il valore indeterminabile della causa) ed applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria e della complessità della fattispecie (e quindi euro 850,50 fase studio, euro 602 fase introduttiva, euro 1.452,50 fase decisoria, e così complessivamente euro 2.905).
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 e ss c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Torino n. 2702 pubblicata il 4.6.2018:
REVOCA il contributo al mantenimento posto a carico da parte del sig. in favore Parte_1 della figlia con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale CP_2
(marzo 2025);
COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti, e
DICHIARA TENUTE E CONDANNA la sig.ra e la sig.ra Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, a rifondere a la restante parte di tali spese (ovvero i
[...] Parte_1
2/3) che liquida, nella quota di € 1.936,66, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LU UT RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI TORINO
Settima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in Camera di Consiglio, composto dagli Ill.mi Signori:
Dott. RT TE Presidente
Dott. LU UT Giudice Rel.
Dott. Daniela Culotta Giudice
Ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento ex artt. 473bis.29 c.p.c., iscritto al n. r.g. 4979/2025, promossa da:
rappresentato e difeso dall'avv. SATERIALE ENZO, presso il quale ha eletto Parte_1 domicilio come da procura in atti;
Parte ricorrente contro
e entrambe rappresentate e difese dall'avv. Controparte_1 CP_2 FERRARIS MARIA GRAZIA, presso il quale hanno eletto domicilio come da procura in atti;
Parti resistenti
e con l'intervento del Pubblico Ministero,
CONCLUSIONI
Per parte ricorrente:
“IN VIA PRINCIPALE E NEL MERITO, accertare la sopravvenuta cessazione della convivenza tra la signora e la figlia a far data dal 10/10/2022; Accertare la sopravvenuta CP_1 CP_2 indipendenza economica di e, per l'effetto, revocare l'obbligo di corresponsione CP_2 dell'assegno posto a carico di per il mantenimento della figlia e tutti gli altri oneri Parte_1 previsti a suo carico nella sentenza di divorzio del Tribunale di Torino n. 2702/2018 a far data dall'anno 2019 o da quella diversa data che risulterà in corso di causa. IN VIA SUBORDINATA, accertare la sopravvenuta indipendenza economica di e, per CP_2
l'effetto, revocare l'obbligo di corresponsione dell'assegno posto a carico di per il Parte_1 mantenimento della figlia e tutti gli altri oneri previsti a suo carico nella sentenza di divorzio del Tribunale di Torino n. 2702/2018 con decorrenza dalla data di presentazione della presente domanda”.
Per parte resistente:
“In via istruttoria, riservato il diritto idi ulteriori deduzioni e produzioni entro prefiggendi termini di cui all'art. 473 bis 17 c.p.c.; In via principale e nel merito, respingere le domande tutte formulate, mandando le conchiudenti assolte da ogni avversa pretesa;
in via subordinata, nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento della domanda attorea, dichiarare cessato l'obbligo di corresponsione dell'assegno posto a carico del ricorrente per il mantenimento della figlia e degli oneri stabiliti con CP_2 decorrenza dalla data di presentazione della domanda.”
