Art. 6. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.
Versione
31 marzo 1987
31 marzo 1987
Giurisprudenza • 6
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 18/06/1991, n. 13Provvedimento: […] Del resto, se l'art. 3, lett. c) cit., non contenesse una norma omogenea rispetto a quella dell'art. 281 c.p.p. non si giustificherebbe l'abrogazione disposta per ragioni di coordinamento dal legislatore delegato nell'ambito dei limitati poteri a lui attribuiti dall'art. 6 della legge delega n. 81 del 1987. […]Leggi di più...
- nuovo decorso dei termini di custodia cautelare·
- dalla data dell'annullamento·
- estinzione·
- personali·
- misure cautelari·
- termini di durata massima della custodia cautelare