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Sentenza 13 novembre 2025
Sentenza 13 novembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Como, sentenza 13/11/2025, n. 512 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Como |
| Numero : | 512 |
| Data del deposito : | 13 novembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. V.G. 799/2025
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott.ssa Alessandro D'Aniello G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. V.G. 799/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Marina Francesca, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. NEGRI FRANCESCA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO- pagina 1 di 2 Oggetto: separazione consensuale
Data della decisione: 13/11/2025
Rilevato che:
- con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 25/03/2025, le parti congiuntamente chiedeva disporsi la separazione consensuale alle condizioni ivi riportate:
- all'udienza fissata per il giorno 17.9.2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della comparizione delle parti, nessuno depositava le note scritte e pertanto compariva, ed il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la estinzione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 I co. secondo periodo c.p.c., se l'attore non compare all'udienza ed il convenuto costituito non chiede che si proceda, il procedimento si estingue;
verificato che, nella specie, la parte ricorrente non è comparsa alla prima udienza, mentre le parti resistenti non sono costituite;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 13/11/2025.
Si comunichi.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
pagina 2 di 2
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di COMO
PRIMA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale, nella persona dei seguenti Magistrati, riuniti in camera di consiglio: dott.ssa Alessandro Petronzi Presidente rel. est. dott.ssa Martina R. Manenti Giudice dott.ssa Alessandro D'Aniello G.O.P. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al N. V.G. 799/2025 promossa da:
(C.F. ), nata in [...], il [...], con il Parte_1 C.F._1 patrocinio dell'Avv. Marina Francesca, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RICORRENTE
Nei confronti di:
(C.F. ), nata in [...], il [...], Controparte_1 C.F._2 con il patrocinio dell'Avv. NEGRI FRANCESCA, con elezione di domicilio presso e nello studio del difensore;
RESISTENTE
e con l'intervento obbligatorio del
PUBBLICO MINISTERO, in persona del Sostituto - Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Como (Visto agli atti)
- INTERVENUTO- pagina 1 di 2 Oggetto: separazione consensuale
Data della decisione: 13/11/2025
Rilevato che:
- con ricorso ex art. 473 bis 51 c.p.c., depositato il 25/03/2025, le parti congiuntamente chiedeva disporsi la separazione consensuale alle condizioni ivi riportate:
- all'udienza fissata per il giorno 17.9.2025 a trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. in sostituzione della comparizione delle parti, nessuno depositava le note scritte e pertanto compariva, ed il Giudice, dato atto della mancata comparizione delle parti, rimetteva la causa al
Collegio per la estinzione;
Considerato che, ai sensi dell'art. 473-bis 21 I co. secondo periodo c.p.c., se l'attore non compare all'udienza ed il convenuto costituito non chiede che si proceda, il procedimento si estingue;
verificato che, nella specie, la parte ricorrente non è comparsa alla prima udienza, mentre le parti resistenti non sono costituite;
letto e applicato l'art. 473-bis 21 c.p.c.,
Per Questi Motivi
Il Tribunale di Como, sezione I Civile, definitivamente pronunciando sulle conclusioni assunte dalle parti, ogni diversa domanda, eccezione, deduzione, istanza anche istruttoria, disattesa così statuisce:
DICHIARA l'estinzione del procedimento.
Così deciso in Como, in camera di consiglio, in data 13/11/2025.
Si comunichi.
Il Presidente rel. est.
Dott. Alessandro Petronzi
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