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Sentenza 13 ottobre 2025
Sentenza 13 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Monza, sentenza 13/10/2025, n. 1227 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Monza |
| Numero : | 1227 |
| Data del deposito : | 13 ottobre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 4156/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di MONZA
Quarta Sezione CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
Dott. Carmen Arcellaschi Presidente Relatore Dott. Claudia Bonomi Giudice Dott. Wandalba Farano Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 4156/2025 promossa da:
(C.F. ), nata a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliata presso lo Studio dell'Avv. Cristina Fornaro che la rappresenta e difende come da procura in atti e
(C.F. ), nato a [...] il [...] e residente a [...], elettivamente domiciliato presso lo Studio dell'Avv. Fabrizio Paganelli che lo rappresenta e difende come da procura in atti
Con l'intervento del P.M. – Sede
OGGETTO: ALTRI ISTITUTI IN MATERIA DI FAMIGLIA - ART. 337BIS E SEGG. C.C. art. 473bis51 VI comma c.p.c.
CONCLUSIONI CONGIUNTE
“1) La figlia minore resta affidata in via condivisa ad entrambi i genitori e collocata Per_1 prevalentemente presso la madre, dove manterrà la propria residenza anagrafica. I genitori continueranno ad assumere di comune accordo tutte le decisioni relative al futuro della figlia, con pagina 1 di 4 particolare riguardo alle scelte educative, scolastiche e di istruzione, mediche e sanitarie, sportive e ricreative, nel rispetto delle sue capacità, inclinazioni naturali ed aspirazioni. Pt_ 2) Le Parti danno atto che la OR ha manifestato l'intendimento di trasferirsi in Puglia, più precisamente a San Vito dei Normanni (BR), presso un'abitazione messa a disposizione dalla propria famiglia d'origine, entro la fine del mese di luglio 2025; intendimento a cui il OR non si Pt_2 oppone in considerazione dell'accordo raggiunto anche in relazione regolamentazione del proprio diritto/dovere di visita con la figlia minore di cui al punto 3) che segue. Di conseguenza, nessuna delle parti avanza richiesta di assegnazione della casa famigliare sita in VA NE (MB), Via Giacomo Brodolini n. 5, condotta in locazione con contratto intestato al OR , che pertanto rimarrà Pt_2 nella piena ed esclusiva disponibilità e possesso di quest'ultimo a far data dal 1° agosto 2025, giorno Pt_ in cui la OR terminerà il suo definitivo trasferimento in Puglia con la figlia minore, portando con sé i propri effetti personali ed i beni individuati in accordo con il OR . Le parti Pt_2 riconoscono e dichiarano altresì che tutti i restanti beni ed arredi presenti nella casa familiare di VA NE (MB), Via Brodolini n. 5, sono e rimarranno di proprietà esclusiva del OR . Pt_2
3) Il padre potrà vedere la figlia minore secondo la più ampia disponibilità, compatibilmente con gli impegni scolastici e con preavviso alla madre. In ogni caso, tenuto anche conto dell'oggettiva lontananza geografica che si andrà presto a determinare, il padre potrà vedere e tenere con sè Per_1 secondo le seguenti modalità e termini, salvo diverso e miglior accordo tra i genitori:
a) a far data dal mese di settembre 2025, un fine settimana ogni bimestre, di regola l'ultimo fine settimana del mese, dal giovedì sera (ore 20.00/20.30 circa) sino alla domenica sera ad ore 21,30 circa, con prelievo e riaccompagnamento presso l'aeroporto di Brindisi, ove la madre si impegna ad accompagnare e riprendere la bambina (a beneficio di chiarezza, il primo fine settimana di competenza paterna sarà quello 25-28 settembre 2025, il secondo quello del 27-30 novembre 2025 e così via). In ogni caso, i genitori si impegnano reciprocamente a comunicarsi eventuali impedimenti rispetto al calendario concordato, con conseguente sua variazione/riprogrammazione, ove possibile con almeno 15 giorni di preavviso;
b) a far data dall'estate 2026, per 3 (tre) settimane, anche consecutive, tenuto anche conto delle disponibilità lavorative del padre, nei mesi di luglio e/o agosto, in occasione delle vacanze estive. Con congruo anticipo e comunque entro il 31 maggio di ciascun anno, i genitori si daranno reciproca comunicazione periodo e del luogo prescelto per trascorrere le vacanze con , impegnandosi Per_1 reciprocamente a comunicarsi l'indirizzo della struttura presso cui soggiornerà la figlia ed a rendersi sempre reperibili attraverso un numero di telefono cellulare, nonché a consentire alla figlia di comunicare con l'altro genitore per lo meno una volta al giorno. Per il periodo estivo 2025 e sino al definitivo trasferimento in Puglia con rilascio della casa famigliare di VA NE (MB) da parte Pt_ della OR , il padre continuerà a vedere e tenere con sé terrà con le medesime modalità Per_1 e tempi attualmente in essere.
