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Sentenza 28 gennaio 2026
Sentenza 28 gennaio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di primo grado Foggia, sez. III, sentenza 28/01/2026, n. 139 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di primo grado di Foggia |
| Numero : | 139 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 139/2026
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IO ON, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2020 depositato il 07/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010303621 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1102/20 Ricorrente_1 Difensore_2 Difensore_1 Il sig. , a mezzo degli avv.ti e. , impugnava avviso di accertamento n.TVK010303621/2019 per l'anno d'imposta 2014, notificato in data 19/12/2019 da Agenzia Entrate Dir. Prov. Di Foggia per imposta Iva, a seguito di richiesta questionario, in relazione Società_1ad acquisti effettuati presso la ditta “ Srl.”.
Motivi ricorso
Premesso che a seguito dell'invito, veniva fornita all'ufficio la documentazione richiesta, ritiene Società_2illegittimo l'accertamento, scaturito dall'indagine svolta nei confronti della ditta “ ” di Taranto, ove era emerso un piano fraudolento, finalizzato all'evasione di IVA, originato dalle vendite di Società_2 Società_1prodotto effettuate dalla s.p.a. alla Srl.; che quindi, ritenute le società delle mere cartiere, l'Agenzia accertava ai fini IVA, per la contabilizzazione di fatture di acquisto soggettivamente inesistenti e quindi carenti dei requisiti della indetraibilità, l'importo di € 221.167,00= quale IVA indetraibile;
irrogava sanzioni pari ad € 248.812,88 per l'illegittima detrazione di imposta e per la dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta;
in particolare deduce,
1- Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - mancata prova di elemento che avrebbe potuto costituire un indizio tale da indurre la ricorrente a dubitare della natura di cartiera della società con cui è entrata in contatto, evidenziando che non è sufficiente l'affermazione della natura di cartiera del soggetto fornitore della merce per poter sostenere apoditticamente, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la consapevolezza da parte del cessionario dell'esistenza di una frode commessa nei passaggi commerciali a monte del suo acquisto;
a conforto richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, dove veniva privilegiata la presunzione di buon fede dell'operatore; e, sotto tale profilo richiama il fatto che, l'unica
“obbligazione” che vincola un contribuente nei confronti dell'erario è di ottemperare ai propri debiti tributari, ma non certo di effettuare indagini in merito alla regolarità di un soggetto terzo nei confronti del fisco;
quindi non attraverso semplici presunzioni, addebitare/provare la consapevolezza, effettiva o anche solo potenziale, di partecipare ad una frode finalizzata all'evasione dell'IVA (aspetto già di per sé peculiare e sicuramente ben diverso da fatti, ossia operazioni commerciali non registrate in contabilità). a- Con riferimento al caso in trattazione ritiene che per la commercializzazione di prodotti petroliferi non è assolutamente necessario disporre di particolari strutture di deposito/stoccaggio, in quanto è molto diffusa la pratica di avvalersi di depositi di terzi, oppure è, parimenti, prassi consolidata che l'acquirente si rechi direttamente con propri mezzi a ritirare il prodotto presso il deposito indicatogli dal suo fornitore. b- L'esiguità delle operazioni commerciali considerate inesistenti è elemento ritenuto rilevante anche dai giudici di legittimità (Cassazione n.20587/2019); c- Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, chiaramente delineato nella sua valenza, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24823 del 2015, in relazione alla preclusione di qualsivoglia partecipazione nel procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'avviso di accertamento;
2- L'illegittimità della sanzione per nullità della pretesa tributaria per indebita detrazione di IVA così come argomentata nel primo motivo del presente ricorso. Chiede quindi, l'annullamento dell'impugnato atto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto dalla ricorrente, perché infondati in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità degli atti promanati.
