Art. 7.
Sui contributi erogati dal Ministero della marina mercantile, in virtu' di leggi speciali, a favore dei cantieri navali o dell'armamento, non si applicano le ritenute a titolo di acconto, per le imposte e relative addizionali, di cui al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e successive modificazioni ed integrazioni.
Sui contributi erogati dal Ministero della marina mercantile, in virtu' di leggi speciali, a favore dei cantieri navali o dell'armamento, non si applicano le ritenute a titolo di acconto, per le imposte e relative addizionali, di cui al testo unico delle leggi sulle imposte dirette, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 gennaio 1958, n. 645 , e successive modificazioni ed integrazioni.