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Sentenza 27 ottobre 2025
Sentenza 27 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trento, sentenza 27/10/2025, n. 481 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trento |
| Numero : | 481 |
| Data del deposito : | 27 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3518/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. I GIORGIA BREGOL Parte_1
e
, con l'Avv. VITTORIO CRISTANELLI e l'Avv. Parte_2
RA AN RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto dd 16.07.2025, iscritto al ruolo in data 28.07.2025, i sigg.ri ed chiedevano a questo Parte_2 Parte_1
Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo del figlio minore. Con decreto presidenziale del 28.08.2025, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note depositate rispettivamente l'08.10.2025 e il 09.10.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento del figlio minore , e così si legge: ER1 ER
“1) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
ER 2) disporsi il diritto – dovere di di vedere e tenere con sé Parte_1 con le seguenti modalità: a) durante la settimana tutti i martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
Parte_1
b) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola;
3) disporsi che, durante le festività natalizie, negli anni dispari il figlio minore trascorrerà con la mamma l'intero giorno della Vigilia di Natale dalle ore 9.00 circa e il giorno di Natale sino alle ore 16.00 quando verrà preso dal padre e con lui trascorrerà la sera di Natale e l'intero giorno di Santo Stefano sino alle ore 18.00; mentre per gli anni pari i genitori invertiranno le giornate di permanenza con il figlio minore nelle suddette giornate di festa e quindi il figlio minore trascorrerà con il papà l'intero giorno della Vigilia di Natale dalle ore 9.00 circa e il giorno di Natale sino alle ore 16.00 quando verrà preso dalla madre e con lei trascorrerà la sera di Natale e l'intero giorno di Santo Stefano sino alle ore 18.00; per il resto delle festività natalizie si seguirà il protocollo di visita ordinario;
4) disporsi che, per quanto riguarda le festività pasquali, ad anni alterni negli ER anni pari trascorrerà con il padre il weekend di Pasqua dal venerdì alle 16.00 (ovvero alla chiusura della scuola materna), il sabato, il giorno di Pasqua
e l'intera giornata del lunedì di Pasquetta fino alle ore 18.00 mentre gli anni
Pag. 2 di 5 dispari sarà la mamma a trascorrere il medesimo periodo dal Venerdì Santo sino al Lunedì di Pasquetta ai medesimi orari. Si precisa che i genitori concordano la ripartenza del calendario ordinario il fine settimana successivo con il genitore che non ha tenuto il bambino a Pasqua;
5) disporsi per quanto riguarda gli ulteriori giorni di festività previsti a
ER calendario, che trascorrerà i giorni del 25 aprile, 26 giugno (festa patronale) con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari, mentre i giorni del 1° maggio, del 1° novembre, 31 dicembre e 1° gennaio gli anni pari con la mamma e gli anni dispari con il papà; il 2 giugno verrà trascorso sempre con la mamma. Qualora, tuttavia, il 2 giugno cada in un giorno di competenza del papà, secondo protocollo ordinario, recupererà tale Parte_1 giornata il giorno successivo. Le predette giornate avranno inizio ad ore 9.00
con il rispettivo genitore e sino alle ore 18.00;
ER Disporsi altresì che trascorrerà il proprio compleanno cadente il 7 dicembre ad anni alterni negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la
ER madre mentre la successiva festività dell'8 dicembre starà con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno del proprio compleanno, sempre con inizio della giornata ad ore 9.00 con ogni genitore e sino alle ore 18.00;
ER
6) disporsi, per quanto riguarda il mese di agosto, che trascorrerà la prima e la terza settimana con la madre e la seconda e la quarta settimana con il padre, con decorrenza dal primo sabato di agosto dalle ore 9.00 sino al sabato successivo alle ore 18.00, con facoltà per i genitori di concordare un diverso orario/giorno in caso di prenotazione di ferie estive presso villaggi/hotel/appartamenti che prevedono un calendario di prenotazione diverso dal sabato. Fatti salvi diversi accordi raggiunti tra le parti.
