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Sentenza 20 novembre 2025
Sentenza 20 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 20/11/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 20 novembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI BENEVENTO Sezione lavoro
Il Tribunale del Lavoro, composto dai seguenti magistrati dott.ssa Marina Campidoglio Presidente dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari Giudice dott.ssa Adriana Mari Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;
letti gli atti relativi al procedimento Reg. Gen. n° 3219-1/2025 avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza del 23.09.2025,, emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. R.G. 3219/2025, ed intercorrente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al reclamo, dall'Avv. Marianna Vetrano, elett.te domiciliata presso il Suo Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11;
RECLAMANTE E
) , in persona del Ministro pro tempore in carica, CP_1 Controparte_2 RECLAMATO CONTUMACE
alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025
OSSERVA
Con reclamo depositato in cancelleria in data 10.10.2025 ha chiesto di revocare Parte_1
l'ordinanza con la quale il Tribunale di Benevento, ha rigettato il ricorso cautelare in corso di causa per l'accertamento del diritto ad avvalersi della precedenza prevista dall'art. 8, comma 1, lett. e) CCNI 2025, per l'a.s. 2025/2026 e di : “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avvalersi della precedenza prevista dall'art. 8, comma 1, lett. e) CCNI 2025, per l'a.s. 2025/2026;o Disporre la correzione della graduatoria definitiva e il conseguente inserimento della ricorrente nella posizione spettante, con riserva di mobilità verso l'Istituto richiesto”. La reclamante ha esposto:
-di essere docente a tempo indeterminato di scuola primaria su posto di sostegno (classe ADEE) presso l'Istituto Comprensivo “Manzoni” di Cologno Monzese (MI);
-di avere prestato servizio per l'a.s. 2024/2025, in assegnazione provvisoria presso l'I.C. Valle Vitulanese di Foglianise (BN); -di avere presentato in data 24 luglio 2025, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2025/2026, avvalendosi del diritto di precedenza di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) del CCNI sottoscritto il 10 luglio 2025, per necessità di cure continuative legate a gravi patologie allegando la documentazione sanitaria prescritta dalla normativa contrattuale;
-che il non ha riconosciuto il punteggio con conseguente esclusione dalla graduatoria CP_2 definitiva;
-che il ricorso cautelare è stato rigettato per asserita insufficienza e genericità della documentazione sanitaria;
- di avere regolarmente prodotto la documentazione medica necessaria pienamente conforme ai requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lett. e), del C.C.N.I., che richiede la sussistenza di “[…] particolari cure a carattere continuativo […] presso centro specializzato nel comune richiesto o in comune viciniore”. Il regolarmente citato non si è costituito. Deve, pertanto, Controparte_3 esserne dichiarata la contumacia.
* Al fine di verificare la legittimità del reclamo occorre brevemente ricostruire la normativa vigente in materia. L'art. 8 del CCNI mobilita personale docente, educativo e ATA aa.ss 2025/2028 del 10 luglio 2025 ha disciplinato il regime delle precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale docente. Nel caso di specie, rileva la precedenza di cui al punto III del predetto art. 8, riguardante i soggetti che, pur non essendo in disabilità, hanno bisogno di particolari cure continuative: "III) Personale con disabilita e personale che ha bisogno di particolari cure continuative". Nel dettaglio la precedenza viene riconosciuta al “Personale docente (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza”. Parte ricorrente invoca la precedenza previsa dalla norma citata. L'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 dispone all'art. 4 concernente la