Evidenzia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che in presenza di tale tipo di contestazione, l'onere della prova resta a carico del contribuente;
e nel caso di specie, visto che l'ufficio ha debitamente provato le transazioni fraudolente intervenute con le modalità: “La Società_1 s.r.l., dichiarandosi esportatore abituale mediante emissione di false lettere d'intento, acquista il carburante dalla Società_2 S.p.a., senza applicazione IVA. Successivamente, la Società_1 s.r.l. invece di esportare la merce acquistata, la cede a soggetti nazionali, nello specifico alla ditta Ric_1, assoggettandola ad IVA ma ad un prezzo più basso rispetto a quello normalmente praticato. La Società_1 s.r.l., in base ad accordi telefonici intercorsi con il sig. Ricorrente_1, cedeva la merce alla ditta Ricorrente_1, che con mezzi propri prelevava la merce dai depositi della Società_2 S.p.a.; pertanto la merce acquistata dal ricorrente era da destinarsi all'estero e non venduta al soggetto italiano, così da considerare l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti.
Sotto gli aspetti proprio dei motivi in ricorso ritiene da rigettare le censure, in quanto la parte ricorrente, si è indebitamente detratta l'imposta documentata da fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti;
le fatture esaminate evidenzia un prezzo di vendita più basso rispetto alla prima transazione;
motivo per il quale l'esperienza matura nel settore di prodotti petroliferi, comportava la perfetta conoscenza dei prezzi praticati all'ingrosso; inoltre attraverso indagini si è verificato l'assenza di strutture organizzative e di personale dipendente e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali;
e come dichiarato dalla parte ricorrente il rapporto commerciale è stato intrattenuto solo telefonicamente con un tale di nome ON (non ricorda cognome); così da far ritenere gli elementi acquisiti prove certe;
con conforto di Cassazione n.3385/2020.
Pertanto, sulla scorta di quanto richiamato, con conforto di giurisprudenza di legittimità, evidenzia che il cessionario/committente ha il diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta (Cassazione ex multis, Ordinanza n. 21809/2019; prova che allo stato degli atti non risulta affatto dimostrata, anche in relazione al solo Il concetto di “consapevolezza”, espresso dai giudici comunitari e recepito dalla Corte di Cassazione è, pertanto, ben definito e valorizza un onere di “diligenza” specifica, sostanziale e non meramente formale, gravante sul cessionario. Circa la dedotta violazione dell'obbligo di contraddittorio, la ritiene inconferente, poiché l'innesco, a mezzo del questionario con richiesta l'esibizione della documentazione contabile, relativa alle transazioni intercorse con la società Società_1 S.r.l.; pertanto non vi era alcun obbligo di redigere il Pvc.; evidenzia in fine che il contribuente avrebbe comunque dovuto dimostrare che il mancato contraddittorio, avrebbe procurato un danno ovvero le ragioni che poteva portare ad un diverso risultato (Cassazione Ordinanza n.20799/2017).
Circa le sanzioni, rileva la piena legittimità, poiché irrogate a seguito di indebita detrazione d'imposta, ex art. 6 c.VI e art. 5 c. IV D. LGS. n.471/97 e ai sensi degli artt.3, 7, 12 e 17 D.Lgs. n.472/97, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a € 248.812,88.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con memorie illustrative, insiste nelle richieste e ritiene indimostrata la partecipazione della ditta ricorrente alla frode;
a conforto, con ulteriori memorie, richiama provvedimenti similari che portavano all'accoglimento delle censure dei ricorrenti (C.G.T.1° Roma n.88/2024 – C.G.T.1° di Chieti n.196/2022 – C.G.T.2° Lazio n.5593/2024 e n.7362/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte in via preliminare, ritiene che per la procedura attivata dall'Ufficio, che ha poi portato alla emanazione dell'avviso in contestazione, non necessita l'obbligo di contraddittorio preventivo.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'utilizzo dell'Ufficio dei elementi di indagini nei confronti di altra società, con comprovati elementi e dati probatori (soggetti/società inattive - organismi societari fittizi - mancanza di sede, di ogni elemento organizzativo e di dipendenti etc)., indicata anche in linea fattuale, in sede giudiziale, sia elemento utile a dimostrare fondatezza e attendibilità di quanto riportato in atti;
quindi tali presunzioni, dotate di elementi gravi, precise e concordanti, si ritengono utili a legittimare la ripresa a tassazione nei confronti di altrui soggetto, secondo i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, sull'inesistenza della consapevolezza dei termini specifici degli elementi emersi in giudizio e la effettiva fornitura come assunto dall'Ufficio, a parere della Corte, in osservanza del principio dell'onere della prova che spetta alla parte ricorrente, nella fattispecie nulla è dimostrato da parte ricorrente.
