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Sentenza 22 novembre 2025
Sentenza 22 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli Nord, sentenza 22/11/2025, n. 4657 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli Nord |
| Numero : | 4657 |
| Data del deposito : | 22 novembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
TRIBUNALE ORDINARIO DI NAPOLI NORD
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Stefania Coppo, ha pronunciato all'esito della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. 5653/2023 R.G. promossa da
, rappresentato e difeso dall'avv. DEL NOCE GAETANO come da Parte_1 procura in atti
- ricorrente
Contro
in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentato e difeso dall'avv. CP_1
CC TO come da procura in atti
- resistente
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1. In via preliminare, con decreto ritualmente comunicato alle parti è stata sostituita l'udienza del 20.11.2025 con il deposito delle note scritte ai sensi dell'art. 127 ter
c.p.c. e che le parti hanno depositato note di trattazione scritta.
2. Parte ricorrente ha chiesto accertarsi l'insussistenza del diritto dell' a ripetere CP_1
la somma di € 527,16 richiesta sulla base dell'assenza a visita di revisione del
01.03.2023.
A fondamento della domanda parte ricorrente ha dedotto:
- che beneficiava dell'indennità di accompagnamento, Parte_1
prestazione riconosciuta in virtù di pregresso decreto di omologa del 23.04.21 del Trib. Napoli Nord rg 3028/20 con decorrenza dal giugno 2019;
- di non aver mai ricevuto la notifica del suddetto invito a visita di revisione e di aver percepito in buona fede la relativa prestazione assistenziale;
- di essersi trasferito nel mese di gennaio 2023 sino a tutto il mese di marzo 2023 in Alessandria per farsi assistere dal figlio e sottoporsi a diversi accertamenti sanitari presso un struttura ospedaliera presente in loco;
L' costituitosi in giudizio, ha chiesto il rigetto della domanda sulla base del CP_1
fatto che:
- nel procedimento di atp 3028/20 r.g. conclusosi con il decreto di omologa si prevedeva espressamente la revisione nel mese di giugno 2022 e che in data 15 marzo 2023 era stata comunicata la sospensione della prestazione per mancata presentazione a visita di revisione, circostanze che escludevano il legittimo affidamento invocato dalla parte.
2. L'azione proposta va qualificata come azione di accertamento negativo del diritto del convenuto ente previdenziale a ripetere la somma indicata nella comunicazione del 31.3.23 e relativa alla prestazione in precedenza in godimento per il rateo di aprile 2023.
Si discute pertanto di indebito assistenziale.
Va preliminarmente richiamato l'orientamento espresso dalla Suprema Corte nella sentenza n. 17396/25: “la ripetizione dell'indebito assistenziale è esclusa in presenza di una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore, sempre che l'erogazione in questione non gli sia addebitabile. (Nella specie, la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di CP_ merito che aveva riconosciuto il diritto dell' alla ripetizione dell'assegno di assistenza per sopravvenuta mancanza del requisito sanitario, senza aver preventivamente verificato la circostanza - rilevante in ordine alla sussistenza dell'affidamento del beneficiario - che gli fosse stato comunicato l'esito negativo della visita di revisione)”.
Nella pronuncia in esame si chiarisce che “l'indebito assistenziale determinato dal venir meno del requisito sanitario a seguito di visita di revisione, abilita alla restituzione solo a far tempo dal provvedimento con cui l'esito di detto accertamento sia comunicato al percipiente, salvo che l'erogazione indebita sia addebitabile all'assistito e non sussistano le condizioni di un legittimo affidamento”.
E' esclusa la ripetizione quando vi sia una situazione idonea a generare l'affidamento del percettore e l'erogazione assistenziale indebita non gli sia addebitabile.
Ciò posto, nella fattispecie in esame va osservato che l' non ha documentato di CP_1
aver convocato a visita di revisione la parte ricorrente e, pertanto, non vi è prova dell'inadempimento della parte ricorrente rispetto al proprio obbligo di presentazione a visita, circostanza che legittima l'affidamento nella percezione del singolo rateo in contestazione (aprile 2023) nelle more di una nuova convocazione.
Va inoltre considerato che, in ragione della mancata dimostrazione della convocazione a visita, non risulta neppure presente un verbale di revisione negativo che legittimerebbe la richiesta di ripetizione. Anzi, la parte ha dimostrato nel corso del giudizio la sussistenza del sanitario ai fini dell'indennità di accompagnamento sulla base della nuova domanda presentata il 19 Aprile 2023.
In accoglimento del ricorso, va dichiarato non ripetibile il rateo corrisposto a titolo di indennità di accompagnamento per il mese di aprile 2023.
3. Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano nella misura indicata nel dispositivo da distrarsi ex articolo 93 c.p.c.
P Q M
Il Tribunale ordinario di Napoli Nord, in funzione di Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando e disattesa ogni diversa istanza, eccezione o deduzione, così provvede: - dichiara non ripetibile la somma corrisposta di € 527,16 oggetto della comunicazione del 31.3.2023;
- condanna l' al pagamento delle spese di lite nei confronti della parte ricorrente CP_1 che liquida in € 300,00 oltre spese generali IVA e CPA come per legge, da distrarsi ex art 93 c.p.c.
Aversa, 22.11.2025 IL GIUDICE
d.ssa Stefania Coppo