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Sentenza 9 maggio 2025
Sentenza 9 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 09/05/2025, n. 3777 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3777 |
| Data del deposito : | 9 maggio 2025 |
Testo completo
N. 13224/2024 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Ruggeri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avv. Stefano Cislaghi e avv. Roberta Premoli presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico in Salerno (SA) in data 03/06/1974
(anno 1974 atto n. 240 reg. / parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 8876/2024 pubblicata in data 11/10/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
Il sig. in data 09/04/2024 ha depositato ricorso cumulativo per la separazione Parte_1 personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico.
La sig.ra si è ritualmente costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Pt_2
19/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico aderendo alla richiesta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sopra indicati in data 16/09/2024 sono comparsi innanzi alla dott.ssa Marina Bruni e si sono accordati per ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Salerno (SA), in data 03/06/1974 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Salerno al n. 240, parte II.
Serie A. anno 1974;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non hanno diritto ad alcun assegno di divorzio;
- spese del giudizio compensate;
- prendere atto delle seguenti ulteriori statuizioni patrimoniali che nelle more le parti hanno concordato:
1. La casa familiare di IA (MI), Via Gramsci n. 2, di proprietà delle Parti al 50%, per comune accordo, resterà nella disponibilità della GN;
Pt_2
2. I sigg.ri e quale elemento funzionale e indispensabile ai Parte_2 Parte_1 fini della risoluzione della crisi coniugale convengono che il signor a fronte del Pt_1 versamento di un importo pari ad euro 60.000,00.= (sessantamila/00), si obbliga a vendere e trasferire alla GN , che accetta, mediante stipula in separata sede di apposito Pt_2 atto notarile, la proprietà della propria quota pari al 50% e relative pertinenze (box e/o cantina), dell'immobile sito in IA (MI), Via Gramsci n. 2, ed identificate con i seguenti dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: foglio 5, particella 674, subalterno
14 (abitazione), foglio 5 , particella 675, subalterno 2 (pertinenze). Le spese notarili ed eventuali tasse relative al trasferimento di proprietà saranno suddivise al 50% tra le Parti;
3. La GN si impegna a fissare la data del rogito entro 30 giorni dal deposito della Pt_2 sentenza di divorzio pronuncianda;
4. La somma suindicata di euro 60.000,00.= (sessantamila/00) per la vendita ed il trasferimento della quota dell'immobile pari al 50% di proprietà del signor verrà corrisposta allo Pt_1 stesso dalla GN con le seguenti modalità: - quanto ad euro 45.000,00.= Pt_2
(quarantacinquemila/00) alla stipula del rogito;
- quanto ad euro 15.000,00.=
(quindicimila/00) verrà corrisposto dalla GN al signor in n. 24 rate Pt_2 Pt_1 mensili di euro 625,00.= ciascuna, da corrispondersi mediante bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla stipula del rogito, alle seguenti coordinate bancarie: conto corrente intestato a n. 000009082X32, acceso presso Banca Parte_1
Popolare Sondrio, codice IBAN IT24 K056 9601 6150 0000 9082 X32.
5. Il signor si impegna a rifondere alla GN il 50% delle spese notarili ed Pt_1 Pt_2 eventuali tasse relative al trasferimento di proprietà (punto n. 2), che verranno anticipate dalla stessa all'atto del rogito notarile, una volta incassato l'acconto di euro 45.000,00.=, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2 acceso presso la Banca Intesa SanPaolo alle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...] e/o secondo le modalità che la GN vorrà Pt_2 indicare;
6. Con la puntuale ed esatta esecuzione di tutti gli obblighi sopra pattuiti, le Parti dichiarano di avere composto in via definitiva ogni pendenza e di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa dipendente e/o comunque occasionata direttamente od indirettamente dal rapporto di coniugio, in via di transazione generale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 09/10/2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato, il quale ha assegnato termini per il deposito di note scritte per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno (SA) in data
03/06/1974 tra (Anno 1974 – n. 240 – Parte_1 Parte_2 parte II – serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
IL PM IL PG
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI MILANO
-Sezione Nona Civile-
Il Tribunale, in camera di consiglio, in composizione collegiale, nelle persone dei magistrati:
Dott. Laura Maria Cosmai Presidente
Dott. Susanna Terni Giudice rel. est.