7) Fermo quanto sopra, sarà comunque facoltà per ogni genitore trascorrere fino a 15 (quindici) giorni consecutivi di ferie con il figlio. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno per le eventuali ferie estive ed entro il 30 novembre per eventuali ferie invernali (es. settimana bianca). I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e ritorno;
8) disporsi che il sig. – a decorrere dal mese di maggio 2025 Parte_1 compreso – sia tenuto a corrispondere mensilmente alla sig.ra a Parte_2 titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 500,00 (cinquecento//00) da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione
Pag. 3 di 5 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che l'importo previsto di ER Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento di tiene già conto delle somme che dovesse essere in futuro tenuta a versare Parte_2 per l'acquisto e/o la locazione del medesimo o diverso appartamento che la stessa occuperà con il figlio. 9) disporsi che le spese straordinarie del figlio minore saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previo accordo relativamente a quelle non necessarie che supereranno, singolarmente, l'importo di €.100,00.
Per l'individuazione delle stesse le parti faranno riferimento al protocollo del CNF, che si allega (doc. 19). Il genitore che ha anticipato le spese dovrà documentare le stesse all'altro, che, a sua volta, le rimborserà entro il mese successivo, mediante bonifico bancario. Se il genitore non rilascerà proprio consenso o dissenso scritto alla richiesta dell'altro di concorrere al pagamento delle spese straordinarie entro 5 giorni dall'invio della relativa documentazione, dette spese si ritengono accettate. 10) darsi atto che i sig.ri e concordano che il conto corrente Pt_1 Pt_2 bancario cointestato n. 000014411490 aperto presso la Cassa Rurale di Trento verrà estinto e il saldo presente al momento dell'estinzione rimarrà a disposizione della sig.ra e che le rate dell'asilo nido per i mesi di Pt_2 maggio, giugno e luglio 2025 saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno con impegno di a rimborsare e accreditare a Parte_2 [...]
il 50% degli importi che alla stessa verranno accreditati a titolo di Parte_1 bonus asilo.
11) disporsi che assegni famigliari, al nucleo ed ogni altro eventuale contributo per la famiglia saranno richiesti e percepiti dalla signora;
Parte_2 ER
12) il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ed entrambi potranno beneficiare al 50% ciascuno delle relative detrazioni;
13) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Pag. 4 di 5 14) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio in favore del figlio ER minore .
15) Spese legali integralmente compensate tra le parti.” Con note a trattazione scritta depositate rispettivamente l'08.10.2025 e il
09.10.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui il figlio , che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i ER1 genitori, vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Trento, Via Luigi de Campi n. 18, non contrasta con l'interesse del minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
Pag. 5 di 5
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Tribunale Ordinario di Trento
Sezione Civile
N. R.G. 3518/2025 Riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati
Dott. Luciano Spina Presidente rel. Dott.ssa Laura Di Bernardi Giudice Dott.ssa Alessandra Tolettini Giudice ha pronunziato la seguente SENTENZA nel procedimento per la regolamentazione della responsabilità genitoriale a domanda congiunta instaurato da
, con l'Avv. I GIORGIA BREGOL Parte_1
e
, con l'Avv. VITTORIO CRISTANELLI e l'Avv. Parte_2
RA AN RICORRENTI con l'intervento del Pubblico Ministero CONCLUSIONI
Le parti concludono come da ricorso congiunto e chiedono la sostituzione dell'udienza con il deposito di note scritte. Si dà atto che il PM ha concluso in modo tacito, come da protocollo tra Tribunale e Procura della Repubblica dd. 14.3.2023. FATTO E DIRITTO Con ricorso congiunto dd 16.07.2025, iscritto al ruolo in data 28.07.2025, i sigg.ri ed chiedevano a questo Parte_2 Parte_1
Tribunale la regolamentazione dei rapporti tra di loro nell'interesse esclusivo del figlio minore. Con decreto presidenziale del 28.08.2025, venivano assegnati termini di giorni
