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Sentenza 18 febbraio 2025
Sentenza 18 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 18/02/2025, n. 369 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 369 |
| Data del deposito : | 18 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Daniela Ammendola , all'udienza di discussione del 18.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato mediante dispositivo la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. RG 2057/2022 avente ad OGGETTO: riconoscimento mansioni superiori e differenze retributive
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Correra Parte_1
Nicoletta
RICORRENTE
E
in persona del p.t, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv.to Maria Luisa Simonelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.4.2022 la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stata assunta in data 21.02.2002 dal Comune di Nola con mansioni di Agente di Polizia
Municipale, livello di inquadramento nella categoria “C” del CCNL di categoria;
che da dicembre 2012 fino a dicembre del 2013, ha prestato servizio c.d. “a scavalco condiviso” per 12 ore a settimana presso il Comune di , unitamente Controparte_1 alla collega agente di PM anch'ella in forza presso il Comune di Nola;
Tes_1 che durante tale arco temporale ella ha svolto non solo le ordinarie mansioni di agente di PM, ma si è occupata di sottoscrivere tutti gli atti che necessitavano sicuramente di un inquadramento superiore (nella specie, figura professionale di categoria “D”) ovvero, a titolo esemplificativo, trasmissioni di infortuni e procedimenti vari alla Procura della
Repubblica; che a seguito di procedura di mobilità è risultata idonea al passaggio definitivo dal Comune di Nola al Comune di San Paolo Belsito e dunque dal
01.01.2014, ha prestato la propria attività lavorativa per il Comune di _1
sottoscrivendo un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con
[...] profilo di Agente di Polizia Locale, categoria “C” e conseguente posizione economica prevista dal CCNL del 01.04.1999 ; che, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro presso l' , è stata l'unica unità di Polizia Municipale in servizio presso il Controparte_3
Comune di sicchè tutte le attività espletate dalla medesima venivano Controparte_1 svolte in piena autonomia, non essendovi altro dipendente in forza presso la Polizia
Municipale, gerarchicamente superiore, che potesse effettivamente impartirle alcuna direttiva né potesse avere nei suoi confronti alcun potere organizzativo o direttivo. che nei fatti ella ha svolto tutti i compiti che avrebbe dovuti esseri svolti dal Comandante di PM , figura mancante all'interno del Comune resistente;
che il Servizio di Polizia Municipale era annoverato nel Settore II “Amministrativo Finanziario” il cui responsabile era il Sig. ; che a far data dal 01.01.2014 e sino al Controparte_4
31.12.2019, ha svolto nei fatti le seguenti mansioni: -funzioni di Polizia Municipale, funzioni di Polizia Giudiziaria e funzioni di Pubblica Sicurezza, con piena autonomia di organizzazione e di giudizio;
è stata delegata dal Sindaco stesso a rappresentare l'Ente
Comunale ed a stare in giudizio innanzi al Giudice di Pace (ciò a seguito dell'emanazione da parte della di decreto ad hoc ex art. 6 D.lgs. Controparte_5
150/2011); ha curato il disbrigo dell'intero contenzioso e della posta, si è occupata dell'istruttoria, della predisposizione e della formazione di atti, delibere e provvedimenti, curando ed avendo rapporti anche con gli Enti esterni;
ha diretto personalmente l'Ufficio della Polizia Municipale, ininterrottamente sino al 31.12.19, costituendo motu proprio un ufficio ad hoc, perfettamente funzionante e funzionale, sollecitando al interventi per una migliore custodia dei locali e rifornimento di _1 computer, stampanti e fax oltre che di adeguamento di software al fine di un miglioramento del servizio;
ha ricevuto anche delega per accreditarsi al c.d. Progetto
“SANA” (nella specie, sistema informatico unitario ad uso nelle Prefetture): -di anno in anno, dal 2014 al 2019, ha ricevuto la nomina ufficiale di Responsabile di tutti i procedimenti di competenza della Polizia Municipale -ha svolto funzioni di controllo del territorio, accertamento, prevenzione e repressione per le violazioni al Codice della strada, -ha svolto attività di predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, di collaborazione con le altre forze dell'ordine, ha prestato servizi di ordine e vigilanza;
-è stata Istruttore direttivo della Polizia Municipale;
-ha svolto attività di notificazione di tutti gli atti giudiziari e amministrativi, di acquisizione e trasmissione denunce, di sequestri alla Procura, di controllo edilizio e abusivismo con sequestri e denunce;
si occupava anche di sequestri per i quali occorreva essere proprio ufficiale di
PG e non mero agente;
-ha svolto attività di controllo e coordinamento delle unità del
Nucleo Comunale di Protezione Civile, -si è occupata della acquisizione di esposti vari e tutti gli altri compiti di istituto assegnati al servizio di Polizia Municipale tra cui deleghe di indagini, controllo di sentenze RESA per demolizioni di manufatti abusivi, verbali di controllo e verifiche ai sensi dell'art. 31 del 380/2001 T.U Edilizia per l'acquisizione da parte del dei beni immobiliari e per la loro successiva _1 trascrizione;
a partire dal mese di ottobre 2015 è stata nominata altresì Responsabile del procedimento di competenza del servizio di Polizia Municipale con i compiti di cui all'art. 6 L. 241/1990 ; che in data 16.06.2014, attese le specifiche competenze maturate sul campo, con decreto del Sindaco n. 2167/2014, le è stato attribuito il grado di
Maresciallo Luogotenente.
Evidenziava che tutte le mansioni da ella espletate e innanzi elencate non rientravano nella Categoria “C” ma erano ascrivibili alla superiore categoria “D” del CCNL enti locali e, pertanto, concludeva chiedendo di : “Accertare e dichiarare che le mansioni svolte durante l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna parte convenuta, segnatamente dal mese di dicembre 2012 al dicembre 2019 ovvero per il periodo che sarà accertato in corso di causa, rientrano nella Categoria D del CCNL di categoria (nella specie, Enti Pubblici – Allegato A) piuttosto che nella Categoria C nella quale la ricorrente è stata inquadrata, alla luce dei fatti che emergeranno in corso di causa;
2. Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. e legale rapp.te p.t., alla ricostruzione della carriera della ricorrente in base all'esatto inquadramento nel sistema di classificazione del personale ossia
l'inquadramento nella categoria D in luogo della categoria C;
conseguentemente, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori svolte e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di , debbano essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul Controparte_1 livello D5 e per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 60.881,04 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
4. Sempre in via gradata, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di _1
, debbano essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul livello D4 e
[...] per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 50.416,95 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
5. Ancora in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di _1
, debbano essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul livello D3 e
[...] per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 40.816,64 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
6. Sempre in via gradata, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di , debbano Controparte_1 essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul livello D2 e per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad €
21.108,89 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
Da ultimo, sempre in via subordinata e gradata rispetto alle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di , debbano essere riconosciute le differenze retributive Controparte_1 calcolate sul livello D1 e per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 11.530,30 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al procuratore antistatario.”
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il resistente ha contestato in fatto e _1 in diritto il fondamento della domanda, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, liberamente interrogata la parte ricorrente, escussi due testi, all'udienza del 18.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento dello svolgimento, da parte della allorquando ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Parte_1
Paolo Belsito -nel periodo dal dicembre del 2012 a dicembre del 2019- _1 con inquadramento nel livello C del CCNL di settore, di mansioni riconducibili al superiore livello D, con conseguente condanna del resistente, in via principale, _1 alla ricostruzione della carriera della ricorrente in base all'esatto inquadramento nel sistema di classificazione del personale;
in via alternativa e subordinata, al pagamento, in favore della medesima, delle differenze retributive maturate così come quantificate nei conteggi allegati al ricorso oltre interessi e rivalutazione.
