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Sentenza 20 febbraio 2026
Sentenza 20 febbraio 2026
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado Calabria, sez. VIII, sentenza 20/02/2026, n. 341 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria |
| Numero : | 341 |
| Data del deposito : | 20 febbraio 2026 |
Testo completo
Sentenza n. 341/2026
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO ZO, EL
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2024 depositato il 10/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5076/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD770101001652022 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1656/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 5076/2023, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria, Sezione n. 9 in data 14.09.2023, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'Avviso di accertamento n. TD7010100165/2022, per l'anno 2018, dal quale era derivata la somma complessiva di € 617.731,79 così suddivisa: (€ 293.896,00 a titolo di imposte, € 290.295,00 a titolo di sanzioni per intero, € 33.532,04 a titolo di interessi, € 8,75 a titolo di spese di notifica);con condanna al pagamento delle spese di giudizio, per un importo di € 2.000,00 oltre accessori.
Con l'avviso di accertamento l'ufficio aveva contestato l' omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA 2019 per il periodo di imposta 2018, in relazione all'esercizio dell'attività di commercio di autovetture, sulla base di Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza del Gruppo Locri notificato in data 26/10/2021, dal quale era emerso che parte ricorrente, a seguito della richiesta dei verbalizzanti di esibizione della documentazione contabile obbligatoria, aveva omesso di esibire i registri Iva Acquisti, Vendite
e corrispettivi ed il registro dei beni ammortizzabili.
Dal PVC è risultato che la parte aveva invece esibito pr l'anno 2018 n. 14 fatture emesse e n. 137 fatture d'acquisto, documentanti costi per € 66.613,92 ed iva per € 14.655,06.
Su tale base i verificatori avevano proceduto a ricostruire analiticamente le operazioni attive imponibili tramite riscontro delle fatture reperite: in particolare sono stati accertati ricavi per un totale imponibile di € 26.353,00 ed iva per € 5.797,66. Successivamente, hanno effettuato l'esame dei dati inviati dai clienti e fornitori, relativi ai rapporti commerciali intrattenuti nel corso dell'anno 2018. Da tale attività istruttoria, esperita tramite la banca dati spesometro integrate, è risultato che i fornitori hanno comunicato di aver effettuato cessioni e/o prestazioni per € 65.550,04 ed iva per € 14.396,8l, mentre i clienti hanno comunicato operazioni attive in
€ 416.554,10 ed iva per € 91.641,91.
Successivamente i verbalizzanti procedevano a confrontare dette operazioni rilevate dallo spesometro con quelle riscontrate dalle fatture emesse reperite in sede di accesso, quantificandone l'imponibile omesso (non documentato dalle fatture) in € 393.101,10 ed iva per € 86.482,25.
I verbalizzanti hanno poi proceduto all'attivazione di indagini finanziarie per il medesimo periodo sottoposto a verifica, provvedendo all'acquisizione, dagli operatori finanziari, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. n.
600/73 ed art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633/72, nei confronti del ricorrente e dei congiunti e conviventi.
Con atto di appello la parte lamenta che non sono stati considerati i costi in materia forfettaria data l'assenza di dichiarazioni fiscali e contabilità che hanno portato all'accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2) lettera a) del DPR 600/73), per come confermato e dichiarato dallo stesso Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato.
Sostanzialmente la parte sostiene che l'accertamento impugnato sia di natura induttiva puro e non analitico
-induttivo per cui chiede il riconoscimento dei costi in via forfettaria.
Il motivo posto in primo grado della duplicazione fra ricavi accertati con spesometro e con indagini finanziarie
è stato invece rinunciato in appello.