La Corte ritiene, che il fatto che la società fornitrice, di fatto, svolgesse l'attività di commercio di prodotti petroliferi all'ingrosso senza strutture organizzative ovvero non avendo provato l'operatività della forniture di detto materiale, anche senza produrre regolare contratto o documenti di trasporto, si ritiene che a nullo rilevi lo stesso dedotto meccanismo c.d. di “trading” , poiché è dato certo, che la fornitura è relativa a merce, acquistata dal ricorrente, che era da destinarsi all'estero e non da vendersi al soggetto italiano, così da sanzionare, l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti..
Pertanto la Corte ritiene che l'assunto dell'Ufficio, fondato su elementi probanti di quanto accertato in altro Pvc, caratterizzati da requisiti gravi precisi e concordanti, comporti la legittima ripresa di costi per operazioni oggettivamente inesistenti. Legittime sono da ritenere anche le sanzioni irrogate.
La Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025
Depositata il 28/01/2026
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di FOGGIA Sezione 3, riunita in udienza il 31/10/2025 alle ore 10:00 con la seguente composizione collegiale:
D'IO ON, Presidente AN GIORGIO, Relatore LABIANCA GAETANO, Giudice
in data 31/10/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sul ricorso n. 1102/2020 depositato il 07/09/2020
proposto da
Ricorrente_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1 Difensore_2 CF_Difensore_2 -
Email_1ed elettivamente domiciliato presso
contro
Indirizzo_1Ag. Entrate Direzione Provinciale Foggia -
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TVK010303621 IVA-OPERAZIONI IMPONIBILI 2014
a seguito di discussione in pubblica udienza Richieste delle parti:
Ricorrente/Appellante: si riporta ai propri atti
Resistente/Appellato: si riporta ai propri atti
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
RGR n.1102/20 Ricorrente_1 Difensore_2 Difensore_1 Il sig. , a mezzo degli avv.ti e. , impugnava avviso di accertamento n.TVK010303621/2019 per l'anno d'imposta 2014, notificato in data 19/12/2019 da Agenzia Entrate Dir. Prov. Di Foggia per imposta Iva, a seguito di richiesta questionario, in relazione Società_1ad acquisti effettuati presso la ditta “ Srl.”.
Motivi ricorso
Premesso che a seguito dell'invito, veniva fornita all'ufficio la documentazione richiesta, ritiene Società_2illegittimo l'accertamento, scaturito dall'indagine svolta nei confronti della ditta “ ” di Taranto, ove era emerso un piano fraudolento, finalizzato all'evasione di IVA, originato dalle vendite di Società_2 Società_1prodotto effettuate dalla s.p.a. alla Srl.; che quindi, ritenute le società delle mere cartiere, l'Agenzia accertava ai fini IVA, per la contabilizzazione di fatture di acquisto soggettivamente inesistenti e quindi carenti dei requisiti della indetraibilità, l'importo di € 221.167,00= quale IVA indetraibile;
irrogava sanzioni pari ad € 248.812,88 per l'illegittima detrazione di imposta e per la dichiarazione con imposta inferiore a quella dovuta;
in particolare deduce,
1- Nullità dell'avviso di accertamento per violazione del diritto di difesa e del principio del contraddittorio - mancata prova di elemento che avrebbe potuto costituire un indizio tale da indurre la ricorrente a dubitare della natura di cartiera della società con cui è entrata in contatto, evidenziando che non è sufficiente l'affermazione della natura di cartiera del soggetto fornitore della merce per poter sostenere apoditticamente, da parte dell'Amministrazione Finanziaria, la consapevolezza da parte del cessionario dell'esistenza di una frode commessa nei passaggi commerciali a monte del suo acquisto;
a conforto richiama giurisprudenza della Corte di Giustizia Europea, dove veniva privilegiata la presunzione di buon fede dell'operatore; e, sotto tale profilo richiama il fatto che, l'unica
