Decreto cautelare 13 novembre 2025
Sentenza breve 29 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza breve 29/12/2025, n. 2261 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 2261 |
| Data del deposito : | 29 dicembre 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
N. 02261/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01816/2025 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di Salerno (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
ex art. 60 cod. proc. amm.;
sul ricorso numero di registro generale 1816 del 2025, proposto da
Azienda Agricola Tenuta Cavaliere "Costantino NE" di NE NE & C. S.a.s., in persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa dall'avvocato Francesco Giordano, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Comune di Sarno, in persona del Sindaco pro tempore, rappresentato e difeso dall'avvocato Paolo Centore, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
per l'annullamento
dell’ordinanza del 6 novembre 2025, prot. n. 50255: sospensione dell’esercizio dell’impianto di biogas di potenza massima di 999 KW.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visto l'atto di costituzione in giudizio del Comune di Sarno;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 il dott. IN Di PO e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Sentite le stesse parti ai sensi dell'art. 60 cod. proc. amm.;
Premesso che:
- col ricorso in epigrafe, l’Azienda Agricola Tenuta Cavaliere "Costantino NE" di NE NE & C. s.n.c. (in appresso, Azienda Agricola) impugnava, chiedendone l’annullamento, previa sospensione, l’ordinanza del 6 novembre 2025, prot. n. 50255, con la quale il Sindaco del Comune di Sarno aveva disposto la sospensione dell’esercizio dell’impianto di biogas di potenza massima di 999 KW, ubicato in Sarno, località foce, via Muro D’Arce, e censito in catasto al foglio 6, particella 995, «fino al rilascio del titolo ambientale di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 da parte del soggetto competente [in materia] ambientale, individuato nell’Area Tecnica di questo Comune»;
- l’impugnata misura inibitoria, adottata in via contingibile e urgente all’indomani della solo parziale ottemperanza alla precedente ordinanza sindacale del 12 maggio 2025, prot. n. 19844 (intimante la chiusura dello scarico delle acque meteoriche, eseguita dalla destinataria mediante la provvisoria apposizione di un tappo), era, segnatamente, motivata in ragione della circostanza che il suindicato impianto di biogas, in titolarità dell’Azienda Agricola, risultava sversare, in assenza di titolo abilitativo, le acque di prima pioggia e di dilavamento del piazzale nel corpo idrico superficiale denominato canale Conte, con conseguenti fenomeni di tracimazione di liquidi stagnanti;
- nell’avversare siffatta determinazione, l’Azienda Agricola deduceva, in estrema sintesi, che: a) non ricorrerebbero, nella specie, i presupposti di contingibilità e urgenza, nel senso della sussistenza di una concreta e imprevedibile situazione emergenziale, non altrimenti fronteggiabile se non con l’adozione dello strumento straordinario; b) quest’ultima non sarebbe stata preceduta dalla comunicazione di avvio del procedimento; c) sarebbe, inoltre, sproporzionata rispetto alla violazione riscontrata (assenza del prescritto titolo ambientale); d) confliggerebbe, ancora, col principio costituzionale di libertà dell’iniziativa economica e col principio di temporaneità delle misure contingibili e urgenti, inibendo sine die l’attività produttiva svolta presso l’impianto di biogas de quo; e) per l’esercizio di tale attività, non si imporrebbe, comunque, l’acquisizione dell’autorizzazione agli scarichi ex art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, atteso che, come illustrato in apposita perizia tecnica, le acque meteoriche vengono utilizzate nel processo produttivo per mantenere il contenuto della sostanza secca pari a circa il 9-10% nei fermentatori e che le eventuali eccedenze vengono gestite come rifiuto liquido e conferite a società autorizzate;
- costituitosi in resistenza, l’intimato Comune di Sarno, eccepiva l’infondatezza del gravame esperito ex adverso;
- il ricorso veniva chiamato all’udienza del 9 dicembre 2025 per la trattazione dell’incidente cautelare;
- nell’udienza camerale emergeva che la causa era matura per la definizione immediata nel merito, essendo integro il contraddittorio, completa l’istruttoria e sussistendo gli altri presupposti di legge;
- le parti venivano sentite, oltre che sulla domanda cautelare, sulla possibilità di definizione del ricorso nel merito e su tutte le questioni di fatto e di diritto che la definizione nel merito pone;