45 per il deposito telematico di note scritte e dei documenti ex art. 473 bis.13, comma 3, c.p.c. Con note depositate rispettivamente l'08.10.2025 e il 09.10.2025, i ricorrenti si avvalevano della facoltà di sostituire l'udienza con il deposito di note a trattazione scritta ex art. 127 ter introdotto ad opera del d.lgs. n. 149/2022, in cui confermavano la loro volontà di non volersi riconciliare e confermavano le condizioni così come formulate nel ricorso introduttivo per l'affidamento del figlio minore , e così si legge: ER1 ER
“1) disporsi l'affidamento condiviso del figlio minore ad entrambi i genitori, con collocamento e residenza anagrafica dello stesso presso l'abitazione della madre. Per effetto di quanto sopra, le decisioni più importanti nell'interesse del figlio, relative all'educazione, alla formazione scolastica ed alla salute, saranno assunte di comune accordo da entrambi i genitori, tenuto conto di quelle che sono le capacità, l'inclinazione naturale e le aspirazioni dello stesso. Sarà onere dei genitori quello di tenersi reciprocamente informati circa tutte le questioni relative al figlio. Entrambi i genitori avranno diritto ad esercitare la responsabilità genitoriale separata sul figlio per le questioni di ordinaria amministrazione nei rispettivi periodi di convivenza;
ER 2) disporsi il diritto – dovere di di vedere e tenere con sé Parte_1 con le seguenti modalità: a) durante la settimana tutti i martedì dall'uscita da scuola fino al mercoledì mattina quando lo riaccompagnerà a scuola;
Parte_1
b) a fine settimana alternati dal venerdì all'uscita da scuola sino al lunedì mattina quando lo riaccompagnerà direttamente a scuola;
3) disporsi che, durante le festività natalizie, negli anni dispari il figlio minore trascorrerà con la mamma l'intero giorno della Vigilia di Natale dalle ore 9.00 circa e il giorno di Natale sino alle ore 16.00 quando verrà preso dal padre e con lui trascorrerà la sera di Natale e l'intero giorno di Santo Stefano sino alle ore 18.00; mentre per gli anni pari i genitori invertiranno le giornate di permanenza con il figlio minore nelle suddette giornate di festa e quindi il figlio minore trascorrerà con il papà l'intero giorno della Vigilia di Natale dalle ore 9.00 circa e il giorno di Natale sino alle ore 16.00 quando verrà preso dalla madre e con lei trascorrerà la sera di Natale e l'intero giorno di Santo Stefano sino alle ore 18.00; per il resto delle festività natalizie si seguirà il protocollo di visita ordinario;
4) disporsi che, per quanto riguarda le festività pasquali, ad anni alterni negli ER anni pari trascorrerà con il padre il weekend di Pasqua dal venerdì alle 16.00 (ovvero alla chiusura della scuola materna), il sabato, il giorno di Pasqua
e l'intera giornata del lunedì di Pasquetta fino alle ore 18.00 mentre gli anni
Pag. 2 di 5 dispari sarà la mamma a trascorrere il medesimo periodo dal Venerdì Santo sino al Lunedì di Pasquetta ai medesimi orari. Si precisa che i genitori concordano la ripartenza del calendario ordinario il fine settimana successivo con il genitore che non ha tenuto il bambino a Pasqua;
5) disporsi per quanto riguarda gli ulteriori giorni di festività previsti a
ER calendario, che trascorrerà i giorni del 25 aprile, 26 giugno (festa patronale) con la mamma negli anni dispari e con il papà negli anni pari, mentre i giorni del 1° maggio, del 1° novembre, 31 dicembre e 1° gennaio gli anni pari con la mamma e gli anni dispari con il papà; il 2 giugno verrà trascorso sempre con la mamma. Qualora, tuttavia, il 2 giugno cada in un giorno di competenza del papà, secondo protocollo ordinario, recupererà tale Parte_1 giornata il giorno successivo. Le predette giornate avranno inizio ad ore 9.00
con il rispettivo genitore e sino alle ore 18.00;
ER Disporsi altresì che trascorrerà il proprio compleanno cadente il 7 dicembre ad anni alterni negli anni dispari con il padre e negli anni pari con la
ER madre mentre la successiva festività dell'8 dicembre starà con il genitore con il quale non ha trascorso il giorno del proprio compleanno, sempre con inizio della giornata ad ore 9.00 con ogni genitore e sino alle ore 18.00;
ER
6) disporsi, per quanto riguarda il mese di agosto, che trascorrerà la prima e la terza settimana con la madre e la seconda e la quarta settimana con il padre, con decorrenza dal primo sabato di agosto dalle ore 9.00 sino al sabato successivo alle ore 18.00, con facoltà per i genitori di concordare un diverso orario/giorno in caso di prenotazione di ferie estive presso villaggi/hotel/appartamenti che prevedono un calendario di prenotazione diverso dal sabato. Fatti salvi diversi accordi raggiunti tra le parti.