Costituita Agenzia Entrate chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Premesso che non deve essere esaminata la questione del cumulo fra redditi accertati con cd. spesometro e con indagini bancarie, in quanto non riproposta in appello, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, a fronte dei ricavi accertati, l'ufficio aveva già riconosciuto componenti negativi di reddito per complessivi € 99.945,12, riconducibili quanto a € 81.268,98 quali costi documentati da fatture d'acquisto, di imponibile € 66.613,92 ed iva per € 14.655,06, esibite in sede di accesso, al lordo dell'Iva ; quanto a € 18.676,14 quali costi, corrispondenti ai prelevamenti accertati, ritenuti mezzi finanziari per l'approvvigionamento di fattori produttivi idonei a generare ricavi.
“In sede di accertamento induttivo puro, l'Ufficio è tenuto a riconoscere presuntivamente i costi relativi ai ricavi induttivamente calcolati, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, mentre nella ricostruzione indiretta del volume d'affari, per quanto concerne la detrazione IVA afferente all'acquisto di beni e di servizi, può essere riconosciuta soltanto l'imposta effettivamente versata in rivalsa e risultante dalle liquidazioni periodiche presentate” (CASSAZIONE, Sez. trib., Sent. n. 14703, del 7 aprile 2014).
Le doglianze del ricorrente, che ritiene di dovere ricevere il riconoscimento della deducibilità di ulteriori costi in via forfettaria, oltre a quelli già riconosciuti, non è conforme ai suddetti principi, avendo lo stessa, in tal caso, l'onere di provare di avere sostenuto ulteriori costi rispetto a quelli riconosciuti in proprio favore.
In proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione in materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vds fra le altre Cass. ordinanza n.
17365 del 19 agosto 2020) soltanto in caso di accertamento induttivo puro (ex articolo 39, comma 2, Dpr n.
600/1973) il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico-presuntivo (come le indagini bancarie o quelle da studio di settore) è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (cfr Cassazione nn. 22868/2017,
25317/2014 e 20679/2014).
Così precisati i termini della questione, non può che condividersi l'operato dell'ufficio che ha, del tutto correttamente, eseguito la ricostruzione dei ricavi sulla base del totale dei ricavi ricavati dallo spesometro e dalle indagini bancarie e preso atto dei costi analiticamente risultanti dalle fatture di acquisto e dai prelevamenti bancari, benché la dichiarazione non fosse stata presentata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motrivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 Il Presidente Concettina Epifanio
Depositata il 20/02/2026
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte di Giustizia Tributaria di secondo grado della CALABRIA Sezione 8, riunita in udienza il
03/11/2025 alle ore 09:00 con la seguente composizione collegiale:
EPIFANIO CONCETTINA, Presidente
CEFALO ZO, EL
XERRA NICOLO', Giudice
in data 03/11/2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA
- sull'appello n. 423/2024 depositato il 10/02/2024
proposto da
Ricorrente_1 Telefono_1 - CF_Ricorrente_1
Difeso da
Difensore_1 - CF_Difensore_1
ed elettivamente domiciliato presso Email_1
contro
Ag. Entrate Direzione Provinciale Reggio Calabria
elettivamente domiciliato presso Email_2
Avente ad oggetto l'impugnazione di:
- pronuncia sentenza n. 5076/2023 emessa dalla Corte di Giustizia Tributaria Primo grado REGGIO
CALABRIA sez. 9 e pubblicata il 14/09/2023
Atti impositivi:
- AVVISO DI ACCERTAMENTO n. TD770101001652022 IRPEF-ALTRO 2018
a seguito di discussione in pubblica udienza e visto il dispositivo n. 1656/2025 depositato il
03/11/2025
Richieste delle parti: Ricorrente/Appellante: (Trascrizione delle eventuali richieste ammesse dal Presidente)
Resistente/Appellato: SI RIPORTA ALLE CONTRODEDUZIONI.