“obbligazione” che vincola un contribuente nei confronti dell'erario è di ottemperare ai propri debiti tributari, ma non certo di effettuare indagini in merito alla regolarità di un soggetto terzo nei confronti del fisco;
quindi non attraverso semplici presunzioni, addebitare/provare la consapevolezza, effettiva o anche solo potenziale, di partecipare ad una frode finalizzata all'evasione dell'IVA (aspetto già di per sé peculiare e sicuramente ben diverso da fatti, ossia operazioni commerciali non registrate in contabilità). a- Con riferimento al caso in trattazione ritiene che per la commercializzazione di prodotti petroliferi non è assolutamente necessario disporre di particolari strutture di deposito/stoccaggio, in quanto è molto diffusa la pratica di avvalersi di depositi di terzi, oppure è, parimenti, prassi consolidata che l'acquirente si rechi direttamente con propri mezzi a ritirare il prodotto presso il deposito indicatogli dal suo fornitore. b- L'esiguità delle operazioni commerciali considerate inesistenti è elemento ritenuto rilevante anche dai giudici di legittimità (Cassazione n.20587/2019); c- Violazione del principio del contraddittorio endoprocedimentale, chiaramente delineato nella sua valenza, dalle Sezioni Unite della Corte di Cassazione nella sentenza n. 24823 del 2015, in relazione alla preclusione di qualsivoglia partecipazione nel procedimento amministrativo che ha portato all'emissione dell'avviso di accertamento;
2- L'illegittimità della sanzione per nullità della pretesa tributaria per indebita detrazione di IVA così come argomentata nel primo motivo del presente ricorso. Chiede quindi, l'annullamento dell'impugnato atto, con vittoria di spese ed onorari di causa.
L'Agenzia delle Entrate, con la costituzione in giudizio, controdeduce sulle eccezioni in ricorso e contesta quanto dedotto dalla ricorrente, perché infondati in fatto e in diritto, insistendo sulle legittimità degli atti promanati.
Evidenzia, secondo l'indirizzo giurisprudenziale che in presenza di tale tipo di contestazione, l'onere della prova resta a carico del contribuente;
e nel caso di specie, visto che l'ufficio ha debitamente provato le transazioni fraudolente intervenute con le modalità: “La Società_1 s.r.l., dichiarandosi esportatore abituale mediante emissione di false lettere d'intento, acquista il carburante dalla Società_2 S.p.a., senza applicazione IVA. Successivamente, la Società_1 s.r.l. invece di esportare la merce acquistata, la cede a soggetti nazionali, nello specifico alla ditta Ric_1, assoggettandola ad IVA ma ad un prezzo più basso rispetto a quello normalmente praticato. La Società_1 s.r.l., in base ad accordi telefonici intercorsi con il sig. Ricorrente_1, cedeva la merce alla ditta Ricorrente_1, che con mezzi propri prelevava la merce dai depositi della Società_2 S.p.a.; pertanto la merce acquistata dal ricorrente era da destinarsi all'estero e non venduta al soggetto italiano, così da considerare l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti.
Sotto gli aspetti proprio dei motivi in ricorso ritiene da rigettare le censure, in quanto la parte ricorrente, si è indebitamente detratta l'imposta documentata da fatture afferenti ad operazioni soggettivamente inesistenti;
le fatture esaminate evidenzia un prezzo di vendita più basso rispetto alla prima transazione;
motivo per il quale l'esperienza matura nel settore di prodotti petroliferi, comportava la perfetta conoscenza dei prezzi praticati all'ingrosso; inoltre attraverso indagini si è verificato l'assenza di strutture organizzative e di personale dipendente e la mancata presentazione delle dichiarazioni fiscali;
e come dichiarato dalla parte ricorrente il rapporto commerciale è stato intrattenuto solo telefonicamente con un tale di nome ON (non ricorda cognome); così da far ritenere gli elementi acquisiti prove certe;
con conforto di Cassazione n.3385/2020.
