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Sentenza 30 aprile 2025
Sentenza 30 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Fermo, sentenza 30/04/2025, n. 238 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Fermo |
| Numero : | 238 |
| Data del deposito : | 30 aprile 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1562/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marina Magistrelli, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Fabio Sebastiani, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** 1 OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/2/2025 i difensori delle parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni chiedendo “che venga dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto - di cui chiedono l'integrale recepimento da parte del Collegio, con rinuncia alla assegnazione di termini per scritti conclusivi” – accordo di seguito trascritto “OBBLIGO
a carico del padre di pagare direttamente al figlio Parte_1 CP_2
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 200,00 – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
OBBLIGO a carico del padre di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo, limitatamente alle sole spese sanitarie e scolastiche;
RINUNCIA delle parti a tutte le ulteriori domande svolte nel presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/11/2024, ha Parte_1 instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Petritoli il 4/8/2007 - trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune, Anno
2007, N. 3, Parte I, Serie, Ufficio 1.
Il ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse, a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dal matrimonio è nato un figlio, il 30/3/2001, divenuto maggiorenne;
b) a CP_2 far data dalla omologa della separazione - avvenuta con decreto del 21/3/2023 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G. N. 79/2023 - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) con l'accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale alla e l'obbligo del di versare mensilmente al figlio a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento la somma mensile di euro 300; e) nell'attualità sono venuti meno i presupposti per riconoscere un contributo al mantenimento del figlio, avendo lo stesso iniziato a svolgere regolare attività lavorativa dipendente.
2 Conseguentemente, in ordine alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha domandato al
Tribunale: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e , Pt_1 CP_1 celebrato in data 4.08.2007 con rito civile, mandando la Cancelleria per le dovute trascrizioni presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, anche con sentenza parziale sullo status, alle seguenti
Condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, potendo fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile alla sig.ra ; 3) se CP_1 accertato e confermato che il figlio svolge attività lavorativa ed è economicamente indipendente, nulla CP_2 dovrà essergli corrisposto a titolo di concorso al mantenimento, facendo decorrere il provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento dal mese di luglio 2023 (o in subordine dalla data di deposito del seguente ricorso)”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 28/1/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, senza opporsi alla pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando al Tribunale di
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
celebrato nel Comune di Petritoli in data 4/8/2007 e registrato nei registri all'Ufficio di Stato
[...]
Civile di detto comune alla parte I, n. 3, anno 2007, alle seguenti condizioni: - la casa familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra , rimarrà assegnata al figlio che vi convivrà con la CP_1 CP_2 madre;
- il padre non convivente verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole per le spese ordinarie, nonché la quota del 50% delle spese straordinarie, la cui individuazione e concertazione sarà disciplinata dal Protocollo distrettuale n. 139 vigente presso il Tribunale di Fermo, come integrato dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- il genitore non convivente, data l'età del figlio, potrà concordare con lo stesso liberamente giorni ed orari di visita e di permanenza presso la propria abitazione, nonché i periodi di vacanza, sia estivi, sia invernali, oltre al diritto di visita nei giorni festivi;
- gli ex coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto nonchè all'espatrio. 2) rigettare la domanda ex adverso formulata di revisione dell'assegno di mantenimento perchè infondata in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti. 3) In via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale adito voglia ordinare al sig. per tutti i motivi esposti in narrativa, il versamento mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di assegno divorzile in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese”. Controparte_1
3. Le ulteriori memorie istruttorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Alla prima udienza - svolta in data 27/2/2025 dinanzi al 3 giudice istruttore - è stato esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, presenti personalmente, il quale ha dato esito positivo, avendo le parti raggiunto il seguente accordo in merito alle condizioni di divorzio “OBBLIGO a carico del padre di Parte_1 pagare direttamente al figlio (maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente) a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 200,00 – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
OBBLIGO a carico del padre di contribuire per il
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo, limitatamente alle sole spese sanitarie e scolastiche;
RINUNCIA delle parti a tutte le ulteriori domande svolte nel presente giudizio”.
Pertanto, a tale udienza i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni
(con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo “che venga dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto - di cui chiedono l'integrale recepimento da parte del Collegio, con rinuncia alla assegnazione di termini per scritti conclusivi”.