Per il P.M.: visto, nulla si oppone.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con sentenza n. 2702/2018 del 04/06/2018, il Tribunale di Torino ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio contratto dalle parti. La figlia (allora minorenne) veniva affidata congiuntamente CP_2 ad entrambi genitori, veniva disciplinato il diritto di visita del padre, prevedendo altresì un contributo al mantenimento della figlia a carico del sig. , pari ad euro 250 mensili, oltre rivalutazione. CP_2
Con ricorso del 06/03/2025 il sig. chiedeva a questo Tribunale, accertata Parte_1
l'indipendenza economica della figlia , di disporsi revoca dell'assegno di CP_2 mantenimento, a far data dal 10.10.2022, momento in cui aveva raggiunto l'indipendenza CP_2 economica. Con comparsa di costituzione e risposta del 15/10/2025 si costituivano in giudizio la sig.ra e la sig.ra domandando il rigetto delle domande ex Controparte_1 CP_2 adverso dedotte. In via subordinata, nella denegata ipotesi di accoglimento della domanda attorea, chiedevano che l'assegno fosse comunque revocato con decorrenza dalla data del ricorso. All'udienza del 17/11/2025 ex art.473bis. 21 c.p.c. il Giudice, sentite personalmente le parti ed esperito il rituale di rito di conciliazione con esito negativo, rigettava con ordinanza le istanze istruttorie formulate, e ritenuta la causa matura per la decisione, invitava le parti a precisare le conclusioni e ordinava la discussione orale della causa ai sensi dell'art. 473 bis.22 co. 4 c.p.c.. Le parti precisavano le conclusioni come in epigrafe e il giudice rimetteva la causa al Collegio per la decisione.
Sulla domanda di revoca del contributo al mantenimento, Come noto, l'obbligo genitoriale di mantenere i figli, costituzionalmente tutelato dall'art. 30 e disciplinato dall' art. 315-bis c.c. e dal combinato disposto degli artt. 337-ter e 337-septies c.c., non termina automaticamente con il raggiungimento della maggiore età. L'art. 315 bis c.c., invero, non introduce alcuna distinzione tra il figlio minore e il figlio maggiorenne (se non al comma terzo, per il diritto di ascolto). In questo contesto, l'art. 337-septies c.c. specifica che il giudice può prevedere in favore dei figli maggiorenni non indipendenti economicamente il pagamento di un assegno periodico. L'accertamento del raggiungimento della indipendenza economica si sostanzia in una valutazione complessiva, che tiene conto di diversi indici, tra cui l'età anagrafica, il completamento del percorso di studi, la tipologia di attività lavorativa eventualmente svolta dal maggiorenne ed il compenso percepito, operando altresì un bilanciamento con il dovere di autoresponsabilità che incombe pur sempre sui figli. Dal punto di vista della ripartizione dell'onere probatorio, in ossequio ai principi generali di cui all'art. 2697 c.c., l'onere della prova delle condizioni che fondano il diritto al mantenimento è a carico del richiedente. Tuttavia, laddove, come nel caso di specie, ad agire in giudizio sia il genitore che, già gravato di un assegno di mantenimento, richiede che si accerti il venire meno dell'obbligo già posto a suo carico, incombe sul debitore l'onere di allegare il fatto estintivo del diritto al mantenimento, ossia il conseguimento dell'indipendenza economica da parte del figlio (o il mancato conseguimento per negligenza dell'interessato). “Ciò non significa che non operi una semplificazione probatoria in favore del genitore, il quale si può avvalere di presunzioni, e segnatamente di quella legata al decorso del tempo, che opera a favore oppure contro il persistere del diritto al mantenimento, a seconda se il figlio sia prossimo oppure lontano dalla minore età” (Cassazione civile sez. I, 08/05/2025, n.12121). In particolare, continua la Suprema Corte, l'onere della prova “ben può essere assolto, in siffatti casi, mediante l'allegazione di circostanze di fatto da cui desumere in via presuntiva l'estinzione dell'obbligazione dedotta. Più specificamente, questa Corte ha affermato che in materia di mantenimento del figlio maggiorenne e non autosufficiente i presupposti su cui si fonda l'esclusione del relativo diritto sono integrati: dall'età del figlio, destinata a rilevare in un rapporto di proporzionalità inversa per il quale, all'età progressivamente più elevata dell'avente diritto si accompagna, tendenzialmente e nel concorso degli altri presupposti, il venir meno del diritto al conseguimento del mantenimento;
