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Sentenza 20 dicembre 2025
Sentenza 20 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Sciacca, sentenza 20/12/2025, n. 486 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Sciacca |
| Numero : | 486 |
| Data del deposito : | 20 dicembre 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE CIVILE di SCIACCA
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il giudice onorario del lavoro dott.ssa NA RA AN, all'esito dell'udienza sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c. (introdotto dall'art. 3, co. 10, del D. Lgs. n.
149/2022) – fissata per il 19/12/2025 ha pronunciato la seguente sentenza nella causa civile promossa da
nato a [...] il [...], C.F. Parte_1 C.F._1 rappresentato e difeso dall'Avv. TIRNETTA MAURO
CONTRO
in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso dall'Avv. CP_1
IL IA verificata la regolare comunicazione del decreto di trattazione scritta, vista la nota depositata dal procuratore di “rappresenta che dalla costituzione Parte_1 dell emerge chiaramente la violazione dell'art. 14, l. 689/1981 non avendo l'istituto CP_1 notificato l'ordinanza nel termine di 90 giorni dalla presunta violazione.
Alla luce di quanto sopra palese è l'illegittimità del provvedimento adottato, si chiede, pertanto,
l'accoglimento del ricorso proposto stante la palese illegittimità dell'ordinanza impugnata. vista la nota depositata dal procuratore dell' “ richiama le conclusioni precedentemente CP_1 formulate, da intendersi qui come integralmente ritrascritte».
Ai fini della pratica forense si da atto che le presenti note sono state redatte con la collaborazione della Dott.ssa Sarah Dispoto oggetto Altre controversie in materia di previdenza obbligatoria.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 5.12.2024, ha convenuto in giudizio avanti al Parte_1
Tribunale di Sciacca l chiedendo l'annullamento della ordinanza di ingiunzione OI - CP_1
002896307, protocollo 0101.07/12/2023.0079860 con la quale si ordinava di pagare nel CP_1 termine di 30 gg la somma di € 9.772,68 quale sanzione amministrativa per l'asserita violazione dell'art. 2, comma 1bis, d.l. 463/1983 relativo all'omesso versamento della contribuzione per l'anno 2021 notificata in data 11.11.2024.
Il ricorrente ha eccepito:
1) omessa notifica dell'atto di accertamento asseritamente notificato in data 07.12.2023, di cui l' non ha, invero, fornita alcuna prova. CP_1
2) la violazione dell'art. 14, l. 689/1981.
3) nel merito illegittimità della sanzione amministrativa per violazione dell'art. 2, comma 1 bis,
d.l. 463/1983. Le somme per come è dimostrato dalle ricevute depositate, sono tutte state integralmente pagate. Infatti, il sig. ha provveduto alla rateizzazione delle somme Parte_1 richieste mediante definizione agevolata ed integralmente corrisposte, per come rappresentato dallo stesso Istituto Previdenziale mediante comunicazione al consulente, nella quale si afferma che la posizione contributiva della ditta risulta pienamente definita mediante Parte_1 dilazione all'esattoria
4) difetto di motivazione del provvedimento impugnato
5) rateizzazione della pretesa contributiva
6) impossibilita' oggettiva della prestazione contributiva.
6) in via subordinata sproporzionatezza della sanzione irrogata.
Ha anche formulato istanza di sospensione.
Con il decreto di fissazione dell'udienza di discussione è stata disposta, inaudita altera parte, la sospensione della efficacia esecutiva della ordinanza ingiunzione impugnata.
Si è costituito ritualmente in giudizio l' contestando quanto dedotto e chiedendo il rigetto CP_1 del ricorso perché infondato in fatto ed in diritto.
Ha dedotto:
1. nel merito ha riportato il contenuto della relazione istruttoria “La controparte propone ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione emessa per il mancato versamento delle quote a carico dei dipendenti nell'anno 2020.
Nello specifico si tratta delle quote relative alle denunce dm da 12/2019 a 11/2020, che qui si allegano. CP_ Viene lamentata la mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico, il ritardo dell nella contestazione dell'illecito, il pagamento di quanto dovuto, la prescrizione del credito ed infine la sproporzionalità della sanzione. Invero, si allega la relata di notifica del suddetto atto di accertamento dalla quale si evince che tale atto è stato consegnato direttamente al ricorrente in data 28.09.2022.
Tale notifica ha certamente interrotto il termine di prescrizione, che non può dirsi maturata. CP_ In merito al pagamento di quanto dovuto, si allegano i versamenti effettuati all e all'Agente della Riscossione dai qualsiasi evince che il pagamento delle quote a carico è solo parziale e non integrale.