Considerato, innanzitutto, che, come emerso nei sopralluoghi menzionati nell’ordinanza sindacale del 12 maggio 2025, prot. n. 19844, ed a dispetto delle proposizioni attoree, in corrispondenza del deflusso delle acque meteoriche e di dilavamento provenienti dall’impianto di biogas in titolarità dell’Azienda Agricola, si è verificata una situazione di grave pericolo costituita da fenomeni di tracimazione e ristagno di liquami nel canale Conte, giustificativa – anche sul piano della proporzionalità – dell’adottata misura contingibile e urgente e non risolutivamente ovviata mediante l’apposizione provvisoria di un tappo a chiusura dello scarico sversante nel canale Conte;
Considerato, poi, che per consolidata giurisprudenza, l’ordinanza contingibile e urgente non deve essere preceduta da avviso di avvio del procedimento, tenuto conto della relativa natura doverosa e vincolata, nonché l’obliterazione dell’incombente partecipativo giustificandosi in base alla necessità di fronteggiare prontamente la situazione di pericolo imminente manifestatasi (cfr., ex multis, Cons. Stato, sez. V, n. 2495/2019; sez. IV, n. 7665/2019; sez. II, n. 94/2021; sez. III, n. 1617/2024; TAR Lombardia, Brescia, sez. I, n. 689/2022; TAR Campania, Napoli, sez. V, n. 3787/2022; n. 4653/2022; n. 5694/2022; Salerno, sez. III, n. 1581/2024; TAR Abruzzo, Pescara, n. 185/2024; TAR Sicilia, Catania, sez. IV, n. 3256/2024);
Considerato, altresì, che:
- la primaria esigenza di tutela ambientale fa premio sulla libertà dell’iniziativa economica, la quale non può esplicarsi in maniera incondizionata, ma deve soggiacere ai regimi di controllo (preventivo e successivo) inerenti ai rispettivi settori di operatività, ivi compreso quello ambientale;
- a dispetto delle proposizioni attoree, la sospensione dell’esercizio dell’attività dell’impianto di biogas non è stata disposta, con la gravata ordinanza sindacale del 6 novembre 2025, prot. n. 50255, sine die, bensì «fino al rilascio del titolo ambientale di cui all’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 da parte del soggetto competente [in materia] ambientale, individuato nell’Area Tecnica di questo Comune»;
Considerato, infine, che:
- le risultanze della perizia tecnica esibita in giudizio da parte ricorrente – secondo cui «le acque meteoriche ricadenti sul sito verrebbero accumulate per essere riutilizzate nel ciclo produttivo» e «le eventuali eccedenze oltre i quantitativi necessari per gli usi previsti sarebbero gestite come rifiuto liquido conferito presso impianti regolarmente autorizzati» – appaiono contraddette dal seguente tenore del verbale di sopralluogo del 7 maggio 2025 (a cura dell’Area Tecnica del Comune di Sarno, del Nucleo Carabinieri Forestali e dell’Agenzia Regionale Protezione Ambientale Campania – ARPAC) presso l’impianto di biogas controverso, testualmente richiamato nell’ordinanza sindacale del 12 maggio 2025, prot. n. 19844: «E’ presente un impianto di prima pioggia a servizio delle acque di dilavamento del piazzale che seguono percorso dedicato. Dopo trattamento depurativo le acque meteoriche confluiscono in un pozzetto d’ispezione … e di qui in un pozzetto in comune con un’altra attività di biogas, di diversa proprietà … il recapito finale dello scarico delle acque di dilavamento del piazzale è il canale Conte»;
- non può escludersi, quindi, che le acque meteoriche fossero, comunque, sversate dall’Azienda Agricola nel canale Conte (non spiegandosi, del resto, altrimenti, l’esistenza e la funzione dello scarico solo provvisoriamente chiuso mediante l’apposizione di un tappo) né che le stesse, prima di essere sversate, subissero un trattamento o una contaminazione nell’ambito del processo produttivo dell’impianto di biogas;
- al riguardo, giova richiamare la seguente disamina della problematica del regime di autorizzazione agli scarichi delle acque di prima pioggia e di dilavamento provenienti da impianti produttivi nel territorio della Regione Campania, svolta da TAR Campania, Napoli, sez. IV, 20 febbraio 2023, n. 1128:
«L’art. 74 del T.U. Ambiente, nella sua attuale formulazione, pur non fornendo una definizione diretta delle acque meteoriche di dilavamento, le considera diverse e distinte dalle acque reflue industriali; nel definire le "acque reflue industriali", infatti, come “qualsiasi tipo di acque reflue scaricate da edifici od impianti in cui si svolgono attività commerciali o di produzione di beni”, le specifica come “diverse dalle acque reflue domestiche e dalle acque meteoriche di dilavamento” (art. 1, lett. h).
