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Sentenza 9 settembre 2025
Sentenza 9 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Avellino, sentenza 09/09/2025, n. 735 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Avellino |
| Numero : | 735 |
| Data del deposito : | 9 settembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore lavoro e previdenza
R.G. 1580/2024
Verbale di udienza del 09/09/2025
È presente l'avv. Moretti il quale si riporta ai propri atti e ne chiede l'integrale accoglimento. L'avv Moretti chiede rinvio per il deposito di nuova dichiarazione ex art.152 cpc in quanto le condizioni reddituali sono variate e il ricorrente si trova nelle condizioni di reddito per fruire del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. In subordine chiede decidersi la causa con compensazione delle spese di lite.
È altresì presente per l' l'avv. Garofalo il quale si riporta alla propria costituzione CP_1 depositata e ne chiede l'integrale accoglimento.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09/09/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1580/2024, avente ad oggetto: “Assegno –
Pensione” e vertente
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Moretti ed elettivamente domiciliata in Solofra
(AV), alla via Casa Papa n.4 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_2
in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura alle liti a rogito del dott. Per_1 del 21.01.2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in
[...]
Avellino, alla via Roma, n.17 (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
2
1. Con ricorso depositato in data 8.05.2024, la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della invalidità civile in misura del 74%.
La parte ricorrente esponeva di aver già promosso istanza ex art. 445 bis avverso l'accertamento della Commissione Medica Provinciale di Avellino che, in sede amministrativa, lo aveva riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale al 60%, senza diritto all'assegno mensile per gli invalidi civili.”, dichiarato improcedibile.
Ritenuta, dunque, soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c., proponeva il presente ricorso, formulando le seguenti conclusioni: “accogliere la presente istanza e, per l'effetto, dichiarare che l'istante E' nella Controparte_3 misura del 74% dalla data della revoca del beneficio (31.07.2023); - conseguentemente, condannare l' Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma – Eur, alla via Ciro il
[...]
Grande, e l' , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., con sede in Avellino, alla via Roma n.17, alla erogazione in favore dell'istante dell'assegno di invalidità civile dalla data della revoca (31.07.2023) o dalla diversa data di riconoscimento del beneficio in sede di A.T.P., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura pari o superiore al 74%.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 7.06.2025 si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare CP_4
l'inammissibilità dell'azione in quanto il ricorrente avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato dell'ordinanza di improcedibilità e poi riformulare nuova domanda amministrativa.
Chiedeva altresì la verifica di tempestività dell'azione ed eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per assenza della indicazione del beneficio preteso e dei requisiti sanitari, amministrativi e socio-economici richiesti dalla legge, nonché per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, la decadenza e la prescrizione del diritto rivendicato, opponendosi al rinnovo della perizia medico-legale.
3 Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 175/2024.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione avanzata dalla parte resistente.
Al riguardo, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «…la finalità accelaratoria e deflativa perseguita con l'introduzione del procedimento in questione impone di ritenere che la pronuncia che, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per a.t.p.o. in rito, senza il seguito previsto dall'art. 445 bis c.p.c., soddisfi comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 della disposizione, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, in quella sede dovrà pertanto procedersi secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo di improcedibilità» (v. Corte appello Firenze sez. lav., 27/06/2017,
n.475).
Peraltro, si è altresì precisato che «…Così, dunque, come il giudizio introdotto a seguito della dichiarata contestazione della relazione peritale - per il caso dell'avvenuto superamento delle questioni di ammissibilità e compimento dell'accertamento medico legale - anche il giudizio introdotto in via ordinaria dalla parte a seguito della dichiarata inammissibilità dell'azione per ATPO resta
“agganciato” necessariamente ed inscindibilmente alla già proposta azione per ATPO che ne costituisce l'essenziale presupposto giuridico. Non si tratta, si vuol dire, di un giudizio nuovo, o diverso: si tratta piuttosto della medesima azione già introdotta, sebbene vanamente, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. Non è consentita una differente interpretazione perché essa condurrebbe certamente a determinare conseguenze inaccettabili: una del tutto ingiustificata disparità nell'accesso alla tutela giudiziaria tra le parti (è solo la parte privata a potersi trovare in una simile condizione) e
l'imposizione di una costrizione del diritto alla tutela giudiziaria fatta conseguire esclusivamente alla durata del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
(non essendo invocabile, come detto, alcuna interruzione del termine di decadenza).».