Inoltre, si precisa che l'importo pari ad euro 9.500,00 dell'ordinanza di ingiunzione è ingente poiché la sanzione è calcolata in base alle quote trattenute, ma si tiene conto altresì della reiterazione della condotta illecita.
Controparte ha trattenute le quote a carico dei suoi dipendenti dal 2012 al 2022.
Confermando l'operato dell'Ufficio, si allega la documentazione a supporto”
2.Manifesta infondatezza dell'eccezione pregiudiziale di illegittimità dell'ordinanza ingiunzione per assunto difetto di notifica di atti propedeutici e della discendente eccezione preliminare di mancata indicazione della notifica dei medesimi.
L'unico atto propedeutico all'ordinanza-ingiunzione, pertanto, è costituito dall'accertamento della violazione. Accertamento che, nella specie, è stato effettuato dall'Istituto con notifica diretta a mezzo posta, ai sensi degli artt. 12 e 14 della legge 20 novembre 1982, n. 890, a mezzo raccomandata AR pervenuta all'indirizzo del destinatario in data 28.9.2022
3. Manifesta infondatezza dell'eccezione preliminare di violazione del diritto di difesa.
4. Sulle modalità di calcolo delle sanzioni.
5. Infondatezza dell'eccezione di prescrizione
6. Manifesta infondatezza ed irrilevanza dell'eccezione relativa alla presunta competenza funzionale del giudice ordinario e non del giudice del lavoro.
7. Nel merito. Il ricorso non contiene difese atte a contestare nel merito l'avvenuta omissione contributiva, al di là di quelle già confutate nel presente atto, sicché l' non è tenuto a CP_1 provare ciò che non è stato neppure contestato.
La causa omessa ogni attività istruttoria è stata discussa e decisa con la modalità della trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. all'udienza del 19/12/2025.
***
Il ricorso è stato depositato il 5/12/2024 e, secondo quanto asserito da parte ricorrente e non contestato da parte resistente, notificato il 11/11/2024, per cui deve dirsi tempestivamente depositato non essendo decorso tra la data di notifica dell'ordinanza ingiunzione e l'instaurazione del giudizio termine superiore a 30 gg..
Preliminarmente, bisogna rilevare che l' nella propria costituzione ha riportato una CP_1 istruttoria diversa da quella allegata nella quale correttamente “Il ricorrente propone ricorso avverso l'ordinanza di ingiunzione prot. 0101.29/10/2024.0067658 emessa per il mancato CP_1 versamento delle quote a carico dei dipendenti trattenute nell'anno 2021.
Controparte lamenta la mancata notifica dell'atto di accertamento prodromico all'ordinanza di ingiunzione, la violazione dell'art. 14 della legge 689/1981, il difetto dei presupposti previsti dalla legge ai fini dell'emissione della sanzione amministrativa, il difetto di motivazione nonché la rottamazione del debito.
Si precisa che l'illecito riguarda i mesi dal 12/2021 al 11/2021 e che si è perfezionato con la trasmissione dell'ultima denuncia relativa al periodo 11/2021, avvenuta il 26.01.2022.
Invece, la diffida prot. 0101.07/12/2023.0079860 è stata notificata soltanto in data CP_1
19.12.2023, dunque ben oltre il termine di 90 giorni dall'accertamento. CP_ Pur volendo considerare come termine ultimo la data di approvazione del bilancio che è avvenuto il 04/08/2022, cui aggiungere il termine di 90 giorni, comunque alla data di notifica della diffida (19.12.2023) il termine di decadenza era spirato.
Pertanto, si è provveduto ad annullare l'ordinanza di ingiunzione in autotutela.”
Alla luce delle considerazioni che precedono, si ritiene, dunque, fondata l'eccezione di decadenza sollevata dal ricorrente e in conseguenza, in applicazione del principio della soccombenza virtuale, le spese vanno poste a carico dell'ente convenuto, dichiarando l'improcedibilità della proposta opposizione per annullamento in autotela dell'ordinanza impugnata.
Le spese, tenuto conto del comportamento processuale e dell'argomento trattato, vanno liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
il Giudice del Lavoro, definitivamente pronunciando, disattesa o assorbita ogni ulteriore domanda, azione o eccezione;
− dichiara improcedibile la procedura per l'annullamento in autotutela dell'O.I.
protocollo 0101.07/12/2023.0079860; P.IVA_1 CP_1
− condanna alla rifusione delle spese pari a Parte_2
€ 1.500,00, oltre rimborso spese generali 15%, IVA e CPA, a favore dell'Erario. − Liquida i compensi del legale della parte ammessa al Patrocinio a Spese dello Stato con separato decreto.
Sciacca, 19.12.2025
IL GIUDICE ONORARIO
Dott.ssa NA RA AN