**********
In via pregiudiziale, va analizzata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi sollevata dalla resistente tempestivamente costituitasi in giudizio.
È noto che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. (cfr. Cassazione civile sez. un., 28/12/2023, n.36197)
Ciò posto, la ricorrente ha prodotto in giudizio una comunicazione del 12.5.2014 ricevuta dal Comune di in data 13.5.2014 ( cfr. doc. 30 in fascicolo Controparte_1 ricorrente ) alla quale non può essere attribuito valore di atto interruttivo della prescrizione in quanto in essa non rivendica il diritto ad eventuali differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, al pari della lettera del 23.3.2018 prot. 1404
(cfr. doc. 31 in fascicolo ricorrente). Valore interruttivo della prescrizione può invece accordarsi alla lettera di messa in mora del 21.05.2020 (cfr. doc. 32 in fascicolo ricorrente) inviata a mezzo pec e regolarmente ricevuta dall'Ente resistente in data
22.5.2020, per cui devono ritenersi prescritti tutti i crediti asseritamente maturati fino al quinquennio anteriore alla notifica di tale comunicazione (22.05.2020), vale a dire fino al 22.05.2015.
Quanto al periodo successivo (dal maggio 2015 al dicembre del 2019), la domanda è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, va rilevato in linea generale, quanto alla possibilità di riconoscere la qualifica superiore e il diritto al trattamento economico corrispondente ad un livello superiore, cui sono asseritamente riconducibili le mansioni in fatto svolte dalla ricorrente, che la disciplina in tema di mansioni, è attualmente dettata, relativamente al pubblico impiego, dall'art 52 del d.lgs. n. 165/2001, in cui è confluito l'art. 56 del d. lgs.
n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 d.lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 387/1998.
In particolare, l'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 prevedeva la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone, tuttavia, l'applicazione, come disposto dal 6° comma, “in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita” e, pertanto, stabilendo che, fino a tale data, “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Siffatta disposizione è stata, però, modificata dall'art. 15 del d. lgs. n. 387/1998, che ha eliminato dal sesto comma citato le parole “a differenze retributive o” ed ha, così, reso immediatamente operante la prescrizione dell'adeguamento del trattamento retributivo a quello proprio del livello eventualmente superiore cui siano riconducibili le mansioni svolte dal dipendente (sull'efficacia retroattiva della modifica di cui all'art 15 d.lgs. n. 387/1998, cfr., da ultimo, Cass. n. 9130/2007).
Pertanto, la limitazione di cui sopra, nell'attuale disposto dell'art. 52, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è circoscritta ai soli avanzamenti automatici e non anche alle pretese economiche del lavoratore.
Invero, si rammenta in proposito che lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico impiegato, di per sé, non dà titolo ad alcuna progressione automatica di carriera, a tal fine essendo necessario, secondo i principi generali, il superamento di apposito concorso pubblico, unico strumento in grado di accertare l'idoneità professionale dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, tenuto anche conto del fatto che la natura indisponibile degli interessi sottesi al rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione impedisce che prestazioni lavorative di fatto, o anche supportate da determinazioni dei funzionari dell'Amministrazione, abbiano incidenza sul provvedimento di inquadramento formale, a suo tempo adottato dal competente organo Cont dell'Amministrazione medesima (cfr. Sez. V, 10 marzo 2005, n. Controparte_6
1681; 31 maggio 2005 n. 7373;nonché Corte Cost. n. 373/2002; C.d.S. Sez. IV 15 maggio 2003 n. 2623).
Nel sistema normativo vigente, pertanto, è indubbio che la pubblica amministrazione, datrice di lavoro di un rapporto privatizzato, ai sensi dell'art. 52 del T.U. n, 1.65/2001 sia tenuta a corrispondere ai propri dipendenti, che hanno svolto mansioni superiori a quelle rientranti nella qualifica posseduta, la retribuzione corrispondente, anche se questi ultimi, a differenza che nell'impiego privato, non hanno il corrispondente diritto al consolidamento della qualifica superiore, dal momento che non trova applicazione integrale l'art. 2103 cc.
Una diversa interpretazione, oltre a non essere giustificata dalla lettera del comma quinto, sarebbe anche contraria alla sua "ratio", che è di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione" (cfr., da ultimo, Cass. 25 ottobre 2004, n.
20692 e, nei medesimi termini, Cass. 4 agosto 2004, n. 14944).
Sicché, il mutato assetto del rapporto di impiego pubblico comporta anche l'applicazione dei principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale a nulla rilevando, con riferimento alla corresponsione del trattamento economico, la legittimità o meno dell'assegnazione, ma soltanto l'esercizio di fatto dell'attività lavorativa riconducibile in un - qualsiasi - profilo professionale superiore a quello di appartenenza.
Ciò posto, come prevede l'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, del compiti propri di dette mansioni".
Ne consegue che il giudice di merito deve procedere a una preliminare ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte ed all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, nonché dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
A tal fine, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto ( così testualmente Cass., Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003 e successive conformi).
Alla stregua di tali principi va rigettata la domanda attorea di condanna del
[...]
, alla ricostruzione della carriera della ricorrente in base all'esatto Controparte_1 inquadramento nel sistema di classificazione del personale ossia l'inquadramento nella categoria D in luogo della categoria C.
Passando all'esame della domanda subordinata diretta all'ottenimento di differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, per il periodo non coperto da prescrizione (maggio 2015- maggio 2019), occorre, innanzitutto riportare le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso in esame.
Con riguardo alla categoria C, ad essa appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
* Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
* Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
* Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
* lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
Nella declaratoria per la Categoria D, sono ricompresi i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: .
* Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
.
*Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
*Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
*Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Sono ricomprese codeste figure professionali, “Comandante; Vicecomandante;
Ispettore di polizia locale;
Ufficiale di polizia locale;
Istruttore direttivo di vigilanza;
Istruttore direttivo di vigilanza comandante polizia locale;
Istruttore direttivo;
vicecommissario;
Istruttore direttivo di polizia locale;
Istruttore direttivo di polizia.
Al menzionato profilo è, dunque, riconducibile la figura del responsabile del corpo di polizia municipale (Comandante), il cui mansionario, alla luce delle declaratorie riportate, si connota per un livello di conoscenze specialistiche qualitativamente e quantitativamente superiore (conoscenze pluri specialistiche elevate, acquisibili con titolo di laurea, anziché mono specialistiche approfondite acquisibili con titolo di scuola superiore), per un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità procedimentale e di risultato di maggiore latitudine ed ampiezza (“responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”) a fronte della più circoscritta “responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi” dell'agente di polizia municipale, le cui mansioni hanno un contenuto di concetto ma non di carattere gestionale o direttivo;
maggiore è poi il grado di complessità dei problemi da affrontare e la correlata discrezionalità dei processi decisionali (“elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili”) a fronte di una media complessità dei problemi affrontabili con modelli esterni predefiniti dal lavoratore di categoria C.
Orbene, anche alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta e sulla base della documentazione prodotta in giudizio non è possibile ritenere dimostrato che la ricorrente nel periodo dal maggio 2015 a dicembre del 2019 abbia svolto mansioni ascrivibili alla superiore categoria D. Invero il teste che ha lavorato insieme alla ricorrente a scavalco presso il Tes_1
Comune di nel periodo da dicembre del 2012 al dicembre del 2013 Controparte_1 per 12 ore a settimana, con mansioni di agente di PM, ha dichiarato che la ricorrente ha svolto in tale arco temporale funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale . Ha riferito che ella, inoltre, curava tutti gli adempimenti relativi alle sanzioni amministrative per violazioni al DS , che a tal riguardo ella aveva anche la delega per accreditarsi al progetto SANA nonché la delega per partecipare a giudizi innanzi al Giudice di Pace in tale materia;
era addetta anche al controllo delle ordinanze relative al settore urbanistico ed alle verifiche ex art. 31 TU Edilizia. Ha aggiunto che la ricorrente, in qualità di responsabile del servizio di protezione civile per il Comune di
, si è interfacciata con il Comune di Nola in relazione a determinati Controparte_1 eventi, ad esempio, il passaggio del Giro d'Italia o gare podistiche.