(v. Corte appello Firenze sez. lav. n. 475/2017).
4 Ciò posto, il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data
8.05.2024 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di improcedibilità depositata in data 8.04.2024 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuto necessario procedere a consulenza tecnica d'ufficio, si procedeva al conferimento di incarico al C.T.U., dott.ssa Persona_2 ai fini della verifica della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio preteso.
4. Nel merito, il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto va rigettato, per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte, la dott.ssa previo esame di tutta la documentazione sanitaria in atti e Persona_2 sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi:
“emofilia A in trattamento con fattore VIII della coagulazione e osteocondrosi vertebrale giovanile.” e concludeva confermando il giudizio espresso in sede amministrativa, riconoscendo il ricorrente invalido in misura del 60%.
Il C.T.U. riferiva che la patologia ematologica da cui è affetto il ricorrente, non risultava elencata nelle Tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 precisando che, pertanto, la stessa patologia doveva essere valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto a infermità analoghe e di analoga gravità.
Facendo, dunque, riferimento ai contenuti delle “Linee Guida per CP_4
l'accertamento degli stati invalidanti” con particolare attenzione alla classe funzionale della patologia in base ai criteri di evidenza clinica, esponeva che “In fattispecie, la classe funzionale I della emofilia A corrisponde ad una emofilia in buon controllo terapeutico, cui le tabelle attribuiscono un range di percentuale di invalidità compreso tra 36 e 45 punti. La classe funzionale II corrisponde ad una emofilia con sporadiche emorragie intrarticolari in rapporto alla risposta alla terapia, cui le tabelle attribuiscono un range di percentuale di invalidità compreso tra 46 e 60 punti.”, precisando con riferimento al caso di specie che “la patologia ematologica risulta in buon controllo terapeutico;
infatti, il ricorrente, nel corso delle operazioni di accertamento tecnico, ha riferito che in costanza di profilassi non si sono più verificati episodi emorragici artro-muscolari.”.
Considerata la espressione funzionale della patologia riteneva, pertanto, sussistere una riduzione della capacità lavorativa generica del 60%.
5 Quanto alla condizione di osteocondrosi vertebrale giovanile, il C.T.U. evidenziava che
“All'esame obiettivo non è stata apprezzata riduzione del ROM del rachide ma solo contratture dei muscoli paravertebrali, ciò anche in accordo con le risultanze della più recente visita specialistica ortopedica esibita. Si ammette dunque che il quadro menomativo osteoarticolare comporta un grado di invalidità non superiore al 10%.”.
Infine, il perito formulava le seguenti conclusioni medico-legali: “In conclusione, dovendo esprimere la misura percentuale delle menomazioni anatomo-funzionali e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa, si perviene a un grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 60%. Talché, non è possibile ritenere che il ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al
74%, ciò in considerazione della documentazione in atti e del quadro clinico obiettivato al presente accertamento.”.
Ciò posto, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In conclusione, il ricorso è, quindi, infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'effettiva sussistenza delle patologie sofferte, che ha indotto la ricorrente ad agire in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di C.T.U. medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
6 2) Compensa le spese.;
3) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di C.T.U., queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 09/09/2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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Settore lavoro e previdenza
R.G. 1580/2024
Verbale di udienza del 09/09/2025
È presente l'avv. Moretti il quale si riporta ai propri atti e ne chiede l'integrale accoglimento. L'avv Moretti chiede rinvio per il deposito di nuova dichiarazione ex art.152 cpc in quanto le condizioni reddituali sono variate e il ricorrente si trova nelle condizioni di reddito per fruire del beneficio dell'esenzione dal pagamento delle spese processuali. In subordine chiede decidersi la causa con compensazione delle spese di lite.
È altresì presente per l' l'avv. Garofalo il quale si riporta alla propria costituzione CP_1 depositata e ne chiede l'integrale accoglimento.