“Documentazione a corredo delle domande” al comma 5 lettera e) : “e) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: [..]iii) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Ne consegue che la precedenza è riconosciuta al docente che, affetto da gravi patologie, ha necessità di particolari cure ed è richiesta la produzione di documentazione medica che risulti idonea e conforme alle specifiche indicazioni previste dall'O.M. di cui sopra. I requisiti richiesti per la presentazione della certificazione medica de qua sono indispensabili per attestare la situazione relativa alla salute del docente, in particolare per comprovare che: - si tratta di grave patologia tra quelle riconosciute nel CCNI e nell'Ordinanza Ministeriale o comunque analoghe ed affini;
- in base a tale grave patologia sono necessarie delle cure continuative;
- tali cure continuative comportare una terapia praticata con assiduità (non semplice frequenza o periodicità);
- la terapia necessaria ed assidua deve essere già in atto;
- deve essere indicata la struttura pubblica o privata presso la quale si svolge tale terapia. Solo cioè se tale documentazione presenta tutte le specifiche indicazioni richieste essa è idonea in modo inequivoco giustificare la precedenza che il CCNI riconosce in tali casi. Nel caso di specie la documentazione prodotta, come ritenuto già dal giudice della fase cautelare, non presenta i requisiti specifici richiesti a tal fine. Nella certificazione dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento – dopo la descrizione della patologia – si legge testualmente: “[…] per tali gravi patologie la paziente necessita di cure assidue e continuative con cicli di FKT, manuali e strumentali, a carattere ambulatoriale per almeno otto mesi prorogabili, a cadenza trisettimanale, da praticare presso un centro di fisioterapia e riabilitazione più vicino alla propria residenza. Controlli periodici.” È evidente che al momento del rilascio di tale certificato la terapia non era in atto e, soprattutto, come chiarito anche dal , il certificato era privo dell'indicazione dell'istituto presso il CP_2 quale veniva effettuata la terapia stessa. Nel certificato si legge che la ricorrente avrebbe dovuto praticare la terapia presso un centro di fisioterapia “più vicino alla propria residenza” ma tale centro non viene indicato e ciò contrasta con quanto richiesto dalla normativa. Legittimamente, pertanto, il non ha riconosciuto la precedenza non risultando nella CP_2 certificazione di struttura pubblica l'istituto presso il quale veniva effettuata la terapia stessa. Parte ricorrente non ha dunque provato in sede di presentazione della domanda, di essere sottoposta a particolari cure continuative di carattere salva-vita a tutela di una grave malattia . Deve essere evidenziato che il certificato rappresenta una mera “prescrizione” di cure ma la ricorrente non ha provato che prima della domanda di mobilità o anche nel corso dell'anno scolastico, si sia realmente sottoposta alle cure prescritte e con quale assiduità. In definitiva manca la prova che la ricorrente abbia praticato la terapia con assiduità così come richiesto dalla normativa citata. La domanda va dunque rigettata.
*
Nulla per le spese stante la contumacia del . CP_2 Ciò posto, considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione e che esso è stato introdotto sotto la vigenza del c. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115.02 (introdotto dall'art. 1 c. 17 legge 24.12.12 n. 228 ed applicabile ai sensi del successivo co. 18 dello stesso art. “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore” della legge 228.12 ossia dal 31.1.13 trentesimo giorno successivo al 1.1.13 ) e che ricorrono i requisiti del medesimo co. 1 quater “(quando l'impugnazione , anche incidentale , è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile “), la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 c. 1 bis d.p.r. 115.02.
P.Q.M.
Il Collegio, così provvede:
-rigetta il reclamo;
-nulla per le spese;
- -Dà atto che il reclamante è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 c. 1 bis d.p.r. 115.02 mandando alla cancelleria per l'esatta riscossione, ove dovuta. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Benevento, lì 20.11.2025 Il Giudice Relatore Dott.ssa Adriana Mari
Il Presidente
Dott.ssa Marina Campidoglio
Il Tribunale del Lavoro, composto dai seguenti magistrati dott.ssa Marina Campidoglio Presidente dott.ssa Cecilia Angela Ilaria Cassinari Giudice dott.ssa Adriana Mari Giudice rel.
