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Sentenza 7 gennaio 2026
Sentenza 7 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Livorno, sez. II, sentenza 07/01/2026, n. 2 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Livorno |
| Numero : | 2 |
| Data del deposito : | 7 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 2/2026
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente
TO ON, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H02T100101 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H02T100101 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con sede a Portoferraio (LI) ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate dir. Prov. di Livorno, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T8H02T100101/2024, notificato in data 4.12.2024 per euro
12.254,00, a titolo di IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2018, originato da verifica fiscale condotta dalla
G.d.F. di Portoferraio i cui esiti sono rifluiti nel PVC del 23.11.2019.
In punto di fatto la soc. contribuente, impresa in regime di contabilità semplificata avente ad oggetto attività di ristorazione con somministrazione – ristorante pizzeria bar, premette che la verifica fiscale ha investito gli anni dal 2016 al 2019 riconducibile agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, e che, all'esito, nel
PVC del 23.11.2019, sono stati contestati maggiori ricavi non dichiarati, e, parallelamente, è stato contestato a Rappresentante_1, socio al 50% e legale rapp.te, un maggior reddito da partecipazione per effetto dell'art. 5 del TUIR (trasparenza).
Eccepisce la ricorrente che l'accertamento si è fondato su mere presunzioni ed utilizzando procedimenti induttivi in assenza di riscontri documentali e senza un previo contraddittorio con la contribuente, o meglio, all'esito di un procedimento in cui il contraddittorio è stato reso possibile in modo solo formale poiché, di fatto, l'Ufficio non ha minimamente tenuto in considerazione della documentazione contabile offerta dalla società contribuente pur regolarmente tenuta, e senza neppure motivare la svalutazione della rilevanza probatoria della documentazione difensiva stessa.
L'accertamento impugnato si limita ad affermare che il reddito dichiarato dalla società per l'annualità 2018 non è congruo e non coerente rispetto allo studio di settore WG36U presentato per gli anni d'imposta 2016
e 2017 e ha quantificato un maggior reddito pari a € 64.051,23 tassabile ai fini IRAP (con maggiore imposta pari a € 3.087,00) e IVA (con maggiore imposta pari a pari ad € 6.445,64).
Difatti, spiega l'Ufficio, la società verificata ha presentato il modello ISA (mod AG36U) per l'anno 2018 in modo incompleto, in quanto non riportante le rimanenze iniziali di merci aventi valore di euro 10.111 e comunque con un punteggio inferiore a 6.
Inoltre, all'atto del primo accesso, avvenuto in data 29.11.2019, è stato rilevato l'impiego da parte della società di un lavoratore in nero.
Quanto al rilievo relativo all'omessa rappresentazione delle rimanenze iniziali di merci, la società contribuente osserva che l'omissione, riconducibile ad un mero errore di compilazione, è un dato facilmente recuperabile, tant'è che il valore della rimanenza è stato agevolmente rilevato dagli stessi verificatori in € 10.111, in quanto coincidente con le esistenze finali di merci al 2017 che i verificatori avevano a disposizione.
La ricorrente critica il metodo induttivo seguito anche per il fatto che non si è tenuto conto degli sfridi di merci dei prodotti reperibili e non, così come autoconsumo e/o perdita e deperimento degli stessi, ciò inficiando l'attendibilità del procedimento ricostruttivo dei ricavi.
Nella ricostruzione dei maggiori ricavi sono stati contestati e calcolati anche i pasti per l'autoconsumo del titolare e dei dipendenti.
Rammenta la società contribuente che relativamente ai maggiori ricavi da autoconsumo recentemente la
Suprema Corte ha affermato il principio per cui le somministrazioni di cibo e bevande effettuate a favore di dipendenti nonché all'autoconsumo dell'imprenditore, dei familiari ovvero dei soci non costituiscono prestazioni di servizi assoggettabili ad IVA, ove le stesse rientrino nella soglia indicata dall'art. 3, co. 3, D.