L’art. 103 del suddetto testo Unico, poi, nel vietare lo scarico sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, fa eccezione espressa per gli scarichi di acque meteoriche convogliate in reti fognarie separate.
Alla luce delle modifiche apportate dal d.lgs. n. 4/2008, ancora, risulta, eliminato l’inciso contenuto nella lett. h del citato art. 74, a mente del quale si intendevano per acque meteoriche anche quelle “venute in contatto con sostante o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”; è, quindi, venuto meno il criterio di assimilabilità delle acque meteoriche a quelle industriali, ove contaminate da sostanze inquinanti che sul precedente inciso trovava il suo fondamento.
Le acque meteoriche, infine, sono state fatte oggetto, unitamente alle acque c.d. di prima pioggia, di una previsione normativa autonoma e speciale, contenuta nell’art. 113 del T.U. Ambiente, che demanda alle Regioni la competenza a disciplinarle, “ai fini della prevenzione di rischi idraulici ed ambientali”. Da tale previsione normativa, emerge, in particolare, che il legislatore nazionale non ha previsto alcun obbligo specifico per lo scarico delle acque meteoriche di dilavamento, ad eccezione dei casi espressamente previsti dal comma 1, lettera a): ovvero il caso in cui si configuri uno scarico, costituito da acque meteoriche di dilavamento convogliate in reti fognarie separate e provenienti da agglomerato, in quanto la fattispecie rientra nella normale definizione di acque reflue urbane, di cui alla lettera i) del comma 1, dell’art. 74; e dal comma 3: ovvero il caso in cui la prima parte delle acque meteoriche di dilavamento, la cosiddetta acqua di prima pioggia (non assimilabile, comunque, alle acque reflue industriali), corrivando su superfici impermeabili scoperte, per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, comporti il rischio di dilavamento di sostanze pericolose ovvero di sostanze ambientalmente pregiudizievoli, debba essere convogliata ed opportunamente trattata in impianti di depurazione ai fini del raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi ricettori e, pertanto, sottoposta ad autorizzazione all’immissione. Per il comma 4, è vietato, comunque, lo scarico di acque reflue urbane c.s. o l’immissione di acque meteoriche (di dilavamento o di prima pioggia), nelle acque sotterranee.
Alla luce del quadro normativo vigente, così brevemente delineato, deve ritenersi, quindi, che, ai fini della distinzione tra acque meteoriche di dilavamento ed acque reflue industriali, ma anche tra quest’ultime e acque reflue domestiche, il dato dirimente non sia costituito dal grado o natura dell’inquinamento delle acque stesse, ma dalla natura dell’attività dalle quali esse provengono, essendo necessario, ai fini dell’inquadramento nella disciplina del refluo industriale, che l’acqua scaricata derivi da un’attività produttiva. In sostanza, l’intervenuta contaminazione delle acque meteoriche di dilavamento non risulta sufficiente a trasformarle in “acque reflue industriali”, giacché il principale ostacolo a tale qualificazione è frapposto dalla stessa definizione di queste ultime, quale ricavabile dal testo attualmente vigente dell’art.74, comma 1, lett. h, del d.lgs. 3 aprile 2006, n. 152, che, come detto, ha soppresso l’inciso finale, precedentemente inserito, secondo il quale si intendevano come acque meteoriche di dilavamento “anche quelle venute in contatto con sostanze o materiali, anche inquinanti, non connessi con le attività esercitate nello stabilimento”.
Per il legislatore assume importanza dirimente, piuttosto, ai fini della qualificazione in parola, la circostanza che le acque reflue siano immesse nel ciclo produttivo in conseguenza dell’iniziativa umana ascrivibile all’attività economica esercitata, risultando cioè l’immissione un momento costitutivo del processo produttivo. In tal senso, le acque derivanti da eventi atmosferici non possono considerarsi “comunque” provenienti dall’insediamento produttivo perché la loro origine rimane essenzialmente atmosferica e la provenienza dall’impianto deve ritenersi incidentale, cioè ascrivibile al “luogo”, ma indipendentemente dalla natura produttiva di questo e dalla (dovuta) funzionalità e strumentalità dell’utilizzazione delle acque rispetto al ciclo produttivo (Cons. Stato, sez. VI sent. n. 7618 del 4 dicembre 2009).