In ordine ai rapporti con il dipendente ha affermato: “Preciso che presso il CP_4
Comune di vi era un altro responsabile ma si trattava di un Controparte_1 responsabile amministrativo, ossia il Sig. . Quando si trattava di attività Controparte_4 richieste dalla Procura della Repubblica, queste venivano svolte, anche in ragione del segreto istruttorio, dalla ricorrente in autonomia, senza relazionarsi con il responsabile amministrativo. I rapporti con il responsabile amministrativo, Sig. , si limitavano CP_4 alla trasmissione a quest'ultimo delle nostre presenze e degli orari di lavoro osservati ai fini della successiva liquidazione delle competenze, anche a titolo di lavoro straordinario…So che al Sig. erano state attribuite le funzioni di responsabile CP_4 anche della Polizia Municipale perché all'epoca era l'unico dipendente con inquadramento nella cat. D e gli erano stati attribuiti le funzioni di responsabile anche di altri settori. Nonostante ciò, egli non si relazionava affatto con la ricorrente che, come detto, operava in totale autonomia. ADR non so che qualifica professionale avesse il Sig. . Ha poi dichiarato “La ricorrente ha continuato a lavorare presso il CP_4
Comune di fino al dicembre 2019, rientrando a Nola agli inizi del Controparte_1
2020, se non ricordo male. Io a gennaio 2014 sono rientrata a Nola e la ricorrente è rimasta da sola in servizio presso il Comune di , continuando a Controparte_1 svolgere le attività che prima ho indicato”
È stato poi escusso il teste Sig. dal 2010 consigliere Comunale, Testimone_2 con funzioni anche di Assessore presso il Comune di , dal 2015 in Controparte_1 poi con funzioni di Vice Sindaco, il quale ha dichiarato che la ricorrente, nel periodo dal dicembre 2012 al dicembre 2013 ha lavorato a scavalco, unitamente alla Sig.ra
[...]
presso il Comune di , per 12 ore a settimana e che hanno Tes_1 Controparte_1 svolto tutte le funzioni di Polizia Municipale. Ha poi dichiarato che nel 2015 egli era
Assessore alla viabilità e che la ricorrente svolgeva funzioni attinenti alla sicurezza stradale e di polizia giudiziaria;
che vi era, presso il Comune di , un Controparte_1 responsabile amministrativo il Sig. , responsabile del III Settore, in cui era incluso CP_4 anche il Servizio di Polizia Municipale. Ha precisato che il Sig. aveva una CP_4 responsabilità esclusivamente di tipo amministrativo, era responsabile amministrativo dell'ufficio di Polizia Municipale. Ha dichiarato : “Tutte le attività di polizia municipale e di polizia giudiziaria erano firmate dalla ricorrente. penso che la ricorrente se aveva dei rapporti con il responsabile erano solo di tipo amministrativo ma non relativi CP_4 alle attività di polizia municipale, di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza che ella svolgeva. Io posso affermare ciò in virtù delle funzioni che ho svolto presso il Comune di . La ricorrente, successivamente, fino al dicembre 2019, ha Controparte_1 continuato a lavorare presso il Comune di come unico dipendente Controparte_1 dell'ufficio di Polizia Municipale;
ella ha lavorato, dal 2014, non più a scavalco. Nel periodo successivo, io ho seguito l'iter di ordinanze di demolizione che il dirigente amministrativo aveva emesso e che la ricorrente aveva il compito di controllare. Ribadisco che la ricorrente, in questo periodo, ha svolto attività di polizia municipale, di controllo di sicurezza. Ricordo anche che la ricorrente, insieme alla si Tes_1 occupavano di effettuare delle indagini relative ad una mensa scolastica, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, nella specie mia e del Sindaco, e tali indagini hanno portato poi alla risoluzione del contrato di mensa scolastica;
ciò è avvenuto nel 2013, con risoluzione nel 2014. La ricorrente si occupava anche del contenzioso relativo alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. ADR ricordo che la ricorrente era anche la coordinatrice delle unità del nucleo comunale di protezione civile. Non so se quest'attività fosse fatta sulla base di un'apposita delega rilasciata dal Comune di . ADR ricordo che la ricorrente ha partecipato anche alle Controparte_1 Contr attività di sequestro di una discarica abusiva nei pressi del cimitero. ha svolto attività di polizia giudiziaria.” Orbene, è pacifico che all'interno del Comune di all'epoca dei fatti Controparte_1 di causa non esisteva il Corpo di Polizia Municipale che per poter essere costituito deve avere una dotazione di almeno sette vigili urbani, come previsto dall'art. 7 della legge n. 65 del 7.03.1986 sull'ordinamento della Polizia Municipale, che stabilisce che 'i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia Municipale disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983
n.93'. Nel Comune di la dotazione organica era pari ad una sola unità, non Controparte_1 esisteva, dunque, il Corpo di Polizia Municipale ma solo il Servizio di Polizia Municipale, un semplice Ufficio incardinato nella struttura comunale e, precisamente, nel III Settore il cui responsabile era il dipendente . CP_4
Nell'ambito di tale assetto organizzativo, la circostanza che la ricorrente nel periodo dal 2013 al 2019 sia stata l'unica unità in servizio presso il Comune di Controparte_1 nell'ambito del Servizio di Polizia Municipale non è di per sé sufficiente per ritenere che ella svolgesse i compiti propri di Responsabile del Servizio medesimo e, dunque, la necessaria titolarità di funzioni apicali.
Va poi osservato che la deposizione testimoniale resa dal teste ha una scarsa Tes_1 rilevanza probatoria, poiché ella ha avuto una diretta conoscenza delle mansioni svolte dalla solo relativamente al periodo dal dicembre 2012 al dicembre del 2013 , Parte_1 in cui hanno lavorato insieme a scavalco presso il resistente;
periodo che, _1 tuttavia, esula dalla presente indagine.
Quanto alla deposizione del teste essa si reputa attendibile, ma risulta Tes_2 alquanto generica in relazione al concreto contenuto delle attività svolte dalla ricorrente.
In ogni caso, sulla scorta di tale deposizione e sulla base della documentazione in atti è possibile ritenere dimostrato che la ricorrente nel 2014 ( doc. prot. 3358 del 29.09.2014
) è stata nominata responsabile dei procedimenti ex lege 241/90 di competenza del
Servizio di Polizia Municipale, relativi alla gestione dei verbali di DS e di violazioni ammnistrative, comprese le opposizioni ad eventuali sanzioni accessorie (notifiche, redazione atti di riscossione , trattazione ricorsi), di infortunistica stradale, di segnaletica stradale e viabilità. E' stata, poi, delegata dal Sindaco a stare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace (cfr. doc. 8 in fascicolo ricorrente - prot. N. 543 del 17.2.2014 e prot. 524 del 13.2.2024) per le controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del DS, e nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse dalla relative a violazioni del CP_5
DS, e delegata dal dott. alla partecipazione ad una riunione del progetto SANA CP_4 tenutasi in data 6.5.2014.
Ha svolto funzioni di polizia giudiziaria (perquisizioni personali, deleghe di indagini), di pubblica sicurezza, e di polizia municipale.