4. Così ricostruito il thema disputandum - preso atto della richiesta congiunta svolta dalle parti di scioglimento del vincolo matrimoniale - il Collegio ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni di divorzio concordate nel corso del giudizio, come sopra riportate, non risultano contrarie a norme imperative e possono essere condivise anche nella parte riguardante il mantenimento del figlio maggiorenne, concordato in misura adeguata alle esigenze dello stesso ed alle risorse di cui concretamente dispone il padre.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Petritoli il 4/8/2007 tra Pt_1
e – trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune, Anno 2007, N. 3, Parte I, Serie, Ufficio 1; 4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petritoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA che le condizioni di divorzio sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti riportato al paragrafo n. 3 della parte motiva della presente sentenza - da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
5
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI FERMO
Il Tribunale, in composizione collegiale, in persona dei seguenti magistrati:
dott.ssa Sara Marzialetti Presidente dott. Alberto Pavan Giudice dott.ssa Lucia Rocchi Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. R.G. 1562/2024 promossa da:
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'Avv. Parte_1 C.F._1
Marina Magistrelli, giusta procura alle liti depositata telematicamente in allegato al ricorso introduttivo;
- RICORRENTE contro
(C.F. ), rappresentata e difesa dall'Avv. Controparte_1 C.F._2
Marco Fabio Sebastiani, giusta procura depositata telematicamente in allegato alla comparsa di costituzione;
- RESISTENTE
E con l'intervento del Pubblico Ministero presso il Tribunale
*** 1 OGGETTO: “divorzio giudiziale”
***
CONCLUSIONI
All'udienza del 27/2/2025 i difensori delle parti hanno rassegnato congiuntamente le conclusioni chiedendo “che venga dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto - di cui chiedono l'integrale recepimento da parte del Collegio, con rinuncia alla assegnazione di termini per scritti conclusivi” – accordo di seguito trascritto “OBBLIGO
a carico del padre di pagare direttamente al figlio Parte_1 CP_2
(maggiorenne ma non ancora economicamente autosufficiente) a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 200,00 – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
OBBLIGO a carico del padre di contribuire per il 50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo, limitatamente alle sole spese sanitarie e scolastiche;
RINUNCIA delle parti a tutte le ulteriori domande svolte nel presente giudizio”.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato in data 14/11/2024, ha Parte_1 instaurato il presente procedimento al fine di sentir dichiarare lo scioglimento del matrimonio contratto con a Petritoli il 4/8/2007 - trascritto nel Controparte_1 registro degli atti di matrimonio dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune, Anno
2007, N. 3, Parte I, Serie, Ufficio 1.
Il ricorrente, in sintesi e per quanto di interesse, a sostegno della domanda ha dedotto che: a) dal matrimonio è nato un figlio, il 30/3/2001, divenuto maggiorenne;
b) a CP_2 far data dalla omologa della separazione - avvenuta con decreto del 21/3/2023 emesso dal Tribunale di Fermo nel giudizio R.G. N. 79/2023 - i coniugi hanno sempre vissuto separati e non vi è stata alcuna forma di riconciliazione;
c) con l'accordo omologato i coniugi, in ordine alle condizioni della separazione, hanno previsto l'assegnazione della casa coniugale alla e l'obbligo del di versare mensilmente al figlio a titolo CP_1 Pt_1 di mantenimento la somma mensile di euro 300; e) nell'attualità sono venuti meno i presupposti per riconoscere un contributo al mantenimento del figlio, avendo lo stesso iniziato a svolgere regolare attività lavorativa dipendente.
2 Conseguentemente, in ordine alle condizioni del divorzio, il ricorrente ha domandato al
Tribunale: “pronunciare la cessazione degli effetti civili del matrimonio dei coniugi e , Pt_1 CP_1 celebrato in data 4.08.2007 con rito civile, mandando la Cancelleria per le dovute trascrizioni presso
l'Ufficio di Stato Civile del Comune competente, anche con sentenza parziale sullo status, alle seguenti
Condizioni: 1) i coniugi vivranno separati con l'obbligo di reciproco rispetto, potendo fissare la residenza ove riterranno opportuno;
2) nulla riconoscersi a titolo di assegno divorzile alla sig.ra ; 3) se CP_1 accertato e confermato che il figlio svolge attività lavorativa ed è economicamente indipendente, nulla CP_2 dovrà essergli corrisposto a titolo di concorso al mantenimento, facendo decorrere il provvedimento di revoca dell'assegno di mantenimento dal mese di luglio 2023 (o in subordine dalla data di deposito del seguente ricorso)”.
2. Con comparsa di costituzione depositata il 28/1/2025 si è costituita in giudizio la resistente la quale, senza opporsi alla pronuncia di Controparte_1 scioglimento del matrimonio, ha contestato le allegazioni avversarie ed avanzato a propria volta richieste alternative riguardo alle pronunce accessorie, domandando al Tribunale di
“1) pronunciare lo scioglimento del matrimonio civile contratto tra e Parte_1 CP_1
celebrato nel Comune di Petritoli in data 4/8/2007 e registrato nei registri all'Ufficio di Stato
[...]