P.R. 633/72 (ossia € 50,00); così come la somministrazione di pasti effettuata a favore dei dipendenti o destinata all'autoconsumo dell'imprenditore, dei soci e dei familiari, non hanno nemmeno rilievo ai fini delle imposte dirette, qualora non superino la menzionata soglia.
Quanto agli sfridi, l'Ufficio ha tenuto solo parzialmente conto delle sollecitazioni della contribuente trascurando, ingiustificatamente di considerare gli sfridi anche sulle altre materie prime, come avrebbe dovuto invece fare l'Ufficio, cosa che avrebbe portato a un significativo abbattimento dei ricavi.
Quanto al tema del presunto impiego di un lavoratore non regolarmente assunto la ricorrente osserva che il costo sostenuto dalla società datrice di lavoro per il lavoratore, anche quando a nero, è un costo deducibile, in quanto sicuramente inerente e di competenza oltre che effettivamente sostenuto, tant'è che vengono recuperate le relative trattenute non operate con separato processo verbale, come insegna anche la S.C. che impone il riconoscimento dei costi al nero, quando da tali costi si parte ai fini della rettifica del maggior reddito.
Si è costituito l'Ufficio impositore che fa innanzitutto osservare che l'accertamento fiscale è avvenuto sulla base del metodo analitico-induttivo di cui agli artt. 39, comma 1, del DPR 600/73 e 54, comma 2, del DPR
633/72 facendo ricorso a presunzione gravi, precise e concordanti che hanno permesso di rilevare, con riferimento all'anno d'imposta 2018, elementi positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati.
Ricorda l'Ufficio, in contrasto all'asserito difetto di contraddittorio, che in data 09.5.2024 ha notificato alla società invito a comparire al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 218/97.
Non essendosi presentato alcun rappresentante della società nel giorno fissato per il contraddittorio e non avendo successivamente la parte tentato in alcun modo di contattare l'ufficio, quest'ultimo procedeva, in data 26.9.2024, alla notifica dello schema di atto n. T8HT210000177/2024 nel quale si indicavano i risultati dell'istruttoria effettuata e si invitava la società verificata a presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, le eventuali osservazioni e controdeduzioni.
La società non si è attivata in alcun modo nei 60 gg. successivi alla notifica e l'Ufficio ha notificato l'impugnato accertamento.
Peraltro, fa osservare l'Ufficio, il contraddittorio c'è stato in sede di verifica su molti aspetti della ricostruzione.
Nel merito l'Ufficio evidenzia che la società verificata non ha mai fornito ai militari di polizia tributaria operanti il prospetto analitico delle rimanenze di merci di fine anno, nonostante ne fosse stata fatta richiesta l'esibizione fin dal primo accesso.
Quanto al tema dello sfrido e dell'autoconsumo fa notare l'Ufficio di averne tenuto conto e che prima ancora,
i verificatori lo hanno determinato in contraddittorio con la parte.
Sulla scorta degli acquisti di merce destinati alla rivendita, fatturati, i verificatori hanno proceduto alla scomposizione della merce per tipologia e in contraddittorio con il contribuente, sono state determinate le quantità di materie prime (ossia il peso della singola porzione di antipasto, secondo piatto e contorno) utilizzate per la realizzazione di ogni singola pietanza presa a base per il controllo, quali carne, pesce, salumi, formaggi ecc., al fine di poter determinare il numero di antipasti, secondi piatti e contorni producibili.
Sempre in contraddittorio con la parte, sono stati, altresì, individuati i prodotti (pasta, bevande, vini, birra, acqua ecc.) destinati alla vendita e/o all'autoconsumo e sono state individuate le percentuali di sfrido/ deterioramento di alcuni alimenti, quali la carne (errata preparazione e/o manipolazione della stessa, ecc.), nonché le percentuali d'impiego dei prodotti utilizzati per gli antipasti, i secondi piatti e i contorni, al fine di poterne determinare il numero realizzato, destinato alla vendita.