Non è stata, tuttavia, documentata l'esecuzione di sequestri in ambito edilizio da parte della ricorrente nel periodo dal 2015 al 2019 e la richiesta formulata all'udienza del
27.6.2023 di ordinare l'esibizione al resistente di tali verbali di sequestro è da _1 reputarsi inammissibile in quanto formulata in termini assolutamente generici.
Infine, con riferimento al coordinamento e controllo del Nucleo Comunale di Protezione
Civile è emerso dalla documentazione in atti che in occasione della corsa podistica del
22.3.2015 e del 15.5.2015 è stata delegata dal Sindaco. Risulta poi che è stata delegata dal Responsabile per la partecipazione ad una riunione tecnica per il passaggio del CP_4
Giro D'Italia in data 6.5.2014. Trattasi, dunque, di mansioni svolte in un periodo che non rientra in quello di indagine e comunque in maniera occasionale e non prevalente.
Risulta, dunque, che la ricorrente ha svolto mansioni che richiedono indubbiamente approfondite conoscenze ma di tipo mono- specialistiche, e non invece una conoscenza elevata, di materie diverse, ulteriori rispetto a quelle della propria area di competenza, ovvero di tipo plurispecialistico come richiesto dalla declaratoria della categoria D.
Con riferimento all'attività di istruttoria dei procedimenti del servizio di Polizia
Municipale, di cui è stata nominata responsabile dal 2014 , essa rientra Parte_1 sicuramente nell'ambito delle attività di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi amministrativi.
D'altra parte è documentale che in questi casi l'attività della ricorrente si sia limitata alla sola fase istruttoria fino alla predisposizione dell'atto finale, avendo il Responsabile del Servizio, sign. (come indicato nel provvedimento stesso) mantenuto in capo a sé CP_4
l'adozione degli atti finali e la loro sottoscrizione, fatta eccezione per i soli provvedimenti la cui responsabilità è insita nella funzione e status di vigile urbano .
Né le prove testimoniali raccolte per la loro genericità consentono di superare tale dato documentale.
Quanto al merito dei procedimenti seguiti, ivi compresi i giudizi dinanzi al Giudice di
Pace, appartengono a quelli di 'media complessità', così come previsto per la categoria
C, non avendo allegato la ricorrente nulla di specifico al riguardo ed considerato in relazione ai giudizi innanzi al giudice di Pace che ella è stata incaricata di predisporre le controdeduzioni nei procedimenti di contestazione dei verbali di accertamento per violazioni del DS e di opposizioni ad ordinanze- ingiunzione in materia di violazioni delle norme del DS, notoriamente caratterizzati da una certa serialità. Del resto non è stato specificatamente allegato, documentato e provato dalla parte ricorrente che tali giudizi avessero una particolare complessità, né è stata depositato in giudizio alcuna memoria difensiva redatta dalla A ciò si aggiunga che difetta Parte_1
l' allegazione e conseguentemente la prova anche della consistenza da un punto di vista quantitativo, oltre che in termini di impegno temporale, di tale attività.
Quanto alla rappresentanza dell'Ente alle udienze chiamate avanti al Giudice di pace, attribuita pacificamente alla ricorrente, anch'essa rientra nell'ambito delle attività della categoria C, che prevede le attività volte alle 'relazioni esterne con altre istituzioni anche di tipo diretto'.
In ordine allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, (nell'ambito delle quali rientrano l'effettuazione di sequestri, perquisizioni personali l'esecuzione delle deleghe di indagini da parte della Procura della Repubblica), nonché le funzioni di pubblica sicurezza e quelle di polizia municipale ( tra cui i controlli in tema di abusivismo edilizio, contravvenzioni al DS) si tratta di funzioni che sono attribuite all'agente di polizia municipale ai sensi dell'art. 55 e ss del cpp e non comportano compiti gestionali o la necessaria titolarità di funzioni apicali.
Infine con riferimento al coordinamento e controllo del Nucleo Comunale di Protezione
Civile si è già evidenziato che trattasi di mansioni svolte in un periodo che non rientra in quello di indagine e comunque sono state espletate in maniera occasionale e sporadica.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni la domanda va rigettata.
Le spese di lite , tenuto conto delle difficoltà probatorie connesse a tale tipologia di giudizi sono integralmente compensate tra le parti .
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta il ricorso b. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite c. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza d. Così deciso in Nola il 18.2.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI NOLA SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Tribunale di Nola -sezione civile lavoro- in persona del giudice, dott. ssa Daniela Ammendola , all'udienza di discussione del 18.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. ha pronunciato mediante dispositivo la seguente SENTENZA nella causa iscritta al N. RG 2057/2022 avente ad OGGETTO: riconoscimento mansioni superiori e differenze retributive
TRA
rappresentata e difesa dall'avv.to Correra Parte_1
Nicoletta
RICORRENTE
E
in persona del p.t, rappresentato e Controparte_1 CP_2 difeso dall'avv.to Maria Luisa Simonelli
RESISTENTE
CONCLUSIONI DELLE PARTI: come in atti
RAGIONI IN FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato in data 13.4.2022 la ricorrente in epigrafe esponeva: di essere stata assunta in data 21.02.2002 dal Comune di Nola con mansioni di Agente di Polizia
Municipale, livello di inquadramento nella categoria “C” del CCNL di categoria;
che da dicembre 2012 fino a dicembre del 2013, ha prestato servizio c.d. “a scavalco condiviso” per 12 ore a settimana presso il Comune di , unitamente Controparte_1 alla collega agente di PM anch'ella in forza presso il Comune di Nola;
Tes_1 che durante tale arco temporale ella ha svolto non solo le ordinarie mansioni di agente di PM, ma si è occupata di sottoscrivere tutti gli atti che necessitavano sicuramente di un inquadramento superiore (nella specie, figura professionale di categoria “D”) ovvero, a titolo esemplificativo, trasmissioni di infortuni e procedimenti vari alla Procura della
Repubblica; che a seguito di procedura di mobilità è risultata idonea al passaggio definitivo dal Comune di Nola al Comune di San Paolo Belsito e dunque dal
01.01.2014, ha prestato la propria attività lavorativa per il Comune di _1
sottoscrivendo un contratto individuale di lavoro a tempo indeterminato, con
[...] profilo di Agente di Polizia Locale, categoria “C” e conseguente posizione economica prevista dal CCNL del 01.04.1999 ; che, per tutto l'intercorso rapporto di lavoro presso l' , è stata l'unica unità di Polizia Municipale in servizio presso il Controparte_3
Comune di sicchè tutte le attività espletate dalla medesima venivano Controparte_1 svolte in piena autonomia, non essendovi altro dipendente in forza presso la Polizia
Municipale, gerarchicamente superiore, che potesse effettivamente impartirle alcuna direttiva né potesse avere nei suoi confronti alcun potere organizzativo o direttivo. che nei fatti ella ha svolto tutti i compiti che avrebbe dovuti esseri svolti dal Comandante di PM , figura mancante all'interno del Comune resistente;
che il Servizio di Polizia Municipale era annoverato nel Settore II “Amministrativo Finanziario” il cui responsabile era il Sig. ; che a far data dal 01.01.2014 e sino al Controparte_4
31.12.2019, ha svolto nei fatti le seguenti mansioni: -funzioni di Polizia Municipale, funzioni di Polizia Giudiziaria e funzioni di Pubblica Sicurezza, con piena autonomia di organizzazione e di giudizio;
è stata delegata dal Sindaco stesso a rappresentare l'Ente
Comunale ed a stare in giudizio innanzi al Giudice di Pace (ciò a seguito dell'emanazione da parte della di decreto ad hoc ex art. 6 D.lgs. Controparte_5
150/2011); ha curato il disbrigo dell'intero contenzioso e della posta, si è occupata dell'istruttoria, della predisposizione e della formazione di atti, delibere e provvedimenti, curando ed avendo rapporti anche con gli Enti esterni;
ha diretto personalmente l'Ufficio della Polizia Municipale, ininterrottamente sino al 31.12.19, costituendo motu proprio un ufficio ad hoc, perfettamente funzionante e funzionale, sollecitando al interventi per una migliore custodia dei locali e rifornimento di _1 computer, stampanti e fax oltre che di adeguamento di software al fine di un miglioramento del servizio;
ha ricevuto anche delega per accreditarsi al c.d. Progetto
“SANA” (nella specie, sistema informatico unitario ad uso nelle Prefetture): -di anno in anno, dal 2014 al 2019, ha ricevuto la nomina ufficiale di Responsabile di tutti i procedimenti di competenza della Polizia Municipale -ha svolto funzioni di controllo del territorio, accertamento, prevenzione e repressione per le violazioni al Codice della strada, -ha svolto attività di predisposizione ed esecuzione dei servizi diretti a regolare il traffico, di collaborazione con le altre forze dell'ordine, ha prestato servizi di ordine e vigilanza;
-è stata Istruttore direttivo della Polizia Municipale;
-ha svolto attività di notificazione di tutti gli atti giudiziari e amministrativi, di acquisizione e trasmissione denunce, di sequestri alla Procura, di controllo edilizio e abusivismo con sequestri e denunce;
si occupava anche di sequestri per i quali occorreva essere proprio ufficiale di
PG e non mero agente;
-ha svolto attività di controllo e coordinamento delle unità del
Nucleo Comunale di Protezione Civile, -si è occupata della acquisizione di esposti vari e tutti gli altri compiti di istituto assegnati al servizio di Polizia Municipale tra cui deleghe di indagini, controllo di sentenze RESA per demolizioni di manufatti abusivi, verbali di controllo e verifiche ai sensi dell'art. 31 del 380/2001 T.U Edilizia per l'acquisizione da parte del dei beni immobiliari e per la loro successiva _1 trascrizione;
a partire dal mese di ottobre 2015 è stata nominata altresì Responsabile del procedimento di competenza del servizio di Polizia Municipale con i compiti di cui all'art. 6 L. 241/1990 ; che in data 16.06.2014, attese le specifiche competenze maturate sul campo, con decreto del Sindaco n. 2167/2014, le è stato attribuito il grado di
Maresciallo Luogotenente.