riunito in camera di consiglio;
letti gli atti relativi al procedimento Reg. Gen. n° 3219-1/2025 avente ad oggetto reclamo avverso l'ordinanza del 23.09.2025,, emessa dal Tribunale di Benevento, Sezione Lavoro, n. R.G. 3219/2025, ed intercorrente
TRA
, nata a [...] il [...], rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 calce al reclamo, dall'Avv. Marianna Vetrano, elett.te domiciliata presso il Suo Studio Legale sito in Roccarainola, alla via Veccio n. 11;
RECLAMANTE E
) , in persona del Ministro pro tempore in carica, CP_1 Controparte_2 RECLAMATO CONTUMACE
alla scadenza del termine ex art. 127 ter c.p.c. per il deposito di note scritte in sostituzione dell'udienza del 19.11.2025
OSSERVA
Con reclamo depositato in cancelleria in data 10.10.2025 ha chiesto di revocare Parte_1
l'ordinanza con la quale il Tribunale di Benevento, ha rigettato il ricorso cautelare in corso di causa per l'accertamento del diritto ad avvalersi della precedenza prevista dall'art. 8, comma 1, lett. e) CCNI 2025, per l'a.s. 2025/2026 e di : “accertare e dichiarare il diritto della ricorrente ad avvalersi della precedenza prevista dall'art. 8, comma 1, lett. e) CCNI 2025, per l'a.s. 2025/2026;o Disporre la correzione della graduatoria definitiva e il conseguente inserimento della ricorrente nella posizione spettante, con riserva di mobilità verso l'Istituto richiesto”. La reclamante ha esposto:
-di essere docente a tempo indeterminato di scuola primaria su posto di sostegno (classe ADEE) presso l'Istituto Comprensivo “Manzoni” di Cologno Monzese (MI);
-di avere prestato servizio per l'a.s. 2024/2025, in assegnazione provvisoria presso l'I.C. Valle Vitulanese di Foglianise (BN); -di avere presentato in data 24 luglio 2025, domanda di assegnazione provvisoria interprovinciale per l'a.s. 2025/2026, avvalendosi del diritto di precedenza di cui all'art. 8, comma 1, lett. e) del CCNI sottoscritto il 10 luglio 2025, per necessità di cure continuative legate a gravi patologie allegando la documentazione sanitaria prescritta dalla normativa contrattuale;
-che il non ha riconosciuto il punteggio con conseguente esclusione dalla graduatoria CP_2 definitiva;
-che il ricorso cautelare è stato rigettato per asserita insufficienza e genericità della documentazione sanitaria;
- di avere regolarmente prodotto la documentazione medica necessaria pienamente conforme ai requisiti previsti dall'art. 8, comma 1, lett. e), del C.C.N.I., che richiede la sussistenza di “[…] particolari cure a carattere continuativo […] presso centro specializzato nel comune richiesto o in comune viciniore”. Il regolarmente citato non si è costituito. Deve, pertanto, Controparte_3 esserne dichiarata la contumacia.
* Al fine di verificare la legittimità del reclamo occorre brevemente ricostruire la normativa vigente in materia. L'art. 8 del CCNI mobilita personale docente, educativo e ATA aa.ss 2025/2028 del 10 luglio 2025 ha disciplinato il regime delle precedenze nelle operazioni di utilizzazione e di assegnazione provvisoria per il personale docente. Nel caso di specie, rileva la precedenza di cui al punto III del predetto art. 8, riguardante i soggetti che, pur non essendo in disabilità, hanno bisogno di particolari cure continuative: "III) Personale con disabilita e personale che ha bisogno di particolari cure continuative". Nel dettaglio la precedenza viene riconosciuta al “Personale docente (non necessariamente con disabilità) che ha bisogno per gravi patologie di particolari cure a carattere continuativo (ad esempio chemioterapia); detto personale ha diritto alla precedenza, a condizione che la prima di tali preferenze sia relativa ad una scuola del comune in cui esista il centro di cura specializzato ove svolge la relativa terapia ovvero abbia espresso come prima preferenza il comune (o distretto sub comunale) in cui esista il centro di cura specializzato ovvero il comune viciniore in assenza di posti e/o classi di concorso richiedibili in cui esista il centro di cura specializzato oppure una o più istituzioni scolastiche comprese in esso. La preferenza sintetica per il predetto comune è obbligatoria, anche nel caso di comuni in cui esista una sola istituzione scolastica, prima di esprimere preferenza per altro comune. La mancata indicazione del comune o distretto sub comunale di cura preclude la possibilità di accoglimento da parte dell'ufficio della precedenza sia per il comune (o distretto sub comunale) che per eventuali preferenze relative ad altri comuni, ma non comporta l'annullamento dell'intera domanda. Pertanto, in tali casi, le preferenze espresse saranno prese in considerazione solo come domanda di assegnazione provvisoria/utilizzazione senza diritto di precedenza”. Parte ricorrente invoca la precedenza previsa dalla norma citata. L'Ordinanza Ministeriale n. 36 del 28 febbraio 2025 dispone all'art. 4 concernente la
