CA
Sentenza 18 dicembre 2025
Sentenza 18 dicembre 2025
Commentari • 0
Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 18/12/2025, n. 4405 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 4405 |
| Data del deposito : | 18 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 893 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Lorenzo Confessore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Po 25/B
APPELLANTE
E
, E rappresentati e difesi, CP_1 CP_2 Controparte_3 giusta procura in atti, dagli avvocati Concetta Palma e Manfredo Piazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio Piazza - Palma - De Vincenti sito in Roma, via Faleria 17
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9760 /2024 pubblicata in data 13/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, condannava l' a corrispondere gli Parte_1 importi di € 3.957,23 in favore di , € 3.849,16 in favore di e di € CP_1 CP_2
4.885,79 in favore di in tutti i casi oltre la maggior somma di interessi legali e Controparte_3 rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Avverso tale sentenza l' Parte_1 presentava appello fondato su più motivi.
e si costituivano in giudizio resistendo CP_1 CP_2 Controparte_3 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Le parti non sono comparse all'udienza del 11/12/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 18/12/2025 mandando alla Cancelleria di rendere edotte le parti costituite del disposto rinvio.
Le parti sebbene validamente avvisate, non hanno ritenuto di comparire all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
.Così deciso in Roma il 18/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente
dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel. dott. Vito Riccardo Cervelli Consigliere
all'esito dell'udienza del 18.12.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 893 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2025 vertente
TRA
, in persona Parte_1 del legale rappresentate pro tempore, rappresentata e difesa, giusta procura in atti, dall'avvocato Lorenzo Confessore ed elettivamente domiciliata presso il suo studio sito in Roma via Po 25/B
APPELLANTE
E
, E rappresentati e difesi, CP_1 CP_2 Controparte_3 giusta procura in atti, dagli avvocati Concetta Palma e Manfredo Piazza ed elettivamente domiciliato presso lo studio Piazza - Palma - De Vincenti sito in Roma, via Faleria 17
APPELLATO
OGGETTO: appello avverso la sentenza del Tribunale di Roma n. 9760 /2024 pubblicata in data 13/10/2024
CONCLUSIONI
Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE Con la sentenza impugnata il Tribunale di Roma, in funzione di giudice del lavoro, condannava l' a corrispondere gli Parte_1 importi di € 3.957,23 in favore di , € 3.849,16 in favore di e di € CP_1 CP_2
4.885,79 in favore di in tutti i casi oltre la maggior somma di interessi legali e Controparte_3 rivalutazione monetaria dalla maturazione al soddisfo.
Avverso tale sentenza l' Parte_1 presentava appello fondato su più motivi.
e si costituivano in giudizio resistendo CP_1 CP_2 Controparte_3 all'accoglimento del gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
Le parti non sono comparse all'udienza del 11/12/2025, sicché il Collegio ha disposto il rinvio della causa all'odierna udienza del 18/12/2025 mandando alla Cancelleria di rendere edotte le parti costituite del disposto rinvio.
Le parti sebbene validamente avvisate, non hanno ritenuto di comparire all'udienza odierna, sicché la Corte non può che dichiarare la cancellazione della causa dal ruolo e l'estinzione del giudizio, poiché il processo di primo grado è stato pacificamente instaurato successivamente al 25 giugno 2008, talché ad esso si applica l'art. 181 c.p.c. – richiamato dall'art. 309 c.p.c. – nel testo introdotto dall'art. 50 d.l. 112/2008, convertito con l. 133/2008.
A detta pronuncia consegue, ex art. 310 u.c. c.p.c., che le spese rimangono a carico delle parti che le hanno anticipate.
P.Q.M.
La Corte dispone la cancellazione della causa dal ruolo e dichiara estinto il processo;
nulla sulle spese.
.Così deciso in Roma il 18/12/2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE dott. Vincenzo Selmi dott.ssa Vittoria Di Sario