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Ricorrente_1, rappresentato e difeso dall'Avv. Difensore_1, con atto notificato ad Agenzia delle Entrate propone appello avverso la sentenza n. 5076/2023, emessa dalla Commissione Tributaria Provinciale di
Reggio Calabria, Sezione n. 9 in data 14.09.2023, con la quale era stato rigettato il ricorso proposto avverso l'Avviso di accertamento n. TD7010100165/2022, per l'anno 2018, dal quale era derivata la somma complessiva di € 617.731,79 così suddivisa: (€ 293.896,00 a titolo di imposte, € 290.295,00 a titolo di sanzioni per intero, € 33.532,04 a titolo di interessi, € 8,75 a titolo di spese di notifica);con condanna al pagamento delle spese di giudizio, per un importo di € 2.000,00 oltre accessori.
Con l'avviso di accertamento l'ufficio aveva contestato l' omessa presentazione delle dichiarazioni dei redditi e IVA 2019 per il periodo di imposta 2018, in relazione all'esercizio dell'attività di commercio di autovetture, sulla base di Processo Verbale di Constatazione redatto dalla Guardia di Finanza del Gruppo Locri notificato in data 26/10/2021, dal quale era emerso che parte ricorrente, a seguito della richiesta dei verbalizzanti di esibizione della documentazione contabile obbligatoria, aveva omesso di esibire i registri Iva Acquisti, Vendite
e corrispettivi ed il registro dei beni ammortizzabili.
Dal PVC è risultato che la parte aveva invece esibito pr l'anno 2018 n. 14 fatture emesse e n. 137 fatture d'acquisto, documentanti costi per € 66.613,92 ed iva per € 14.655,06.
Su tale base i verificatori avevano proceduto a ricostruire analiticamente le operazioni attive imponibili tramite riscontro delle fatture reperite: in particolare sono stati accertati ricavi per un totale imponibile di € 26.353,00 ed iva per € 5.797,66. Successivamente, hanno effettuato l'esame dei dati inviati dai clienti e fornitori, relativi ai rapporti commerciali intrattenuti nel corso dell'anno 2018. Da tale attività istruttoria, esperita tramite la banca dati spesometro integrate, è risultato che i fornitori hanno comunicato di aver effettuato cessioni e/o prestazioni per € 65.550,04 ed iva per € 14.396,8l, mentre i clienti hanno comunicato operazioni attive in
€ 416.554,10 ed iva per € 91.641,91.
Successivamente i verbalizzanti procedevano a confrontare dette operazioni rilevate dallo spesometro con quelle riscontrate dalle fatture emesse reperite in sede di accesso, quantificandone l'imponibile omesso (non documentato dalle fatture) in € 393.101,10 ed iva per € 86.482,25.
I verbalizzanti hanno poi proceduto all'attivazione di indagini finanziarie per il medesimo periodo sottoposto a verifica, provvedendo all'acquisizione, dagli operatori finanziari, di dati, notizie e documenti relativi a qualsiasi rapporto intrattenuto od operazione effettuata, ai sensi dell'art. 32, comma 1, n. 7 del D.P.R. n.
600/73 ed art. 51, comma 2, n. 7 del D.P.R. n. 633/72, nei confronti del ricorrente e dei congiunti e conviventi.
Con atto di appello la parte lamenta che non sono stati considerati i costi in materia forfettaria data l'assenza di dichiarazioni fiscali e contabilità che hanno portato all'accertamento induttivo puro ex art. 39 comma 2) lettera a) del DPR 600/73), per come confermato e dichiarato dallo stesso Ufficio nell'avviso di accertamento impugnato.
Sostanzialmente la parte sostiene che l'accertamento impugnato sia di natura induttiva puro e non analitico
-induttivo per cui chiede il riconoscimento dei costi in via forfettaria.
Il motivo posto in primo grado della duplicazione fra ricavi accertati con spesometro e con indagini finanziarie
è stato invece rinunciato in appello.
Costituita Agenzia Entrate chiede il rigetto dell'appello.
MOTIVI DELLA DECISIONE
L'appello è infondato.
