Articolo 6 della Legge 16 febbraio 1987, n. 81
Articolo 5Articolo 7
Versione
31 marzo 1987
Art. 6. 1. Il Governo della Repubblica e' delegato ad emanare le norme di attuazione delle disposizioni previste negli articoli 2, 3 e 5, le norme di coordinamento delle stesse con tutte le altre leggi dello Stato, nonche' le norme di carattere transitorio.
Entrata in vigore il 31 marzo 1987
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