Evidenziava che tutte le mansioni da ella espletate e innanzi elencate non rientravano nella Categoria “C” ma erano ascrivibili alla superiore categoria “D” del CCNL enti locali e, pertanto, concludeva chiedendo di : “Accertare e dichiarare che le mansioni svolte durante l'intercorso rapporto di lavoro alle dipendenze dell'odierna parte convenuta, segnatamente dal mese di dicembre 2012 al dicembre 2019 ovvero per il periodo che sarà accertato in corso di causa, rientrano nella Categoria D del CCNL di categoria (nella specie, Enti Pubblici – Allegato A) piuttosto che nella Categoria C nella quale la ricorrente è stata inquadrata, alla luce dei fatti che emergeranno in corso di causa;
2. Per l'effetto, condannare il , in persona del Controparte_1
Sindaco p.t. e legale rapp.te p.t., alla ricostruzione della carriera della ricorrente in base all'esatto inquadramento nel sistema di classificazione del personale ossia
l'inquadramento nella categoria D in luogo della categoria C;
conseguentemente, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori svolte e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di , debbano essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul Controparte_1 livello D5 e per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 60.881,04 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
4. Sempre in via gradata, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di _1
, debbano essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul livello D4 e
[...] per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 50.416,95 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
5. Ancora in via subordinata e gradata, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di _1
, debbano essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul livello D3 e
[...] per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 40.816,64 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
6. Sempre in via gradata, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di , debbano Controparte_1 essere riconosciute le differenze retributive calcolate sul livello D2 e per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad €
21.108,89 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
Da ultimo, sempre in via subordinata e gradata rispetto alle domande innanzi formulate, accertare e dichiarare che, a livello retributivo e previdenziale, alla ricorrente, per le specifiche mansioni superiori e per il ruolo espletato alle dipendenze del Comune di , debbano essere riconosciute le differenze retributive Controparte_1 calcolate sul livello D1 e per l'effetto, condannare il convenuto Ente al pagamento della somma complessiva pari ad € 11.530,30 come dai conteggi che si allegano al presente ricorso e di cui formano parte integrante, ovvero alla diversa somma che il giudice riterrà equa ovvero che emergerà dai fatti di causa;
il tutto con vittoria di spese, diritti ed onorari e con attribuzione al procuratore antistatario.”
Nel costituirsi tempestivamente in giudizio, il resistente ha contestato in fatto e _1 in diritto il fondamento della domanda, concludendo per il rigetto con vittoria di spese.
Acquisita la documentazione prodotta, liberamente interrogata la parte ricorrente, escussi due testi, all'udienza del 18.2.2025 a seguito di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c., la causa è stata decisa con dispositivo le cui motivazioni di seguito si illustrano.
MOTIVI DELLA DECISIONE L'oggetto del presente giudizio è costituito dall'accertamento dello svolgimento, da parte della allorquando ha prestato attività lavorativa alle dipendenze del Parte_1
Paolo Belsito -nel periodo dal dicembre del 2012 a dicembre del 2019- _1 con inquadramento nel livello C del CCNL di settore, di mansioni riconducibili al superiore livello D, con conseguente condanna del resistente, in via principale, _1 alla ricostruzione della carriera della ricorrente in base all'esatto inquadramento nel sistema di classificazione del personale;
in via alternativa e subordinata, al pagamento, in favore della medesima, delle differenze retributive maturate così come quantificate nei conteggi allegati al ricorso oltre interessi e rivalutazione.
**********
In via pregiudiziale, va analizzata l'eccezione di prescrizione quinquennale dei crediti retributivi sollevata dalla resistente tempestivamente costituitasi in giudizio.
È noto che la prescrizione dei crediti retributivi dei lavoratori nel pubblico impiego contrattualizzato decorre sempre - tanto in caso di rapporto a tempo indeterminato, tanto di rapporto a tempo determinato, così come di successione di rapporti a tempo determinato - in costanza di rapporto (dal momento di loro progressiva insorgenza) o dalla sua cessazione (per quelli originati da essa), attesa l'inconfigurabilità di un metus. (cfr. Cassazione civile sez. un., 28/12/2023, n.36197)
Ciò posto, la ricorrente ha prodotto in giudizio una comunicazione del 12.5.2014 ricevuta dal Comune di in data 13.5.2014 ( cfr. doc. 30 in fascicolo Controparte_1 ricorrente ) alla quale non può essere attribuito valore di atto interruttivo della prescrizione in quanto in essa non rivendica il diritto ad eventuali differenze retributive per lo svolgimento di mansioni superiori, al pari della lettera del 23.3.2018 prot. 1404
(cfr. doc. 31 in fascicolo ricorrente). Valore interruttivo della prescrizione può invece accordarsi alla lettera di messa in mora del 21.05.2020 (cfr. doc. 32 in fascicolo ricorrente) inviata a mezzo pec e regolarmente ricevuta dall'Ente resistente in data
22.5.2020, per cui devono ritenersi prescritti tutti i crediti asseritamente maturati fino al quinquennio anteriore alla notifica di tale comunicazione (22.05.2020), vale a dire fino al 22.05.2015.
Quanto al periodo successivo (dal maggio 2015 al dicembre del 2019), la domanda è infondata e deve essere respinta.