Alla quantità di materie prime acquistate sono state sommate le “Rimanenze iniziali” e decurtate “quelle finali”, che sono risultate pari ad € 0,00 per il 2016, ad € 10.111,00 per il 2017 e ad € 0,00 per il 2018.
La società contribuente, nonostante ne sia stata chiesta l'esibizione fin dal primo accesso, non ha mai fornito il prospetto analiticodelle rimanenze di merci di fine anno (per le imprese in contabilità semplificata, l'articolo
9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l'articolo 2, del D.M. 2/5/1989, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, indicando: le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell'esercizio e i criteri seguiti per la valutazione).
In alternativa, l'indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato.
In caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto.
L'omissione delle scritture ausiliarie di magazzino, infatti, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell'inventario, rifluisce indubbiamente sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina, perciò, quella “inattendibilità complessiva delle scritture contabili” che è presupposto normativamente previsto ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell'accertamento, ragion per cui si è proceduto a valorizzare le merci in rimanenza al 31/12/2017 secondo quanto riportato nel PVC ottenendo un valore pari ad € 28.189,69, valore che è stato sottratto dai ricavi ricostruiti presuntivamente per l'annualità 2017 e sommato, invece, ai ricavi ricostruiti presuntivamente per l'annualità 2018. Dalla quantità di prodotto finito, destinato alla vendita, sono state, altresì, decurtate le merci acquistate per l'autoconsumo dei soci (nr. 2 persone) e dei dipendenti, riguardanti, come dichiarato dalla parte in sede di contraddittorio, la pasta, il pesce, la carne ecc. determinando quindi il “venduto”.
I ricavi sono stati determinati moltiplicando il numero di portate e di bevande somministrate per il prezzo di vendita, rilevato dal listino menù esibito e/o dichiarato dalla parte in sede di contraddittorio.
Quanto all'impiego di lavoratore non regolarmente assunto evidenzia l'Ufficio che durante la verifica fiscale i militari operanti hanno constatato che il sig. Nominativo_1 era impegnato in attività lavorativa presso il luogo di esercizio della società verificata, con mansioni di cameriere, sprovvisto di contratto di lavoro (impiegato prima dell'assunzione e/o dopo il licenziamento senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro).
Alla eccezione della contribuente relativa al mancato riconoscimento dei costi sostenuti per il lavoratore “al nero”, l'Ufficio replica richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria che ha affermato che il Giudice tributario può ritenere deducibili i costi per i dipendenti “in nero” soltanto se documentati dal Datore di lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è integralmente infondato e dev'essere respinto.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimita' dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), qualora la contabilita' stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicita' del comportamento del contribuente.
In tali casi, pertanto, e' consentito all'Ufficio dubitare della veridicita' delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purche' gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi".
Ed inoltre, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente piu' d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purche' grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di piu' elementi presuntivi" (Cass. n. 15754 del
2009; Cass. n. 17474 del 2009). in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benche' l'articolo 2729 c.c., il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 4, e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, articolo 38, comma 4, si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave" (Cass. n. 6567 del 2014).
In tali casi, pertanto, e' consentito all'ufficio dubitare della veridicita' delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purche' gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Emerge allora chiaramente come, le molteplici argomentazioni svolte dalla difesa della ricorrente, nelle varie forme in cui esse sono state spiegate si risolvono in una valutazione alternativa del materiale probatorio, che non pare essere maggiormente congruo e plausibile rispetto al complesso argomentativo percorso dall'Ufficio.
Ed invero, le considerazioni spiegate nell'avviso di accertamento appaiono del tutto logiche in relazione alla peculiare natura dell'attività commerciale di cui si tratta e delle modalità organizzative della società la quale, ha opposto a quelle giustificazioni e spiegazioni meramente alternative astratte, aventi valore meramente assertivo.
Deve ritenersi, quindi, che la situazione economica dell'azienda presentasse connotati tali da far presumere che i dati contabili esposti non fossero attendibili.