I procuratori presenti dichiarano di rinunciare alla lettura del dispositivo alla presenza dei difensori.
Il Giudice del lavoro, preso atto di quanto sopra, si ritira in camera di consiglio per la deliberazione della decisione, autorizzando le parti a non comparire al momento della lettura della stessa.
Avellino, 09/09/2025
Il Giudice del lavoro dott.ssa Daniela di Gennaro
1 TRIBUNALE DI AVELLINO
Settore Lavoro e Previdenza
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Avellino, nella persona dott.ssa Daniela di Gennaro, in funzione di giudice del lavoro, all'udienza del 09/09/2025, ha pronunciato e pubblicato la seguente
S E N T E N Z A
(con motivazione contestuale)
Nella causa civile iscritta al n. R.G. 1580/2024, avente ad oggetto: “Assegno –
Pensione” e vertente
TRA
(c.f. indicato: , rappresentato e difeso, Parte_1 C.F._1 giusta procura in atti, dall'avv. Raffaele Moretti ed elettivamente domiciliata in Solofra
(AV), alla via Casa Papa n.4 (indirizzo pec indicato:
; Email_1
RICORRENTE
CONTRO
C.F. Controparte_2
in persona del Presidente p.t., con sede legale in Roma, rappresentato P.IVA_1
e difeso dall'avv. Silvio Garofalo, giusta procura alle liti a rogito del dott. Per_1 del 21.01.2023, ed elettivamente domiciliato presso l'Avvocatura dell'Ente in
[...]
Avellino, alla via Roma, n.17 (indirizzo PEC indicato:
t); Email_2
RESISTENTE
Conclusioni: come in atti
*****
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
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1. Con ricorso depositato in data 8.05.2024, la parte ricorrente chiedeva il riconoscimento dei presupposti sanitari legittimanti il riconoscimento della invalidità civile in misura del 74%.
La parte ricorrente esponeva di aver già promosso istanza ex art. 445 bis avverso l'accertamento della Commissione Medica Provinciale di Avellino che, in sede amministrativa, lo aveva riconosciuto “invalido con riduzione permanente della capacità lavorativa dal 34% al 73% art.2 e 13 L.118/71 e art. 9 DL 509/88 con percentuale al 60%, senza diritto all'assegno mensile per gli invalidi civili.”, dichiarato improcedibile.
Ritenuta, dunque, soddisfatta la condizione di procedibilità ex art. 445 bis c.p.c., proponeva il presente ricorso, formulando le seguenti conclusioni: “accogliere la presente istanza e, per l'effetto, dichiarare che l'istante E' nella Controparte_3 misura del 74% dalla data della revoca del beneficio (31.07.2023); - conseguentemente, condannare l' Controparte_4
, in persona del legale rapp.te p.t., con sede in Roma – Eur, alla via Ciro il
[...]
Grande, e l' , in persona del legale Controparte_4 rapp.te p.t., con sede in Avellino, alla via Roma n.17, alla erogazione in favore dell'istante dell'assegno di invalidità civile dalla data della revoca (31.07.2023) o dalla diversa data di riconoscimento del beneficio in sede di A.T.P., oltre interessi di legge e rivalutazione monetaria.”; con vittoria delle spese di lite, con attribuzione.
Concludeva ritenendo la sussistenza dei presupposti per il riconoscimento dello stato di invalidità civile in misura pari o superiore al 74%.
2. Ritualmente instaurato il contraddittorio, con memoria difensiva depositata in data 7.06.2025 si costituiva in giudizio l' eccependo in via preliminare CP_4
l'inammissibilità dell'azione in quanto il ricorrente avrebbe dovuto attendere il passaggio in giudicato dell'ordinanza di improcedibilità e poi riformulare nuova domanda amministrativa.
Chiedeva altresì la verifica di tempestività dell'azione ed eccependo l'inammissibilità e infondatezza del ricorso per assenza della indicazione del beneficio preteso e dei requisiti sanitari, amministrativi e socio-economici richiesti dalla legge, nonché per difetto di interesse ad agire ex art. 100 c.p.c..