Preliminarmente, va rilevato in linea generale, quanto alla possibilità di riconoscere la qualifica superiore e il diritto al trattamento economico corrispondente ad un livello superiore, cui sono asseritamente riconducibili le mansioni in fatto svolte dalla ricorrente, che la disciplina in tema di mansioni, è attualmente dettata, relativamente al pubblico impiego, dall'art 52 del d.lgs. n. 165/2001, in cui è confluito l'art. 56 del d. lgs.
n. 29/1993, come sostituito dall'art. 25 d.lgs. n. 80/98 e successivamente modificato dall'art. 15 d.lgs. n. 387/1998.
In particolare, l'art. 56 del d.lgs. n. 29/1993 prevedeva la retribuibilità dello svolgimento delle mansioni superiori, rinviandone, tuttavia, l'applicazione, come disposto dal 6° comma, “in sede di attuazione della nuova disciplina degli ordinamenti professionali prevista dai contratti collettivi e con la decorrenza da questi stabilita” e, pertanto, stabilendo che, fino a tale data, “in nessun caso lo svolgimento di mansioni superiori rispetto alla qualifica di appartenenza può comportare il diritto a differenze retributive o ad avanzamenti automatici nell'inquadramento professionale del lavoratore”.
Siffatta disposizione è stata, però, modificata dall'art. 15 del d. lgs. n. 387/1998, che ha eliminato dal sesto comma citato le parole “a differenze retributive o” ed ha, così, reso immediatamente operante la prescrizione dell'adeguamento del trattamento retributivo a quello proprio del livello eventualmente superiore cui siano riconducibili le mansioni svolte dal dipendente (sull'efficacia retroattiva della modifica di cui all'art 15 d.lgs. n. 387/1998, cfr., da ultimo, Cass. n. 9130/2007).
Pertanto, la limitazione di cui sopra, nell'attuale disposto dell'art. 52, comma 6, d.lgs. n. 165/2001 è circoscritta ai soli avanzamenti automatici e non anche alle pretese economiche del lavoratore.
Invero, si rammenta in proposito che lo svolgimento di mansioni superiori da parte di un pubblico impiegato, di per sé, non dà titolo ad alcuna progressione automatica di carriera, a tal fine essendo necessario, secondo i principi generali, il superamento di apposito concorso pubblico, unico strumento in grado di accertare l'idoneità professionale dei candidati in relazione ai posti da ricoprire, tenuto anche conto del fatto che la natura indisponibile degli interessi sottesi al rapporto di lavoro nella pubblica amministrazione impedisce che prestazioni lavorative di fatto, o anche supportate da determinazioni dei funzionari dell'Amministrazione, abbiano incidenza sul provvedimento di inquadramento formale, a suo tempo adottato dal competente organo Cont dell'Amministrazione medesima (cfr. Sez. V, 10 marzo 2005, n. Controparte_6
1681; 31 maggio 2005 n. 7373;nonché Corte Cost. n. 373/2002; C.d.S. Sez. IV 15 maggio 2003 n. 2623).
Nel sistema normativo vigente, pertanto, è indubbio che la pubblica amministrazione, datrice di lavoro di un rapporto privatizzato, ai sensi dell'art. 52 del T.U. n, 1.65/2001 sia tenuta a corrispondere ai propri dipendenti, che hanno svolto mansioni superiori a quelle rientranti nella qualifica posseduta, la retribuzione corrispondente, anche se questi ultimi, a differenza che nell'impiego privato, non hanno il corrispondente diritto al consolidamento della qualifica superiore, dal momento che non trova applicazione integrale l'art. 2103 cc.
Una diversa interpretazione, oltre a non essere giustificata dalla lettera del comma quinto, sarebbe anche contraria alla sua "ratio", che è di assicurare comunque al lavoratore una retribuzione proporzionata alla qualità del lavoro prestato, in ossequio al principio di cui all'art. 36 della Costituzione" (cfr., da ultimo, Cass. 25 ottobre 2004, n.
20692 e, nei medesimi termini, Cass. 4 agosto 2004, n. 14944).
Sicché, il mutato assetto del rapporto di impiego pubblico comporta anche l'applicazione dei principi generali stabiliti dalla Carta Costituzionale a nulla rilevando, con riferimento alla corresponsione del trattamento economico, la legittimità o meno dell'assegnazione, ma soltanto l'esercizio di fatto dell'attività lavorativa riconducibile in un - qualsiasi - profilo professionale superiore a quello di appartenenza.
Ciò posto, come prevede l'art. 52, comma 3, del D. Lgs. n. 165/2001, "si considera svolgimento di mansioni superiori, ai fini del presente articolo, soltanto l'attribuzione in modo prevalente, sotto il profilo qualitativo, quantitativo e temporale, del compiti propri di dette mansioni".
Ne consegue che il giudice di merito deve procedere a una preliminare ricognizione di tutto il contenuto delle mansioni svolte ed all'esame delle declaratorie generali delle categorie di inquadramento coinvolte nella controversia, nonché dei profili professionali pertinenti (cfr. Cass. 25 ottobre 2004, n. 20692).
A tal fine, il lavoratore che agisca in giudizio per ottenere l'inquadramento in una qualifica superiore ha l'onere di allegare e di provare gli elementi posti a base della domanda e, in particolare, è tenuto ad indicare esplicitamente quali siano i profili caratterizzanti le mansioni di detta qualifica, raffrontandoli altresì espressamente con quelli concernenti le mansioni che egli deduce di avere concretamente svolto ( così testualmente Cass., Sez. L, Sentenza n. 8025 del 21/05/2003 e successive conformi).
Alla stregua di tali principi va rigettata la domanda attorea di condanna del
[...]
, alla ricostruzione della carriera della ricorrente in base all'esatto Controparte_1 inquadramento nel sistema di classificazione del personale ossia l'inquadramento nella categoria D in luogo della categoria C.
Passando all'esame della domanda subordinata diretta all'ottenimento di differenze retributive per lo svolgimento di fatto di mansioni superiori, per il periodo non coperto da prescrizione (maggio 2015- maggio 2019), occorre, innanzitutto riportare le declaratorie contrattuali che vengono in rilievo nel caso in esame.
Con riguardo alla categoria C, ad essa appartengono i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da:
* Approfondite conoscenze mono specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la scuola superiore) e un grado di esperienza pluriennale, con necessità di aggiornamento;
* Contenuto di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi;
* Media complessità dei problemi da affrontare basata su modelli esterni predefiniti e significativa ampiezza delle soluzioni possibili;
* Relazioni organizzative interne anche di natura negoziale ed anche con posizioni organizzative al di fuori delle unità organizzative di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) anche di tipo diretto. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale.
Esemplificazione dei profili:
* lavoratore che, anche coordinando altri addetti, provvede alla gestione dei rapporti con tutte le tipologie di utenza relativamente alla unità di appartenenza.
* lavoratore che svolge attività istruttoria nel campo amministrativo, tecnico e contabile, curando, nel rispetto delle procedure e degli adempimenti di legge ed avvalendosi delle conoscenze professionali tipiche del profilo, la raccolta, l'elaborazione e l'analisi dei dati. Appartengono, ad esempio, alla categoria i seguenti profili: esperto di attività socioculturali, agente di polizia municipale e locale, educatore asili nido e figure assimilate, geometra, ragioniere, maestra di scuola materna, istruttore amministrativo, assistente amministrativo del registro delle imprese.
Nella declaratoria per la Categoria D, sono ricompresi i lavoratori che svolgono attività caratterizzate da: .
* Elevate conoscenze pluri-specialistiche (la base teorica di conoscenze è acquisibile con la laurea breve o il diploma di laurea) ed un grado di esperienza pluriennale, con frequente necessità di aggiornamento;
.
*Contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi;
*Elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili;
*Relazioni organizzative interne di natura negoziale e complessa, gestite anche tra unità organizzative diverse da quella di appartenenza, relazioni esterne (con altre istituzioni) di tipo diretto anche con rappresentanza istituzionale. Relazioni con gli utenti di natura diretta, anche complesse, e negoziale”.