Posta, quindi, la differenza ontologica tra acque industriali e acque di dilavamento, occorre anche rilevare che, nel sistema generale delineato dal legislatore, non è esclusa del tutto l’eventualità che le acque meteoriche subiscano una qualche contaminazione, per effetto del loro contatto con superfici di dilavamento. In tali evenienze, infatti, sono proprio le Regioni a dover disciplinare i casi in cui “può essere richiesto che le acque di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne siano convogliate e opportunamente trattate in impianti di depurazione per particolari condizioni nelle quali, in relazione alle attività svolte, vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici” (art. 113 T.U. Ambiente).
La disciplina e regolamentazione delle acque meteoriche (di prima pioggia e di lavaggio delle aree esterne), viene, quindi, in tali evenienze, indiscutibilmente demandata alle Regioni, ferma restando la previsione generale, secondo cui non è vietato lo scarico delle acque meteoriche sul suolo o negli strati superficiali del sottosuolo, se convogliate in reti fognarie separate (art. 103, co. 1, lett. 3).
Tutto ciò premesso … la tesi secondo cui le acque che dilavano dal piazzale … ancorché meteoriche, siano qualificabili come reflui industriali, per effetto della contaminazione subita al contatto con le superfici lavanti, pur autorevolmente sostenuta, non coglie nel segno: tale tesi, infatti, risulta confliggente con il dato normativo vigente che, per come già rilevato, mantiene ontologicamente distinte le acque meteoriche, anche di dilavamento, dalle acque reflue industriali, escludendo qualsiasi assimilazione o riconducibilità delle une, rispetto alle altre.
Una volta esclusa una tale automatica assimilazione, non risulta possibile estendere alle acque meteoriche di dilavamento, sic et simpliciter, il regime autorizzatorio proprio delle acque industriali e non resta, quindi, che verificare, se nel quadro normativo vigente nella Regione Campania, cui occorre fare riferimento, giusta l’espresso rinvio contenuto nell’art. 113, come sopra indicato, sussista una qualche prescrizioni a tal riguardo.
Orbene, la Regione Campania, con regolamento 24 settembre 2013, n. 6, ha espressamente mantenuto distinte le acque meteoriche di dilavamento dalle acque industriali (art 2 lett. b). Tale disciplina regolamentare, infatti, contiene le definizioni generali delle diverse tipologie di acque, con particolare riferimento alle acque domestiche ed ai relativi criteri di assimilazione.
Sono, poi, “assimilabili alle acque reflue domestiche, tra l’altro, le acque reflue scaricate da tutte quelle attività che presentano le caratteristiche qualitative di cui alla Tabella B del presente Regolamento e che vengono convogliate in un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite di emissione previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale”; per queste attività non è richiesta autorizzazione allo scarico.
Ciò detto, ed in mancanza di ulteriori previsioni regionali, deve ritenersi che, anche nel quadro normativo attualmente vigente nella Regione Campania, ed in conformità con la disciplina nazionale sopra richiamata, le acque meteoriche vanno tenute concettualmente distinte dalle acque industriali, escludendosi, con ciò, ogni loro automatica assimilazione quanto alle autorizzazioni necessarie per il relativo scarico.
Occorre, a questo punto, stabilire se, nell’ambito della disciplina regionale, cui, per espressa scelta del legislatore nazionale è demandata la regolamentazione delle acque meteoriche – laddove, come specificato, “vi sia il rischio di dilavamento da superfici impermeabili scoperte di sostanze pericolose o di sostanze che creano pregiudizio per il raggiungimento degli obiettivi di qualità dei corpi idrici” – sia rinvenibile una norma che imponga, ai fini dello scarico delle suddette acque meteoriche, il rilascio di una previa autorizzazione amministrativa.
… l’art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 tipicizza la procedura di autorizzazione allo scarico delle acque in funzione della tipologia del corpo ricettore del refluo, prevedendo una diversa disciplina a seconda che il corpo ricettore sia la rete fognaria ovvero un diverso corpo idrico ovvero il suolo e il sottosuolo. Il comma 7 del citato art. 124 del d.lgs. n. 152/2006 precisa, infatti, che “salvo diversa disciplina regionale, la domanda di autorizzazione è presentata alla Provincia, ovvero all’Ente di Governo dell’ambito se lo scarico è in pubblica fognatura” …
Ciò detto, deve ritenersi … che anche per gli scarichi non in fogna occorre una apposita autorizzazione e che tale autorizzazione cambia, a seconda della natura del refluo (domestico o industriale) e della tipologia del corpo ricettore (corpo idrico superficiale ovvero suolo e primi strati del sottosuolo).
