CASS
Sentenza 26 novembre 2025
Sentenza 26 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. pen., sez. IV, sentenza 26/11/2025, n. 38296 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 38296 |
| Data del deposito : | 26 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA In nome del Popolo Italiano LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE QUARTA SEZIONE PENALE Composta da UC NA - Presidente - Sent. n. sez. 1128/2025 LA OR UP - 20/11/2025 AR BR - Relatore - R.G.N. 25752/2025 AT AR Motivazione Semplificata SS D'ND ha pronunciato la seguente SENTENZA sul ricorso proposto da: MA AZ FE YD nato in [...] il [...] avverso la sentenza del 04/03/2025 della Corte d'appello di Roma. Visti gli atti, il provvedimento impugnato e il ricorso;
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4/3/2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di MA AZ FE YD, con cui il predetto, all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.). La pena era così determinata: pena base, ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, pena ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando due motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Penale Sent. Sez. 4 Num. 38296 Anno 2025 Presidente: NA UC Relatore: BR AR Data Udienza: 20/11/2025 ’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di doglianza. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello, investita delle doglianze della difesa, che aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e la rideterminazione della pena, da contenersi nel minimo o in misura prossima al minimo edittale, ha confermato la pena stabilita in primo grado. Esprimendosi sulla congruità della pena base individuata dal primo giudice, pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, ha sostenuto che la pena detentiva fosse stata commisurata “nei limiti del minimo edittale” e la pena pecuniaria in misura “lievemente superiore a tali limiti”. Le argomentazioni rivelano come la Corte d’appello abbia erroneamente fatto riferimento ai limiti edittali del reato consumato e non tentato, che comporta una diminuzione della pena del reato consumato da un terzo a due terzi;
ciò evidentemente inficia il giudizio di congruità della pena, formulato in termini inconferenti rispetto alla forbice edittale di riferimento. Conseguentemente la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. Si dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR BR UC NA
udita la relazione svolta dal Consigliere Mariarosaria Bruno. RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO 1. La Corte di appello di Roma, con sentenza del 4/3/2025, ha confermato la pronuncia di condanna emessa dal Tribunale di Roma a carico di MA AZ FE YD, con cui il predetto, all’esito di giudizio abbreviato, è stato condannato alla pena di mesi 4 di reclusione ed euro 150,00 di multa per il delitto di tentato furto aggravato (artt. 56, 624, 625 n. 2 cod. pen.). La pena era così determinata: pena base, ritenuta l’equivalenza delle circostanze attenuanti generiche sulla recidiva e sull’aggravante di cui all’art. 625, comma 1, n. 2 cod. pen., mesi 6 di reclusione ed euro 300 di multa, pena ridotta per il rito alla pena finale sopra indicata. 2. Avverso tale sentenza ha proposto ricorso per cassazione l’imputato, articolando due motivi di ricorso (in sintesi, giusta il disposto di cui all'art. 173, comma 1, disp. att. cod. proc. pen.). Penale Sent. Sez. 4 Num. 38296 Anno 2025 Presidente: NA UC Relatore: BR AR Data Udienza: 20/11/2025 ’annullamento della sentenza impugnata, riportandosi ai motivi di doglianza. 4. Il primo motivo di ricorso è fondato e deve essere accolto con valore assorbente rispetto alle ulteriori doglianze. In punto di trattamento sanzionatorio, la Corte d’appello, investita delle doglianze della difesa, che aveva richiesto il riconoscimento delle attenuanti generiche nella massima estensione e la rideterminazione della pena, da contenersi nel minimo o in misura prossima al minimo edittale, ha confermato la pena stabilita in primo grado. Esprimendosi sulla congruità della pena base individuata dal primo giudice, pari a mesi sei di reclusione ed euro 300,00 di multa, ha sostenuto che la pena detentiva fosse stata commisurata “nei limiti del minimo edittale” e la pena pecuniaria in misura “lievemente superiore a tali limiti”. Le argomentazioni rivelano come la Corte d’appello abbia erroneamente fatto riferimento ai limiti edittali del reato consumato e non tentato, che comporta una diminuzione della pena del reato consumato da un terzo a due terzi;
ciò evidentemente inficia il giudizio di congruità della pena, formulato in termini inconferenti rispetto alla forbice edittale di riferimento. Conseguentemente la sentenza va annullata limitatamente al trattamento sanzionatorio con rinvio alla Corte d’appello di Roma, altra sezione, per nuovo giudizio sul punto. Si dichiara irrevocabile l'affermazione di penale responsabilità dell’imputato ai sensi dell’art. 624 cod. proc. pen.
P.Q.M.
Annulla la sentenza impugnata limitatamente al trattamento sanzionatorio e rinvia, per nuovo giudizio sul punto, ad altra sezione della Corte di appello di Roma. Dichiara l'irrevocabilità della declaratoria di responsabilità. Così deciso in data 20/11/2025 Il Consigliere estensore Il Presidente AR BR UC NA