Sono ricomprese codeste figure professionali, “Comandante; Vicecomandante;
Ispettore di polizia locale;
Ufficiale di polizia locale;
Istruttore direttivo di vigilanza;
Istruttore direttivo di vigilanza comandante polizia locale;
Istruttore direttivo;
vicecommissario;
Istruttore direttivo di polizia locale;
Istruttore direttivo di polizia.
Al menzionato profilo è, dunque, riconducibile la figura del responsabile del corpo di polizia municipale (Comandante), il cui mansionario, alla luce delle declaratorie riportate, si connota per un livello di conoscenze specialistiche qualitativamente e quantitativamente superiore (conoscenze pluri specialistiche elevate, acquisibili con titolo di laurea, anziché mono specialistiche approfondite acquisibili con titolo di scuola superiore), per un contenuto di tipo tecnico, gestionale o direttivo con responsabilità procedimentale e di risultato di maggiore latitudine ed ampiezza (“responsabilità di risultati relativi ad importanti e diversi processi produttivi/amministrativi”) a fronte della più circoscritta “responsabilità di risultati relativi a specifici processi produttivi/amministrativi” dell'agente di polizia municipale, le cui mansioni hanno un contenuto di concetto ma non di carattere gestionale o direttivo;
maggiore è poi il grado di complessità dei problemi da affrontare e la correlata discrezionalità dei processi decisionali (“elevata complessità dei problemi da affrontare basata su modelli teorici non immediatamente utilizzabili ed elevata ampiezza delle soluzioni possibili”) a fronte di una media complessità dei problemi affrontabili con modelli esterni predefiniti dal lavoratore di categoria C.
Orbene, anche alla luce degli esiti dell'istruttoria svolta e sulla base della documentazione prodotta in giudizio non è possibile ritenere dimostrato che la ricorrente nel periodo dal maggio 2015 a dicembre del 2019 abbia svolto mansioni ascrivibili alla superiore categoria D. Invero il teste che ha lavorato insieme alla ricorrente a scavalco presso il Tes_1
Comune di nel periodo da dicembre del 2012 al dicembre del 2013 Controparte_1 per 12 ore a settimana, con mansioni di agente di PM, ha dichiarato che la ricorrente ha svolto in tale arco temporale funzioni di polizia giudiziaria, di pubblica sicurezza e di polizia stradale . Ha riferito che ella, inoltre, curava tutti gli adempimenti relativi alle sanzioni amministrative per violazioni al DS , che a tal riguardo ella aveva anche la delega per accreditarsi al progetto SANA nonché la delega per partecipare a giudizi innanzi al Giudice di Pace in tale materia;
era addetta anche al controllo delle ordinanze relative al settore urbanistico ed alle verifiche ex art. 31 TU Edilizia. Ha aggiunto che la ricorrente, in qualità di responsabile del servizio di protezione civile per il Comune di
, si è interfacciata con il Comune di Nola in relazione a determinati Controparte_1 eventi, ad esempio, il passaggio del Giro d'Italia o gare podistiche.
In ordine ai rapporti con il dipendente ha affermato: “Preciso che presso il CP_4
Comune di vi era un altro responsabile ma si trattava di un Controparte_1 responsabile amministrativo, ossia il Sig. . Quando si trattava di attività Controparte_4 richieste dalla Procura della Repubblica, queste venivano svolte, anche in ragione del segreto istruttorio, dalla ricorrente in autonomia, senza relazionarsi con il responsabile amministrativo. I rapporti con il responsabile amministrativo, Sig. , si limitavano CP_4 alla trasmissione a quest'ultimo delle nostre presenze e degli orari di lavoro osservati ai fini della successiva liquidazione delle competenze, anche a titolo di lavoro straordinario…So che al Sig. erano state attribuite le funzioni di responsabile CP_4 anche della Polizia Municipale perché all'epoca era l'unico dipendente con inquadramento nella cat. D e gli erano stati attribuiti le funzioni di responsabile anche di altri settori. Nonostante ciò, egli non si relazionava affatto con la ricorrente che, come detto, operava in totale autonomia. ADR non so che qualifica professionale avesse il Sig. . Ha poi dichiarato “La ricorrente ha continuato a lavorare presso il CP_4
Comune di fino al dicembre 2019, rientrando a Nola agli inizi del Controparte_1
2020, se non ricordo male. Io a gennaio 2014 sono rientrata a Nola e la ricorrente è rimasta da sola in servizio presso il Comune di , continuando a Controparte_1 svolgere le attività che prima ho indicato”
È stato poi escusso il teste Sig. dal 2010 consigliere Comunale, Testimone_2 con funzioni anche di Assessore presso il Comune di , dal 2015 in Controparte_1 poi con funzioni di Vice Sindaco, il quale ha dichiarato che la ricorrente, nel periodo dal dicembre 2012 al dicembre 2013 ha lavorato a scavalco, unitamente alla Sig.ra
[...]
presso il Comune di , per 12 ore a settimana e che hanno Tes_1 Controparte_1 svolto tutte le funzioni di Polizia Municipale. Ha poi dichiarato che nel 2015 egli era
Assessore alla viabilità e che la ricorrente svolgeva funzioni attinenti alla sicurezza stradale e di polizia giudiziaria;
che vi era, presso il Comune di , un Controparte_1 responsabile amministrativo il Sig. , responsabile del III Settore, in cui era incluso CP_4 anche il Servizio di Polizia Municipale. Ha precisato che il Sig. aveva una CP_4 responsabilità esclusivamente di tipo amministrativo, era responsabile amministrativo dell'ufficio di Polizia Municipale. Ha dichiarato : “Tutte le attività di polizia municipale e di polizia giudiziaria erano firmate dalla ricorrente. penso che la ricorrente se aveva dei rapporti con il responsabile erano solo di tipo amministrativo ma non relativi CP_4 alle attività di polizia municipale, di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza che ella svolgeva. Io posso affermare ciò in virtù delle funzioni che ho svolto presso il Comune di . La ricorrente, successivamente, fino al dicembre 2019, ha Controparte_1 continuato a lavorare presso il Comune di come unico dipendente Controparte_1 dell'ufficio di Polizia Municipale;
ella ha lavorato, dal 2014, non più a scavalco. Nel periodo successivo, io ho seguito l'iter di ordinanze di demolizione che il dirigente amministrativo aveva emesso e che la ricorrente aveva il compito di controllare. Ribadisco che la ricorrente, in questo periodo, ha svolto attività di polizia municipale, di controllo di sicurezza. Ricordo anche che la ricorrente, insieme alla si Tes_1 occupavano di effettuare delle indagini relative ad una mensa scolastica, su indicazione dell'Amministrazione Comunale, nella specie mia e del Sindaco, e tali indagini hanno portato poi alla risoluzione del contrato di mensa scolastica;
ciò è avvenuto nel 2013, con risoluzione nel 2014. La ricorrente si occupava anche del contenzioso relativo alle sanzioni amministrative per violazione del codice della strada. ADR ricordo che la ricorrente era anche la coordinatrice delle unità del nucleo comunale di protezione civile. Non so se quest'attività fosse fatta sulla base di un'apposita delega rilasciata dal Comune di . ADR ricordo che la ricorrente ha partecipato anche alle Controparte_1 Contr attività di sequestro di una discarica abusiva nei pressi del cimitero. ha svolto attività di polizia giudiziaria.” Orbene, è pacifico che all'interno del Comune di all'epoca dei fatti Controparte_1 di causa non esisteva il Corpo di Polizia Municipale che per poter essere costituito deve avere una dotazione di almeno sette vigili urbani, come previsto dall'art. 7 della legge n. 65 del 7.03.1986 sull'ordinamento della Polizia Municipale, che stabilisce che 'i comuni nei quali il servizio di polizia municipale sia espletato da almeno sette addetti possono istituire il Corpo di Polizia Municipale disciplinando lo stato giuridico del personale con apposito regolamento, in conformità ai principi contenuti nella legge 29 marzo 1983
n.93'. Nel Comune di la dotazione organica era pari ad una sola unità, non Controparte_1 esisteva, dunque, il Corpo di Polizia Municipale ma solo il Servizio di Polizia Municipale, un semplice Ufficio incardinato nella struttura comunale e, precisamente, nel III Settore il cui responsabile era il dipendente . CP_4
Nell'ambito di tale assetto organizzativo, la circostanza che la ricorrente nel periodo dal 2013 al 2019 sia stata l'unica unità in servizio presso il Comune di Controparte_1 nell'ambito del Servizio di Polizia Municipale non è di per sé sufficiente per ritenere che ella svolgesse i compiti propri di Responsabile del Servizio medesimo e, dunque, la necessaria titolarità di funzioni apicali.