Eccepiva l'inammissibilità della domanda di condanna al pagamento della prestazione, la decadenza e la prescrizione del diritto rivendicato, opponendosi al rinnovo della perizia medico-legale.
3 Concludeva chiedendo il rigetto del ricorso con vittoria delle spese di lite.
La causa veniva istruita a mezzo della prova documentale offerta dalla parte ricorrente con l'acquisizione degli atti del procedimento per A.T.P.O. n. 175/2024.
All'odierna udienza, ritenuta la causa matura per la decisione, il Tribunale ha pronunciato sentenza ex art. 429 c.p.c.
3. In via preliminare, va esaminata l'eccezione di inammissibilità dell'azione avanzata dalla parte resistente.
Al riguardo, deve condividersi l'orientamento giurisprudenziale secondo cui «…la finalità accelaratoria e deflativa perseguita con l'introduzione del procedimento in questione impone di ritenere che la pronuncia che, all'esito della rituale instaurazione del contraddittorio, concluda il giudizio per a.t.p.o. in rito, senza il seguito previsto dall'art. 445 bis c.p.c., soddisfi comunque nel giudizio di merito la condizione di procedibilità prevista dal comma 2 della disposizione, essendo il procedimento sommario già giunto a conclusione, in quella sede dovrà pertanto procedersi secondo le forme ordinarie anche all'accertamento delle condizioni sanitarie, ove richiesto, senza alcun rilievo di improcedibilità» (v. Corte appello Firenze sez. lav., 27/06/2017,
n.475).
Peraltro, si è altresì precisato che «…Così, dunque, come il giudizio introdotto a seguito della dichiarata contestazione della relazione peritale - per il caso dell'avvenuto superamento delle questioni di ammissibilità e compimento dell'accertamento medico legale - anche il giudizio introdotto in via ordinaria dalla parte a seguito della dichiarata inammissibilità dell'azione per ATPO resta
“agganciato” necessariamente ed inscindibilmente alla già proposta azione per ATPO che ne costituisce l'essenziale presupposto giuridico. Non si tratta, si vuol dire, di un giudizio nuovo, o diverso: si tratta piuttosto della medesima azione già introdotta, sebbene vanamente, ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.. Non è consentita una differente interpretazione perché essa condurrebbe certamente a determinare conseguenze inaccettabili: una del tutto ingiustificata disparità nell'accesso alla tutela giudiziaria tra le parti (è solo la parte privata a potersi trovare in una simile condizione) e
l'imposizione di una costrizione del diritto alla tutela giudiziaria fatta conseguire esclusivamente alla durata del procedimento introdotto ai sensi dell'art. 445-bis c.p.c.
(non essendo invocabile, come detto, alcuna interruzione del termine di decadenza).».
(v. Corte appello Firenze sez. lav. n. 475/2017).
4 Ciò posto, il ricorso in esame risulta depositato tempestivamente, ossia in data
8.05.2024 e, quindi, entro il termine di 30 giorni dalla dichiarazione di improcedibilità depositata in data 8.04.2024 nel fascicolo della prima fase acquisito dalla scrivente in visione.
Ciò premesso, nel caso di specie, ritenuto necessario procedere a consulenza tecnica d'ufficio, si procedeva al conferimento di incarico al C.T.U., dott.ssa Persona_2 ai fini della verifica della sussistenza del requisito sanitario utile al riconoscimento del beneficio preteso.
4. Nel merito, il ricorso in opposizione è infondato e, pertanto va rigettato, per le ragioni che di seguito si esporranno.
Va opportunamente evidenziato che, all'esito delle operazioni peritali condotte, la dott.ssa previo esame di tutta la documentazione sanitaria in atti e Persona_2 sottoposta la parte ricorrente a visita medico-legale, poneva la seguente diagnosi:
“emofilia A in trattamento con fattore VIII della coagulazione e osteocondrosi vertebrale giovanile.” e concludeva confermando il giudizio espresso in sede amministrativa, riconoscendo il ricorrente invalido in misura del 60%.