“Documentazione a corredo delle domande” al comma 5 lettera e) : “e) tenuto conto che le certificazioni relative all'invalidità e quelle relative all'accertamento della disabilità sono distinte, nelle stesse deve risultare quanto segue: [..]iii) per le persone bisognose di cure continuative per grave patologia, nelle certificazioni deve necessariamente risultare l'assiduità della terapia e l'istituto presso il quale viene effettuata la terapia stessa. Le certificazioni devono essere rilasciate dalle competenti A.S.L.. Ne consegue che la precedenza è riconosciuta al docente che, affetto da gravi patologie, ha necessità di particolari cure ed è richiesta la produzione di documentazione medica che risulti idonea e conforme alle specifiche indicazioni previste dall'O.M. di cui sopra. I requisiti richiesti per la presentazione della certificazione medica de qua sono indispensabili per attestare la situazione relativa alla salute del docente, in particolare per comprovare che: - si tratta di grave patologia tra quelle riconosciute nel CCNI e nell'Ordinanza Ministeriale o comunque analoghe ed affini;
- in base a tale grave patologia sono necessarie delle cure continuative;
- tali cure continuative comportare una terapia praticata con assiduità (non semplice frequenza o periodicità);
- la terapia necessaria ed assidua deve essere già in atto;
- deve essere indicata la struttura pubblica o privata presso la quale si svolge tale terapia. Solo cioè se tale documentazione presenta tutte le specifiche indicazioni richieste essa è idonea in modo inequivoco giustificare la precedenza che il CCNI riconosce in tali casi. Nel caso di specie la documentazione prodotta, come ritenuto già dal giudice della fase cautelare, non presenta i requisiti specifici richiesti a tal fine. Nella certificazione dell'Azienda Ospedaliera “San Pio” di Benevento – dopo la descrizione della patologia – si legge testualmente: “[…] per tali gravi patologie la paziente necessita di cure assidue e continuative con cicli di FKT, manuali e strumentali, a carattere ambulatoriale per almeno otto mesi prorogabili, a cadenza trisettimanale, da praticare presso un centro di fisioterapia e riabilitazione più vicino alla propria residenza. Controlli periodici.” È evidente che al momento del rilascio di tale certificato la terapia non era in atto e, soprattutto, come chiarito anche dal , il certificato era privo dell'indicazione dell'istituto presso il CP_2 quale veniva effettuata la terapia stessa. Nel certificato si legge che la ricorrente avrebbe dovuto praticare la terapia presso un centro di fisioterapia “più vicino alla propria residenza” ma tale centro non viene indicato e ciò contrasta con quanto richiesto dalla normativa. Legittimamente, pertanto, il non ha riconosciuto la precedenza non risultando nella CP_2 certificazione di struttura pubblica l'istituto presso il quale veniva effettuata la terapia stessa. Parte ricorrente non ha dunque provato in sede di presentazione della domanda, di essere sottoposta a particolari cure continuative di carattere salva-vita a tutela di una grave malattia . Deve essere evidenziato che il certificato rappresenta una mera “prescrizione” di cure ma la ricorrente non ha provato che prima della domanda di mobilità o anche nel corso dell'anno scolastico, si sia realmente sottoposta alle cure prescritte e con quale assiduità. In definitiva manca la prova che la ricorrente abbia praticato la terapia con assiduità così come richiesto dalla normativa citata. La domanda va dunque rigettata.
*
Nulla per le spese stante la contumacia del . CP_2 Ciò posto, considerato che il presente procedimento riveste natura di impugnazione e che esso è stato introdotto sotto la vigenza del c. 1 quater dell'art. 13 D.P.R. 115.02 (introdotto dall'art. 1 c. 17 legge 24.12.12 n. 228 ed applicabile ai sensi del successivo co. 18 dello stesso art. “ai procedimenti iniziati dal trentesimo giorno successivo alla data di entrata in vigore” della legge 228.12 ossia dal 31.1.13 trentesimo giorno successivo al 1.1.13 ) e che ricorrono i requisiti del medesimo co. 1 quater “(quando l'impugnazione , anche incidentale , è respinta integralmente o è dichiarata inammissibile o improcedibile “), la parte soccombente è tenuta a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 c. 1 bis d.p.r. 115.02.
P.Q.M.
Il Collegio, così provvede:
-rigetta il reclamo;
-nulla per le spese;
- -Dà atto che il reclamante è tenuto a versare l'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell'art. 13 c. 1 bis d.p.r. 115.02 mandando alla cancelleria per l'esatta riscossione, ove dovuta. Manda alla cancelleria per quanto di competenza. Benevento, lì 20.11.2025 Il Giudice Relatore Dott.ssa Adriana Mari
Il Presidente
Dott.ssa Marina Campidoglio