Dott. Chiara Delmonte Giudice
ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa sopra indicata promossa con ricorso depositato in data 09/04/2024 da
1) Parte_1 nato a [...], il [...] cittadino: italiano
Cod. Fisc. C.F._1 residente in [...] con l'Avv. Raffaella Ruggeri presso il quale ha eletto domicilio telematico
e
2) Parte_2 nata a [...], il [...] cittadina: italiana
Cod. Fisc. C.F._2 residente in [...] con gli avv. Stefano Cislaghi e avv. Roberta Premoli presso i quali ha eletto domicilio telematico i quali hanno contratto matrimonio con rito cattolico in Salerno (SA) in data 03/06/1974
(anno 1974 atto n. 240 reg. / parte II serie A)
separati consensualmente con sentenza n. 8876/2024 pubblicata in data 11/10/2024
(passata in giudicato, v. documenti in atti)
FATTO
Il sig. in data 09/04/2024 ha depositato ricorso cumulativo per la separazione Parte_1 personale dei coniugi e la cessazione degli effetti civili del matrimonio ai sensi dell'art. 473 bis 49 c.p.c. contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico.
La sig.ra si è ritualmente costituita in giudizio con comparsa di risposta depositata in data Pt_2
19/06/2024 contenente l'indicazione delle condizioni reddituali, patrimoniali e degli oneri a suo carico aderendo alla richiesta di separazione personale e cessazione degli effetti civili del matrimonio.
I coniugi sopra indicati in data 16/09/2024 sono comparsi innanzi alla dott.ssa Marina Bruni e si sono accordati per ottenere cumulativamente la pronuncia di separazione personale e di cessazione degli effetti civili del matrimonio alle seguenti condizioni:
- dichiarare la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto dalle parti in Salerno (SA), in data 03/06/1974 trascritto nei Registri dello stato civile del Comune di Salerno al n. 240, parte II.
Serie A. anno 1974;
- dare atto che i coniugi sono economicamente autosufficienti e non hanno diritto ad alcun assegno di divorzio;
- spese del giudizio compensate;
- prendere atto delle seguenti ulteriori statuizioni patrimoniali che nelle more le parti hanno concordato:
1. La casa familiare di IA (MI), Via Gramsci n. 2, di proprietà delle Parti al 50%, per comune accordo, resterà nella disponibilità della GN;
Pt_2
2. I sigg.ri e quale elemento funzionale e indispensabile ai Parte_2 Parte_1 fini della risoluzione della crisi coniugale convengono che il signor a fronte del Pt_1 versamento di un importo pari ad euro 60.000,00.= (sessantamila/00), si obbliga a vendere e trasferire alla GN , che accetta, mediante stipula in separata sede di apposito Pt_2 atto notarile, la proprietà della propria quota pari al 50% e relative pertinenze (box e/o cantina), dell'immobile sito in IA (MI), Via Gramsci n. 2, ed identificate con i seguenti dati catastali forniti dall'Agenzia delle Entrate: foglio 5, particella 674, subalterno
14 (abitazione), foglio 5 , particella 675, subalterno 2 (pertinenze). Le spese notarili ed eventuali tasse relative al trasferimento di proprietà saranno suddivise al 50% tra le Parti;
3. La GN si impegna a fissare la data del rogito entro 30 giorni dal deposito della Pt_2 sentenza di divorzio pronuncianda;
4. La somma suindicata di euro 60.000,00.= (sessantamila/00) per la vendita ed il trasferimento della quota dell'immobile pari al 50% di proprietà del signor verrà corrisposta allo Pt_1 stesso dalla GN con le seguenti modalità: - quanto ad euro 45.000,00.= Pt_2
(quarantacinquemila/00) alla stipula del rogito;
- quanto ad euro 15.000,00.=
(quindicimila/00) verrà corrisposto dalla GN al signor in n. 24 rate Pt_2 Pt_1 mensili di euro 625,00.= ciascuna, da corrispondersi mediante bonifico bancario il giorno 5 di ogni mese, a partire dal mese successivo alla stipula del rogito, alle seguenti coordinate bancarie: conto corrente intestato a n. 000009082X32, acceso presso Banca Parte_1
Popolare Sondrio, codice IBAN IT24 K056 9601 6150 0000 9082 X32.