Merita di essere riconosciuta la validità del metodo ricostruttivo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, riconoscimento tanto più rafforzato l'impronta effettivamente prudenziale che l'ha caratterizzato.
La dichiarata infondatezza dei ricorsi porta con sé il riconoscimento delle spese di costituzione e difesa nel processo in favore dell'Amministrazione vittoriosa nella misura liquidata come nel seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 2000,00.
Depositata il 07/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di LIVORNO Sezione 2, riunita in udienza il 16/12/2025 alle ore 10:30 con la seguente composizione collegiale:
SC ROBERTO, Presidente
TO ON, Relatore
ESPOSITO ZIELLO FRANCESCO, Giudice
in data 16/12/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 70/2025 depositato il 04/03/2025
proposto da
Ricorrente_1 Snc Telefono_1 - P.IVA_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Livorno
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H02T100101 IVA-ALTRO 2018
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. T8H02T100101 IRAP 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 292/2025 depositato il
19/12/2025
Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: Chiede accoglimento del ricorso. Resistente/Appellato: Chiede rigetto del ricorso.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, con sede a Portoferraio (LI) ha presentato ricorso a questa Corte di Giustizia Tributaria convenendo in giudizio l'Agenzia delle Entrate dir. Prov. di Livorno, per l'annullamento dell'avviso di accertamento n. T8H02T100101/2024, notificato in data 4.12.2024 per euro
12.254,00, a titolo di IRAP e IVA relative all'anno d'imposta 2018, originato da verifica fiscale condotta dalla
G.d.F. di Portoferraio i cui esiti sono rifluiti nel PVC del 23.11.2019.
In punto di fatto la soc. contribuente, impresa in regime di contabilità semplificata avente ad oggetto attività di ristorazione con somministrazione – ristorante pizzeria bar, premette che la verifica fiscale ha investito gli anni dal 2016 al 2019 riconducibile agli anni di imposta 2016, 2017, 2018 e 2019, e che, all'esito, nel
PVC del 23.11.2019, sono stati contestati maggiori ricavi non dichiarati, e, parallelamente, è stato contestato a Rappresentante_1, socio al 50% e legale rapp.te, un maggior reddito da partecipazione per effetto dell'art. 5 del TUIR (trasparenza).
Eccepisce la ricorrente che l'accertamento si è fondato su mere presunzioni ed utilizzando procedimenti induttivi in assenza di riscontri documentali e senza un previo contraddittorio con la contribuente, o meglio, all'esito di un procedimento in cui il contraddittorio è stato reso possibile in modo solo formale poiché, di fatto, l'Ufficio non ha minimamente tenuto in considerazione della documentazione contabile offerta dalla società contribuente pur regolarmente tenuta, e senza neppure motivare la svalutazione della rilevanza probatoria della documentazione difensiva stessa.
L'accertamento impugnato si limita ad affermare che il reddito dichiarato dalla società per l'annualità 2018 non è congruo e non coerente rispetto allo studio di settore WG36U presentato per gli anni d'imposta 2016
e 2017 e ha quantificato un maggior reddito pari a € 64.051,23 tassabile ai fini IRAP (con maggiore imposta pari a € 3.087,00) e IVA (con maggiore imposta pari a pari ad € 6.445,64).
Difatti, spiega l'Ufficio, la società verificata ha presentato il modello ISA (mod AG36U) per l'anno 2018 in modo incompleto, in quanto non riportante le rimanenze iniziali di merci aventi valore di euro 10.111 e comunque con un punteggio inferiore a 6.
Inoltre, all'atto del primo accesso, avvenuto in data 29.11.2019, è stato rilevato l'impiego da parte della società di un lavoratore in nero.
Quanto al rilievo relativo all'omessa rappresentazione delle rimanenze iniziali di merci, la società contribuente osserva che l'omissione, riconducibile ad un mero errore di compilazione, è un dato facilmente recuperabile, tant'è che il valore della rimanenza è stato agevolmente rilevato dagli stessi verificatori in € 10.111, in quanto coincidente con le esistenze finali di merci al 2017 che i verificatori avevano a disposizione.
