Sentenza 25 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Torre Annunziata, sentenza 25/01/2025, n. 207 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Torre Annunziata |
| Numero : | 207 |
| Data del deposito : | 25 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Torre Annunziata, in funzione di giudice del lavoro ed in persona del giudice Antonella Paparo, all'esito dell'udienza del 10.12.2024 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 7112/2023 R.L. promossa da
, rappresentato e difeso per mandato in atti dall' Parte_1
avv.to Francesco Gargiulo;
ricorrente contro in persona del l.r.p.t., rappresentato e difeso come in atti;
CP_1
resistente
, in persona del l.r.p.t. CP_2
contumace conclusioni delle parti: come in atti
FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 15 novembre 2023, il ricorrente in epigrafe conveniva in giudizio l e la proponendo CP_1 CP_2
opposizione avverso la comunicazione preventiva di fermo amministrativo notificatagli in data 10.10.2023 con cui veniva gli richiesto il pagamento di contributi I.V.S. portati negli avvisi di addebito nn. 37120170016035143000,37120180022140067000,
37120210011230409000, in ipotesi omessi per gli anni 2010,2011
e 2014. Lamentava l'intervenuta prescrizione dei crediti CP_1
l'illegittimità del vincolo cautelare per essere l'autocarro oggetto di fermo strumento di lavoro, la violazione dell'art. 25 del dlgs
46/99, la mancata notifica degli avvisi di addebito.
diritto, chiedeva il rigetto del ricorso del quale deduceva l'infondatezza.
Rimaneva contumace la . CP_2
Premesso che la notifica all'indirizzo del destinatario degli avvisi di addebito nn. 37120170016035143000,
37120180022140067000 eseguita a mezzo posta rispettivamente in data 29.12.2017 ed in data 28.1.2019 deve ritenersi rituale (cfr. relate in atti), la prescrizione quale fatto estintivo antecedente alla notifica dei predetti avvisi di addebito è inammissibile, in quanto fatta valere oltre il termine di cui all'art. 24 dlgs n. 46/99 di 40 giorni dalla notificazione dei titoli.
Ed invero, l'atto pervenuto all'indirizzo del destinatario deve ritenersi ritualmente consegnato a quest'ultimo, senza necessità dell'invio di alcuna raccomandata informativa, stante la presunzione di conoscenza di cui all'art 1335 cc. (cfr., tra le tante,
Cass. ord. n. 28618 del 2024)
E', poi, infondata per i predetti crediti la doglianza circa la prescrizione successivamente maturata, atteso che tra la notificazione degli avvisi di addebito nn.
37120170016035143000, 37120180022140067000 e la notifica della comunicazione preventiva di fermo non è decorso il termine di prescrizione quinquennale, considerato il periodo di sospensione previsto dalla normativa covid di complessivi 311 giorni.
La prescrizione dei contributi previdenziali è stata sospesa prima per il periodo dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 (per giorni 129), con l'art. 37, comma 2, del d. l. 17 marzo 2020, n. 18, convertito dalla legge 24 aprile 2020, n. 27, e poi per il periodo dal 31 dicembre 2020 al 30 giugno 2021 (per giorni 182), con l'art. 11, comma 9, del d. l. 31 dicembre 2020, n. 183, convertito dalla legge
26 febbraio 2021, n. 21.
Parimenti è infondata l'eccezione di prescrizione per i crediti portati nell'avviso di addebito n. 37120210011230409000 in quanto alla data di notifica della comunicazione preventiva di fermo amministrativo la prescrizione non era decorsa.
Ed invero, pur essendo nulla la notifica dell'avviso di addebito, attesa la mancanza di prova della consegna al destinatario sia della raccomandata relativa all'avviso di addebito sia della raccomandata di avviso di avvenuto deposito presso la casa comunale, risulta tuttavia rituale, per quanto sopra già detto (cfr
Cass. ord. n. 28618 del 2024), la notifica dell'avviso bonario, consegnato in data 28.09.2020 all'indirizzo del destinatario, che come tale va considerato idoneo atto interruttivo.
Difatti, alla data del 28.09.2020 il termine prescrizionale non era decorso, tenuto conto del dies a quo della prescrizione cadente il
7.7.2015 (cfr. avviso bonario) e del periodo di sospensione della prescrizione dal 23 febbraio al 30 giugno 2020 sopra indicato.
Infine, l'opposizione è inammissibile rispetto ai vizi formali attinenti al quomodo della procedura di riscossione (illegittimità del vincolo cautelare per essere l'autocarro oggetto di fermo strumento di lavoro, omessa notifica dei titoli, violazione dell'art. 25 del dlgs 46/99 (cfr., tra le tante, Cass. n 26395 del 2013 e Cass.
n. 3486 del 2016)) in quanto fatti valere oltre il termine di 20 giorni dalla comunicazione del preavviso di fermo di cui all'art. 617 cpc. Alla luce delle considerazioni sopra esposte il ricorso va pertanto rigettato.
Le spese di lite seguono la soccombenza liquidate come da dispositivo.
PQM
Rigetta il ricorso;
Condanna parte ricorrente al pagamento delle spese di lite in favore dell che liquida in complessivi € 1.350,00 oltre CP_1
rimborso forfetario spese generali al 15%.
Così deciso in Torre Annunziata, 25.1.2025
IL GIUDICE
Antonella Paparo