Art. 13. (Adeguamento dei contributi dovuti al Fondo)
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente:
"Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all' articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ".
Il secondo comma dell'articolo 8 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 , e' sostituito dal seguente:
"Le aliquote contributive possono essere variate in relazione al fabbisogno del Fondo ed alle risultanze di gestione, mediante decreto del Presidente della Repubblica, su proposta del Ministro per il lavoro e la previdenza sociale, di concerto con il Ministro per il tesoro, sentito il Comitato di vigilanza di cui all' articolo 3 della legge 4 dicembre 1956, n. 1450 ".