dall'effettivo raggiungimento di un livello di competenza professionale e tecnica e dal suo impegno rivolto al reperimento di una occupazione nel mercato del lavoro (Cass. n. 38366/2021); ed ancora si è affermato che se il figlio è neomaggiorenne e prosegua nell'ordinario percorso di studi superiori o universitari o di specializzazione, già questa circostanza è idonea a fondare il suo diritto al mantenimento;
viceversa, per il "figlio adulto" in ragione del principio dell'autoresponsabilità, sarà particolarmente rigorosa la prova a suo carico delle circostanze, oggettive ed esterne, che rendano giustificato il mancato conseguimento di una autonoma collocazione lavorativa (Cass. n. 26875/2023)”. Tutto ciò premesso e venendo al caso di specie, parte ricorrente ha allegato che la figlia CP_2 terminati gli studi di scuola media superiore e divenuta maggiorenne nel 2018, ha iniziato a prestare attività lavorativa tra la fine del 2019 e l'inizio dell'anno 2020, presso il call center della società IS spa di Torino, società presso la quale ella tutt'ora lavora con contratto a tempo indeterminato. inoltre, svolgerebbe saltuariamente attività di stewarding presso la Juventus CP_2 con contratto a chiamata. Il ricorrente, pur non conoscendo lo stipendio percepito dalla figlia, è a conoscenza del fatto che la stessa dall'ottobre 2022 è andata a vivere con il suo compagno, tale
, in una autonoma abitazione, circostanza documentata attraverso il certificato storico Persona_1 di residenza. Tali circostanze non solo non sono state contestate da parte resistente nell'atto di costituzione e risposta, ma sono state espressamente confermate dalla parte nel corso dell'udienza di prima comparizione. , infatti, ha dichiarato: “confermo che da settembre 2022 non vivo più da CP_2 mia madre, mi sono trasferita a Settimo col mio nuovo compagno. Da giugno 2025 vivo a Torino col mio compagno. (…) Io lavoro presso IS (call-center) da gennaio 2021, inizialmente con un contratto di tirocinio per 6 mesi. A luglio 2022 ho ricevuto un contratto di lavoro a tempo indeterminato sempre presso la stessa azienda. (…) Attualmente percepisco 800 euro mensili come stipendio base, oltre agli straordinari e, con questi;
nei mesi invernali, ad esempio sotto Natale quando si lavora per più ore, percepisco circa 1000 euro. Il mio contratto prevede 20 ore settimanali, quattro ore al giorno”. Oltre a ciò, ha confermato di lavorare dal 2019 come steward CP_2 per la Juventus, con contratto a chiamata, ricevendo “120 euro a partita, in media in un anno ci sono 2/3 partite al mese, ciò è molto variabile”. Emergono, pertanto, plurimi elementi che inducono a ritenere provata la raggiunta indipendenza economica di . Quest'ultima, infatti, ormai venticinquenne, risulta stabilmente inserita CP_2 nel mondo del lavoro, è titolare di contratto di lavoro a tempo indeterminato, non vive più con la madre, essendosi trasferita ad abitare con il compagno in autonoma abitazione – circostanza quest'ultima che determina, per inciso, il venir meno della legittimazione concorrente della madre essendo venuto meno il requisito della coabitazione (ex multis Cassazione civile, Controparte_1 sez. I , 05/10/2022 , n. 28906). Anche il compenso da lei percepito (tenuto conto sia dell'attività lavorativa principale presso il call center che della attività saltuaria di stewarding) raggiunge una soglia tale da renderla autonoma sotto il profilo economico, come peraltro dimostrato dal fatto che la stessa ormai convive stabilmente con il compagno, facendosi carico di parte delle spese abitative.
