Sentenza 8 maggio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Roma, sez. 5Q, sentenza 08/05/2026, n. 8519 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Roma |
| Numero : | 8519 |
| Data del deposito : | 8 maggio 2026 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 08519/2026 REG.PROV.COLL.
N. 00679/2026 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio
(Sezione Quinta Quater)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 679 del 2026, proposto da
-OMISSIS-, rappresentato e difeso dall'avvocato Francesco Giorgio Lagana', con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, con domicilio legale in Roma, via dei Portoghesi n. 12 e domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per la declaratoria di illegittimità
del silenzio inadempimento in relazione alla richiesta di appuntamento per il visto per il rapporto di lavoro subordinato per decorso del termine perentorio di 90 giorni dal ricevimento della richiesta, come previsto dall'articolo 5, comma 4, del D.P.R. n. 394/1999, con conseguente declaratoria dell'obbligo dell'amministrazione di concludere celermente l'iter procedimentale, con l'adozione di un provvedimento espresso;
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l’atto di costituzione in giudizio del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 il dott. Giovanni PE e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che:
- parte ricorrente ha agito ex art. 117 c.p.a. per ottenere la declaratoria dell’illegittimità del silenzio serbato dall’Ambasciata d’Italia a Islamabad rispetto alla richiesta di attivazione del procedimento per il rilascio di un visto di ingresso per motivi di lavoro subordinato;
- costituitasi in giudizio, l’Amministrazione resistente ha dedotto la perdurante sospensione del nulla osta precedentemente rilasciato dallo Sportello unico per l’immigrazione ai sensi dell’art. 3 del d.l. 145/2024, conv. con mod. in l. 187/2024;
Considerato che i presupposti per l’accoglimento del ricorso avverso il silenzio sono costituiti dall’esistenza di un obbligo di provvedere in capo all’amministrazione e dall’inerzia serbata da quest’ultima oltre il termine previsto per la conclusione del procedimento;
Ritenuto che:
- nel caso di specie non possa più dubitarsi della sussistenza dei summenzionati presupposti, in quanto: (i) il ricorrente ha chiesto la fissazione di un appuntamento presso la Sede diplomatica per la formalizzazione della domanda di visto già nel luglio 2025, avendo ottenuto il presupposto nulla osta; (ii) il tempo trascorso dall’introduzione del d.l. 145/2024 consente di affermare che la sospensione ivi prevista non possa ulteriormente protrarsi, ma debba essere risolta dall’amministrazione competente, eventualmente previa sollecitazione da parte della Sede diplomatica, entro un termine ragionevole;
- il ricorso debba pertanto essere accolto, con conseguente condanna del Ministero degli Affari Esteri e della Cooperazione Internazionale - Ambasciata d’Italia di Islamabad a procedere alla convocazione della parte ricorrente nel termine di 90 (novanta) giorni dalla notificazione o, se antecedente, dalla comunicazione in via amministrativa della presente sentenza;
Ritenuti sussistenti, quanto alle spese di lite, giusti motivi per disporne la compensazione, tenuto conto dell’enorme numero di richieste di visto di ingresso nel territorio dello Stato che notoriamente grava sulla Sede diplomatica e della complessità dell’iter prescritto dalla legge per la conclusione del procedimento.
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio (Sezione Quinta Quater), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto:
- lo accoglie nei termini di cui in motivazione;
- dispone l’integrale compensazione delle spese di lite.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 28 aprile 2026 con l'intervento dei magistrati:
Francesco IL, Presidente
Roberto Maria Giordano, Referendario
Giovanni PE, Referendario, Estensore
| L'NS | IL PRESIDENTE |
| Giovanni PE | Francesco IL |
IL SEGRETARIO