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Sentenza 5 marzo 2025
Sentenza 5 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Firenze, sentenza 05/03/2025, n. 811 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Firenze |
| Numero : | 811 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 11903/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11903/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
Ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore di ufficio di imputati irreperibili, l'avv. impugna il decreto di liquidazione dei propri compensi emesso dal Giudice Parte_1 di Pace di Firenze, in data 30.11.2029, nell'ambito del procedimento penale n. 13/2020 r.g.n.r – n. 1246/2022
r.g. nei confronti di - per aver il Giudice liquidato la somma di € 126,00 oltre 15% per spese Controparte_3 forfettarie e oneri di legge;
In particolare, il Giudice ha ritenuto di liquidare la sola fase di studio nel minimo edittale, in base alle seguenti argomentazioni: considerato che trattasi di sentenza emessa dal giudice senza impulso di parte;
che per un verso definisce il procedimento, ma che per altro verso può essere revocata se l'imputato viene ritrovato entro i termini stabiliti dall'art. 159 u.c. c.p. per cui il processo riprenderà con la conseguente fase istruttoria e decisoria;
che per tale particolare sentenza non vi è propriamente una fase che può definirsi “decisoria”
Parte ricorrente deduce: Violazione e/o errata applicazione degli artt. 106, 82, 83 e 168 DPR 115/2002 richiama l'art. 116 DPR 115/2002 in tema di liquidazione che prevede : "1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per
pagina 1 di 3 il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio". Lamenta l'omessa liquidazione dei compensi previsti per la fase decisionale, in quanto quest'ultima si è svolta all'udienza del
2.10.202 . A tal proposito richiama l'art.. 106 DPR 155/2002, nella parte in cui prevede che : "1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo" che permette al Giudice di ridurre l'importo ( ma non di eliminarlo) qualora l'attività svolta dal difensore non sia di particolare impegno e rilevanza.
La ricorrente, pertanto, chiede la revoca dell'impugnato decreto di liquidazione e la liquidazione degli onorari anche per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, oltre Cap e Iva.
All'udienza del 30 gennaio 2025 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il , nonostante CP_1 la regolarità delle notifiche. Si deve pertanto dichiarare la contumacia della parte resistente.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025.
******
Secondo l'art. 12 D.M. 55/2014, il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore: “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento “
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a)
n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo: “All'articolo 12 del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II 10438/2023; C. Cass. Civ. Sez.
n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent. n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent.
n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, la ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di € 126,00 €, oltre spese generali I.V.A e C.A.P, per l'attività espletata quale difensore penale nominato di ufficio di
(consistita nella partecipazione a tre udienze) senza considerare i compensi per la Persona_1 fase decisionale, in ragione della circostanza che per tale particolare sentenza non vi è propriamente una fase che può definirsi decisoria.;
Si rileva, dunque, la mancata liquidazione dei compensi per la fase decisionale in quanto la stessa è dovuta al difensore in presenza dello svolgimento dell'attività svolta all'udienza del giorno 2.10.2024. Ciò detto, questo pagina 2 di 3 giudice rimodula il compenso liquidabile all'avv. tenendo fermo il riferimento alla tabella allegata al Parte_1
D.M. n. 147 /2022 che prevede i parametri minimi per la determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale svolta nel settore penale innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ma considerando anche la fase decisionale.
Pertanto, va liquidato l'importo per la fase di studio € 189,00 e per la fase decisionale € 331,00 pari a € 520,00 dimezzati ex art 106 bis dpr 115/2002 pari a € 346,67 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Le spese sono compensate in ragione della contumacia di parte resistente.
p.q.m.
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto del liquida all'Avv. l'importo di € 346,67 quale compenso per l'attività espletata in Parte_1
qualità di difensore di ufficio di nell'ambito del procedimento penale n. 13/2020 Persona_1
r.g.n.r – n. 1246/2022 r.g., oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI COMUNICHI
Firenze, 3.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa A. Galano
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di FIRENZE
01 Prima sezione CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Antonella Galano ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 11903/2024 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. Parte_1 C.F._1 Parte_1
[...]
Ricorrente contro
(C.F. ), Controparte_1 P.IVA_1
Controparte_2
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso in opposizione a decreto di liquidazione del compenso, spettante al difensore di ufficio di imputati irreperibili, l'avv. impugna il decreto di liquidazione dei propri compensi emesso dal Giudice Parte_1 di Pace di Firenze, in data 30.11.2029, nell'ambito del procedimento penale n. 13/2020 r.g.n.r – n. 1246/2022
r.g. nei confronti di - per aver il Giudice liquidato la somma di € 126,00 oltre 15% per spese Controparte_3 forfettarie e oneri di legge;
In particolare, il Giudice ha ritenuto di liquidare la sola fase di studio nel minimo edittale, in base alle seguenti argomentazioni: considerato che trattasi di sentenza emessa dal giudice senza impulso di parte;
che per un verso definisce il procedimento, ma che per altro verso può essere revocata se l'imputato viene ritrovato entro i termini stabiliti dall'art. 159 u.c. c.p. per cui il processo riprenderà con la conseguente fase istruttoria e decisoria;
che per tale particolare sentenza non vi è propriamente una fase che può definirsi “decisoria”
Parte ricorrente deduce: Violazione e/o errata applicazione degli artt. 106, 82, 83 e 168 DPR 115/2002 richiama l'art. 116 DPR 115/2002 in tema di liquidazione che prevede : "1. L'onorario e le spese spettanti al difensore di ufficio sono liquidati dal magistrato, nella misura e con le modalità previste dall'articolo 82 ed e' ammessa opposizione ai sensi dell'articolo 84, quando il difensore dimostra di aver esperito inutilmente le procedure per
pagina 1 di 3 il recupero dei crediti professionali.