Premesso che non deve essere esaminata la questione del cumulo fra redditi accertati con cd. spesometro e con indagini bancarie, in quanto non riproposta in appello, va osservato che, contrariamente a quanto sostenuto da parte appellante, a fronte dei ricavi accertati, l'ufficio aveva già riconosciuto componenti negativi di reddito per complessivi € 99.945,12, riconducibili quanto a € 81.268,98 quali costi documentati da fatture d'acquisto, di imponibile € 66.613,92 ed iva per € 14.655,06, esibite in sede di accesso, al lordo dell'Iva ; quanto a € 18.676,14 quali costi, corrispondenti ai prelevamenti accertati, ritenuti mezzi finanziari per l'approvvigionamento di fattori produttivi idonei a generare ricavi.
“In sede di accertamento induttivo puro, l'Ufficio è tenuto a riconoscere presuntivamente i costi relativi ai ricavi induttivamente calcolati, ai fini della determinazione del reddito d'impresa, mentre nella ricostruzione indiretta del volume d'affari, per quanto concerne la detrazione IVA afferente all'acquisto di beni e di servizi, può essere riconosciuta soltanto l'imposta effettivamente versata in rivalsa e risultante dalle liquidazioni periodiche presentate” (CASSAZIONE, Sez. trib., Sent. n. 14703, del 7 aprile 2014).
Le doglianze del ricorrente, che ritiene di dovere ricevere il riconoscimento della deducibilità di ulteriori costi in via forfettaria, oltre a quelli già riconosciuti, non è conforme ai suddetti principi, avendo lo stessa, in tal caso, l'onere di provare di avere sostenuto ulteriori costi rispetto a quelli riconosciuti in proprio favore.
In proposito si osserva che la giurisprudenza di legittimità ha costantemente enunciato il principio secondo cui, in tema di accertamento fiscale, l'invito da parte dell'Amministrazione finanziaria, previsto dall'art. 32, quarto comma, del DPR 29 settembre 1973, n. 600, a fornire dati, notizie e chiarimenti, assolve alla funzione di assicurare – in rispondenza ai canoni di lealtà, correttezza e collaborazione in materia tributaria – un dialogo preventivo tra fisco e contribuente per evitare l'instaurazione del contenzioso giudiziario, rimanendo legittimamente sanzionata l'omessa o intempestiva risposta con la preclusione amministrativa e processuale di allegazione di dati e documenti non forniti nella sede precontenziosa.
Secondo il consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità (vds fra le altre Cass. ordinanza n.
17365 del 19 agosto 2020) soltanto in caso di accertamento induttivo puro (ex articolo 39, comma 2, Dpr n.
600/1973) il Fisco deve riconoscere una deduzione in misura percentuale forfetaria dei costi di produzione, mentre in ipotesi di accertamento analitico o analitico-presuntivo (come le indagini bancarie o quelle da studio di settore) è il contribuente che deve dimostrare, con onere probatorio a suo carico, l'esistenza dei presupposti per la deducibilità di costi afferenti ai maggiori ricavi o compensi, senza che l'ufficio possa o debba procedere al riconoscimento forfetario di componenti negativi (cfr Cassazione nn. 22868/2017,
25317/2014 e 20679/2014).
Così precisati i termini della questione, non può che condividersi l'operato dell'ufficio che ha, del tutto correttamente, eseguito la ricostruzione dei ricavi sulla base del totale dei ricavi ricavati dallo spesometro e dalle indagini bancarie e preso atto dei costi analiticamente risultanti dalle fatture di acquisto e dai prelevamenti bancari, benché la dichiarazione non fosse stata presentata.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in euro 2.500,00 oltre accessori di legge.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, rigetta l'appello e, per l'effetto, conferma la sentenza appellata, condannando l'appellante al pagamento delle spese del grado, liquidate come da motrivazione. Reggio
Calabria, 3 novembre 2025 Il Presidente Concettina Epifanio