Sulla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento Come già ricordato, parte ricorrente ha chiesto che la revoca operi dal momento del raggiungimento della indipendenza economica della figlia, indicato nell'ottobre 2022. Parte resistente, nelle conclusioni formulate in via di subordine, ha invece chiesto che la revoca abbia decorrenza, in ossequio ai principi generali, dal momento della domanda. Secondo il costante orientamento della Suprema Corte – dal quale questo Collegio non intende discostarsi - in materia di revisione dell'assegno di mantenimento per i figli, il diritto di un coniuge a percepirlo ed il corrispondente obbligo dell'altro a versarlo, nella misura e nei modi già stabiliti da un provvedimento giudiziario, conservano la loro efficacia sino a quando non intervenga la modifica di tali provvedimenti, rimanendo del tutto ininfluente il momento in cui, di fatto, sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'assegno, sicché, in mancanza di specifiche disposizioni, in base ai principi generali relativi all'autorità, intangibilità e stabilità, per quanto temporalmente limitata ("rebus sic stantibus"), del precedente giudicato impositivo del contributo di mantenimento, la decisione giurisdizionale di revisione non può avere decorrenza anticipata al momento dell'accadimento innovativo, rispetto alla data della domanda di modificazione (ex multis cfr. Cass. civ. 5170/2024, 10974/2023). Con specifico riferimento all'assegno per i figli, la Suprema Corte ha chiarito che "la decisione del giudice relativa al contributo dovuto dal genitore non affidatario o collocatario per il mantenimento del figlio non ha effetti costitutivi, bensì meramente dichiarativi di un obbligo che è direttamente connesso allo ''status" genitoriale e il diritto alla corresponsione del contributo sussiste finché non intervenga la modifica di tale provvedimento, sicché rimane ininfluente il momento in cui sono maturati i presupposti per la modificazione o la soppressione dell'obbligo, decorrendo gli effetti della decisione di revisione sempre dalla data della domanda di modificazione" (cfr. Cass. Civ. sez. I, Ord. 17/02/2021 n. 4224). Pertanto, la revoca del contributo al mantenimento avrà decorrenza dalla data del deposito del ricorso introduttivo del presente giudizio, ossia dal marzo 2025.
Sulle spese di lite Le spese di lite vengono compensate nella misura di 1/3 stante la soccombenza (parziale) del ricorrente rispetto alla decorrenza della revoca del contributo al mantenimento. Per il residuo, invece, debbono essere poste a carico delle resistenti, in via solidale, stante la soccombenza rispetto alla domanda proposta in via principale. Le spese vengono liquidate nella somma meglio indicata in dispositivo, sulla base dei parametri di cui al DM 55/14 come modificato dal DM 147/22, avuto riguardo alla Tabella n.2 (scaglione di riferimento da E. 26.000 ad E. 52.000, stante il valore indeterminabile della causa) ed applicati i valori minimi delle fasi di studio, introduttiva e decisionale, tenuto conto dell'assenza dell'attività istruttoria e della complessità della fattispecie (e quindi euro 850,50 fase studio, euro 602 fase introduttiva, euro 1.452,50 fase decisoria, e così complessivamente euro 2.905).
P.Q.M.
Visto l'art. 473-bis.29 e ss c.p.c.,
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza ed eccezione disattesa o assorbita, in modifica delle condizioni previste dalla sentenza di divorzio del Tribunale di Torino n. 2702 pubblicata il 4.6.2018:
REVOCA il contributo al mantenimento posto a carico da parte del sig. in favore Parte_1 della figlia con decorrenza dalla data di presentazione della domanda giudiziale CP_2
(marzo 2025);
COMPENSA nella misura di 1/3 le spese di lite tra le parti, e
DICHIARA TENUTE E CONDANNA la sig.ra e la sig.ra Controparte_1 CP_2
, in solido tra loro, a rifondere a la restante parte di tali spese (ovvero i
[...] Parte_1
2/3) che liquida, nella quota di € 1.936,66, oltre spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge.
Così deciso nella Camera di Consiglio della sezione VII civile del Tribunale di Torino in data 21/11/2025.
Il Giudice Relatore Il Presidente
LU UT RT TE
Ai sensi dell'art. 52 comma 3 Codice Privacy si dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento vengano omesse le generalità e gli altri dati identificativi delle parti e di ogni altro terzo citato nel provvedimento.