5. Il signor si impegna a rifondere alla GN il 50% delle spese notarili ed Pt_1 Pt_2 eventuali tasse relative al trasferimento di proprietà (punto n. 2), che verranno anticipate dalla stessa all'atto del rogito notarile, una volta incassato l'acconto di euro 45.000,00.=, mediante bonifico bancario sul conto corrente intestato alla sig.ra Parte_2 acceso presso la Banca Intesa SanPaolo alle seguenti coordinate bancarie: IBAN [...] e/o secondo le modalità che la GN vorrà Pt_2 indicare;
6. Con la puntuale ed esatta esecuzione di tutti gli obblighi sopra pattuiti, le Parti dichiarano di avere composto in via definitiva ogni pendenza e di nulla più avere a che pretendere l'una dall'altra per qualsivoglia titolo, ragione e/o causa dipendente e/o comunque occasionata direttamente od indirettamente dal rapporto di coniugio, in via di transazione generale.
Le parti hanno, inoltre, chiesto di sostituire l'udienza con il deposito di note scritte, hanno dichiarato di non volersi riconciliare e hanno reciprocamente rinunciato al deposito giudiziale della documentazione di cui all'art 473 bis, 51 III c.p.c.
In data 09/10/2024 è stata emessa sentenza di separazione personale e, con ordinanza emessa in pari data, la causa è stata rimessa sul ruolo del Giudice delegato, il quale ha assegnato termini per il deposito di note scritte per la pronuncia di divorzio.
Con successive note scritte depositate in sostituzione dell'udienza le parti hanno confermato le condizioni concordate ed hanno rinunciato all'impugnazione della sentenza. Co Data comunicazione al degli atti del procedimento ex artt. 70 e 71 c.p.c
DIRITTO
Sussistono i presupposti di Legge per la pronuncia di divorzio ex art. 3, comma I, n. 2), lett. b) L.
1.12.1970 n. 898, accertato che la comunione materiale dei coniugi non può essere mantenuta o ricostituita.
La domanda congiunta dei coniugi può pertanto esser recepita in quanto regolamenta compiutamente le condizioni inerenti ai rapporti economici.
Rilevato che le ulteriori statuizioni non paiono in contrasto con norme imperative o di ordine pubblico
P.Q.M.
Il Tribunale definitivamente pronunciando
1) Dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio contratto in Salerno (SA) in data
03/06/1974 tra (Anno 1974 – n. 240 – Parte_1 Parte_2 parte II – serie A);
2) Omologa le condizioni di divorzio inerenti ai rapporti economici e provvede in conformità alle condizioni da intendersi qui trascritte;
3) Prende atto delle ulteriori statuizioni patrimoniali concordate tra le parti;
4) Dà atto che le parti hanno rinunciato alla impugnazione della odierna sentenza;
5) Compensa tra le parti le spese di procedura;
6) Manda Cancelleria perché trasmetta copia autentica del dispositivo della sentenza, passata in giudicato, all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Salerno perché provveda alle annotazioni e agli ulteriori incombenti di Legge.
Così deciso in Milano, il 23.4.2025
Il Giudice Rel. Est. Il Presidente
Dott. Susanna Terni Dott. Laura Maria Cosmai
Visto, per acquiescenza alla sentenza
Milano, _____________
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