2. Lo Stato ha diritto di ripetere le somme anticipate, a meno che la persona assistita dal difensore d'ufficio non chiede ed ottiene l'ammissione al patrocinio". Lamenta l'omessa liquidazione dei compensi previsti per la fase decisionale, in quanto quest'ultima si è svolta all'udienza del
2.10.202 . A tal proposito richiama l'art.. 106 DPR 155/2002, nella parte in cui prevede che : "1. Gli importi spettanti al difensore, all'ausiliario del magistrato, al consulente tecnico di parte e all'investigatore privato autorizzato sono ridotti di un terzo" che permette al Giudice di ridurre l'importo ( ma non di eliminarlo) qualora l'attività svolta dal difensore non sia di particolare impegno e rilevanza.
La ricorrente, pertanto, chiede la revoca dell'impugnato decreto di liquidazione e la liquidazione degli onorari anche per la fase decisoria, oltre spese generali al 15%, oltre Cap e Iva.
All'udienza del 30 gennaio 2025 è comparsa parte ricorrente. Nessuno è comparso per il , nonostante CP_1 la regolarità delle notifiche. Si deve pertanto dichiarare la contumacia della parte resistente.
La causa è stata trattenuta in decisione all'udienza del 30.1.2025.
******
Secondo l'art. 12 D.M. 55/2014, il giudice, nella liquidazione del compenso al difensore: “tiene conto dei valori medi di cui alle tabelle allegate, che, in applicazione dei parametri generali, possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento “
Al riguardo, si nota che tale inderogabilità della diminuzione dei parametri è stata inserita dall'art. 3 c.1 lett. a)
n.2 del D.M. 37/2018, che ha modificato l'art. 12 del D.M. 55/2014 così disponendo: “All'articolo 12 del decreto del Ministro della Giustizia 10 marzo 2014, n. 55 sono apportate le seguenti modificazioni (…) 2) al terzo periodo le parole «possono, di regola, essere aumentati fino all'80 per cento, o diminuiti fino al 50 per cento» sono sostituite dalle seguenti: «possono essere aumentati di regola fino all'80 per cento, ovvero possono essere diminuiti in ogni caso non oltre il 50 per cento».
La locuzione “di regola” è stata sostituita con “in ogni caso non oltre”. Sul punto, si richiama un consolidato orientamento giurisprudenziale C. Cass. Sez II Civ. 11788/2023 ; C. Cass. Civ. II 10438/2023; C. Cass. Civ. Sez.
n. 9815/2023; C. Cass. Sez. VI civ. 34573/2021; C. Cass. Sez. VI sent. n. 956/2020; C. Cass. Sez. VI civ. Sent.
n. 9124/2020) secondo il quale in assenza di diversa convenzione tra le parti, ove la liquidazione dei compensi professionali avvenga in base ai parametri di cui al D.M. 55/2014 e successive modifiche, non è dato al giudice scendere al di sotto dei valori minimi, in quanto aventi carattere inderogabile.
Ritornando al caso in esame, la ricorrente lamenta che il giudice penale abbia liquidato l'importo di € 126,00 €, oltre spese generali I.V.A e C.A.P, per l'attività espletata quale difensore penale nominato di ufficio di
(consistita nella partecipazione a tre udienze) senza considerare i compensi per la Persona_1 fase decisionale, in ragione della circostanza che per tale particolare sentenza non vi è propriamente una fase che può definirsi decisoria.;
Si rileva, dunque, la mancata liquidazione dei compensi per la fase decisionale in quanto la stessa è dovuta al difensore in presenza dello svolgimento dell'attività svolta all'udienza del giorno 2.10.2024. Ciò detto, questo pagina 2 di 3 giudice rimodula il compenso liquidabile all'avv. tenendo fermo il riferimento alla tabella allegata al Parte_1
D.M. n. 147 /2022 che prevede i parametri minimi per la determinazione del compenso per l'attività giudiziale penale svolta nel settore penale innanzi al Tribunale in composizione monocratica, ma considerando anche la fase decisionale.
Pertanto, va liquidato l'importo per la fase di studio € 189,00 e per la fase decisionale € 331,00 pari a € 520,00 dimezzati ex art 106 bis dpr 115/2002 pari a € 346,67 oltre al rimborso per spese generali forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge.
Le spese sono compensate in ragione della contumacia di parte resistente.
p.q.m.
Visto l'art. 116 T.U. Spese di Giustizia, in riforma del decreto del liquida all'Avv. l'importo di € 346,67 quale compenso per l'attività espletata in Parte_1
qualità di difensore di ufficio di nell'ambito del procedimento penale n. 13/2020 Persona_1
r.g.n.r – n. 1246/2022 r.g., oltre spese forfettarie, oltre IVA e CPA.
Spese compensate.
Manda alla Cancelleria per la comunicazione del presente provvedimento al difensore delle parti e al P. M
SI COMUNICHI
Firenze, 3.03.2025
Il Giudice Onorario
Dott.ssa A. Galano
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