La ricorrente critica il metodo induttivo seguito anche per il fatto che non si è tenuto conto degli sfridi di merci dei prodotti reperibili e non, così come autoconsumo e/o perdita e deperimento degli stessi, ciò inficiando l'attendibilità del procedimento ricostruttivo dei ricavi.
Nella ricostruzione dei maggiori ricavi sono stati contestati e calcolati anche i pasti per l'autoconsumo del titolare e dei dipendenti.
Rammenta la società contribuente che relativamente ai maggiori ricavi da autoconsumo recentemente la
Suprema Corte ha affermato il principio per cui le somministrazioni di cibo e bevande effettuate a favore di dipendenti nonché all'autoconsumo dell'imprenditore, dei familiari ovvero dei soci non costituiscono prestazioni di servizi assoggettabili ad IVA, ove le stesse rientrino nella soglia indicata dall'art. 3, co. 3, D.
P.R. 633/72 (ossia € 50,00); così come la somministrazione di pasti effettuata a favore dei dipendenti o destinata all'autoconsumo dell'imprenditore, dei soci e dei familiari, non hanno nemmeno rilievo ai fini delle imposte dirette, qualora non superino la menzionata soglia.
Quanto agli sfridi, l'Ufficio ha tenuto solo parzialmente conto delle sollecitazioni della contribuente trascurando, ingiustificatamente di considerare gli sfridi anche sulle altre materie prime, come avrebbe dovuto invece fare l'Ufficio, cosa che avrebbe portato a un significativo abbattimento dei ricavi.
Quanto al tema del presunto impiego di un lavoratore non regolarmente assunto la ricorrente osserva che il costo sostenuto dalla società datrice di lavoro per il lavoratore, anche quando a nero, è un costo deducibile, in quanto sicuramente inerente e di competenza oltre che effettivamente sostenuto, tant'è che vengono recuperate le relative trattenute non operate con separato processo verbale, come insegna anche la S.C. che impone il riconoscimento dei costi al nero, quando da tali costi si parte ai fini della rettifica del maggior reddito.
Si è costituito l'Ufficio impositore che fa innanzitutto osservare che l'accertamento fiscale è avvenuto sulla base del metodo analitico-induttivo di cui agli artt. 39, comma 1, del DPR 600/73 e 54, comma 2, del DPR
633/72 facendo ricorso a presunzione gravi, precise e concordanti che hanno permesso di rilevare, con riferimento all'anno d'imposta 2018, elementi positivi di reddito non contabilizzati e non dichiarati.
Ricorda l'Ufficio, in contrasto all'asserito difetto di contraddittorio, che in data 09.5.2024 ha notificato alla società invito a comparire al fine di attivare il procedimento di accertamento con adesione ai sensi dell'art. 5 del D. Lgs. n. 218/97.
Non essendosi presentato alcun rappresentante della società nel giorno fissato per il contraddittorio e non avendo successivamente la parte tentato in alcun modo di contattare l'ufficio, quest'ultimo procedeva, in data 26.9.2024, alla notifica dello schema di atto n. T8HT210000177/2024 nel quale si indicavano i risultati dell'istruttoria effettuata e si invitava la società verificata a presentare, entro il termine di sessanta giorni dalla notifica, le eventuali osservazioni e controdeduzioni.
La società non si è attivata in alcun modo nei 60 gg. successivi alla notifica e l'Ufficio ha notificato l'impugnato accertamento.
Peraltro, fa osservare l'Ufficio, il contraddittorio c'è stato in sede di verifica su molti aspetti della ricostruzione.
Nel merito l'Ufficio evidenzia che la società verificata non ha mai fornito ai militari di polizia tributaria operanti il prospetto analitico delle rimanenze di merci di fine anno, nonostante ne fosse stata fatta richiesta l'esibizione fin dal primo accesso.
Quanto al tema dello sfrido e dell'autoconsumo fa notare l'Ufficio di averne tenuto conto e che prima ancora,
i verificatori lo hanno determinato in contraddittorio con la parte.