Va poi osservato che la deposizione testimoniale resa dal teste ha una scarsa Tes_1 rilevanza probatoria, poiché ella ha avuto una diretta conoscenza delle mansioni svolte dalla solo relativamente al periodo dal dicembre 2012 al dicembre del 2013 , Parte_1 in cui hanno lavorato insieme a scavalco presso il resistente;
periodo che, _1 tuttavia, esula dalla presente indagine.
Quanto alla deposizione del teste essa si reputa attendibile, ma risulta Tes_2 alquanto generica in relazione al concreto contenuto delle attività svolte dalla ricorrente.
In ogni caso, sulla scorta di tale deposizione e sulla base della documentazione in atti è possibile ritenere dimostrato che la ricorrente nel 2014 ( doc. prot. 3358 del 29.09.2014
) è stata nominata responsabile dei procedimenti ex lege 241/90 di competenza del
Servizio di Polizia Municipale, relativi alla gestione dei verbali di DS e di violazioni ammnistrative, comprese le opposizioni ad eventuali sanzioni accessorie (notifiche, redazione atti di riscossione , trattazione ricorsi), di infortunistica stradale, di segnaletica stradale e viabilità. E' stata, poi, delegata dal Sindaco a stare in giudizio dinanzi al Giudice di Pace (cfr. doc. 8 in fascicolo ricorrente - prot. N. 543 del 17.2.2014 e prot. 524 del 13.2.2024) per le controversie relative a sanzioni amministrative per violazioni del DS, e nei giudizi di opposizione ad ordinanza ingiunzione emesse dalla relative a violazioni del CP_5
DS, e delegata dal dott. alla partecipazione ad una riunione del progetto SANA CP_4 tenutasi in data 6.5.2014.
Ha svolto funzioni di polizia giudiziaria (perquisizioni personali, deleghe di indagini), di pubblica sicurezza, e di polizia municipale.
Non è stata, tuttavia, documentata l'esecuzione di sequestri in ambito edilizio da parte della ricorrente nel periodo dal 2015 al 2019 e la richiesta formulata all'udienza del
27.6.2023 di ordinare l'esibizione al resistente di tali verbali di sequestro è da _1 reputarsi inammissibile in quanto formulata in termini assolutamente generici.
Infine, con riferimento al coordinamento e controllo del Nucleo Comunale di Protezione
Civile è emerso dalla documentazione in atti che in occasione della corsa podistica del
22.3.2015 e del 15.5.2015 è stata delegata dal Sindaco. Risulta poi che è stata delegata dal Responsabile per la partecipazione ad una riunione tecnica per il passaggio del CP_4
Giro D'Italia in data 6.5.2014. Trattasi, dunque, di mansioni svolte in un periodo che non rientra in quello di indagine e comunque in maniera occasionale e non prevalente.
Risulta, dunque, che la ricorrente ha svolto mansioni che richiedono indubbiamente approfondite conoscenze ma di tipo mono- specialistiche, e non invece una conoscenza elevata, di materie diverse, ulteriori rispetto a quelle della propria area di competenza, ovvero di tipo plurispecialistico come richiesto dalla declaratoria della categoria D.
Con riferimento all'attività di istruttoria dei procedimenti del servizio di Polizia
Municipale, di cui è stata nominata responsabile dal 2014 , essa rientra Parte_1 sicuramente nell'ambito delle attività di concetto con responsabilità di risultati relativi a specifici processi amministrativi.
D'altra parte è documentale che in questi casi l'attività della ricorrente si sia limitata alla sola fase istruttoria fino alla predisposizione dell'atto finale, avendo il Responsabile del Servizio, sign. (come indicato nel provvedimento stesso) mantenuto in capo a sé CP_4
l'adozione degli atti finali e la loro sottoscrizione, fatta eccezione per i soli provvedimenti la cui responsabilità è insita nella funzione e status di vigile urbano .
Né le prove testimoniali raccolte per la loro genericità consentono di superare tale dato documentale.
Quanto al merito dei procedimenti seguiti, ivi compresi i giudizi dinanzi al Giudice di
Pace, appartengono a quelli di 'media complessità', così come previsto per la categoria
C, non avendo allegato la ricorrente nulla di specifico al riguardo ed considerato in relazione ai giudizi innanzi al giudice di Pace che ella è stata incaricata di predisporre le controdeduzioni nei procedimenti di contestazione dei verbali di accertamento per violazioni del DS e di opposizioni ad ordinanze- ingiunzione in materia di violazioni delle norme del DS, notoriamente caratterizzati da una certa serialità. Del resto non è stato specificatamente allegato, documentato e provato dalla parte ricorrente che tali giudizi avessero una particolare complessità, né è stata depositato in giudizio alcuna memoria difensiva redatta dalla A ciò si aggiunga che difetta Parte_1
l' allegazione e conseguentemente la prova anche della consistenza da un punto di vista quantitativo, oltre che in termini di impegno temporale, di tale attività.
Quanto alla rappresentanza dell'Ente alle udienze chiamate avanti al Giudice di pace, attribuita pacificamente alla ricorrente, anch'essa rientra nell'ambito delle attività della categoria C, che prevede le attività volte alle 'relazioni esterne con altre istituzioni anche di tipo diretto'.
In ordine allo svolgimento di funzioni di polizia giudiziaria, (nell'ambito delle quali rientrano l'effettuazione di sequestri, perquisizioni personali l'esecuzione delle deleghe di indagini da parte della Procura della Repubblica), nonché le funzioni di pubblica sicurezza e quelle di polizia municipale ( tra cui i controlli in tema di abusivismo edilizio, contravvenzioni al DS) si tratta di funzioni che sono attribuite all'agente di polizia municipale ai sensi dell'art. 55 e ss del cpp e non comportano compiti gestionali o la necessaria titolarità di funzioni apicali.
Infine con riferimento al coordinamento e controllo del Nucleo Comunale di Protezione
Civile si è già evidenziato che trattasi di mansioni svolte in un periodo che non rientra in quello di indagine e comunque sono state espletate in maniera occasionale e sporadica.
Alla luce di tutte le suesposte considerazioni la domanda va rigettata.
Le spese di lite , tenuto conto delle difficoltà probatorie connesse a tale tipologia di giudizi sono integralmente compensate tra le parti .
PQM
Il Tribunale di Nola, in funzione di giudice del lavoro, in persona della dott.ssa Daniela
Ammendola definitivamente pronunciando, così provvede:
a. Rigetta il ricorso b. Compensa integralmente tra le parti le spese di lite c. Fissa in giorni 60 il termine per il deposito della sentenza d. Così deciso in Nola il 18.2.2025
Il Giudice
dott. ssa Daniela Ammendola