Tale assunto, tuttavia … non risulta ancora sufficiente per affermare che lo scarico delle acque meteoriche, ove effettuato non in pubblica fognatura, necessiti della previa autorizzazione comunale, in quanto la legge regionale citata si limita ad individuare l’autorità amministrativa competente al rilascio dell’autorizzazione – distinguendo i casi in cui lo scarico avvenga, o meno, in pubblica fognatura – ma non prevede quando, e per quali tipologie di acque, tale autorizzazione è necessaria.
In tal senso, non soccorre nemmeno l’art. 124, comma 1, del d.lgs. n. 152/06, a mente del quale “tutti gli scarichi devono essere preventivamente autorizzati” in quanto anche questa norma del T.U., nel delineare si soggetti e le procedure preposte al rilascio delle autorizzazioni, non specifica quando e in presenza di quali tipologie di acque le autorizzazioni siano necessarie.
Nemmeno potrebbe ritenersi … che la necessità della autorizzazione allo scarico trovi il proprio e generale fondamento, una volta per tutte, nell’art. 124, ovvero nella previsione secondo cui “tutti gli scarichi devono essere autorizzati”.
Non si spiegherebbe, altrimenti, il senso e la portata dell’art. 103 del Testo Unico che, invece, nel vietare lo scarico diretto di acque nel suolo e sottosuolo, contiene alcune tassative eccezioni in cui lo scarico non è vietato (e come tale non abbisogna di ulteriori titoli autorizzatori); tra queste ipotesi vi è proprio il caso delle acque meteoriche se convogliate in reti fognarie separate.
Analogamente, non si spiegherebbe la previsione contenuta nel Regolamento regionale 24 settembre 2013 n. 6, che, all’art. 3, nel dettare i criteri di assimilazione alle acque reflue domestiche, esclude, tra l’altro, la necessità della autorizzazione per le acque reflue scaricate da attività, in linea con i valori della Tabella B, all’art. 3, lett. b, che vengono convogliate ad un impianto finale di trattamento in grado di rispettare i valori limite previsti dalla normativa vigente per lo scarico finale
Ogni automatica assimilazione con le acque industriali sarebbe, vieppiù, esclusa per le considerazioni già svolte in precedenza»;
- ciò posto, nella specie, se, da un lato, non può escludersi che – come illustrato nella perizia tecnica depositata in giudizio dalla ricorrente – l’impianto di biogas controverso sia esente dall’obbligo di acquisizione dell’autorizzazione agli scarichi, neppure può escludersi, d’altro lato, il contrario, stante l’opacità del sistema di convogliamento e di trattamento delle acque meteoriche all’interno ed all’esterno di esso;
- cosicché del tutto plausibile si rivela essere il rilievo – formulato nell’esibita relazione del Dirigente dell’Area Risorse Economiche, Finanziarie, SUAP, Risorse Umane (Gestione Economica) del Comune di Sarno prot. n. 55136 del 5 novembre 2025 – secondo cui «l'eventuale dichiarazione di assimilazione e/o dichiarazione di deroga all’autorizzazione delle acque piovane provenienti dall'area ove insiste l'impianto di biomasse, deve essere validata dal soggetto competente in materia ambientale del Comune di Sarno»;
- in altri termini, l’Azienda Agricola non avrebbe potuto autonomamente e unilateralmente ritenersi sottratta al regime abilitativo ex art. 124 del d.lgs. n. 152/2006, senza all’uopo previamente interpellare l’organo competente ratione materiae;
Ritenuto, in conclusione, che:
- stante la sua ravvisata infondatezza, il ricorso in epigrafe va respinto;
- quanto alle spese di lite, appare equo disporne l’integrale compensazione tra le parti;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di Salerno (Sezione Terza), definitivamente pronunciando, respinge il ricorso in epigrafe.
Spese compensate.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in Salerno nella camera di consiglio del giorno 9 dicembre 2025 con l'intervento dei magistrati:
LU US, Presidente
IN Di PO, Consigliere, Estensore
Simona Saracino, Referendario
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| IN Di PO | LU US |
IL SEGRETARIO