Sulla scorta degli acquisti di merce destinati alla rivendita, fatturati, i verificatori hanno proceduto alla scomposizione della merce per tipologia e in contraddittorio con il contribuente, sono state determinate le quantità di materie prime (ossia il peso della singola porzione di antipasto, secondo piatto e contorno) utilizzate per la realizzazione di ogni singola pietanza presa a base per il controllo, quali carne, pesce, salumi, formaggi ecc., al fine di poter determinare il numero di antipasti, secondi piatti e contorni producibili.
Sempre in contraddittorio con la parte, sono stati, altresì, individuati i prodotti (pasta, bevande, vini, birra, acqua ecc.) destinati alla vendita e/o all'autoconsumo e sono state individuate le percentuali di sfrido/ deterioramento di alcuni alimenti, quali la carne (errata preparazione e/o manipolazione della stessa, ecc.), nonché le percentuali d'impiego dei prodotti utilizzati per gli antipasti, i secondi piatti e i contorni, al fine di poterne determinare il numero realizzato, destinato alla vendita.
Alla quantità di materie prime acquistate sono state sommate le “Rimanenze iniziali” e decurtate “quelle finali”, che sono risultate pari ad € 0,00 per il 2016, ad € 10.111,00 per il 2017 e ad € 0,00 per il 2018.
La società contribuente, nonostante ne sia stata chiesta l'esibizione fin dal primo accesso, non ha mai fornito il prospetto analiticodelle rimanenze di merci di fine anno (per le imprese in contabilità semplificata, l'articolo
9, comma 1, del D.L. 2/3/89 n. 69, e l'articolo 2, del D.M. 2/5/1989, stabiliscono che il valore delle rimanenze venga annotato, entro il termine di presentazione della dichiarazione dei redditi, sui registri IVA, indicando: le quantità e i valori delle singole categorie di beni in giacenza alla fine dell'esercizio e i criteri seguiti per la valutazione).
In alternativa, l'indicazione di tali dati può essere contenuta in apposito prospetto di dettaglio, da redigere sempre entro il termine sopra citato.
In caso di omessa presentazione del prospetto analitico delle rimanenze iniziali e finali, l'Ufficio può procedere ad accertamento di tipo induttivo, attraverso una determinazione della percentuale di ricarico dei prezzi di vendita rispetto a quelli di acquisto.
L'omissione delle scritture ausiliarie di magazzino, infatti, generando un impedimento alla corretta analisi dei contenuti dell'inventario, rifluisce indubbiamente sulla possibilità per gli accertatori di ricostruire analiticamente i ricavi di esercizio e determina, perciò, quella “inattendibilità complessiva delle scritture contabili” che è presupposto normativamente previsto ai fini del ricorso alla modalità induttiva dell'accertamento, ragion per cui si è proceduto a valorizzare le merci in rimanenza al 31/12/2017 secondo quanto riportato nel PVC ottenendo un valore pari ad € 28.189,69, valore che è stato sottratto dai ricavi ricostruiti presuntivamente per l'annualità 2017 e sommato, invece, ai ricavi ricostruiti presuntivamente per l'annualità 2018. Dalla quantità di prodotto finito, destinato alla vendita, sono state, altresì, decurtate le merci acquistate per l'autoconsumo dei soci (nr. 2 persone) e dei dipendenti, riguardanti, come dichiarato dalla parte in sede di contraddittorio, la pasta, il pesce, la carne ecc. determinando quindi il “venduto”.
I ricavi sono stati determinati moltiplicando il numero di portate e di bevande somministrate per il prezzo di vendita, rilevato dal listino menù esibito e/o dichiarato dalla parte in sede di contraddittorio.
Quanto all'impiego di lavoratore non regolarmente assunto evidenzia l'Ufficio che durante la verifica fiscale i militari operanti hanno constatato che il sig. Nominativo_1 era impegnato in attività lavorativa presso il luogo di esercizio della società verificata, con mansioni di cameriere, sprovvisto di contratto di lavoro (impiegato prima dell'assunzione e/o dopo il licenziamento senza la preventiva comunicazione di instaurazione del rapporto di lavoro).