c) durante le festività natalizie, starà con un genitore dal giorno di sospensione dell'attività Per_1 scolastica sino alla mattina del 30 dicembre (entro le 12.00/12.30 circa) e con l'altro genitore dalla mattina del 30 dicembre al pomeriggio del 6 gennaio (ore 20.00/20.30 circa), alternativamente di anno in anno. Per le vacanze natalizie 2025, trascorrerà il primo periodo con il padre ed il secondo Per_1 con la madre. Quanto sopra, sempre con prelievo e riaccompagnamento, presso l'aeroporto di Brindisi, ove la madre si impegna ad accompagnare e riprendere la bambina.
pagina 2 di 4 d) le vacanze pasquali, ad anni alterni. Per l'anno 2026, trascorrerà il predetto periodo di Per_1 vacanza con il padre (sempre con prelievo e riaccompagnamento, in orario da concordare anche a seconda delle disponibilità dei voli, presso l'aeroporto di Brindisi, ove la madre si impegna ad accompagnare e riprendere la bambina), come da accordi già raggiunti tra le parti;
4) I genitori si impegnano reciprocamente sia a mantenere una serena comunicazione fra loro al fine di assicurare un rapporto equilibrato e continuativo di con ciascun genitore sia a garantire che Per_1 vengano conservati rapporti affettivi significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.
5) I genitori si impegnano reciprocamente a garantire un inserimento graduale di in seno ad Per_1 eventuali nuove loro relazioni amorose, decorso comunque un anno dall'inizio della relazione stessa.
6) A partire dal mese di agosto 2025 o, se successivo, dal mese immediatamente seguente al trasferimento definitivo della OR di cui al punto 2) che precede, il OR Parte_1 Parte_2 Pt_
verserà alla OR , a titolo di contributo per il mantenimento di , la somma
[...] Per_1 mensile di Euro 250,00 (duecentocinquanta/00); tale importo sarà versato anticipatamente entro il giorno 5 di ogni mese tramite bonifico sul conto corrente Poste Pay Iban [...] e sarà soggetto a rivalutazione annuale in base agli indici ISTAT/FOI.
7) In aggiunta a quanto previsto al punto 6) che precede, i genitori concordano che, a far data dal mese di agosto 2025 o, se successivo, dal mese immediatamente seguente al trasferimento definitivo Pt_ della OR di cui al punto 2) che precede, la OR sarà facoltà e diritto della Parte_1 Pt_ OR percepire integralmente il c.d. “assegno unico e universale per i figli a carico” per e, a tal fine, il OR si impegna a prestarsi alle relative formalità amministrative, ove Per_1 Pt_2 necessario e richiesto. Resta fermo e concordato fra le parti che comunque rimarrà fiscalmente Per_1 a carico di entrambi i genitori al 50% ciascuno.
8) I genitori, fermo ed impregiudicato quanto previsto anche ai punti 6) e 7) che precedono, contribuiranno altresì al mantenimento della figlia sostenendo, in ragione del 50% ciascuno, le Per_1 ulteriori “spese extra” nei modi e nei termini di cui alle “linee guida condivise concernenti le spese per i figli” sottoscritte in data 7 maggio 2018 dal Tribunale di Monza con l'Ordine degli Avvocati di Monza da intendersi qui riportate e facenti parte integrante e sostanziale del presente ricorso.
9) I genitori si prestano reciproco consenso per il rilascio/rinnovo dei documenti di identità validi per l'espatrio propri e della figlia minore – documenti questi ultimi che verranno custoditi dal genitore che ne avrà la necessità immediata – e si impegnano a prestarsi alle relative formalità amministrative.
10) Il padre si impegna sin da ora a sottoscrivere i documenti necessari al trasferimento scolastico di
(firma del nulla osta scolastico), non più tardi del giorno 5 giugno 2025, giorno ultimo per Per_1 effettuare tale incombente amministrativo.
11) All'esatto adempimento di tutto quanto precede, le parti dichiarano di aver definito in via pacifica e transattiva ogni questione economica e patrimoniale anche inerente al rapporto genitoriale e dichiarano di non aver più nulla a che pretendere l'una dall'altra per alcun titolo ragione e/o causa.
12) Spese compensate e rinuncia dei legali alla solidarietà ex art. 13 L.P”.
MOTIVI DELLA DECISIONE pagina 3 di 4 Le parti hanno concordato la regolamentazione dei rapporti relativi a figli nati fuori dal matrimonio, meritevoli di accoglimento in quanto conformi all'interesse della figlia minore (23.11.2018). Per_1
Le parti hanno concordato l'affidamento condiviso della minore ad entrambi i genitori con collocamento presso l'abitazione materna oltre alle condizioni economiche.
Il Collegio provvede in conformità.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:
1) recepisce le conclusioni trascritte in epigrafe da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte.
2) dichiara compensate tra le parti le spese di giudizio.
Così deciso in Monza, in Camera di Consiglio del 2 ottobre 2025
Il Presidente Estensore
Dott. Carmen Arcellaschi
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