Il C.T.U. riferiva che la patologia ematologica da cui è affetto il ricorrente, non risultava elencata nelle Tabelle di cui al D.M. 5 febbraio 1992 precisando che, pertanto, la stessa patologia doveva essere valutata percentualmente ricorrendo al criterio analogico rispetto a infermità analoghe e di analoga gravità.
Facendo, dunque, riferimento ai contenuti delle “Linee Guida per CP_4
l'accertamento degli stati invalidanti” con particolare attenzione alla classe funzionale della patologia in base ai criteri di evidenza clinica, esponeva che “In fattispecie, la classe funzionale I della emofilia A corrisponde ad una emofilia in buon controllo terapeutico, cui le tabelle attribuiscono un range di percentuale di invalidità compreso tra 36 e 45 punti. La classe funzionale II corrisponde ad una emofilia con sporadiche emorragie intrarticolari in rapporto alla risposta alla terapia, cui le tabelle attribuiscono un range di percentuale di invalidità compreso tra 46 e 60 punti.”, precisando con riferimento al caso di specie che “la patologia ematologica risulta in buon controllo terapeutico;
infatti, il ricorrente, nel corso delle operazioni di accertamento tecnico, ha riferito che in costanza di profilassi non si sono più verificati episodi emorragici artro-muscolari.”.
Considerata la espressione funzionale della patologia riteneva, pertanto, sussistere una riduzione della capacità lavorativa generica del 60%.
5 Quanto alla condizione di osteocondrosi vertebrale giovanile, il C.T.U. evidenziava che
“All'esame obiettivo non è stata apprezzata riduzione del ROM del rachide ma solo contratture dei muscoli paravertebrali, ciò anche in accordo con le risultanze della più recente visita specialistica ortopedica esibita. Si ammette dunque che il quadro menomativo osteoarticolare comporta un grado di invalidità non superiore al 10%.”.
Infine, il perito formulava le seguenti conclusioni medico-legali: “In conclusione, dovendo esprimere la misura percentuale delle menomazioni anatomo-funzionali e dei suoi riflessi negativi sulla capacità lavorativa, si perviene a un grado percentuale di riduzione della capacità lavorativa pari al 60%. Talché, non è possibile ritenere che il ricorrente presenti una riduzione della capacità lavorativa pari o superiore al
74%, ciò in considerazione della documentazione in atti e del quadro clinico obiettivato al presente accertamento.”.
Ciò posto, in relazione alle riferite conclusioni medico-legali, ritiene questo giudice che non sussistono motivi per discostarsene, in quanto il ragionamento tecnico-scientifico risulta logico e sorretto da condivisibili argomentazioni medico-legali.
In particolare, a parere del giudicante, il consulente d'ufficio ha, nel caso di specie, ampiamente e correttamente valutato le patologie sofferte dall'istante, formulando una stima pregnante e coerente, nonché immune da errori o incongruenze di qualsiasi natura, soprattutto sul piano logico-deduttivo.
Non può, pertanto, rilevarsi alcun vizio di omessa motivazione dell'operata stima valutativa, con la conseguenza che le conclusioni formulate dal C.T.U. sono pienamente utilizzabili, oltre che convincenti e suscettibili di essere poste a fondamento della decisione.
5. In conclusione, il ricorso è, quindi, infondato e va respinto, dovendosi ritenere la insussistenza del requisito sanitario in capo a parte ricorrente volto al conseguimento della prestazione richiesta.
6. In punto di regolamentazione delle spese di lite, l'effettiva sussistenza delle patologie sofferte, che ha indotto la ricorrente ad agire in giudizio, giustifica la compensazione delle spese di lite. Le spese di C.T.U. medico legale, liquidate con separato decreto, vengono poste definitivamente a carico delle parti in solido tra loro.
P.Q.M.
La dott.ssa Daniela di Gennaro, quale Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione e difesa disattesa, così provvede:
1) Rigetta il ricorso;
6 2) Compensa le spese.;
3) pone definitivamente a carico delle parti in solido tra loro le spese di C.T.U., queste ultime liquidate con separato decreto.
Così deciso in Avellino, il 09/09/2025
Il Giudice del lavoro
(Dott.ssa Daniela di Gennaro)
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