Alla eccezione della contribuente relativa al mancato riconoscimento dei costi sostenuti per il lavoratore “al nero”, l'Ufficio replica richiamando l'orientamento della Corte di Cassazione – Sezione Tributaria che ha affermato che il Giudice tributario può ritenere deducibili i costi per i dipendenti “in nero” soltanto se documentati dal Datore di lavoro.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è integralmente infondato e dev'essere respinto.
In tema di accertamento delle imposte sui redditi, la presenza di scritture contabili formalmente corrette non esclude la legittimita' dell'accertamento analitico-induttivo del reddito d'impresa, ai sensi del Decreto del
Presidente della Repubblica n. n. 600 del 1973, articolo 39, comma 1, lettera d), qualora la contabilita' stessa possa considerarsi complessivamente inattendibile in quanto confliggente con i criteri della ragionevolezza, anche sotto il profilo della antieconomicita' del comportamento del contribuente.
In tali casi, pertanto, e' consentito all'Ufficio dubitare della veridicita' delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici, purche' gravi, precise e concordanti, maggiori ricavi o minori costi".
Ed inoltre, in tema di presunzioni semplici, gli elementi assunti a fonte di prova non debbono essere necessariamente piu' d'uno, potendo il convincimento del giudice fondarsi anche su di un solo elemento purche' grave e preciso, dovendo il requisito della "concordanza" ritenersi menzionato dalla legge solo in previsione di un eventuale ma non necessario concorso di piu' elementi presuntivi" (Cass. n. 15754 del
2009; Cass. n. 17474 del 2009). in tema di prova civile conseguente ad accertamento tributario, gli elementi assunti a fonte di presunzione non debbono essere necessariamente plurimi - benche' l'articolo 2729 c.c., il Decreto del Presidente della
Repubblica n. 600 del 1973, articolo 38, comma 4, e il Decreto del Presidente della Repubblica n. 633 del
1972, articolo 38, comma 4, si esprimano al plurale - potendosi il convincimento del giudice fondare anche su un elemento unico, preciso e grave" (Cass. n. 6567 del 2014).
In tali casi, pertanto, e' consentito all'ufficio dubitare della veridicita' delle operazioni dichiarate e desumere, sulla base di presunzioni semplici purche' gravi, precise e concordanti - maggiori ricavi o minori costi, con conseguente spostamento dell'onere della prova a carico del contribuente.
Emerge allora chiaramente come, le molteplici argomentazioni svolte dalla difesa della ricorrente, nelle varie forme in cui esse sono state spiegate si risolvono in una valutazione alternativa del materiale probatorio, che non pare essere maggiormente congruo e plausibile rispetto al complesso argomentativo percorso dall'Ufficio.
Ed invero, le considerazioni spiegate nell'avviso di accertamento appaiono del tutto logiche in relazione alla peculiare natura dell'attività commerciale di cui si tratta e delle modalità organizzative della società la quale, ha opposto a quelle giustificazioni e spiegazioni meramente alternative astratte, aventi valore meramente assertivo.
Deve ritenersi, quindi, che la situazione economica dell'azienda presentasse connotati tali da far presumere che i dati contabili esposti non fossero attendibili.
Merita di essere riconosciuta la validità del metodo ricostruttivo utilizzato dall'Agenzia delle Entrate, riconoscimento tanto più rafforzato l'impronta effettivamente prudenziale che l'ha caratterizzato.
La dichiarata infondatezza dei ricorsi porta con sé il riconoscimento delle spese di costituzione e difesa nel processo in favore dell'Amministrazione vittoriosa nella misura liquidata come nel seguente dispositivo.
P.Q.M.
La Corte di Giustizia Tributaria di 1° grado di Livorno rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese di lite che quantifica in complessivi euro 2000,00.