Civile di detto comune alla parte I, n. 3, anno 2007, alle seguenti condizioni: - la casa familiare, di esclusiva proprietà della sig.ra , rimarrà assegnata al figlio che vi convivrà con la CP_1 CP_2 madre;
- il padre non convivente verserà, entro il giorno 5 di ogni mese, la somma di € 300,00 a titolo di contributo al mantenimento della prole per le spese ordinarie, nonché la quota del 50% delle spese straordinarie, la cui individuazione e concertazione sarà disciplinata dal Protocollo distrettuale n. 139 vigente presso il Tribunale di Fermo, come integrato dalle Linee Guida del Consiglio Nazionale Forense del 29/11/2017, che le parti dichiarano di conoscere ed accettare;
- il genitore non convivente, data l'età del figlio, potrà concordare con lo stesso liberamente giorni ed orari di visita e di permanenza presso la propria abitazione, nonché i periodi di vacanza, sia estivi, sia invernali, oltre al diritto di visita nei giorni festivi;
- gli ex coniugi si prestano il reciproco consenso al rilascio del passaporto nonchè all'espatrio. 2) rigettare la domanda ex adverso formulata di revisione dell'assegno di mantenimento perchè infondata in fatto e diritto per tutti i motivi suesposti. 3) In via riconvenzionale, si chiede che il Tribunale adito voglia ordinare al sig. per tutti i motivi esposti in narrativa, il versamento mensile di € Parte_1
250,00 a titolo di assegno divorzile in favore di , entro il giorno 5 di ciascun mese”. Controparte_1
3. Le ulteriori memorie istruttorie ex art. 473 bis.17 c.p.c. non hanno determinato un ampliamento del thema disputandum. Alla prima udienza - svolta in data 27/2/2025 dinanzi al 3 giudice istruttore - è stato esperito il tentativo di conciliazione tra le parti, presenti personalmente, il quale ha dato esito positivo, avendo le parti raggiunto il seguente accordo in merito alle condizioni di divorzio “OBBLIGO a carico del padre di Parte_1 pagare direttamente al figlio (maggiorenne ma non ancora economicamente CP_2 autosufficiente) a titolo di contributo al relativo mantenimento la somma mensile di euro 200,00 – annualmente rivalutabile secondo gli indici ISTAT;
OBBLIGO a carico del padre di contribuire per il
50% al pagamento delle spese straordinarie necessarie per il figlio regolamentate secondo il Protocollo d'Intesa vigente presso il Tribunale di Fermo, limitatamente alle sole spese sanitarie e scolastiche;
RINUNCIA delle parti a tutte le ulteriori domande svolte nel presente giudizio”.
Pertanto, a tale udienza i difensori delle parti hanno precisato congiuntamente le conclusioni
(con rinuncia ai termini ex art. 473 bis 28 c.p.c.) chiedendo “che venga dichiarato lo scioglimento del vincolo matrimoniale tra le parti, alle condizioni di cui all'accordo raggiunto - di cui chiedono l'integrale recepimento da parte del Collegio, con rinuncia alla assegnazione di termini per scritti conclusivi”.
4. Così ricostruito il thema disputandum - preso atto della richiesta congiunta svolta dalle parti di scioglimento del vincolo matrimoniale - il Collegio ritiene adeguatamente comprovato il fatto che tra i coniugi non sussiste più alcuna comunione spirituale né materiale e che tale comunione non può essere ricostituita;
sussistono pertanto i presupposti di legge, previsti dall' art. 3 n.2 lett. b) L.01.12.1970 n.898, per l'accoglimento della domanda.
Le condizioni di divorzio concordate nel corso del giudizio, come sopra riportate, non risultano contrarie a norme imperative e possono essere condivise anche nella parte riguardante il mantenimento del figlio maggiorenne, concordato in misura adeguata alle esigenze dello stesso ed alle risorse di cui concretamente dispone il padre.
5. La definizione consensuale della vicenda costituisce valido motivo per compensare integralmente le spese di lite tra le parti, in conformità all'accordo raggiunto.
P.Q.M.
Il Tribunale di Fermo, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza così decide:
DICHIARA lo scioglimento del matrimonio contratto a Petritoli il 4/8/2007 tra Pt_1
e – trascritto nel registro degli atti di matrimonio
[...] Controparte_1 dell'Ufficio di Stato Civile del medesimo comune, Anno 2007, N. 3, Parte I, Serie, Ufficio 1; 4 ORDINA all'Ufficiale di Stato Civile del Comune di Petritoli di procedere all'annotazione della presente sentenza;
DICHIARA che le condizioni di divorzio sono quelle di cui all'accordo raggiunto tra le parti riportato al paragrafo n. 3 della parte motiva della presente sentenza - da intendersi ivi integralmente trascritto;
DICHIARA integralmente compensate tra le parti le spese di lite.
Così deciso in Fermo, nella Camera di Consiglio del 10/4/2025
Il Giudice Relatore Il Presidente
Dott.ssa Lucia Rocchi Dott.ssa Sara Marzialetti
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