7) Fermo quanto sopra, sarà comunque facoltà per ogni genitore trascorrere fino a 15 (quindici) giorni consecutivi di ferie con il figlio. Detto periodo dovrà essere individuato, previo accordo tra i genitori, entro il 30 aprile di ogni anno per le eventuali ferie estive ed entro il 30 novembre per eventuali ferie invernali (es. settimana bianca). I genitori dovranno fornire reciprocamente l'indirizzo delle località di vacanza dove porteranno il figlio, indicando la località di destinazione nonché le date di partenza e ritorno;
8) disporsi che il sig. – a decorrere dal mese di maggio 2025 Parte_1 compreso – sia tenuto a corrispondere mensilmente alla sig.ra a Parte_2 titolo di concorso al mantenimento ordinario del figlio, la somma di Euro 500,00 (cinquecento//00) da rivalutarsi di anno in anno, secondo la variazione degli indici ISTAT. Il predetto importo dovrà essere corrisposto in un'unica soluzione
Pag. 3 di 5 mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla Sig.ra Parte_2 entro e non oltre il giorno 5 di ogni mese. Si precisa che l'importo previsto di ER Euro 500,00 a titolo di contributo al mantenimento di tiene già conto delle somme che dovesse essere in futuro tenuta a versare Parte_2 per l'acquisto e/o la locazione del medesimo o diverso appartamento che la stessa occuperà con il figlio. 9) disporsi che le spese straordinarie del figlio minore saranno sostenute da ciascun genitore nella misura del 50% ciascuno, previo accordo relativamente a quelle non necessarie che supereranno, singolarmente, l'importo di €.100,00.
Per l'individuazione delle stesse le parti faranno riferimento al protocollo del CNF, che si allega (doc. 19). Il genitore che ha anticipato le spese dovrà documentare le stesse all'altro, che, a sua volta, le rimborserà entro il mese successivo, mediante bonifico bancario. Se il genitore non rilascerà proprio consenso o dissenso scritto alla richiesta dell'altro di concorrere al pagamento delle spese straordinarie entro 5 giorni dall'invio della relativa documentazione, dette spese si ritengono accettate. 10) darsi atto che i sig.ri e concordano che il conto corrente Pt_1 Pt_2 bancario cointestato n. 000014411490 aperto presso la Cassa Rurale di Trento verrà estinto e il saldo presente al momento dell'estinzione rimarrà a disposizione della sig.ra e che le rate dell'asilo nido per i mesi di Pt_2 maggio, giugno e luglio 2025 saranno a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno con impegno di a rimborsare e accreditare a Parte_2 [...]
il 50% degli importi che alla stessa verranno accreditati a titolo di Parte_1 bonus asilo.
11) disporsi che assegni famigliari, al nucleo ed ogni altro eventuale contributo per la famiglia saranno richiesti e percepiti dalla signora;
Parte_2 ER
12) il figlio sarà fiscalmente a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno ed entrambi potranno beneficiare al 50% ciascuno delle relative detrazioni;
13) i genitori si impegnano reciprocamente a mantenere un contegno di rispetto reciproco e di serena comunicazione tra loro, al fine di garantire un rapporto equilibrato e continuativo del figlio con ciascuno di essi, si impegnano, inoltre, a tutelare la figura paterna e materna, evitando di esprimere giudizi lesivi dell'onore e della reputazione l'uno dell'altro alla presenza del figlio.
Pag. 4 di 5 14) Entrambi i genitori prestano sin d'ora il consenso al rilascio del passaporto e della carta d'identità elettronica valida per l'espatrio in favore del figlio ER minore .
15) Spese legali integralmente compensate tra le parti.” Con note a trattazione scritta depositate rispettivamente l'08.10.2025 e il
09.10.2025, le parti insistevano per l'accoglimento del ricorso introduttivo e la causa veniva trattenuta in decisione. Il Tribunale, preso atto dell'accordo raggiunto dai ricorrenti, provvede in conformità, atteso che le condizioni di regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale, in ordine alle modalità stabilite nel ricorso congiunto secondo cui il figlio , che sarà affidato congiuntamente ad entrambi i ER1 genitori, vivrà con la madre presso l'abitazione sita in Trento, Via Luigi de Campi n. 18, non contrasta con l'interesse del minore, né vi è motivo di formulare obiezioni in ordine alla pattuita quantificazione del contributo paterno al mantenimento del figlio, considerato che le citate condizioni risultano conformi alle previsioni normative di cui agli artt. 337-bis ss. cod. civ..
P.Q.M.
Il Tribunale, visti gli artt. 337 bis e ss. e l'art. 473-bis.51 c.p.c., prende atto degli accordi intervenuti tra le parti circa la regolamentazione dell'esercizio della responsabilità genitoriale come riportati nelle conclusioni congiunte e nel presente provvedimento.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di legge. Così deciso in Trento, nella Camera di Consiglio del 25 ottobre 2025
Il Presidente est.
(Dott. Luciano SPINA)
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