Pertanto, sulla scorta di quanto richiamato, con conforto di giurisprudenza di legittimità, evidenzia che il cessionario/committente ha il diritto di detrarre l'imposta soltanto se provi che non sapeva o non poteva sapere di partecipare ad un'operazione fraudolenta (Cassazione ex multis, Ordinanza n. 21809/2019; prova che allo stato degli atti non risulta affatto dimostrata, anche in relazione al solo Il concetto di “consapevolezza”, espresso dai giudici comunitari e recepito dalla Corte di Cassazione è, pertanto, ben definito e valorizza un onere di “diligenza” specifica, sostanziale e non meramente formale, gravante sul cessionario. Circa la dedotta violazione dell'obbligo di contraddittorio, la ritiene inconferente, poiché l'innesco, a mezzo del questionario con richiesta l'esibizione della documentazione contabile, relativa alle transazioni intercorse con la società Società_1 S.r.l.; pertanto non vi era alcun obbligo di redigere il Pvc.; evidenzia in fine che il contribuente avrebbe comunque dovuto dimostrare che il mancato contraddittorio, avrebbe procurato un danno ovvero le ragioni che poteva portare ad un diverso risultato (Cassazione Ordinanza n.20799/2017).
Circa le sanzioni, rileva la piena legittimità, poiché irrogate a seguito di indebita detrazione d'imposta, ex art. 6 c.VI e art. 5 c. IV D. LGS. n.471/97 e ai sensi degli artt.3, 7, 12 e 17 D.Lgs. n.472/97, è stata irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria unica pari a € 248.812,88.
Conclude per il rigetto del ricorso e la condanna alle spese di giudizio.
Parte ricorrente con memorie illustrative, insiste nelle richieste e ritiene indimostrata la partecipazione della ditta ricorrente alla frode;
a conforto, con ulteriori memorie, richiama provvedimenti similari che portavano all'accoglimento delle censure dei ricorrenti (C.G.T.1° Roma n.88/2024 – C.G.T.1° di Chieti n.196/2022 – C.G.T.2° Lazio n.5593/2024 e n.7362/2024).
MOTIVI DELLA DECISIONE
La Corte in pubblica udienza, esaminati gli atti, decide come da dispositivo.
Osserva il Collegio che il ricorso va rigettato.
La Corte in via preliminare, ritiene che per la procedura attivata dall'Ufficio, che ha poi portato alla emanazione dell'avviso in contestazione, non necessita l'obbligo di contraddittorio preventivo.
La Corte, preliminarmente osserva, in ragione di consolidata giurisprudenza di legittimità, che l'utilizzo dell'Ufficio dei elementi di indagini nei confronti di altra società, con comprovati elementi e dati probatori (soggetti/società inattive - organismi societari fittizi - mancanza di sede, di ogni elemento organizzativo e di dipendenti etc)., indicata anche in linea fattuale, in sede giudiziale, sia elemento utile a dimostrare fondatezza e attendibilità di quanto riportato in atti;
quindi tali presunzioni, dotate di elementi gravi, precise e concordanti, si ritengono utili a legittimare la ripresa a tassazione nei confronti di altrui soggetto, secondo i principi statuiti dalla giurisprudenza di legittimità, sull'inesistenza della consapevolezza dei termini specifici degli elementi emersi in giudizio e la effettiva fornitura come assunto dall'Ufficio, a parere della Corte, in osservanza del principio dell'onere della prova che spetta alla parte ricorrente, nella fattispecie nulla è dimostrato da parte ricorrente.
La Corte ritiene, che il fatto che la società fornitrice, di fatto, svolgesse l'attività di commercio di prodotti petroliferi all'ingrosso senza strutture organizzative ovvero non avendo provato l'operatività della forniture di detto materiale, anche senza produrre regolare contratto o documenti di trasporto, si ritiene che a nullo rilevi lo stesso dedotto meccanismo c.d. di “trading” , poiché è dato certo, che la fornitura è relativa a merce, acquistata dal ricorrente, che era da destinarsi all'estero e non da vendersi al soggetto italiano, così da sanzionare, l'emissione di fatture oggettivamente inesistenti..
Pertanto la Corte ritiene che l'assunto dell'Ufficio, fondato su elementi probanti di quanto accertato in altro Pvc, caratterizzati da requisiti gravi precisi e concordanti, comporti la legittima ripresa di costi per operazioni oggettivamente inesistenti. Legittime sono da ritenere anche le sanzioni irrogate.
La Corte, assorbita ogni altra eccezione, rigetta il ricorso. La controvertibilità della materia consente la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Rigetta il ricorso. Spese compensate. Così deciso in Foggia il 31 ottobre 2025